mercoledì 17 luglio 2013

Bozza Convenzione con Enel: pochi soldi e tanto carbone!

E’ stata presentata la bozza di convenzione socio economica con Enel che dovrà accompagnare la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA)  della centrale termoelettrica.

Per i concetti di fondo dell’AIA vedi QUI
Per il testo della Convenzione vedi QUI.


Di seguito una analisi puntuale del testo della Convenzione da un punto di vista giuridico ambientale.




REGIME GIURIDICO DELLA CONVENZIONE ALLEGATA ALL’AIA DELLA CENTRALE ENEL
La norma di riferimento è il comma 15 dell’articolo 29quater del DLgs 152/2006, che recita: 
15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.” 

I parametri, ex lege,  da cui  partire nella elaborazione di questi accordi (Convenzioni) sono: 
1. il rilevante impatto ambientale dell’impianto che deve ricevere l’AIA,
2. la complessità dell’impianto,
3. il rilevante interesse nazionale dell’impianto. 

Questi tre parametri di riferimento  dovranno  essere attuativi delle disposizioni del DLgs 152/2006, in materia di  AIA. 

E’ chiaro quindi come il riferimento alle politiche del territorio e alle strategie aziendali sia riferito al rapporto tra l’impianto da autorizzare (secondo i principi del DLgs 152/2006) e il territorio in cui è collocato.

Ciò è confermato dal penultimo capoverso del comma,  sopra riportato,  secondo il quale l’autorità competente al rilascio dell’AIA (in questo caso il Ministero dell’Ambiente) deve svolgere un ruolo di garanzia  nel coordinare quanto emerge dalla istruttoria dell’AIA e l’accordo stesso. 
In sostanza l’accordo dovrà attuare le prescrizioni emerse dall’AIA in chiave socioeconomica ma strettamente inerenti il rapporto tra modello gestionale dell’impianto e il territorio e le sue politiche. 
Dove per modello gestionale si intende in primo luogo: potenza, tipo di combustibili, tecniche e tecnologie disinquinanti. 
Quindi, sotto il profilo del dettato della norma vigente,  non è  possibile utilizzare la Convenzione per produrre logiche di monetizzazione della salute: tipo l’Enel mantiene il carbone nella centrale ma in cambio investe su fonti rinnovabili e risparmio energetico nel resto del territorio o ancora peggio l’Enel mantiene il carbone in centrale e finanzia progetti urbanistici e/o infrastrutturali totalmente slegati dalla centrale stessa e dal  suo ciclo produttivo. 

Quanto sopra risulta inoltre coerente ai criteri della Direttiva sul risarcimento danno ambientale 2004/35/CE, quindi non a interpretazioni dottrinali ( o addirittura a petizioni di principio politiche ) sempre contestabili,  ma ad una norma europea  che è stata in gran parte recepita in Italia attraverso gli articoli da 299 a 318 del TU ambiente dlgs 152/2006.  In particolare nella citata direttiva 2004/35 le misure di compensazione  del danno ambientale alternative alle misure dirette di ripristino ambientale sono così definite : “ La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico”. 



NOTE DI MERITO SULLA BOZZA DI CONVENZIONE

Lettera e) delle Premesse della bozza di  Convenzione
La lettera rimuove le specifiche violazioni della vigente Convenzione approvata dal Consiglio Comunale in data 7/11/2001 e sottoscritta da Comune ed Enel il 21/1/2002. 
In particolare di quella Convenzione molti impegni non furono rispettati. 
1. Mancato rispetto punto 7.2.  articolo 1 della Convenzione che prevede l’aggiornamento della rete sul controllo della qualità dell’aria alla evoluzione delle nuove tipologie di inquinanti (si pensi solo a titolo di esempio ai microinquinanti organici ed inorganici): monitoraggio non attivato con regolarità come rilevato dalla stessa relazione dell’Istituto Superiore di Sanità vedi link sopra.
2. Mancata attuazione del punto 7.3 articolo 1 della Convenzione in quanto il permanere della rumorosità della centrale dimostra che gli impegni ai monitoraggi e le misure di riduzione delle emissioni rumorose previste non sono stati rispettati in modo efficace per la tutela della salute dei cittadini.
3. Mancato rispetto del punto 7.4 articolo 1 della Convenzione che prevedeva la realizzazione del raccordo ferroviario per la movimentazione dei materiali, al fine di collegare con apposito progetto tali interventi con l’utilizzo più razionale delle infrastrutture a servizio dell’area portuale, progetto che non risulta mai presentato.
4. Non è dato sapere se il punto 7.8 articolo 1 della Convenzione sia stato rispettato: prevedeva la presentazione di un piano di utilizzo delle ceneri e dei gessi, prodotti dalla attività della centrale, alternativo alla discarica.
5. Non rispettato il punto 7.9 articolo 1 della Convenzione sulle possibili collaborazioni con l’Università, in accordo con gli enti locali. L’attuazione di questo punto poteva essere utile sia per avviare studi sull’impatto sanitario della centrale sia per avviare progetti di promozione dell’uso delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
6. Non rispettato il punto 7.10 articolo 1 della Convenzione che prevedeva la riqualificazione urbanistica delle aree non utilizzate per l’attività della produzione energetica
7. Non rispettato il punto 7.7. articolo 1 della Convenzione relativo all’avvio di un Osservatorio epidemiologico, utilizzando i contributi previsti dall’articolo 2,  Osservatorio mai stato avviato completamente come confermato dalla recente audizione dell’ASL in Consiglio Comunale.
8. Non rispettato il punto 2 articolo 2 della Convenzione sulla cessione di aree di qualità utili a favorire nuovi insediamenti produttivi
9. Non rispettato il punto 3 articolo 2 della Convenzione sul recupero del calore residuo emesso dalla centrale.  

Testo della Convenzione Enel-Comune della Spezia del 2001
Per il testo dei punti da 7.1 a 7.9 della convenzione vedi al seguente LINK
Per il testo dei punti 7.10 e articolo 2 punto 1 vedi al seguente LINK 
Per il testo dei punti 2 e 3 articolo 2 vedi al seguente LINK 


Lettera g) delle  Premesse della bozza di  Convenzione
La lettera fa riferimento al Piano Energetico Comunale che non compensa di certo il mantenimento della centrale a carbone e quindi delle emissioni di gas serra della stessa. 
Vediamo gli obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra secondo le proiezioni (al 2020) dei consulenti del Comune per il Piano Energetico Comunale:
1. Edilizia residenziale: contributo politiche comunali  riduzione di 4.872 [ton di CO2]
2. Nuovo Edificato di grandi dimensioni : contributo politiche comunali riduzione di  776 [ton di CO2]
3. Nuovo edificato di piccole dimensioni: contributo politiche comunali di riduzione1.421 [ton di CO2]
4. Raffrescamendo edilizia residenziale esistente: contributo politiche comunali di riduzione 8.343 [ton di CO2]
5. Raffrescamendo edilizia residenziale esistente di grosse dimensioni: contributo politiche comunali di riduzione  1.569 [ton di CO2]
6. Usi finali elettrici settore residenziale: contributo politiche comunali di riduzione  4.225 [ton di CO2]
7. Energia termica dei grossi complessi terziari di nuova costruzione contributo politiche comunali di riduzione 1.089 [ton di CO2]
8. efficienza energetica nel patrimonio edilizio pubblico contributo politiche comunali di riduzione  : 528 [ton di CO2] 
9. sistema di illuminazione pubblica locale contributo politiche comunali di riduzione   1.382 [ton di CO2]
10. sistema efficienza mobilità privata: contributo delle politiche comunali di riduzione
4.049 [ton di CO2]
11. Diffusione efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nel settore produttivo contributo delle politiche comunali di riduzione 5.955 [ton di CO2]

Complessivamente il Bilancio dei consulenti del Comune  stima una riduzione percentuale del 14% circa (pari a 56.387 tonnellate di CO2 in meno).
Ma di queste il 50% è legato alla attuazione di politiche nazionali regionali in atto ancora da eseguire come pure dall’evoluzione del  mix elettrico nazionale.
L’altro 50% a politiche del Comune da sviluppare nei prossimi 10 anni con fondi da trovare.
Nel primo 50% ( riduzione di 28.246 tonnellate di CO2) quindi è decisiva la evoluzione del mix di fonti energetiche per la produzione di energia elettrica che come dimostrato dallo studio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA  2011 non sta andando nella direzione di ridurre il consumo di carbone. Infatti  il carbone nella generazione termoelettrica in Italia è passato dalla produzione di 26.000 GWH (nel 2000) a quasi 40.000 GWH (2009): vedi pagina 12 del Rapporto ISPRA ( per il testo vedi qui)       


Articolo 2 della proposta di nuova Convenzione
L’articolo fa alcune affermazioni di principio assolutamente non coerenti con la ratio e le finalità della normativa sull’AIA. 
Non è la città che deve diventare sostenibile ma la centrale nel senso che il suo modello gestionale deve adeguarsi al territorio e non viceversa come è avvenuto fino ad ora. Questo articolo di principio quindi è in palese contrasto con le finalità e la natura giuridica della Convenzione come analizzato in premessa. 


Articolo 3 della proposta di nuova Convenzione
Gravissima sanatoria di tutte le violazioni degli impegni previsti  con la Convenzione firmata nel 2002 e non rispettati come elencato in precedenza in questo post. 


Articolo 4 della proposta di nuova Convenzione
Si prevedono investimenti su fonti rinnovabili.  E’ la conferma della totale violazione della ratio della norma del Testo Unico Ambientale che disciplina gli accordi legati al rilascio delle AIA. Gli investimenti, peraltro non certo significativi (3 milioni di euro) riguarderanno progetti di promozione delle fonti rinnovabili in una logica di scambio territorio – centrale che è l’esatto opposto dei principi dell’AIA: specificità del sito, norma di qualità ambientale, modello gestionale dell’impianto sostenibile rispetto all’impatto sanitario e ambientale dello stesso. 

Gravissimo poi il riferimento alla realizzazione del tele calore che di fatto comporterebbe un consolidamento della centrale a carbone ben oltre gli 8 anni di durata dell’AIA previsti dalla legge. 


Articolo 6 della proposta di nuova Convenzione
Prevede vari finanziamenti a pioggia su attività formative non  tutte legate alla attività della centrale e al controllo del suo inquinamento e dell’impatto di questo sulla salute dei cittadini. 


Articolo 7 della proposta di nuova Convenzione
Questo articolo da un lato contiene impegni generici (come quello dello scarico del carbone) ma soprattutto contiene impegni che andrebbero prima tradotti in prescrizioni dell’AIA  (come quello dei filtri a manica peraltro previsti come BAT da tempo per questi impianti). La convenzione dovrebbe invece tradurre queste prescrizioni in impegni precisi sotto il profilo degli investimenti e delle realizzazioni impiantistiche, cosa che invece non fa. Si realizza in questo articolo l’ennesima confusione (voluta?) tra compiti dell’AIA e della Convenzione. 


Articolo 8 della proposta di nuova Convenzione
Tra i vari aspetti si ribadisce la cessione di aree bacini ceneri ancora da bonificare ripetendo quanto già previsto da una bozza di convenzione del 2006 mai approvata. Non solo ma invece che applicare il principio della riduzione in pristino di dette aree si prevede una compensazione monetaria anche in questo caso sostitutiva della riutilizzabilità delle aree stesse.  
Incomprensibile la frase: “Qualora intervengano necessità di parziali bonifiche”, è chiaro che devono intervenire le bonifiche siamo in un SIN o al massimo in SIR , comunque in un’area da bonificare ex lege!



IL MANCATO RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
Il finanziamento previsto dalla bozza di Convenzione su  fonti rinnovabili e su attività formativa e di ricerca rimuove completamente la questione dei danni ambientali pregressi della centrale. 
Come  è noto il danno ambientale anche in termini economici della centrale Enel è stato riconosciuto da sentenze passate in giudicato. 
La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani, (Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G. notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti
Luigi ed altri – Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II,
Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un
rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe
duplice, riguardando sia le immissioni non visibili che quelle visibili dalla popolazione
e che “ E’ stato accertato che esiste un nesso di causalità fra funzionamento della
centrale ed aumento della deposizione gravinometrica in alcune località limitrofe
all’impianto”. 
Sulla base di quella perizia i dirigenti Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro responsabilità per le ripetute emissioni anomale. 
Nel procedimento penale relativo alla violazione della legge Merli (in vigore all’epoca,
siamo negli anni 90) il giudice, utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA relative al
giudizio di legittimità davanti al TAR (sull’ordinanza di chiusura della CTE Enel per
violazione dei limiti agli scarichi termici), stabilì che si fosse verificato un danno
ambientale condannando i due direttori della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili
attraverso una provvisionale di £. 50.000.000; tale somma doveva essere considerata un anticipo sul risarcimento totale del danno che, secondo la perizia a firma Prof. Finzi Contini (che sosteneva essere già in atto, e da tempo, una gravissima compromissione ambientale del golfo della Spezia), veniva prudenzialmente quantificato in 229 miliardi del vecchio conio.
Ovviamente le varie Amministrazioni succedutesi in questi anni non solo non hanno mai attivato le cause civili possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure hanno posto la questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento della autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA. 



LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA
Anche la attuale bozza di convenzione limitandosi a chiedere qualche finanziamento alle fonti rinnovabili e ad una limitata attività di formazione e ricerca rimuove il problema del risarcimento del danno ambientale prodotto dalla centrale  al nostro ecosistema e alla nostra economia soprattutto marina.  
Tutto ciò avviene quindi  in totale violazione del principio chi inquina paga come tradotto dalla Direttiva sul risarcimento danno ambientale e dalla più recente giurisprudenza, ad esempio TAR Campania 3727/09: “ Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.". 
Questo articolo 6 ci porta lontani anni luce dalla interpretazione prevalente nella UE del principio chi inquina paga; dove questo principio (proprio perché distinto specificamente nel Trattato di funzionamento delle Istituzioni UE)  assume i caratteri di principio orizzontale: 
1. la precauzione deve ispirare l’azione preventiva 
2. l’azione preventiva  deve essere preferita alla correzione 
3. la correzione alla fonte degli inconvenienti ambientali deve imporsi rispetto alle forme di risarcimento per equivalente
4. il risarcimento del danno fondato sui meccanismi della responsabilità civile riveste la funzione di strumento di chiusura del sistema in grado di fornire un minimo di protezione a tutte le situazioni non altrimenti  tutelabili.

In altri termini il principio chi inquina paga se correttamente applicato e introdotto nella Convenzione in esame avrebbe costituito lo strumento  di chiusura dei principi tipici dell’AIA a cominciare da quello di precauzione della specificità del sito. 
Vale a dire che 
1. definiti scientificamente il  danno ambientale e le criticità sanitarie del sito interessato dalla centrale (principio di specificità del sito) 
2. applicate misure di modifica del modello gestionale dell’impianto in chiave di  tutela sanitaria (principio di precauzione)
3. si passava a  quantificare il danno ambientale sotto il profilo socio economico e su questa base si andava ad elaborare una proposta di convenzione (principio chi inquina paga)

Che non ci sia la volontà di applicare questo successione istruttoria,  peraltro perfettamente ammessa dalla legge vigente,  lo dimostrano le premesse della bozza di convenzione dove non solo si rimuovono tutte le problematiche incidentali emerse  in decenni di funzionamento della centrale ma soprattutto si  accettano le dichiarazioni di principio di Enel su interventi di risanamento ambientale in gran parte non realizzati come ha dimostrato molto bene il Comitato Spezia via dal carbone nei suoi documenti ufficiali e nei suoi esposti, nonché nel suo comunicato sulla bozza di Convenzione. 

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