dopo l'incendio (vedi QUI)che ha rischiato di produrre un danno sanitario alle decine di famiglie della zona, evitato solo ed esclusivamente perchè quella sera il venti spirava in una direzione diversa a quella delle numerose abitazioni civili....
i cittadini, residenti nella zone limitrofe a questo impianto che ormai da molto tempo viene gestito in totale violazione delle autorizzazioni vigenti nonchè della stessa normativa in materia di gestione di impianti simili ...hanno depositato oggi alla Procura della Spezia l'Esposto che riporto di seguito:
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
della Spezia
Viale
Italia, 142 - 19124 LA SPEZIA (SP)
ESPOSTO
I sottoscritti cittadini
espongono quanto segue
Nel territorio del Comune
di Follo località Cerri insiste da anni (precisamente dal 2001 anno della prima
autorizzazione: vedi Determina n°
96 del 20/08/2001) un impianto di messa
in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non della ditta Ferdeghini srl.
L’impianto in oggetto è
stato autorizzato più volte e anche recentemente, vedi determina della
Provincia della Spezia del 3/4/2015 n. 209. Sotto il profilo autorizzatorio
l’impianto in questione non è ai stato sottoposto ad una procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale. L'impianto
in questione è ai sensi delle lettere r) e t) dell'allegato punto 7 allegato IV
alla Parte II del DLgs 152/2006
sottoponibile quanto meno a procedura di verifica della applicabilità
della VIA ordinaria. Questo avrebbe dovuto accadere, quanto meno, già in
sede di modifica della autorizzazione del 2008, trattandosi di modifica
sostanziale di impianto esistente. Sostanziale considerato che venivano
modificati quantità e tipologia di rifiuti trattati nell'impianto. A conferma
delle carenze procedimentali e istruttorie nelle procedura di autorizzazione
dell’impianto in oggetto si veda sentenza TAR Liguria n. 975 del 29 settembre 2001 che già all’epoca
sottolineava: “un difetto di istruttoria”
da parte della Regione Liguria nella sua decisione di escludere l’applicazione della VIA ordinaria
all’impianto in oggetto.
Le autorizzazioni
imponevano prescrizioni relativamente alla quantità e qualità di rifiuti
gestiti dall’impianto ma anche alle modalità di deposito dei rifiuti
nell’ambito delle strutture dell’impianto
relativamente al deposito
le prescrizioni delle suddette autorizzazioni prevedevano i seguenti obblighi:
a) lo stoccaggio dei
rifiuti potrà avvenire solo nelle aree individuate nella planimetria pervenuta
in data 18 aprile 2004
b) lo stoccaggio
all’esterno dei capannoni potrà avvenire solo in contenitori muniti di
copertura
c) in caso di stoccaggio
esterno dei rifiuti, sia posta particolare attenzione alla raccolta delle acque
piovane al fine di evitare che le stesse, venendo a contatto con i rifiuti,
possano inquinare la falda o direttamente i corsi d’acqua,
d) lo stoccaggio esterno
comunque dovrà essere dotato di appositi sistemi di copertura e avvenire su
adeguata pavimentazione e non superare mai i limiti di quantità stoccabili;
e) non dovranno essere mescolate diverse categorie di rifiuti
pericolosi,
f) per il tempo di stoccaggio dei rifiuti è fissato nel
periodo massimo di 6 mesi e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo
stoccabile.
Dalla documentazione
fotografica (riprodotta in allegato al presente Esposto, vedi foto 1,2,3 e 4) risulta che le prescrizioni sopra elencate:
1. sono
sistemativamente violate relativemente a quelle delle lettere a), b) c), d)
2. che potrebbero, come conseguenza delle violazioni
dell sopra citate prescrizioni, essere violate anche le prescrizioni di cui
alle lettere e) ed f)
In particolare poniamo all’attenzione della Procura
l’esistenza di un cumulo di rifiuti che in questi mesi, come conferma la
scansione temporale delle foto allegate, è continuamente aumentata di altezza.
Si sottolinea inoltre che il contenuto del cumulo sotto il
profilo della classificazione dei rifiuti risulta indefinito anche dopo
l’attività ispettiva di Arpal, come si spiega di seguito.
In data 11 Febbraio 2015 si è svolta una ispezione dei
tecnici del Dipartimento Arpal della Spezia. Dal verbale di ispezione,
sottoscritto in data 18 Marzo 2015,
risulta che gli ispettori di Arpal si sono limitati a riportare, in
detto atto ispettivo, unicamente la violazione dello stoccaggio in contenitori
non coperti. Non risulta alcun riferimento al cumulo e alle violazioni delle
prescrizioni sopra rilevate a cominciare dal mancato rispetto delle volumetri
dei rifiuti detenuti all’esterno del
capannone, alla mancanza di
pavimentazione adeguata.
In data 20 Marzo 2015
con lettera del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Follo (vedi allegato
1) inviata al rappresentante dei cittadini residenti nella zona limitrofa
all’impianto in oggetto, si comunicava che, dopo accertamenti, si era rilevato
che non esistevano particolari violazioni in atto all’interno del perimetro
dell’impianto.
A sua volta la Diffida della Provincia della Spezia n. 209
del 3 Aprile 2015 (vedi allegato 2) successiva
al verbale ispettivo di Arpa del 18 Marzo 2015 si limita a chiedere esplicitamente
solo il rispetto dello stoccaggio dei contenitori all’esterno e la loro collocazione su superfici
pavimentate dotate di regimazione delle acque.
Detta Diffida fa solo rinvio generico alle prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni precedenti tra le quali c’è l’obbligo di non
stoccare in modo incontrollato e senza copertura rifiuti fuori del capannone
della ditta o fuori dei contenitori debitamente collocati su apposita
pavimentazione.
Come risulta dalla sequenza fotografica che alleghiamo alla
presente (vedi allegati 3,4,5 e 6), le prescrizioni riportate nella
Diffida della Provincia ad oggi (data di sottoscrizione dell’esposto) non sono
state rispettate.
Questo nonostante che in data 25 Maggio 2015 i sottoscritti
cittadini abbiano inviato una lettera di diffida alla Provincia della Spezia e
al Sindaco di Follo nella quale si descriveva la situazione sopra esposta e si
chiedeva un loro immediato intervento per far cessare la situazione di palese
illegalità in atto da mesi nell’impianto in oggetto.
Tutto quanto sopra è particolarmente aggravato dagli
ulteriori elementi fattuali:
1.
la attività dell’impianto
in questione è collocata ad una distanza, in linea d’aria, molto
ravvicinata a numerose abitazioni civili;
2.
i cumuli di rifiuti stoccati illegalmente sono a
pochissimi metri da un canale che ha anche funzioni di irrigazione e che
finisce nel fiume……
3.
il protrarsi della situazione in atto sta producendo
disagi ai residenti in termini di polveri emessi dai cumuli di rifiuti e potrebbe produrre ulteriori e più gravi
rischi di contaminazione determinati dal mescolamento dei rifiuti anche
pericolosi o dalle piogge stante la assoluta mancanza di ogni copertura di
detti cumuli
I sottoscritti rilevano
inoltre che la attività oggetto del presente esposto produce una
rumorosità
continua dalle 6 del mattino fino alle 21 compresi i giorni prefestivi e
festivi.
La questione
della rumorosità è stata da sempre sottovalutata dalle autorità competenti come
risulta dal verbale Arpal nota prot. n. 4806 del 9 giugno 2008 secondo il
quale: “la rumorosità derivava solo dal
segnale acustico della macchina operatrice”. Attualmente invece come
dimostrato anche dai cumuli di rifiuti sopra indicati, l’attività dell’impianto
si svolge prevalentemente all’aperto con emissioni rumorose continue e
fastidiose per i cittadini. Nonostante
la progressiva modifica delle modalità operative dell’attività all’interno
dell’area interessata le autorità competenti hanno continuato a ignorare anche
recentemente la questione della rumorosità come confermato sia dal verbale di
ispezione dell’Arpal nota 7030 del 18/3/2015 e la conseguente Diffida della
Provincia della Spezia (determina n. 209 del 3 aprile 2015).
Infine, a
conferma della pericolosità ambientale e sanitaria, della gestione
dell’impianto che si protrae nel tempo come dimostrato sopra, nella serata di
sabato 6 luglio 2015 di è verificato un incendio nell’impianto in oggetto.
L’incendio, quasi sicuramente dovuto ad autocombustione, si è propagato proprio
nell’area di stoccaggio, illegale ad avviso degli scriventi, dei rifiuti fuori
dal capannone e senza alcuna adeguata protezione come peraltro prevedevano le
autorizzazioni sopra citate (vedi foto allegato
7 al presente esposto)
Esposto quanto sopra i
sottoscritti chiedono che la S.V. Ill.ma verifichi
se, nei fatti narrati, emergano le seguenti responsabilità penali:
a) articolo
256, comma 4 D.Lgs 152/2006: inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti
b) articolo 256 comma 5 D.Lgs 152/2006: divieto di miscelazione di
rifiuti pericolosi
c) articolo 452-bis Codice Penale: delitto per inquinamento ambientale
d) articolo 674 Codice Penale: getto di cose pericolose che configura
un reato di pericolo, volto a proteggere in via anticipata il bene salute.
e) articolo 659 del Codice: disturbo delle persone da emissioni
rumorose
f) articolo 328 Codice Penale: omissioni di atti di ufficio
relativamente al mancato e tempestivo intervento delle istituzioni preposte a
tutela della salute dei cittadini (Sindaco) e per imporre il rispetto delle
prescrizioni autorizzatorie (Provincia).
Tutto quanto sopra
premesso, gli Esponenti chiedono alla S. V. Ill.ma di voler esaminare quanto sopra
eccepito e dedotto ed esperire le indagini meglio viste e ritenute per valutare
la sussistenza dei reati sopra evidenziati o di altre eventuali ipotesi di
reato, anche alla luce della documentazione allegata e della normativa vigente
Ai sensi dell'art.408
c.p.p., si chiede di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione del
presente procedimento.
Si chiede altresì, ai
sensi dell'art. 406 comma 3 c.p.p., di essere informati dell'eventuale
richiesta di proroga delle indagini.
Seguono firme e allegati
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