venerdì 12 gennaio 2024

Regione Liguria ancora deroghe incostituzionali alla Valutazione di Impatto Ambientale

La Regione Liguria con nuova legge regionale di stabilità ha prodotto una nuova procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in deroga alle norme del testo unico ambientale (di seguito DLgs 152/2006). La logica è sempre la stessa accelerare e anzi addirittura bypassare la VIA per opere che non rientrano in quelle urgenti per le quali il DLgs 152/2006 prevede di derogare la VIA. Una nuova procedura quella affermata dalla nuova legge regionale che rischia di non applicare la VIA ad opere a rilevante impatto ambientale.

Una procedura che essendo in contrasto con la normativa nazionale assume il carattere di incostituzionalità considerato che la materia ambiente è di competenza esclusiva dello Stato e le Regioni possono derogarlo solo se il fine è migliorare la tutela dell’ambiente e non quello, come in questo caso, di disapplicare una procedura fondamentale di tutela ecosistemica.

In sintesi, come spiego nel post che segue, la nuova norma regionale prevede l’applicazione di una procedura che aggira la applicazione della completa procedura di screening di VIA e della partecipazione del pubblico a progetti che non hanno rispettato i bandi e gli avvisi di gara, come dire la illegittimità fanno passare in secondo piano l’ambiente rispetto ai soldi per finanziare detti progetti. Il tutto con buona pace del nuovo articolo 41 della Costituzione: L'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Come dire sbagli a gestire l’attuazione dei bandi di gara? Ti premio evitandoti la VIA!

 

 

COSA DICE LA NUOVA LEGGE REGIONALE

La legge regionale 20/2023 all’articolo 57 introduce due nuovi commi all’articolo 17 della legge regionale n° 29 del 2017 (disposizione collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018).

In particolare, il primo comma è il seguente:

3 quater. È ammessa la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 dei progetti di cui all’allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziati con fondi soggetti al definanziamento in caso di mancato rispetto dei termini previsti nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l’assegnazione delle risorse”.

Il comma è di per sè ridondante letto da solo in quanto le opere rientranti nelle categorie dell’allegato IV Parte II DLgs 152/2006, sono comunque sottoponibili a verifica di assoggettabilità a prescindere da qualsiasi collegamento con bandi o sistemi di finanziamento. Non esiste alcuna norma che prevede una esclusione di questo tipo salvo ovviamente che per mancanza di finanziamenti o decadenza dall’assegnazione del bando il progetto non prosegua il suo iter di valutazione/autorizzazione.

 

La vera natura e finalità del primo comma sopra riportato si chiarisce con il secondo comma introdotto dalla legge regionale 20/2023. Recita questo secondo comma:

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3 quater il proponente presenta alla Regione istanza corredata da una proposta di elaborati progettuali e da una relazione che attesta la sussistenza di eventuali impatti significativi e negativi del progetto avuto riguardo ai criteri di cui all’allegato V della Parte seconda del d.lgs.152/2006 e alla localizzazione nelle aree sensibili di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).

 


UNA LETTURA COMBINATA DEI COMMI DELLA NUOVA NORMA REGIONALE SOPRA RIPORTATI

In sostanza la lettura combinata dei tre commi in precedenza richiamati, chiarisce che i progetti e opere pubbliche o di interesse pubblico, a rischio di perdere i finanziamenti per mancato rispetto dei bandi e avvisi di selezione dei progetti, ottengono una sorta di accelerazione semplificatoria evitando anche la più blanda verifica di assoggettabilità a VIA con una semplice relazione che dimostri la insussistenza di impatti rilevanti. Su detta relazione decide la Regione se applicare lo screening di VIA entro solo 30 giorni come afferma la nuova norma regionale.

 

 

LA PROCEDURA INTRODOTTA DALLA NUOVA LEGGE REGIONALE NON È PREVISTA DAL DLGS 152/2006

Una procedura di questo tipo non è assolutamente prevista dal DLgs 152/2006 neppure si possono utilizzare le norme in deroga alle due procedure ordinarie di screening e di VIA ordinaria e di VAS.

 

Un primo articolo del DLgs 152/2006 che tratta di deroghe è il 6 che riguarda l’oggetto della VAS ma non esiste norma simile per la VIA.

Il comma 4 di detto articolo 6 DLgs 152/2006 elenca una tipologia di piani e programmi per le quali è esclusa ex lege la VAS anche nella forma dello screening:

“a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (contratti di sicurezza secretati), e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.”

Nell’elenco sopra riportato non sussiste alcun riferimento interpretabile con le tipologie di opere indicate dai nuovi commi della legge regionale 20/2023 sopra riportate.


Esiste poi un'altra ipotesi di deroga alla procedura di screening e di VIA ordinaria prevista dal comma 10 articolo 6 del DLgs 152/2006 che però non viene citata dalla norma regionale qui contestata a conferma che non riguarda la casistica per la quale è prevista la procedura accelerata semplificatoria della norma regionale introdotta dalla legge regionale 20/2023 qui esaminata.

Recita detto comma 10 articolo 6 DLgs 152/2006: 10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi”.

 

Non solo ma con riferimento alla procedura di screening di VIA l’articolo 6 del DLgs 152/2006 si afferma che questa procedura si applica a: “d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.”

 

Infine, l’ulteriore ipotesi del DLgs 152/2006 che prevede una procedura semplificatoria volta ad evitare la completa applicazione delle due procedure di screening e di VIA ordinaria è descritta dal comma 9 articolo 6 che recita:

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.”

Intanto occorre dire che questa procedura non è assolutamente applicabile alla casistica indicata dai due commi 3-quater e 3-quinquies della legge regionale 20/2023 in quanto riguarda modifiche, adeguamenti tecnici di progetti già realizzati o comunque già approvati o che comunque hanno già iniziato la procedura di VIA. Nei commi introdotti dalla norma regionale contestata si fa riferimento a progetti non ancora approvati e neppure esclusi ex lege dalla VIA e che comunque devono ancora iniziare la procedura di screening anche secondo il testo dei suddetti commi della legge regionale.

 

 

ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE REGIONALE

Non casualmente proprio per le ragioni sopra esposte la norma regionale qui contestata non fa alcun riferimento alle norme del testo unico ambientale che prevedono deroghe alle due procedure di VIA.

Il riferimento, che la norma regionale, fa al Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 e ai criteri di verifica di assoggettabilità ex allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 conferma, al contrario dell’intento del legislatore regionale, la violazione delle norme del testo unico ambientale da parte dell’articolo 57 della legge regionale qui contestata.

Infatti, nella procedura di screening, sempre che le opere nella casistica indicata dal comma 3-quater introdotto dall’articolo 57 della legge regionale 20/2023 non rientrino addirittura nella procedura di VIA ordinaria, richiede che per potere verificare l’applicabilità dei criteri di cui all’allegato V parte II DLgs 152/2006.

L’articolo 19 del DLgs 152/2006 afferma che: “1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto”. 

Indiscutibile che la norma regionale qui contestata non preveda minimamente la presentazione dello studio preliminare ambientale ma una generica e indefinita nei contenuti, una relazione allegata alla istanza di screening, su presunti impatti significativi e negativi. Ne è sufficiente il riferimento ai criteri dell’allegato V alla Parte II del Dlgs 152/2006 e al Decreto Ministeriali 30 marzo 2015 visto che lo studio preliminare ambientale ha contenuti ben precisi e definiti dall’allegato IV-bis e che solo dal confronto tra detto studio e i criteri ex allegato V si possono valutare in modo trasparente la rilevanza degli impatti ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA ordinaria.

 

 

VIOLAZIONI TERMINI DELLA PROCEDURA DI VIA SECONDO IL DLGS 152/2006

Non solo ma la norma regionale prevedendo un termine molto stretto (30 giorni dalla istanza) per il parere della Regione sulla generica relazione presentata in sostituzione di quanto previsto invece dall’allegato IV-bis alla parte II del DLgs 152/2006, viola quanto previsto:

-         dal comma 3 articolo 19 DLgs 152/2006: obbligo di pubblicare lo studio preliminare ambientale da parte della autorità competente e di comunicare per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

-         dal comma 4 articolo 19 DLgs 152/2006: Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 suddetto e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. 

 

 

LA NORMA REGIONALE CONTRASTA ANCHE CON I RESIDUI POTERI REGIONALI IN MATERIA DI RECEPIMENTO DEL DLGS 152/2006 NELLA PROPRIA LEGISLAZIONE

La norma regionale appare in palese contrasto con quanto previsto dal comma 8 articolo 7-bis DLgs 152/2006 sui residui poteri regionali di recepimento nella loro legislazione della Parte II del DLgs 152/2006 (parte II). Infatti, recita detto comma 8:

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.”

È chiaro, dalla lettera della norma nazionale sopra riportata, come le Regioni possono disciplinare autonomamente le sole modalità di esercizio delle funzioni loro assegnate in materia di VIA ed eventualmente la subdelega delle stesse agli enti locali. In ogni caso non sono derogabili le norme sulla consultazione del pubblico se non con regole particolari per favorire il coordinamento con altre procedure autorizzatorie ma non di certo la loro soppressione come avviene da parte della norma regionale ligure qui contestata.

Inoltre, come afferma l’ultimo periodo del comma 8 articolo 7-bis DLgs 152/2006, non sono derogabili i termini procedimentali dell’articolo 19 DLgs 152/2006 che invece la norma regionale come abbiamo visto deroga ampiamente anche nella loro modalità organizzativa.

 

 

CONTRASTO DELLA NORMA REGIONALE CON LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE COMPETENZE STATO REGIONI NELLA MATERIA AMBIENTE

Siamo quindi di fronte ad una norma regionale chiaramente incostituzionale alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, qui non si tratta di semplificare il procedimento di screening ma di fatto di aggirarne i contenuti principali fissati dal testo unico ambientale e la partecipazione del pubblico cosa dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n°147 del 2019.

Quanto sopra anche perché sempre la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare con sentenza n°198/2019: “la VIA rientra nella materia ambiente di competenza esclusiva dello Stato ma essendo materia trasversale lascia spazio alle Regioni ma solo per adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione che concorrano con quella dell’ambiente”.

 

 


 

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