Dal
Comitato contro la discarica di Mangina giunge la notizia che risulterebbe
avviata una procedura di screening di
Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) per il progetto di discarica.
Come
ho già avuto modo di trattate questo progetto risulta assolutamente non
realizzabile anche guardando soltanto il piano provinciale dei rifiuti, vedi QUI e QUI.
Ma
visto che Acam sembra voler insistere è bene chiarire la questione delle
procedura ai sensi della vigente normativa applicabile al caso in esame.
LO SCREENING DI VIA
Lo
screening di VIA consiste in una
procedura volta a verificare che il progetto esaminato sia o meno sottoponibile
a procedura ordinaria di VIA.
Quali
siano le categorie di opere sottoponibili a procedura di verifica lo decide la
legge regionale (L.R. 38/1998 come modificata dalla LR 32/2012, per il testo
coordinato vedi QUI) in
particolare l’allegato 3. In questo
allegato al punto 11b si legge che sono soggette a procedura di verifica : “discariche di rifiuti urbani
non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc”. Come è noto il progetto di Mangina riguarda una volumetria di
350.000 mc.
L’allegato 2 alla legge regionale sulla VIA
sottopone a procedura ordinaria (non quindi lo screening) ex lettera i) : “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi
con capacità complessiva superiore a 100.000 mc”
Il DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) al
quale la legge regionale ligure non si è ancora adeguata conferma comunque che
le discariche di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100.000 mc sono
soggette a VIA ordinaria di competenza delle Regioni. Quindi in questo caso non
c’è bisogno di scomodare interpretazioni sulla coerenza tra norma regionale e
statale essendo la dizione usata dalla attuale legge regionale identica a
quella statale , indirizzo questo confermato dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 186 del 2010 proprio in relazione alla legge ligure.
Quindi il progetto di discarica di Mangina deve
essere sottoposto a procedura ordinaria di VIA automaticamente senza nessuna
procedura di verifica. Non a caso la stessa DGR 1415/1999 (che tutt’ora
disciplina gli aspetti tecnici della procedura ordinaria di VIA), alla lettera
d) articolo 3, applica la procedura ordinaria anche ai soli aumenti di volume
sopra i 100.000 mc delle discariche esistenti.
Quindi spero non si cerchi di usare da parte di Acam il giochino che il
sito di Mangina è stato già oggetto di una attività di discarica perché come si
vede non funzionerebbe.
PERCHÉ ACAM AVANZA
LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE LA PROCEDURA DI SCREENING E NON LA PROCEDURA
ORDINARIA DI VIA?
Il primo motivo è che la procedura di screening
si applica al progetto preliminare e non al definitivo.
Ovviamente il livello di progettazione richiesto
per il preliminare è notevolmente più semplificato e quindi più semplificato è anche lo studio
di impatto preliminare che deve essere presentato insieme con il progetto.
Ma un ulteriore elemento che spiega questo
tentativo, maldestro di Acam, sta nel non completo adeguamento delle legge
regionale ligure al DLgs 152/2006,
relativamente alla disciplina della procedura di verifica. In
particolare con riferimento a due aspetti importantissimi:
1. La partecipazione del pubblico
2. Il contenuto della documentazione da presentare
Riporto questa scheda a confronto che chiarisce
bene i termini della questione.
PROCEDURA DI
VERIFICA SECONDO
|
CONTRASTI E
CONTRADDIZIONI CON
|
Non
esiste alcuna possibilità formale da parte del pubblico di far pesare il
proprio punto di vista all’interno della procedura di verifica
|
L’Autorità
competente alla VIA conclude la procedura di verifica tenuto conto (comma 4 articolo 20 DLgs
152/2006) anche delle consultazioni del pubblico. Il che significa che deve
motivarne il mancato accoglimento nella propria decisione .
|
Contenuto
della documentazione per la presentazione della domanda di attivazione della
procedura di verifica si rinvia all’articolo 4 , vedi QUI.
|
le caratteristiche del progetto compreso gli impatti
cumulativi
degli impatti potenzialmente significativi del progetto in
relazione al punto precedente e tenendo conto in particolare: della
estensione dell’impatto in termini geografici e di popolazione, della
grandezza e complessità dell’impatto, della probabilità dell’impatto, della
durata – frequenza - reversibilità dell’impatto
|
A mio modesto avviso la normativa ligure sopra descritta risulta superata dalla normativa nazionale più recente, essendo la VIA rientrante nella materia ambiente di competenza esclusiva dello Stato (ex articolo 117 della Costituzione). Materia quindi dove la regione può solo introdurre norme di maggior tutela ambientale e non di tutela in peius. Inoltre il termine di
adeguamento delle leggi regionali sulla VIA alla nuova disciplina statale è scaduto da tempo (il DLgs 152/2006). Infine secondo le norme transitorie dello stesso DLgs 152/2006 le Regioni nel disciplinare la procedura di VIA di loro competenza, relativamente alla partecipazione del pubblico: “eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per lo svolgimento delle relative consultazioni”(lettera c) comma 7 articolo 7 Dlgs 152/2006). Ora risulta chiaro dalla tabella sopra riportata che le procedure di consultazione della normativa ligure non sono compatibili con quanto previsto dal DLgs 152/2006 e dalla normativa UE da cui questo deriva, ma anche in parte i contenuti della
documentazione richiesta per la procedura di verifica/screening.
LA QUESTIONE
DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
La
proposta di Acam come abbiamo visto sopra oltre ad essere in contrasto palese
con la normativa regionale e soprattutto nazionale sulla VIA, rimuove
completamente la questione della attuale destinazione urbanistica dell’area.
Eppure perfino
la stessa normativa regionale ligure sulla procedura di screening per la VIA
afferma chiaramente “La documentazione deve
inoltre contenere il
titolo d’uso dell’area
e l’attestazione della
conformità urbanistica
dell’intervento” punto 5 articolo 4 DGR 398/1999.
Ora in questo
caso trattandosi di normativa interferente con l’urbanistica questa norma
risulta ancora efficace in quanto l’urbanistica rientra tra le materia di
legislazione concorrente e quindi non di esclusiva competenza dello Stato (vedi
articolo 117 della Costituzione)
Non solo ma
viene rimossa un'altra questione ancor più rilevante: la necessità della
Valutazione Ambientale Strategica alla variante al PUC di Borghetto,
considerato che l’area interessata dalla potenziale discarica ha attualmente
una destinazione urbanistica non compatibile con la localizzazione di una
discarica. Ne avevo già trattato QUI.
Da questo punto
di vista risulta di grande interesse quanto avvenuto nel 2005 dove il settore
VIA della Regione Liguria bocciò la proposta di un impianto energetico per
biomasse anche alla luce del contrasto con la pianificazione urbanistica e del
piano provinciale dei rifiuti. In particolare risultano indicative le
motivazioni che all’epoca vennero messe in campo per esprimere contrarierà al
progetto, da parte del Comune di Borghetto:
“ 1. l’Amministrazione Comunale
persegue tra i suoi obiettivi la valorizzazione del territorio e la
conservazione del patrimonio agricolo forestale anche attraverso progetti quali
quello dell’ottenimento della Certificazione Ambientale (UNI EN ISO 14001) di
concerto con il Parco Regionale di Montemarcello Magra e le Comunità Montane
dell’Alta e della Media Bassa Val di Vara;
2. l’Amministrazione Comunale vuole favorire lo
sviluppo socio economico del proprio territorio attraverso l’incentivazione di
attività turistiche e artigianali che non alterino e non comportino mutamenti
radicali dell’ambiente e del paesaggio.
3. l’area artigianale di Mangina è di importanza
fondamentale nell’ottica di uno sviluppo
occupazionale del Comune in quanto è
l’unica zona artigianale rimasta finora inutilizzata. Risulterebbe difficile
reperire sul territorio altre aree di così vaste dimensioni e con un simile
assetto morfologico.”
Si tratta di temi tipici della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica che non possono essere rimossi dalla
procedura di autorizzazione dell’ipotetico progetto di discarica avanzata ora
da Acam!
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