domenica 21 luglio 2013

La legge ligure sulla VAS dei piani urbanistici minori è incostituzionale!


La Corte Costituzionale con sentenza 178/2013 di questo mese (vedi  QUI) ha bocciato la legge regionale ligure sulla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica ( di seguito VAS) sui piani e programmi a rilevanza ambientale.
Per il testo della legge regionale ligure prima della sentenza della Corte Costituzionale vedi QUI

Già al momento del ricorso avevo dimostrato che l’Avvocatura dello Stato aveva ragione al 100% nel contestare la legittimità costituzionale degli articoli  della legge regionale suddetta impugnati dal Governo (vedi  QUI). 

Prima di entrare nel merito della sentenza  voglio ricordare che per capire meglio la portata della stessa,  occorre spiegare ai non addetti ai lavori che la VAS è una procedura che costituisce un passaggio fondamentale, ad esempio, per valutare la sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione urbanistica compresi i piani attuativi e le varianti ai piani urbanistici generali. Per un approfondimento in questo senso si veda QUI e QUI

Aggiungo infine sempre a premessa che la procedura di VAS può consistere:
1. in una procedura di verifica dell’impatto potenziale del piano/programma
2. nella procedura ordinaria di valutazione una volta dimostrato tale impatto potenziale

E ora vediamo questa sentenza.....



LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La sentenza della Corte Costituzionale accoglie pienamente i motivi di ricorso dell’Avvocatura di Stato in particolare viene dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 2 articolo 3 della legge regionale ligure per il quale  i piani per piccole aree e le modifiche minori di piani e programmi in generale possono essere automaticamente esclusi dalla procedura di verifica se non rientrano nei casi indicati da un apposito allegato alla legge regionale (allegato A), anche l’allegato è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente: “identifica casi di esclusione di detta verifica, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi.
L’allegato A alla legge regionale ligure in esame definisce alcune categorie di piani e programmi, fondando l’applicabilità della procedura di verifica sulla base di soglie dimensionali (es. ampiezza area interessata dal piano). Secondo la sentenza della Corte Costituzionale: “la dimensione quantitativa e l'entità delle modifiche dei piani, possono giustificare , sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di Vas, non dalla verifica di assoggettabilità, la quale é invece l'esito prodotto dalle disposizioni censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela ambientale.

Insomma la Corte Costituzionale conferma il principio di diritto della UE per cui non la dimensione del piano  da considerare ma i suoi potenziali effetti sull’ambiente e questi possono essere presi in considerazione solo se viene avviata la procedura di verifica della applicabilità della VAS.

Principio che faceva parte del disegno di legge regionale redatto da me e presentato dal gruppo di SEL in consiglio regionale.  Il disegno di legge prevedeva l’automatica applicazione della procedura di verifica, senza stabilire allegati e categorie con soglie restrittive, :
a) ai piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco regionale.
b) alle modifiche minori dei piani e programmi.

Ovviamente la maggioranza del consiglio regionale e soprattutto gli uffici della Regione non presero in considerazione questa proposta di legge con i risultati che ora vediamo.



LA LEGGINA DELLA REGIONE LIGURIA CHE CERCAVA DI RISPONDERE AL RICORSO DEL GOVERNO: BOCCIATA ANCHE QUESTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE
In questo post (vedi QUI) scrivevo che questa leggina costituiva un mero gioco di parole da parte della Regione e non coglieva la sostanza del ricorso del Governo contro la legge regionale sulla VAS.

Afferma la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata: “La modifica della norma, nonostante l'intento che l'ha ispirata, non ha efficacia satisfattiva, come correttamente eccepito dall'Avvocatura generale, dato che essa, identificando alcuni piani e programmi "sicuramente" sottoposti alla procedura di screening si caratterizza per una formulazione che lascia prefigurare la possibilità di altri aprioristicamente sottratti e, appunto per questo, in considerazione delle argomentazioni dianzi svolte, si pone in contrasto con la disciplina statale e riduce lo standard di tutela dalla stessa stabilito. In definitiva, la modifica, da un canto, non ha alterato la sostanza normativa censurata,…… La differente formulazione del citato articolo 3, comma 2, in difetto di prova della mancata applicazione dello stesso nel testo originariamente impugnato, rende necessaria, nonostante il trasferimento della questione, la dichiarazione di illegittimità della norma in entrambi i testi scrutinati, anche in quello modificato”.

Insomma ci provano sempre ad aggirare la legge sulla valutazione ambientale dei piani urbanistici……..



ANCORA UN VOLTA LA REGIONE LIGURIA SPICCA PER NON SAPERSI ADEGUARE ALLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE SULLA VAS
Riporto, di seguito,  gli innumerevoli casi da me descritti in questi ultimi tempi  di violazione della normativa sulla VAS da parte degli uffici della Regione Liguria

1. Waterfront a Spezia (vedi  QUI e QUI)  
2. attuazione Piano Regolatore del Porto (vedi QUI
3. Portovenere (vedi QUI
4. Ameglia (vedi QUI)
5. Follo  (vedi QUI)  
6. Santa Margherita Ligure, emblematico, anche se non rientrante nella provincia spezzina (vedi QUI). 
7. outlet di Brugnato, del Progetto Botta di Sarzana, del Centro Commerciale di Romito (vedi QUI)
8. siti habitat e applicazione VAS, caso Levanto (vedi QUI
9. Ampliamento Ipercoop Sarzana  (vedi QUI).  
10. informazione e partecipazione del pubblico (vedi  QUI
11. Corte di Giustizia della UE sui piani urbanistici su aree minori (vedi  QUI)

D’altronde c’è voluto un avvio di procedura di infrazione da parte della UE per far approvare alla Regione Liguria la legge regionale sulla VAS, (vedi QUI e QUI).  



INFINE LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA ANCHE LA LEGGE REGIONALE SULLA VIA RELATIVAMENTE ALLA INFORMAZIONE DEL PUBBLICO
La Regione Liguria non ha mai spiccato per cultura di trasparenza nelle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti e delle opere (VIA). Per anni la legge ligure sulla VIA non si è adeguata alle norme nazionali ed europee che prevedevano l’obbligo di coinvolgimento del pubblico anche nella procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Quindi anche in questo caso c’è, alla fine,  voluta una sentenza della Corte Costituzionale per stabilire che le conclusioni della procedura di Verifica per la VIA devono essere pubblicate sul sito web della Regione integralmente e non solo il generico provvedimento che dichiara o meno l’avvenuta conclusione del procedimento di verifica. 





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