venerdì 5 luglio 2013

P.za Verdi ultime illegittimità del Comune?

Sembra che  il Comune intenda costituire, o abbia costituito,  una apposita commissione tecnica con esperti botanici per dimostrare che al di la dei 70 anni i pini non costituiscono elemento fondante dell'interesse storico architettonico e culturale della Piazza nel suo complesso.


Questi nostri amministratori (dirigenti compresi) comunali non perdono occasione per proporre soluzioni e percorsi contra legem.



Come credo ormai sia noto anche ai non addetti ai lavori, la procedura di legge per la verifica dell’interesse storico  della Piazza è disciplinata dall’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali.

La legge chiarisce che la procedura di verifica può essere disposta di  ufficio da parte degli organi del Ministero o su iniziativa dei proprietari dell’immobile soggetto a vincolo ex lege in attesa della verifica.

Con i due atti del 17/6/2013, prima della Direzione Regionale dei Beni Culturali, poi della Soprintendenza, è stato  disposto di ufficio l’avvio di detta verifica.

Come afferma con chiarezza  il comma 2 dell’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali, una volta avviata,  la procedura di verifica dovrà essere conclusa con un atto della Direzione Regionale per i Beni Culturali (ex lettera c) comma 3 articolo 17 Dpr 233/2007 (regolamento di Organizzazione del Ministero dei Beni Culturali)

La procedura ex comma 2 articolo 12 del Codice dei Beni Culturali ha come termine massimo 120 giorni.

La procedura di verifica dovrà valutare l’interesse storico dell’insieme della Piazza comprensiva di tutti gli elementi  che l’hanno costituita nel tempo tanto più se hanno più di 70 anni come è il caso anche dei pini, ma non solo ovviamente.

La conferma di questa visione complessiva della istruttoria della procedura di verifica si trova negli atti della Soprintendenza del 17/6/2013 con i quali è stata sospesa la esecuzione del progetto Buren, e quindi l’esecutività della propria autorizzazione del novembre 2012, e in quello successivo del 21/6/2013.
In tali atti la Soprintendenza  ha precisato di  “non procedere ad opere riguardanti la demolizione, o rimozione di componenti il cui interesse culturale non sia definitivamente accertato” e ha aggiunto che sono sospesi gli interventi sulle “opere interessanti l’area centrale della Piazza e le componenti arboree ivi presenti”.

La parte finale del comma 2 dell’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali, sulle modalità tecniche, quindi istruttorie, di conduzione della procedura di verifica,  rinvia agli indirizzi generali del Ministero e, si veda il successivo come 3 di detto articolo 12, ad apposito decreto ministeriale.  Tale Decreto è stato emanato per gli immobili come Piazza Verdi, in data 6/2/2004.  Le istruzioni per la conduzione della verifica e soprattutto per le modalità di trasmissione delle informazioni utili per la verifica dell’interesse culturale sono rinvenibili a questo LINK

Aggiungo infine a memoria dei “furbetti” che albergano in Comune che ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei Beni Culturali : “Il Ministero  ha facoltà  di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”.  E’ il c.d.  Vincolo Indiretto sui beni culturali, così definito per evidenziare il fatto che gli effetti giuridici dei provvedimenti su di esso previsti, pur esplicandosi su beni diversi da quelli che investono quelli di particolare pregio artistico e storico, sono funzionalmente connessi al vincolo che grava su questi ultimi e ne costituiscono anzi beni strumentali (Consiglio di Stato sez. VI  7/12/1994 n. 1745).  Vale a dire, per i duri di comprendonio,  che gli archi di Buren e le piscine previste eliminando i pini modificherebbero sicuramente la prospettiva della piazza nel suo insieme.  



CONCLUSIONI
1. La verifica dovrà riguarda l’insieme della piazza comprensiva di tutti gli elementi anche di quelli che potenzialmente potrebbero non essere di interesse culturale ma potrebbero indirettamente incidere sulla integrità dell’immobile nel suo insieme a cominciare dalla sua visione prospettica. 
2. In nessuna norma della procedura di verifica è prevista la possibilità di costituire commissioni tecniche tanto più come quella  “adombrata” dal Comune.  Il Comune deve fornire le schede previste dal Decreto Ministeriale del 2004 e poi spetterà alla Direzione Regionale con il supporto della Soprintendenza verificare le dimensioni e la qualità dell’interesse culturale della Piazza.
3. La questione dei pini non può essere limitata alla età, pur rilevante, ma anche a come questi incidano sulla visione prospettica della piazza così come si è venuta a costituire fin dagli anni 30  del secolo scorso.


Evidentemente in Comune non conoscono il detto latino: “contro la legge (agisce) colui che,  fatte salve le parole, aggira la sostanza (della legge)". 




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