lunedì 18 marzo 2019

La Revisione della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e i poteri dei Sindaci


L'articolo 29-octies del DLgs 152/2006 afferma che: “1. L'autorità  competente riesamina  periodicamente  l'autorizzazione   integrata   ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuove o aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonché di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'esercizio
dell'installazione.
Appare chiaro che il rinnovo periodico della versione precedente viene trasformato in revisione.
Quindi la revisione può essere avviata sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO (ecocertificazione di aziende secondo apposita normativa tecnica di livello europeo ed internazionale).
 

QUALI SONO I NUOVI ELEMENTI CHE POSSONO FONDARE LA RICHIESTA DI REVISIONE DI AIA
In particolare la nuova normativa contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”.
Questo inciso va letto in modo coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo 29octies del DLgs 152/2006  (introdotto dal DLgs 46/2014):
Punto 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
Punto 2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
Punto 3  a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di  sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche
Punto 4. sviluppi delle norme di qualità ambientali (NOTA 1) o nuove disposizioni legislative comunitarie,  nazionali o regionali  lo esigono. 
Punto 5. necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che,  in  condizioni  di esercizio  normali,  le  emissioni  corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili



QUANDO SI PUÒ CHIEDERE LA REVISIONE DELL’AIA
La revisione di cui sopra si avvia in qualsiasi momento se esistono le condizioni sopra esposte.
Il nuovo articolo 29-octies prevede poi che la revisione vada automaticamente avviata:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività   principale di un'installazione. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, in questo caso, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo  riesame  effettuato sull'intera installazione. Nel caso di inosservanza di questo termine l'autorizzazione si intende scaduta. Il termine è esteso a 16 anni se la installazione è registrata EMAS,12 anni se è registrata UNI EN ISO 14001.

Quindi nella versione precedente del DLgs 152/2006 il decorso dei termini era il regime ordinario di revisione che ora invece diventa regime secondario rispetto alla possibilità di avviare la revisione in qualsiasi momento a certe condizioni.



POTERI DEL SINDACO NELLA REVISIONE DELL’AIA
La revisione dell’AIA può essere avviata prima di tutto dalla Autorità Competente, ma anche il Sindaco ha una funzione di attivazione della revisione se ne fa motivata richiesta così come prevede la normativa.  Il comma 7 articolo 29-quater DLgs 152/2006 recita: “In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.”
Anche qui si fa riferimento a “circostante intervenute successivamente al rilascio dell’AIA”. Queste circostanze devono essere valutate in modo da verificare se realizzano almeno una delle condizioni per l’avvio della revisione dell’AIA che ho elencato in precedenza. In particolare dal suddetto elenco almeno due condizioni sono rilevabili direttamente dal Sindaco (nella sua qualità di Autorità Sanitaria sul territorio comunale) con apposita istruttoria affinché siano adeguatamente motivate:
Punto 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
Punto 3  a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di  sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche


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NOTE

NOTA 1: "i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;"  (articolo 5 DLgs 152/206)


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