martedì 9 luglio 2013

I pini, la relazione, le responsabilità del Comune, la biblioteca rimossa.

La Direttrice delle Istituzioni Culturali spezzine anche oggi sul Secolo XIX  prova a difendersi sulla questione età dei pini di Piazza Verdi:  “nel 2009 avevano oltre sessant’anni. Quindi, per la legge di allora, erano pienamente tutelati ed io non ho falsificato un bel nulla.”.
Non è vero ed ecco perché…..


I  pini per essere davvero tutelati vanno contestualizzati con il resto della piazza, se li separi possono non essere più considerati tra gli elementi fondanti l’interesse culturale dell’intero immobile piazza verdi a prescindere dalla loro età. La dott.sa dovrebbe sapere infatti che è la piazza nel suo insieme ad essere tutelata e gli elementi che compongono la piazza sono tutelati in quanto parte dell’interesse storico architettonico della stessa.

La dott.sa non solo dichiara che i pini sono stati collocati, nella piazza,  dopo gli anni 50 ma proprio per questo motivo costituiscono una “incomprensione” rispetto al resto della piazza in termini di interesse storico architettonico  della stessa  ai sensi del Codice dei Beni Culturali.  In questo modo la loro eventuale eliminazione non solo non modificherebbe la prospettiva, la luce, le condizioni di ambiente della piazza (vedi articolo 45 del Codice dei Beni Culturali sul vincolo indiretto)  ma anzi sanerebbe  un presunto vulnus alla stessa commesso dalla collocazione dei pini molti anni dopo gli anni 30, quelli in cui secondo la relazione della dott.sa Ratti: “la facies della piazza può dirsi conclusa”.  

Peccato che tutto questo non sia vero e quindi questa operazione di rimozione del ruolo storico della presenza dei pini nella definizione della facies (l’insieme delle caratteristiche) della piazza, venga  fatta dalla dott.sa rimuovendo numerosi atti a disposizione del pubblico, oltre che della dott.sa stessa, in quanto custoditi nell’archivio storico della Biblioteca civica Mazzini.

Peraltro la frase, riportata all’inizio di questo post, della Dott.sa dimostra ulteriormente la sua confusione sulla questione. Se i pini fossero stati tutelati ex lege all’epoca della stesura della relazione (2009) e grazie anche alla sua relazione, non si comprende come abbia  potuto vincere il concorso un progetto che prevedeva ( e prevede tutt’ora)  l’abbattimento dei pini).   
Infatti se è vero che gli immobili, e/o le loro componenti,  soggetti a vincolo storico architettonico  possono essere modificati a determinate condizioni decise dalla istruttoria di autorizzazione (articolo 21 del Codice dei Beni Culturali)  e/o di valutazione (procedura di verifica dell’interesse culturale ex articolo 12 del Codice dei Beni Culturali),  è altrettanto vero che è proprio grazie alla relazione della dott.sa che questo è stato potenzialmente possibile.  Scrivo potenzialmente perché senza l’intervento del Ministero all’ultimo momento utile ora i pini sarebbero stati tagliati.

Ripeto è il legame, che la Dott.sa esprime nella sua relazione,  tra collocazione temporale dei pini e contrasto di essi con la evoluzione storica della piazza, che ha costituito elemento fondante sia per la vittoria di un progetto che comporta l’eliminazione degli stessi, che per la autorizzazione della soprintendenza del novembre 2012.
Un errore della dott.sa? Possibile. Peccato che questo errore è contenuto in un atto a valenza giuridico amministrativa in quanto allegato al bando che promosse il concorso che portò alla scelta del progetto Buren - Vannetti.  Il valore formale della relazione della dott.sa Ratti è inoltre clamorosamente confermato dalla stessa Amministrazione Comunale nella risposta dell’Assessore competente al Question Time del 24/6/2013 dove si legge relativamente alla risposta alla domanda n. 4 : “La relazione della dott.sa Ratti era tra i documenti disponibili e prescrittivi per la progettazione”.  

Da qui nasce il potenziale effetto penale di questa relazione ma anche della intera istruttoria svolta dal Comune e dalla Soprintendenza. Infatti una procedura che poteva colmare le lacune di ricostruzione storica sulla natura del vincolo sulla Piazza prodotte dalla relazione della dott.sa Ratti, era proprio quella verifica ex articolo 12 del Codice dei Beni Culturali, che l’Amministrazione Comunale ignorando (volutamente?)  la indicazione della autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012, non ha voluto svolgere nei tempi e nelle forme di legge.
Procedura che ora è stata imposta dal Ministro dei Beni Culturali e, in esecuzione della indicazione ministeriale,  dagli organi periferici del Ministero stesso ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del Codice del Paesaggio.  
A conferma che la procedura fosse necessaria (al di della iniziativa di ufficio del Ministero)  lo dimostra la confusa ed ambigua dichiarazione del responsabile del procedimento Ing. Canneti nella lettera che invia in data 17/6/2013 in risposta all’ordine di sospensione lavori del cantiere da parte degli organi periferici del Ministero. Il dirigente del Comune afferma: “pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”.   Sic!  Un esercizio di equilibrismo dialettico temporale clamoroso: “parepotrebbero,…meno……”,  come dire che forse la relazione della Dott.sa  non fornisce certezze assolute; ma questa relazione è stata allegata al bando del concorso e quindi è diventata atto pubblico!


Certo gli effetti penali come le relative responsabilità personali di chi è stato coinvolto per competenze e funzioni , dovranno essere verificate  dalla Procura.

L’esposto quindi non trancia giudizi o sentenze, ne vuole perseguitare nessuno; si limita ad esporre fatti e a produrre atti e fotografie ed ha lo scopo di capire se nella nostra città anche le istruttorie in materia di vincolo storico architettonico siamo o meno condotte con perizia e rispetto della legge e delle regole e buone pratiche ufficiali.


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