Sembra
che il Comune intenda costituire, o
abbia costituito, una apposita commissione tecnica con esperti
botanici per dimostrare che al di la dei 70 anni i pini non costituiscono
elemento fondante dell'interesse storico architettonico e culturale della
Piazza nel suo complesso.
Questi
nostri amministratori (dirigenti compresi) comunali non perdono occasione per
proporre soluzioni e percorsi contra legem.
Come
credo ormai sia noto anche ai non addetti ai lavori, la procedura di legge per la verifica dell’interesse storico della Piazza è disciplinata dall’articolo 12
del Codice dei Beni Culturali.
La
legge chiarisce che la procedura di verifica può essere disposta di ufficio da parte
degli organi del Ministero o su iniziativa dei proprietari dell’immobile
soggetto a vincolo ex lege in attesa della verifica.
Con
i due atti del 17/6/2013, prima
della Direzione Regionale dei Beni Culturali, poi della Soprintendenza, è stato disposto di ufficio l’avvio di detta
verifica.
Come
afferma con chiarezza il comma 2 dell’articolo
12 del Codice dei Beni Culturali, una volta avviata, la procedura di verifica dovrà essere conclusa con un atto della Direzione
Regionale per i Beni Culturali (ex lettera c) comma 3 articolo 17 Dpr
233/2007 (regolamento di Organizzazione del Ministero dei Beni Culturali)
La
procedura ex comma 2 articolo 12 del Codice dei Beni Culturali ha come termine massimo 120 giorni.
La
procedura di verifica dovrà valutare l’interesse
storico dell’insieme della Piazza comprensiva di tutti gli elementi che l’hanno costituita nel tempo tanto più se
hanno più di 70 anni come è il caso anche dei pini, ma non solo ovviamente.
La
conferma di questa visione complessiva
della istruttoria della procedura di verifica si trova negli atti della Soprintendenza
del 17/6/2013 con i quali è stata sospesa la esecuzione del progetto Buren, e
quindi l’esecutività della propria autorizzazione del novembre 2012, e in
quello successivo del 21/6/2013.
In
tali atti la Soprintendenza ha precisato
di “non
procedere ad opere riguardanti la demolizione, o rimozione di componenti il cui
interesse culturale non sia definitivamente accertato” e ha aggiunto che
sono sospesi gli interventi sulle “opere
interessanti l’area centrale della Piazza e le componenti arboree ivi presenti”.
La
parte finale del comma 2 dell’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali, sulle modalità tecniche, quindi
istruttorie, di conduzione della
procedura di verifica, rinvia agli
indirizzi generali del Ministero e, si veda il successivo come 3 di detto
articolo 12, ad apposito decreto ministeriale.
Tale Decreto è stato emanato per gli immobili come Piazza Verdi, in data
6/2/2004. Le istruzioni per la conduzione della verifica e soprattutto per le
modalità di trasmissione delle informazioni utili per la verifica dell’interesse
culturale sono rinvenibili a questo LINK.
Aggiungo
infine a memoria dei “furbetti” che albergano in Comune che ai
sensi dell’articolo 45 del Codice dei Beni Culturali : “Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le
altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità dei beni
culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro”. E’ il c.d. Vincolo Indiretto sui beni culturali,
così definito per evidenziare il fatto che gli effetti giuridici dei
provvedimenti su di esso previsti, pur esplicandosi su beni diversi da quelli
che investono quelli di particolare pregio artistico e storico, sono
funzionalmente connessi al vincolo che grava su questi ultimi e ne
costituiscono anzi beni strumentali (Consiglio di Stato sez. VI 7/12/1994 n. 1745). Vale a dire, per i duri di comprendonio, che gli archi di Buren e le piscine previste
eliminando i pini modificherebbero sicuramente la prospettiva della piazza nel
suo insieme.
CONCLUSIONI
1. La verifica dovrà
riguarda l’insieme della piazza comprensiva di tutti gli elementi anche di
quelli che potenzialmente potrebbero non essere di interesse culturale ma
potrebbero indirettamente incidere sulla integrità dell’immobile nel suo
insieme a cominciare dalla sua visione prospettica.
2. In nessuna norma della
procedura di verifica è prevista la possibilità di costituire commissioni
tecniche tanto più come quella “adombrata”
dal Comune. Il Comune deve fornire le
schede previste dal Decreto Ministeriale del 2004 e poi spetterà alla Direzione
Regionale con il supporto della Soprintendenza verificare le dimensioni e la
qualità dell’interesse culturale della Piazza.
3. La questione dei pini
non può essere limitata alla età, pur rilevante, ma anche a come questi incidano
sulla visione prospettica della piazza così come si è venuta a costituire fin
dagli anni 30 del secolo scorso.
Evidentemente
in Comune non conoscono il detto latino: “contro la legge (agisce) colui che, fatte salve le parole, aggira la sostanza
(della legge)".
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