giovedì 18 gennaio 2024

Legge intaliana sullo stoccaggio geologico di CO2: per continuare con le fossili

L’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 (QUI) inserisce nel DLgs 162/2011 (QUI) la definizione di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.

È chiaro il legame di questa nuova normativa con l’articolo 2 sempre del Decreto-Legge 181/2023 sulla riapertura di estrazione di gas nazionale in siti anche dismessi o non in funzione  (QUI).


A conferma si veda sempre detto articolo 7 che integra il comma 3 articolo 7 del DLgs 162/2011 prevedendo quanto segue:

Nelle more dell'individuazione delle aree dove non potere o potere collocare i siti di stoccaggio geologico di CO2, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale.

Inoltre, sempre l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023, rispetto alle licenze di stoccaggio di CO2 che normalmente durano 3 anni, prevede fino a tre proroghe per la durata ciascuna di 2 anni.

Infine, il decreto tecnico da emanare per la regolamentazione della gestione dello stoccaggio geologico di CO2 verrà redatto con i rappresentanti tecnici di società che lavorano nel settore della cattura della CO2 il che non fa ben sperare sul rischio di conflitti di interessi.

Senza considerare che sempre maggiori autorevoli studi internazionali (QUI) dimostrano come la tecnica di stoccaggio geologico della CO2 serve soprattutto per procrastinare l’uso delle fonti fossili.


Vediamo più la nuova disciplina dello stoccaggio geologico di CO2…

 


COME AUTORIZZARE SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI SPERIMENTALI DI STOCCAGGIO DI CO2

L’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 introduce un nuovo articolo 11-bis al DLgs 162/2011. Secondo il nuovo articolo le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della   sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito é acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del DLgs 162/2011. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione é rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.

L'autorizzazione ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un

risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.

 

 

 

CONDIZIONI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PROGRAMMI SPERIMENTALI DI STOCCAGGIO CO2

Secondo il nuovo articolo 11-bis del DLgs 162/2011 introdotto dall’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 le condizioni sono:

a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;

b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;

d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;

e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;

f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;

g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.

Sono infine previste ipotesi di sospensione e revoca nel nuovo articolo11-bis DLgs 162/2011.

Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (QUI). In particolare, secondo l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio sono definite infrastrutture lineari energetiche ai sensi dell’articolo 52-bis DPR 327/2001.

 


 

CONTENUTO AUTORIZZAZIONE

a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;

b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;

c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;

d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18 (QUI) DLgs 162/2011;

e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19 (QUI) DLgs 162/2011, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20 (QUI) DLgs 162/2011;

f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22 (QUI) DLgs162/2011;

g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23 (QUI) DLgs 162/2011;

h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare  la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25 (QUI) DLgs 162/2011.

 


 

FUTURO DECRETO TECNICO PER REGOLAMENTARE LA ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DELLA CO2

Si spera che il decreto arrivi presto altrimenti ancora una volta si permette l’avvio di una attività sperimentale senza avere un quadro di regolamentazione più certo se non qualche regoletta procedurale come quella sopra descritta. Risulta discutibile che la norma come vedremo prevede che il Decreto sia scritto insieme con rappresentanti tecnici di società che lavorano nel settore della cattura della CO2 il che non fa ben sperare sul rischio di conflitti di interessi.

In particolare, sempre l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 181/2023 (quindi dal 10 dicembre 2023), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:

a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;

b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2;

c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;

d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;

e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e termoelettrico;

f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2.

 



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