Il Governo Renzi, nella sua furia
decisionista, sta per realizzare l’ennesimo scempio di legalità ambientale ma
anche, come dimostrerò di seguito in questo post, di irrazionalità giuridico amministrativa.
Nel disegno di legge di riforma della
pubblica amministrazione presentato dal Governo di Renzi c’è anche un articolo
(articolo 3 vedi QUI) che introduce una nuova disciplina del
silenzio assenso nelle procedure di rilascio di pareri, nulla osta, assensi e
concerti da parte delle Pubbliche Amministrazioni all’interno dei procedimenti
autorizzatori in materia ambientale.
COME FUNZIONA ATTUALMENTE LA DISCIPLINA DEL
SILENZIO ASSENSO IN MATERIA AMBIENTALE
Il silenzio assenso sotto il profilo dei
principi generali è disciplinato dall’articolo 20 della legge 241/1990
(disciplina del procedimento amministrativo vedi QUI). In particolare secondo il comma
4 di questo articolo il silenzio assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio
culturale e paesaggistico, l'ambiente, la salute ed in generale la
pubblica incolumità (vedi protezione civile) ed in generale dove la normativa
comunitaria prevede la necessità di provvedimenti amministrativi formali (si
vedano ad esempio provvedimenti di VIA per progetti od opere, di VAS per
piani e programmi ad impatto ambientale, di AIA per installazioni a rilevante
impatto ambientale e sanitario)
Non solo ma secondo il comma 7
articolo 14ter (disciplina lavori della conferenza dei servizi) recita: “7.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela
paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in
materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”.
Quindi sia l’articolo 20 della legge 241
ma anche il 14ter affermano tre principi consolidati fino ad ora nel diritto
vigente:
1. il silenzio assenso non si applica a
tutti i procedimenti autorizzatori di tipo ambientale e/o di prevenzione
sanitaria (articolo 20)
2. nelle conferenze dei servizi comunque non
si può superare il mancato pronunciato di un ente partecipante quando si tratta
di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione ambientale
strategica (VAS), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), (articolo 14ter)
3. essendo la conferenze dei servizi
non un organo collegiale ma uno strumento di semplificazione del procedimento,
il mancato assenso di ente partecipante nei procedimenti ambientali
diversi da quelli di VIA,VAS,AIA, viene qualificato non tanto come
consenso all’adozione dell’atto amministrativo finale richiesto dal privato, come
fosse quindi un silenzio assenso, ma bensì come assenza di
indicazioni, condizioni, cautele, diniego espresso in ordine all’adozione e al
contenuto dell’atto conclusivo del procedimento. Sarà poi la Amministrazione
procedente cioè titolata alla autorizzazione finale a valutare tutto quanto emerso,
oppure non emerso, dai verbali della Conferenza dei Servizi e a decidere di
conseguenza e motivatamente.
Perfino in un settore
specifico della normativa ambientale come quello dell’inquinamento
elettromagnetico il Codice
delle Comunicazioni Elettroniche viene
escluso il silenzio assenso in campo ambientale.
Il comma 9 dell’articolo 87 del
DLgs 259/2003 prevede una forma di silenzio assenso,
salvo che il dissenso sulla collocazione dell’impianto sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
quindi ad es. ASL, Arpal, Soprintendenze a beni storico architettonici,
paesaggistici e archeologici.
LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E
NAZIONALE DA SEMPRE PER IL DIVIETO DI SILENZIO ASSENSO IN CAMPO AMBIENTALE
La Corte Costituzionale con
un serie univoca di sentenze ha chiarito il principio per cui: “nella materia ambientale vige un principio
fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente
nel sistema, secondo cui il silenzio della amministrazione preposta al vincolo
ambientale non può avere valore di assenso” (sentenze: 302/1998; 26/1996;
404/1997; 209/2014). In particolare secondo questa giurisprudenza
costituzionale l’istituto del silenzio assenso non può ritenersi compatibile
con i principi di buon andamento della P.A. in presenza di procedimenti
complessi, caratterizzati da un alto tasso di discrezionalità come quelli
relativi, ad es., al rilascio del giudizio di VIA o Parere Motivato di VAS od ancora di AIA.
Ancora si
veda il Consiglio di Stato che con sentenza n. 5188 del 28/10/2013: “è evidente che l’intervento dell’art. 20 della legge
n. 241/1990, come successivamente modificato, determina che il regime del
silenzio-assenso non trovi applicazione in materia di tutela ambientale”.
Nella stessa
direzione si veda Corte di
Giustizia (sentenza 28/2/1991 causa
C-360/87) che ha ritenuto non compatibile la definizione tacita del
procedimento quando per garantire effettività agli interessi tutelati (tutela
della salute), è necessaria una espressa valutazione amministrativa quale un
accertamento tecnico o una verifica: ammettere il silenzio assenso in questi
casi significherebbe non svolgere quella
attività istruttoria imposta a livello europeo per la tutela di particolari
valori e interessi.
Più recentemente si veda
anche la sentenza della Corte
di Giustizia del 10.06.2004 (causa
C-87/02) in relazione ad una ipotesi di silenzio assenso nelle
procedure di verifica di assoggettabilità a VIA. In questo caso la Corte afferma
un altro concetto derivato dal Principio di Diritto Comunitario di Precauzione,
per cui in materia ambientale occorre che la istruttoria per valutare l’impatto
di un intervento da autorizzare deve essere svolta effettivamente altrimenti si
verrebbe meno alla ratio della normativa ambientale che è quella della tutela
preventiva dell’ambiente e della salute dei cittadini interessati.
COSA AFFERMA IL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO
RENZI
Il disegno di legge all’articolo 3
inserisce l'articolo 17bis alla legge 241/1990 (vedi sopra nella versione
vigente).
Secondo il comma 3 del nuovo articolo
17bis se non vengono rispettati i termini ordinari del procedimento il silenzio assenso si applica: "anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di
assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove
disposizioni di legge o i provvedimenti non prevedano un termine diverso, il
termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio
assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal
ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i
suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il
nulla osta, lo stesso si intende acquisito."
Il comma 4 del nuovo articolo 17bis invece
conferma quanto già indicato dal sopra citato comma 7 articolo 14ter che
esclude, per le procedure di VIA - VAS - AIA, l’acquisizione di assenso
nelle Conferenze dei Servizi, in quanto procedure di derivazioni comunitaria le
cui Direttive di riferimento richiedono un provvedimento espresso che le
concluda, comprese le procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS.
Resta
sicuramente, almeno con la versione attuale del disegno di legge che il
silenzio assenso è generalizzato per le procedure ambientali non europee, ad
esempio:
1. codice dei beni
culturali,
2. nulla osta enti parco,
3. vincolo
idrogeologico,
4. concessioni di uso
delle acque,
5. nulla osta
acustici,
6. autorizzazione
ambientali uniche,
7. pareri obbligatori e/o
vincolanti come ad esempio quello sanitario del Sindaco territorialmente
interessato nelle procedure di AIA.
QUANTE DISCIPLINE DEL
SILENZIO ASSENSO CI SONO NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO?
Ma al di la dei profili di contrasto della
nuova norma introdotta dal disegno di legge in esame ora al Senato (in seconda
ed ultima lettura?), la nuova norma va ad aggiungersi ad altre norme che già
disciplinavano sia in generale che per settori specifici tale istituto e sempre
in materia ambientale.
Infatti restano in vigore:
1. il
comma 7 articolo 14-quater legge
241/1990 sopra esaminato: che prevede il silenzio assenso in conferenza dei
servizi con esclusione solo per le procedura di VIA VAS ed AIA;
2. il
comma 9 dell’articolo 87 del DLgs 259/2003 che esclude il
silenzio assenso nelle procedure di installazione di stazioni radio base e antenne televisivi per le autorità ambientali
e sanitarie;
3. il comma 9 dell’articolo 146 del Codice del
Paesaggio (modificato dal Decreto Sblocca Italia) ch introduceva una prima
forma si silenzio assenso per i Parere delle Soprintendenze in materia di
rilascio della autorizzazione paesaggistica (per un commento approfondito vedi
QUI);
4. l’articolo 20 della legge 241/1990 che esclude, nei procedimenti a istanza
di parte, il silenzio assenso per le amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale del paesaggio e
dell’ambiente. Infatti questo ultimo stranamente non viene abrogato dal nuovo
articolo 17bis sempre della legge 241/1990 che prevede esattamente l’opposto in
materia di silenzio assenso.
Un delirio disciplinatorio che allo stato appare poco risolvibile. Ma il Governo Renzi ha già pensato alla
soluzione. Infatti il disegno di legge sulla riforma della Pubblica
Amministrazione, al comma 1 articolo 5 prevede espressamente: “Il
Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa
individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio
attività o di silenzio assenso…”.
In questo modo al suddetto delirio disciplinatorio si risponderà con
atto del Governo che deciderà a sua discrezione quali procedimenti vedranno
applicato il silenzio assenso e quali invece non lo dovranno prevedere.
Al delirio disciplinatorio si sostituisce il delirio di onnipotenza governativa!
CONCLUSIONI
Dietro l’introduzione generalizzata del
silenzio assenso c’è un disegno preciso che da un lato toglie finanziamenti,
risorse umane e professionali a tutti i settori ambientali e dall’altro
accelera le decisioni con strumenti palesemente incostituzionali come il
silenzio assenso dopo aver creato i presupposti per l’inefficienza della
Pubblica Amministrazione di settore.
È un disegno che andrebbe assolutamente
fermato perché fondato su un falso tecnico amministrativo prima ancora che di
rispetto dei principi di legge descritti in questo post. Infatti i ritardi
nelle decisioni ambientali sono principalmente imputabili non alla durata
formale dei procedimenti, ma:
1. alla frammentazione delle competenze
ambientali tra troppi enti distinti
2. alla non adeguata formazione del personale
pubblico preposto
3. alla carenza anche quantitative del
personale pubblico preposto
4. ad una legislazione tracimante, spesso
contraddittoria e di difficilissima applicazione
5. alla incapacità di coinvolgere il
pubblico prima dell’avvio dei procedimenti decisionali a rilevanza
ambientale, inserendo così il conflitto alla fine del procedimento
Questi 5 motivi sono riassumibili in un
concetto che nessuno Governo ha mai voluto affrontare: quello che conta
soprattutto in procedimenti come quelli a rilevanza ambientale è la istruttoria
che precede la conclusione del procedimento e non l’atto finale.
Ma credo che questo ennesimo obbrobrio
giuridico del Governo Renzi dimostri che tutto questo avviene non casualmente
ma per palese e inequivocabile mala fede!
Dove c’è opacità amministrativa prima o
poi arriva la illegalità e la malavita organizzata. Questa non è una accusa è
una verità amministrativa, almeno per chi ha voglia ancora di cercarla la
verità.
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