Il
TAR Liguria (sentenza del 2/7/2013 n.982, vedi
QUI) ha
dichiarato la illegittimità di un PUO (Progetto Urbanistico Operativo) e relativa
variante al PUC (Piano urbanistico comunale secondo la dizione della legge
urbanistica ligure).
Il PUO comprendeva un nuovo complesso immobiliare con
otto edifici, sei di altezza media di 23,5 m (sette piani fuori terra) e sei
rispettivamente di altezza pari a 33,3 e 39 m. (10 e 12 piani fuori terra), per
oltre 11.000 mq con densità 5 mc\mq.
La sentenza costituisce il primo pronunciamento significativo in Liguria sull'applicabilità della VAS ai piani su aree minori o particolareggiati o PUO nelle varie dizioni normative. Di seguito la analizzerò perché sarà applicabile, per interpretazione, anche a molti casi della nostra provincia, non ancora chiusi, come quello dell'outlet di Brugnato, del Piano Regolatore del Porto di Spezia (PRP), dell'ampliamento dell'Ipercoop di Sarzana, etc. etc.
La sentenza costituisce il primo pronunciamento significativo in Liguria sull'applicabilità della VAS ai piani su aree minori o particolareggiati o PUO nelle varie dizioni normative. Di seguito la analizzerò perché sarà applicabile, per interpretazione, anche a molti casi della nostra provincia, non ancora chiusi, come quello dell'outlet di Brugnato, del Piano Regolatore del Porto di Spezia (PRP), dell'ampliamento dell'Ipercoop di Sarzana, etc. etc.
LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA
Il TAR ha dichiarato la illegittimità dello strumento
urbanistico attuativo (PUO) e relativa variante per mancato rispetto della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica). La Regione Liguria (come è
noto la competenza della VAS in Liguria è tutta dell’Ente Regione) conferma di
non avere grande dimestichezza con questa procedura che come sappiamo deriva da
una Direttiva UE da anni recepita in Italia.
In generale sulla applicabilità della VAS agli strumenti urbanistici
attuativi (o piani particolareggiati) il
TAR conferma l’indirizzo della giurisprudenza comunitaria che avevo già sottolineato
QUI.
Sempre in generale il TAR conferma principi, già confermati nella
giurisprudenza comunitaria, in materia di modalità di applicazione della VAS. In
particolare secondo il TAR: “L’esame e la valutazione sul punto devono essere
svolte e ciò va fatto in via preventiva. Nel caso de quo, invece, a fronte di
un piano attuativo avente rilevante impatto ambientale - come emerso in sede
istruttoria ed oggetto di considerazione rispetto ai precedenti motivi di
gravame -, non è stata svolta alcuna vas e la verifica screening ha seguito
l’approvazione definitiva del piano attuativo, in termini illgici e
contraddittori rispetto ai principi sin qui richiamati. A monte, la stessa
variante di puc, sia per le peculiarità critiche della zona sotto i profili
ambientali, sia per il rilevante impatto derivante dal raddoppio delle
volumetrie precedenti, avrebbe a priori ed a maggior ragione essere soggetto
alla valutazione imposta dai principi sovranazionali invocati. Nel caso de quo
nessun livello di piano è stato sottoposto alla necessaria valutazione,
cosicchè neppure è possibile trarre spunti positivi sul punto per il PUO dalla
verifica fatta in ambito variante PUC”.
In particolare poi il TAR
conferma i motivi di impugnazione del PUO e relativa variante al PUC in quanto
non si è applicata la VAS ad uno strumento urbanistico attuativo nonostante la
rilevanza dell’impatto dell’intervento.
In particolare l’impatto
rilevante deriva nel caso in esame:
1. dalla estensione dell’area
interessata e dalla dimensione dell’intervento previsto
2. dalle problematiche idrogeologiche e geotecniche
evidenziate
3. mancata valutazione dell’impatto sul traffico
L’APPLICAZIONE
DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA AD ALCUNI CASI SPEZZINI: OUTLET DI BRUGNATO E
ATTUAZIONE DEL PRP
TAR LIGURIA
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APPLICAZIONE
AI CASI SPEZZINI
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LA VAS
SI APPLICA ANCHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI O PIANI
PARTICOLAREGGIATI COME I PUO (PROGRETTI URBANISTICI OPERATIVI)
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Non è
stata applicata la VAS neppure la procedura di Verifica:
1. l’attuazione del Piano Regolatore del Porto
(PRP) per il quale devono essere previsti piani attuativi per i diversi
ambiti sottoponibili a VAS visto che il Piano non ha avuto l’applicazione
della VAS
2. il progetto di ampliamento dell’Ipercoop di Sarzana previsto in uno
strumento urbanistico attuativo di un Piano Regolatore Generale che non ha
avuto la VAS
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TAR LIGURIA
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APPLICAZIONE
AI CASI SPEZZINI
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LA VAS DEVE
INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE ALLA ADOZIONE APPROVAZIONE DEL PUO
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Relativamente
all’outlet di Brugnato:
1. In data 3/7/2010 è stato espresso dal Consiglio Comunale di
Brugnato preventivo assenso al PUO e relativa variante al PUC ai sensi della procedura semplificata con
conferenza dei servizi prevista dall’articolo 59 della legge urbanistica
della Liguria (per il testo di questa legge vedi QUI.
2.
In data 24.01.2011 con Delibera n. 4 il Consiglio Comunale di Brugnato ha provveduto a riadottare il PUO e ad
esprimere l’assenso in merito alle varianti allo stesso sottese, mentre il
provvedimento di verifica per la VAS e la VIA è del 17/2/2011
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TAR LIGURIA
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APPLICAZIONE
AI CASI SPEZZINI
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IMPATTO
AMBIENTALE SIGNIFICATIVO DEL PUO SI DVE APPLICARE LA VAS.
IN PARTICOLARE L’IMPATTO
RILEVANTE DERIVA NEL CASO IN ESAME:
1. DALLA ESTENSIONE DELL’AREA INTERESSATA E DALLA
DIMENSIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO
2. DALLE
PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE E GEOTECNICHE EVIDENZIATE
3.
MANCATA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SUL TRAFFICO
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IL
PUO dell’Outlet di Brugnato
non ha avuto una procedura ordinaria di VAS nonostante che:
1. il progetto di outlet realizza una nuova
urbanizzazione e antropizzazione di un’area attualmente libera da attività
impattanti sul territorio interessato e le aree limitrofe.
2. il progetto di outlet incide sulla viabilità a scala
interregionale e richiede modifiche alla viabilità autostradale come
affermato dal documento del Politecnico di Milano (di supporto socio
economico al progetto di outlet) secondo il quale si dovrà tenere in
considerazione: “la non sopportabilità
del traffico esistente nell’A12 con la minaccia di maggiori congestioni della
stessa”
3. l’area interessata
dall’outlet ha subito una inondazione ed è quindi a rischio idraulico (vedi
QUI).
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TAR LIGURIA
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APPLICAZIONE
AI CASI SPEZZINI
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IMPATTO
AMBIENTALE SIGNIFICATIVO DEL PUO SI DVE APPLICARE LA VAS.
IN PARTICOLARE L’IMPATTO
RILEVANTE DERIVA NEL CASO IN ESAME:
1. DALLA ESTENSIONE DELL’AREA INTERESSATA E DALLA
DIMENSIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO
2.
MANCATA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SUL TRAFFICO
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Gli
Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA)
del PRP non hanno avuto fino
ad ora alcuna VAS neppure la Verifica nonostante che:
1. i SUA per gli
ambiti definiti dal PRP realizzano una modifica sostanziale dell’impatto
ambientale esistente da parte delle attività presenti nell’area di
demanio portuale a cominciare dall’ambito relativo al porto commerciale. Ciò
trova conferma nel giudizio di compatibilità del Ministero dell’Ambiente sul
PRP nel quale si afferma, per la qualità
dell’aria, che:” L’attuazione
del nuovo PRP comporta variazioni del carico emissivo attuale, sia diretto
correlato alle attività che si svolgono all’interno dell’ambito portuale ,sia
in conseguenza delle variazioni attese per i flussi di veicoli leggeri e
pesanti e del traffico marittimo”, mentre sul rumore si aggiunge: “in analogia
all’inquinamento atmosferico, anche per il rumore le maggiori problematiche
associate alle previsioni del PRP della Spezia sono localizzate nell’ambito 6
del Porto Commerciale dove la specializzazione funzionale determinerà una
maggiore concentrazione del carico di rumore in un’area antistante al centro
abitato in cui prevalgono funzioni residenziali.”
2. i SUA per gli ambiti definiti dal PRP incidono
sicuramente sul traffico su scala ben più ampia di quella locale, basti
pensare al traffico container
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P.S.
ovviamente quelli riferiti ai casi spezzini sono solo alcuni esempi ma altri potrebbero essere fatti, come dire l'applicazione della VAS ai piani urbanistici e alle loro modifiche o attuazioni è solo iniziata in Liguria e se gli uffici Regionali non cambieranno registro credo che ne vedremo delle belle nei prossimi mesi........
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