Ieri l’ineffabile
Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Spezia relativamente allo spostamento di oltre
400.000 euro dalla convenzione Comune – Enel al progetto di Piazza Verdi ha
dichiarato:
“E' solo una donazione che Enel dà alla amministrazione per migliorare il
livello di vita della città”
Quello che afferma l’Assessore
non è vero: i soldi, della Convenzione Enel - Comune della Spezia, non sono una donazione
e non sono versati per migliorare genericamente il livello di vita della città, e ora vi spiego perché…..
LA CONVENZIONE ENEL - COMUNE È IN ATTUAZIONE
DELLA DISCIPLINA DELLA AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA ALLA CENTRALE
I soldi previsti dalla
Convenzione Enel Comune della Spezia non sono una donazione perché non si
fondano su un semplice atto contrattuale che Enel in relazione alla sola
centrale di Spezia ha stipulato con il Comune. Questi soldi e la convenzione
che li prevede sono in attuazione di una precisa norma di legge contenuta nel
titolo del testo unico ambientale (DLgs 152/2006) che disciplina il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) cioè l’autorizzazione che
è finalizzata a rendere compatibile con il sito spezzino, sotto il profilo
ambientale e sanitario, il modello gestionale della centrale a carbone.
La norma in questione
dalla quale discende la Convenzione è il comma 15 dell’articolo 29quater del
DLgs 152/2006, che recita:
“ 15. In
considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della
complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra
lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i
gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli
interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del
sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie
aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione
dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma
10 sono raddoppiati.”
Risulta con chiarezza da
questa norma che quindi gli accordi (cioè nel nostro caso la convenzione Enel -
Comune):
1. devono vedere
il coinvolgimento anche dello Stato cioè del Ministero dell’Ambiente in questo
caso, quale garante della armonizzazione di cui al punto successivo
2. derivano dalla necessità di armonizzare le esigenze della azienda e le
politiche del territorio considerato il rilevante impatto ambientale della
centrale insieme con il rilevante interesse nazionale dell’impianto
Quindi la ratio della norma è chiarissima ci
deve essere una correlazione diretta tra
gli investimenti previsti nella Convenzione e politiche ed interventi di
mitigazione dell'impatto ambientale e sanitario della centrale .
LA CONVENZIONE ENEL - COMUNE DEVE RISPETTARE LE FINALITÀ DELLA
DISCIPLINA DELL’AIA
Se la Convenzione, come
abbiamo visto sopra, è attuativa di una norma che disciplina l’AIA, deve
rispettare i principi e le finalità di questa ultima disciplina.
Il significato della AIA è
precisato chiaramente dalla legge (lettera c comma 4 articolo 4 DLgs 152/2006): “c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui
all'allegato VIII e prevede misure
intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente
salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”.
La Direttiva 2010/75/UE dalla quale discende la disciplina nazionale
dell’AIA sopra citata considera questa disciplina attuativa del principio chi
inquina paga, si veda in questo senso il secondo considerando di detta Direttiva:
“Per prevenire, ridurre e, per quanto
possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle attività industriali, nel
rispetto del principio chi inquina paga
e del principio di prevenzione dell’inquinamento,
è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività
industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una
gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica e le specifiche
caratteristiche locali del sito in cui si svolge l’attività industriale”
Quindi l’AIA si fonda sul principio chi inquina paga finalizzato
sempre e comunque all’impianto (attività industriale) oggetto di questa
autorizzazione anche in rapporto alla situazione socio economica locale del
sito in cui si colloca detto impianto.
Principio chi inquina paga
che deve essere letto in modo coordinato con il principio di prevenzione dell’inquinamento al fine di: “prevenire, ridurre e per quanto possibile
eliminare l’inquinamento” dell’impianto da autorizzare.
SUL SIGNIFICATO ATTUATIVO DEL PRINCIPIO CHI
INQUINA PAGA
Il principio chi inquina
paga visto sotto il profilo dei principi generali del diritto ambientale non si
presta mai ad una lettura in termini di mera monetizzazione della salute: della
serie tu inquini quindi mi dai almeno dei soldi in cambio con cui ci faccio
quello che mi pare (la donazione secondo l’Assessore spezzino sic!).
Già nel 1975 la Unione
Europea (allora CEE) aveva chiarito, con la Raccomandazione del 3/3/1975 n. 75/436 le finalità del principio chi inquina
paga:
1. finanziare
le azioni di tutela ambientale addossando sui soggetti inquinatori i costi
delle misure necessarie ad evitare o ridurre l’inquinamento;
2. contribuire
alla prevenzione degli inquinamenti, inducendo gli inquinatori a ridurli.
La stessa Raccomandazione
non considerava contrari al principio chi inquina paga: “i contributi finanziari
eventualmente concessi alle
collettività locali per costruire e
gestire le installazioni pubbliche di
protezione dell’ambiente i cui costi non possano essere per il momento coperti
totalmente dai canoni degli inquinatori che ne facciano uso”.
Infine a chiusura di
quanto sopra si veda la definizione delle misure
di compensazione del danno ambientale alternative alle misure dirette di
ripristino ambientale prevista dalla Direttiva sul risarcimento del danno
ambientale. Il punto 1.1.3 dell’allegato II alla Direttiva 2004/35/CE così definisce
la riparazione compensativa del danno
ambientale:
”La
riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea di
risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste
in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle
acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una
compensazione finanziaria al pubblico.”
Non solo ma qualora il
danno ambientale prodotto da una attività inquinante non possa riportare almeno
nell’immediato la situazione originaria del sito (nel nostro caso l’area
attualmente comunque occupata dalla centrale a carbone) scatta la definizione
di riparazione complementare del
danno ambientale, così definita dal punto 1.1.1 allegato II Direttiva
2004/35/CE: “Lo scopo della riparazione
complementare è di ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un
livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe
ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove
possibile e opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente
collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione
colpita.”
La norma è chiarissima:
anche se per riparare il danno ambientale occorra intervenire in un area
diversa da quella occupata dall’impianto inquinante questa deve essere scelta
in modo comunque da collegarla al sito danneggiato e agli interessi della
popolazione colpita. Quindi per
rimanere alla centrale a carbone spezzina ai quartieri e alle zone più colpite
dalla presenza della centrale.
CONCLUSIONI
Risulta in modo
chiarissimo dalla analisi svolta sopra che:
1. la Convenzione non è un
contratto una tantum tra il solo Comune di Spezia e i gestori della centrale
spezzina;
2. La Convenzione è
attuativa della disciplina dell’AIA;
3. la disciplina dell’AIA
si fonda sul principio chi inquina paga;
4. il principio chi
inquina paga esclude compensazioni meramente finanziarie per gli enti nel cui
territorio sussiste la presenza della centrale;
5. le compensazioni devono
prioritariamente essere finalizzate alla prevenzione, riduzione, esclusione
dall’inquinamento dell’impianto autorizzato;
6. le compensazioni devono
tutelare prioritariamente le popolazioni e le aree più colpite dall’inquinamento
dell’impianto autorizzato.
Tutto il resto sono
chiacchiere di un Assessore incompetente che se fossimo in una città e in un
Paese normale sarebbe velocemente rispedito a lavorare e non a gestire la cosa
pubblica!
P.S.
Aggiungo infine che lo spostamento
di questi soldi viola addirittura la stessa Convenzione Enel – Comune di Spezia,
come ho spiegato QUI.
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