La
Corte Costituzionale con sentenza 178/2013 di questo mese (vedi QUI) ha
bocciato la legge regionale ligure sulla disciplina della Valutazione
Ambientale Strategica ( di seguito VAS) sui piani e programmi a rilevanza
ambientale.
Per
il testo della legge regionale ligure prima della sentenza della Corte
Costituzionale vedi QUI.
Già
al momento del ricorso avevo dimostrato che l’Avvocatura dello Stato aveva
ragione al 100% nel contestare la legittimità costituzionale degli articoli della legge regionale suddetta impugnati dal Governo (vedi QUI).
Prima
di entrare nel merito della sentenza voglio ricordare che per capire meglio la
portata della stessa, occorre spiegare
ai non addetti ai lavori che la VAS è una procedura che costituisce un
passaggio fondamentale, ad esempio, per valutare la
sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione urbanistica compresi
i piani attuativi e le varianti ai piani urbanistici generali. Per un
approfondimento in questo senso si veda QUI e QUI.
Aggiungo
infine sempre a premessa che la procedura di VAS può
consistere:
1. in
una procedura di verifica
dell’impatto potenziale del piano/programma
2. nella
procedura ordinaria di valutazione
una volta dimostrato tale impatto potenziale
LA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La
sentenza della Corte Costituzionale
accoglie pienamente i motivi di ricorso dell’Avvocatura di Stato in particolare
viene dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 2 articolo 3 della
legge regionale ligure per il quale i piani per piccole aree e le modifiche minori
di piani e programmi in generale possono essere automaticamente esclusi dalla procedura di verifica se non
rientrano nei casi indicati da un apposito allegato alla legge regionale
(allegato A), anche l’allegato è stato dichiarato illegittimo
costituzionalmente: “identifica casi di esclusione di detta verifica, in base
alle sole dimensioni quantitative degli interventi”.
L’allegato A alla legge regionale ligure in
esame definisce alcune categorie di piani e programmi, fondando l’applicabilità
della procedura di verifica sulla base di soglie
dimensionali (es. ampiezza area interessata dal piano). Secondo la sentenza della Corte Costituzionale: “la dimensione
quantitativa e l'entità delle modifiche dei piani, possono giustificare , sulla
base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di Vas, non dalla
verifica di assoggettabilità, la quale é invece l'esito prodotto dalle
disposizioni censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela
ambientale.”
Insomma
la Corte Costituzionale conferma il principio di diritto della UE per cui non
la dimensione del piano da considerare
ma i suoi potenziali effetti sull’ambiente e questi possono essere presi in
considerazione solo se viene avviata la procedura di verifica della
applicabilità della VAS.
Principio
che faceva parte del disegno di legge regionale redatto da me e presentato dal
gruppo di SEL in consiglio regionale. Il disegno di legge prevedeva l’automatica applicazione della procedura di verifica,
senza stabilire allegati e categorie con soglie restrittive, :
a) ai piani e i programmi che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque inferiori ai
livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco regionale.
b) alle modifiche minori dei piani e
programmi.
Ovviamente la maggioranza del consiglio
regionale e soprattutto gli uffici della Regione non presero in considerazione
questa proposta di legge con i risultati che ora vediamo.
LA LEGGINA
DELLA REGIONE LIGURIA CHE CERCAVA DI RISPONDERE AL RICORSO DEL GOVERNO:
BOCCIATA ANCHE QUESTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE
Afferma
la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata: “La modifica della
norma, nonostante l'intento che l'ha ispirata, non ha efficacia satisfattiva,
come correttamente eccepito dall'Avvocatura generale, dato che essa,
identificando alcuni piani e programmi "sicuramente" sottoposti alla
procedura di screening si caratterizza per una formulazione che lascia
prefigurare la possibilità di altri aprioristicamente sottratti e, appunto per
questo, in considerazione delle argomentazioni dianzi svolte, si pone in
contrasto con la disciplina statale e riduce lo standard di tutela dalla stessa
stabilito. In definitiva, la modifica, da un canto, non ha alterato la sostanza
normativa censurata,…… La differente formulazione del citato articolo 3,
comma 2, in difetto di prova della mancata applicazione dello stesso nel testo
originariamente impugnato, rende necessaria, nonostante il trasferimento della
questione, la dichiarazione di illegittimità della norma in entrambi i testi
scrutinati, anche in quello modificato”.
Insomma
ci provano sempre ad aggirare la legge sulla valutazione ambientale dei piani
urbanistici……..
ANCORA UN
VOLTA LA REGIONE LIGURIA SPICCA PER NON SAPERSI ADEGUARE ALLA NORMATIVA EUROPEA
E NAZIONALE SULLA VAS
Riporto,
di seguito, gli innumerevoli casi da me descritti in questi ultimi tempi di violazione della normativa sulla VAS da parte degli uffici della Regione
Liguria
2. attuazione Piano
Regolatore del Porto (vedi QUI)
3. Portovenere (vedi QUI)
4. Ameglia (vedi QUI)
5. Follo (vedi QUI)
6. Santa
Margherita Ligure,
emblematico, anche se non rientrante nella provincia spezzina (vedi QUI).
7. outlet di Brugnato,
del Progetto Botta di Sarzana, del Centro Commerciale di Romito (vedi QUI)
8. siti
habitat e applicazione VAS, caso Levanto (vedi QUI)
9. Ampliamento Ipercoop
Sarzana (vedi QUI).
10. informazione e partecipazione del pubblico (vedi QUI)
11. Corte di Giustizia
della UE sui piani urbanistici su aree
minori (vedi QUI)
D’altronde
c’è voluto un avvio di procedura di infrazione da parte della UE per far
approvare alla Regione Liguria la legge regionale sulla VAS, (vedi QUI e QUI).
INFINE LA
CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA ANCHE LA LEGGE REGIONALE SULLA VIA RELATIVAMENTE
ALLA INFORMAZIONE DEL PUBBLICO
La
Regione Liguria non ha mai spiccato per cultura di trasparenza nelle procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti e delle opere (VIA). Per anni
la legge ligure sulla VIA non si è adeguata alle norme nazionali ed europee che
prevedevano l’obbligo di coinvolgimento del pubblico anche nella procedura di
verifica di assoggettabilità alla VIA. Quindi anche in questo caso c’è, alla
fine, voluta una sentenza della Corte Costituzionale per stabilire che le
conclusioni della procedura di Verifica per la VIA devono essere pubblicate sul
sito web della Regione integralmente e non solo il generico provvedimento che
dichiara o meno l’avvenuta conclusione del procedimento di verifica.
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