giovedì 23 luglio 2015

Silenzio Assenso su Ambiente, Paesaggio, Salute: i deliri del giovane Renzi!

Il Governo Renzi, nella sua furia decisionista, sta per realizzare l’ennesimo scempio di legalità ambientale ma anche, come dimostrerò di seguito in questo post, di irrazionalità giuridico amministrativa.


Nel disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione presentato dal Governo di Renzi c’è anche un articolo (articolo 3 vedi QUIche introduce una nuova disciplina del silenzio assenso nelle procedure di rilascio di pareri, nulla osta, assensi e concerti da parte delle Pubbliche Amministrazioni all’interno dei procedimenti autorizzatori in materia ambientale.



COME FUNZIONA ATTUALMENTE LA DISCIPLINA DEL SILENZIO ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE

Il silenzio assenso sotto il profilo dei principi generali è disciplinato dall’articolo 20 della legge 241/1990 (disciplina del procedimento amministrativo vedi  QUI). In particolare secondo il comma 4 di questo articolo il silenzio assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la salute ed in generale la pubblica incolumità (vedi protezione civile) ed in generale dove la normativa comunitaria prevede la necessità di provvedimenti amministrativi formali (si vedano ad esempio provvedimenti di VIA per progetti od opere,  di VAS per piani e programmi ad impatto ambientale, di AIA per installazioni a rilevante impatto ambientale e sanitario)

Non solo ma  secondo il comma 7 articolo 14ter (disciplina lavori della conferenza dei servizi) recita: “7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”.  

Quindi sia l’articolo 20 della legge 241 ma anche il 14ter affermano tre principi consolidati fino ad ora nel diritto vigente:
1. il silenzio assenso non si applica a tutti i procedimenti autorizzatori di tipo ambientale e/o di prevenzione sanitaria   (articolo 20)
2. nelle conferenze dei servizi comunque non si può superare il mancato pronunciato di un ente partecipante quando si tratta di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), (articolo 14ter)
3. essendo la conferenze dei servizi non un organo collegiale ma uno strumento di semplificazione del procedimento, il mancato assenso di ente partecipante nei procedimenti ambientali  diversi da quelli di VIA,VAS,AIA, viene qualificato non tanto come consenso all’adozione dell’atto amministrativo finale richiesto dal privato, come fosse quindi un silenzio assenso, ma  bensì come assenza di indicazioni, condizioni, cautele, diniego espresso in ordine all’adozione e al contenuto dell’atto conclusivo del procedimento. Sarà poi la Amministrazione procedente cioè titolata alla autorizzazione finale a valutare tutto quanto emerso, oppure non emerso, dai verbali della Conferenza dei Servizi e a decidere di conseguenza e motivatamente.

Perfino in un settore specifico della normativa ambientale come quello dell’inquinamento elettromagnetico il Codice delle Comunicazioni Elettroniche viene escluso il silenzio assenso in campo ambientale.
Il comma 9 dell’articolo 87 del DLgs 259/2003  prevede una forma di silenzio assenso, salvo che il dissenso sulla collocazione dell’impianto sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, quindi ad es. ASL, Arpal, Soprintendenze a beni storico architettonici, paesaggistici e archeologici.



LA GIURISPRUDENZA  COMUNITARIA E NAZIONALE DA SEMPRE PER  IL DIVIETO DI SILENZIO ASSENSO IN CAMPO AMBIENTALE
La Corte Costituzionale con un serie univoca di sentenze ha chiarito il principio per cui: “nella materia ambientale vige un principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio della amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso” (sentenze: 302/1998; 26/1996; 404/1997; 209/2014). In particolare secondo questa giurisprudenza costituzionale l’istituto del silenzio assenso non può ritenersi compatibile con i principi di buon andamento della P.A. in presenza di procedimenti complessi, caratterizzati da un alto tasso di discrezionalità come quelli relativi, ad es., al rilascio del giudizio di VIA o Parere Motivato di VAS od ancora di AIA. 

Ancora si veda il Consiglio di Stato che con sentenza n. 5188 del 28/10/2013: “è evidente che l’intervento dell’art. 20 della legge n. 241/1990, come successivamente modificato, determina che il regime del silenzio-assenso non trovi applicazione in materia di tutela ambientale”.

Nella stessa direzione  si veda Corte di Giustizia (sentenza 28/2/1991 causa C-360/87) che ha ritenuto non compatibile la definizione tacita del procedimento quando per garantire effettività agli interessi tutelati (tutela della salute), è necessaria una espressa valutazione amministrativa quale un accertamento tecnico o una verifica: ammettere il silenzio assenso in questi casi significherebbe non  svolgere quella attività istruttoria imposta a livello europeo per la tutela di particolari valori e interessi.

Più recentemente si veda anche la sentenza della Corte di Giustizia del 10.06.2004 (causa  C-87/02) in relazione ad una ipotesi di silenzio assenso nelle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA.  In questo caso la Corte afferma un altro concetto derivato dal Principio di Diritto Comunitario di Precauzione, per cui in materia ambientale occorre che la istruttoria per valutare l’impatto di un intervento da autorizzare deve essere svolta effettivamente altrimenti si verrebbe meno alla ratio della normativa ambientale che è quella della tutela preventiva dell’ambiente e della salute dei cittadini interessati.



COSA AFFERMA IL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO RENZI
Il disegno di legge all’articolo 3 inserisce l'articolo 17bis alla legge 241/1990 (vedi sopra nella versione vigente).
Secondo il comma 3 del nuovo articolo 17bis se non vengono rispettati i termini ordinari del procedimento il silenzio assenso si applica: "anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito."

Il comma 4 del nuovo articolo 17bis invece conferma quanto già indicato dal sopra citato comma 7 articolo 14ter che esclude, per le procedure di VIA - VAS  - AIA, l’acquisizione di assenso nelle Conferenze dei Servizi, in quanto procedure di derivazioni comunitaria le cui Direttive di riferimento richiedono un provvedimento espresso che le concluda, comprese le procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS.

Resta sicuramente, almeno con la versione attuale del disegno di legge che il silenzio assenso è generalizzato per le procedure ambientali non europee, ad esempio: 
1. codice dei beni culturali, 
2. nulla osta enti parco,
3. vincolo idrogeologico, 
4. concessioni di uso delle acque, 
5. nulla osta acustici, 
6. autorizzazione ambientali uniche, 
7. pareri obbligatori e/o vincolanti come ad esempio quello sanitario del Sindaco territorialmente interessato nelle procedure di AIA. 



QUANTE DISCIPLINE DEL SILENZIO ASSENSO CI SONO NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO?
Ma al di la dei profili di contrasto della nuova norma introdotta dal disegno di legge in esame ora al Senato (in seconda ed ultima lettura?), la nuova norma va ad aggiungersi ad altre norme che già disciplinavano sia in generale che per settori specifici tale istituto e sempre in materia ambientale.
Infatti restano in vigore:
1. il comma 7 articolo 14-quater legge 241/1990 sopra esaminato: che prevede il silenzio assenso in conferenza dei servizi con esclusione solo per le procedura di VIA  VAS ed AIA;
2. il comma 9 dell’articolo 87 del DLgs 259/2003  che esclude il silenzio assenso nelle procedure di installazione di stazioni radio base e  antenne televisivi per le autorità ambientali e sanitarie;
3. il comma 9 dell’articolo 146 del Codice del Paesaggio (modificato dal Decreto Sblocca Italia) ch introduceva una prima forma si silenzio assenso per i Parere delle Soprintendenze in materia di rilascio della autorizzazione paesaggistica (per un commento approfondito vedi QUI); 
4. l’articolo 20 della legge 241/1990 che esclude, nei procedimenti a istanza di parte, il silenzio assenso per le amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale del paesaggio e dell’ambiente. Infatti questo ultimo stranamente non viene abrogato dal nuovo articolo 17bis sempre della legge 241/1990 che prevede esattamente l’opposto in materia di silenzio assenso.

Un delirio disciplinatorio che allo stato appare poco risolvibile. Ma il Governo Renzi ha già pensato alla soluzione. Infatti il disegno di legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione, al comma 1 articolo 5 prevede espressamente: “Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso…”.
In questo modo al suddetto delirio disciplinatorio si risponderà con atto del Governo che deciderà a sua discrezione quali procedimenti vedranno applicato il silenzio assenso e quali invece non lo dovranno prevedere.  

Al delirio disciplinatorio si sostituisce il delirio di onnipotenza governativa!



CONCLUSIONI
Dietro l’introduzione generalizzata del silenzio assenso c’è un disegno preciso che da un lato toglie finanziamenti, risorse umane e professionali a tutti i settori ambientali e dall’altro accelera le decisioni con strumenti palesemente incostituzionali come il silenzio assenso dopo aver creato i presupposti per l’inefficienza della Pubblica Amministrazione di settore.

È un disegno che andrebbe assolutamente fermato perché fondato su un falso tecnico amministrativo prima ancora che di rispetto dei principi di legge descritti in questo post. Infatti i ritardi nelle decisioni ambientali sono principalmente imputabili non alla durata formale dei procedimenti, ma:
1. alla frammentazione delle competenze ambientali tra troppi enti distinti
2. alla non adeguata formazione del personale pubblico preposto
3. alla carenza anche quantitative del personale pubblico preposto
4. ad una legislazione tracimante, spesso contraddittoria e di difficilissima applicazione
5. alla incapacità di coinvolgere il pubblico prima dell’avvio dei procedimenti decisionali a rilevanza ambientale,  inserendo così il conflitto alla fine del procedimento

Questi 5 motivi sono riassumibili in un concetto che nessuno Governo ha mai voluto affrontare: quello che conta soprattutto in procedimenti come quelli a rilevanza ambientale è la istruttoria che precede la conclusione del procedimento e non l’atto finale.

Ma credo che questo ennesimo obbrobrio giuridico del Governo Renzi dimostri che tutto questo avviene non casualmente ma per palese e inequivocabile mala fede!
Dove c’è opacità amministrativa prima o poi arriva la illegalità e la malavita organizzata. Questa non è una accusa è una verità amministrativa, almeno per chi ha voglia ancora di cercarla la verità. 







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