domenica 14 luglio 2013

Discarica di Mangina: ennesimo pasticcio di Acam!

Dal Comitato contro la discarica di Mangina giunge la notizia che risulterebbe avviata una procedura di screening di  Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA)  per il progetto di discarica.
Come ho già avuto modo di trattate questo progetto risulta assolutamente non realizzabile anche guardando soltanto il piano provinciale dei rifiuti, vedi QUI e QUI.  

Ma visto che Acam sembra voler insistere è bene chiarire la questione delle procedura ai sensi della vigente normativa applicabile al caso in esame. 





LO SCREENING DI VIA
Lo screening di VIA  consiste in una procedura volta a verificare che il progetto esaminato sia o meno sottoponibile a procedura ordinaria di VIA. 

Quali siano le categorie di opere sottoponibili a procedura di verifica lo decide la legge regionale (L.R. 38/1998 come modificata dalla LR 32/2012, per il testo coordinato vedi QUI) in particolare l’allegato 3.  In questo allegato al punto 11b si legge che sono soggette a procedura di verifica : “discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc”. Come è noto il progetto di Mangina riguarda una volumetria di 350.000 mc. 

L’allegato 2 alla legge regionale sulla VIA sottopone a procedura ordinaria (non quindi lo screening) ex lettera i) : “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc

Il DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) al quale la legge regionale ligure non si è ancora adeguata conferma comunque che le discariche di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100.000 mc sono soggette a VIA ordinaria di competenza delle Regioni. Quindi in questo caso non c’è bisogno di scomodare interpretazioni sulla coerenza tra norma regionale e statale essendo la dizione usata dalla attuale legge regionale identica a quella statale , indirizzo questo confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 186 del 2010 proprio in relazione alla legge ligure.

Quindi il progetto di discarica di Mangina deve essere sottoposto a procedura ordinaria di VIA automaticamente senza nessuna procedura di verifica. Non a caso la stessa DGR 1415/1999 (che tutt’ora disciplina gli aspetti tecnici della procedura ordinaria di VIA), alla lettera d) articolo 3, applica la procedura ordinaria anche ai soli aumenti di volume sopra i 100.000 mc delle discariche esistenti.  Quindi spero non si cerchi di usare da parte di Acam il giochino che il sito di Mangina è stato già oggetto di una attività di discarica perché come si vede non funzionerebbe.



PERCHÉ ACAM   AVANZA LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE LA PROCEDURA DI SCREENING E NON LA PROCEDURA ORDINARIA DI VIA?
Il primo motivo è che la procedura di screening si applica al progetto preliminare e non al definitivo.
Ovviamente il livello di progettazione richiesto per il preliminare è notevolmente più semplificato  e quindi più semplificato è anche lo studio di impatto preliminare che deve essere presentato insieme con il progetto.

Ma un ulteriore elemento che spiega questo tentativo, maldestro di Acam, sta nel non completo adeguamento delle legge regionale ligure al DLgs 152/2006,  relativamente alla disciplina della procedura di verifica. In particolare con riferimento a due aspetti importantissimi:
1. La partecipazione del pubblico
2. Il contenuto della documentazione da presentare

Riporto questa scheda a confronto che chiarisce bene i termini della questione.

PROCEDURA DI VERIFICA SECONDO LA DGR LIGURIA  398-1999
CONTRASTI E CONTRADDIZIONI CON LA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
Non esiste alcuna possibilità formale da parte del pubblico di far pesare il proprio punto di vista all’interno della procedura di verifica
L’Autorità competente alla VIA conclude la procedura di verifica  tenuto conto (comma 4 articolo 20 DLgs 152/2006) anche delle consultazioni del pubblico. Il che significa che deve motivarne il mancato accoglimento nella propria decisione .
Contenuto della documentazione per la presentazione della domanda di attivazione della procedura di verifica si rinvia all’articolo 4 , vedi QUI.
La DGR ligure non tiene conto di due aspetti molto importanti che sono invece presenti nella normativa comunitaria e nel TU ambientale :
           le caratteristiche del progetto compreso gli impatti cumulativi
           degli impatti potenzialmente significativi del progetto in relazione al punto precedente e tenendo conto in particolare: della estensione dell’impatto in termini geografici e di popolazione, della grandezza e complessità dell’impatto, della probabilità dell’impatto, della durata – frequenza - reversibilità dell’impatto


A mio modesto avviso la normativa ligure sopra descritta risulta superata dalla normativa nazionale più recente, essendo la VIA rientrante nella materia ambiente di competenza esclusiva dello Stato (ex articolo 117 della Costituzione). Materia quindi dove la regione può solo introdurre norme di maggior tutela ambientale e non di tutela in peius. Inoltre il termine di 
adeguamento delle leggi regionali sulla VIA alla nuova disciplina statale è scaduto da tempo (il DLgs 152/2006). Infine secondo le norme transitorie dello stesso DLgs 152/2006 le Regioni nel disciplinare la procedura di VIA di loro competenza, relativamente alla partecipazione del pubblico: “eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili,  per  lo svolgimento delle relative consultazioni”(lettera c) comma 7 articolo 7 Dlgs 152/2006). Ora risulta chiaro dalla tabella sopra riportata che le procedure di consultazione della normativa ligure non sono compatibili con quanto previsto dal DLgs 152/2006 e dalla normativa UE da cui questo deriva, ma anche in parte i contenuti della 
documentazione richiesta per la procedura di verifica/screening. 



LA QUESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
La proposta di Acam come abbiamo visto sopra oltre ad essere in contrasto palese con la normativa regionale e soprattutto nazionale sulla VIA, rimuove completamente la questione della attuale destinazione urbanistica dell’area.
Eppure perfino la stessa normativa regionale ligure sulla procedura di screening per la VIA afferma chiaramente “La  documentazione  deve  inoltre  contenere  il  titolo  d’uso  dell’area  e  l’attestazione  della  conformità  urbanistica dell’intervento” punto 5 articolo 4 DGR 398/1999.
Ora in questo caso trattandosi di normativa interferente con l’urbanistica questa norma risulta ancora efficace in quanto l’urbanistica rientra tra le materia di legislazione concorrente e quindi non di esclusiva competenza dello Stato (vedi articolo 117 della Costituzione)

Non solo ma viene rimossa un'altra questione ancor più rilevante: la necessità della Valutazione Ambientale Strategica alla variante al PUC di Borghetto, considerato che l’area interessata dalla potenziale discarica ha attualmente una destinazione urbanistica non compatibile con la localizzazione di una discarica. Ne avevo già trattato QUI

Da questo punto di vista risulta di grande interesse quanto avvenuto nel 2005 dove il settore VIA della Regione Liguria bocciò la proposta di un impianto energetico per biomasse anche alla luce del contrasto con la pianificazione urbanistica e del piano provinciale dei rifiuti. In particolare risultano indicative le motivazioni che all’epoca vennero messe in campo per esprimere contrarierà al progetto, da parte del Comune di Borghetto:
1.  l’Amministrazione Comunale persegue tra i suoi obiettivi la valorizzazione del territorio e la conservazione del patrimonio agricolo forestale anche attraverso progetti quali quello dell’ottenimento della Certificazione Ambientale (UNI EN ISO 14001) di concerto con il Parco Regionale di Montemarcello Magra e le Comunità Montane dell’Alta e della Media Bassa Val di Vara;
2. l’Amministrazione Comunale vuole favorire lo sviluppo socio economico del proprio territorio attraverso l’incentivazione di attività turistiche e artigianali che non alterino e non comportino mutamenti radicali dell’ambiente e del paesaggio.
3. l’area artigianale di Mangina è di importanza fondamentale nell’ottica di uno sviluppo
occupazionale del Comune in quanto è l’unica zona artigianale rimasta finora inutilizzata. Risulterebbe difficile reperire sul territorio altre aree di così vaste dimensioni e con un simile assetto morfologico.”

Si tratta di temi tipici della procedura di Valutazione Ambientale Strategica che non possono essere rimossi dalla procedura di autorizzazione dell’ipotetico progetto di discarica avanzata ora da Acam!





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