sabato 2 agosto 2014

Piazza Verdi: rivedere il progetto o sospendere tutto il cantiere?

Dopo il Decreto del Consiglio di Stato n.2318 del 30/5/2014, anche la Ordinanza del Consiglio di Stato del 22/7/2014 n. 3235, in sede cautelare ha confermato la sospensione della sentenza del TAR Liguria del 19/5/2014 n. 787.

Le conseguenze di questi due provvedimenti sono note ormai,  rimettono in piedi sotto il profilo giuridico amministrativo: sia l’annullamento della autorizzazione del novembre 2012 che la dichiarazione di interesse culturale della intera piazza filare dei pini compreso.
In particolare l’atto della Soprintendenza che annulla  la autorizzazione del novembre 2012
chiedeva la presentazione, da parte della Amministrazione Comunale di: “una soluzione progettuale alternativa che contemperi la salvaguardia del filare di pini centrali”;

Questo sarà il quadro giuridico amministrativo vigente fino alla udienza di merito del Consiglio di Stato che si terrà il 27 gennaio 2015.

Rispetto a questo quadro sono sorte varie problematiche, quelle nell'immediato più interessanti sono le seguenti: 
1. La ordinanza del consiglio di stato anticipa almeno in parte il merito della sentenza del Consiglio di Stato attesa dopo l’udienza del 27 gennaio 2015?
2. L’udienza del 27 gennaio 2015 cosa deciderà?
3. I pini possono essere ripiantati?
4. I lavori sono sospesi in tutta la piazza?
5. Il cantiere di Piazza Verdi bloccherà e/o limiterà l’accesso alla piazza sine die?

Vediamo di rispondere sia pure sinteticamente e con un linguaggio non solo per addetti ai lavori alle suddette domande



QUSTIONE 1: LA ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO ANTICIPA ALMENO IN PARTE IL MERITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO ATTESA DOPO L’UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2015?
Gli avvocati del Comune hanno dichiarato dopo la Ordinanza del Consiglio di Stato che non esiste in questo provvedimento il fumus bonis  juris . Ma cosa ci sta dietro questa formula latina?
Nel procedimento cautelare  il provvedimento che decide sul rilasciare o meno la sospensiva della sentenza di primo grado può contenere  motivazioni, principi che possono o meno contenere questo fumus  bonis.  Nelle due interpretazioni con cui viene spiegato il significato di questa formula latina:
1. una è più rigorosa per cui si tratterebbe della probabilità di accoglimento del ricorso nella udienza di merito ( per capirci quella del 27 gennaio)
2. l’altra meno restrittiva per il quale è sufficiente una delibazione sulla non infondatezza della impugnazione

Al di la delle prevalenti interpretazioni dottrinarie, che vi risparmio in questa sede, e che vedono prevalere il primo indirizzo, resta a livello di giurisprudenza del consiglio di stato  la tendenza a decidere i ricorsi in sede cautelare (le c.d. sospensive) avendo riguardo solo alla verifica del periculum in mora cioè del rilevare il potenziale danno grave e irreparabile per gli interessi difesi da chi chiede la sospensiva.

Ma nel caso della ordinanza su Piazza Verdi il collegio del Consiglio di Stato non  si è limitato ad affermare l’esistenza del periculum ma è entrato anche in questione squisitamente di merito come quando ad esempio ha affermato che: “l’autonomia della verifica del relativo interesse storico e culturale rispetto alla vicenda autorizzatoria”.

Ma aggiungo che l’ordinanza del Consiglio di Stato ha smentito una delle tesi di merito centrali degli avvocati del Comune secondo i quali l’autorizzazione che dava il via ai lavori della piazza è stata sospesa nel giugno 2013 da un tweet del Ministro Bray quindi non da chi aveva la competenza a farlo per legge.
Il Consiglio di Stato nella sua ordinanza ha chiarito testualmente che in relazione al bene culturale Piazza verdi complessivamente inteso la: ”valutazione e alla cura dell’interesse pubblico in questione, cura che compete all’Amministrazione dei beni culturali e del paesaggio”.  



QUESTIONI 2 e 3: L’UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2015 COSA DECIDERÀ? IL FILARE DEI PINI PUÒ ESSERE RIPRISTINATO?
L’udienza del 27 gennaio deciderà nel merito. Vale a dire fuori dal linguaggio strettamente tecnico giuridico deciderà se la sentenza del TAR Liguria, per ora sospesa,  è  o meno da annullare definitivamente.
Se verrà  annullata definitivamente vorrà dire che come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici della Liguria il Comune dovrà presentare:
1. un nuovo progetto o comunque una profonda revisione del progetto attuale di riqualificazione della Piazza
2. oppure potrà decidere di abbandonare il progetto definitivamente rimettendo a posto la piazza come era sostanzialmente prima dei lavori almeno nella parte centrale (filare dei pini o qualcosa di similare come verrà deciso dalla Soprintendenza quale ente autorizzatore).  

Se verrà confermata la sentenza del TAR Liguria allora è chiaro che tornerà pienamente efficace la autorizzazione del novembre 2012 che autorizzava il Comune a realizzare nella sua completezza il progetto Buren Vannetti.



QUESTIONE 4: I LAVORI SONO SOSPESI IN TUTTA LA PIAZZA?
Se noi guardiamo agli atti fino ad ora espressi è che, sia pure provvisoriamente, il decreto  e l’ordinanza del Consiglio di  Stato hanno riportato in “vita” amministrativa e cioè:
1. L’atto di sospensione dei lavori del cantiere del giugno 2013
2. Il decreto di riconoscimento dell’interesse culturale della piazza filare dei pini compreso dell’8/11/2013
3. Il decreto del 15/11/2013 che dispone l’annullamento in sede di autotutela della autorizzazione del novembre 2012
4. L’atto del 3/6/2014 che sospende i lavori al centro della piazza dopo il decreto del Consiglio di Stato del 30/5/2014

Ebbene tutti questi atti sospendono i lavori o comunque contestano i lavori solo nella parte centrale della piazza e non l’intero cantiere, in quando la ratio di questi atti è quella per cui il progetto deve essere rivisto per i suoi aspetti che incidono sulle parti centrali,  cioè quegli aspetti che snaturerebbero di più l’interesse culturale della piazza (filare dei pini compresi) secondo la interpretazione del decreto soprintendentizio dell’8 novembre 2013.

Di fronte a questa interpretazione letterale degli atti, rimessi in "vita amministrativa" dai provvedimenti del Consiglio di stato, qualcuno potrebbe obiettare che questa è una mera interpretazione e che in realtà lo stesso Consiglio nella sua Ordinanza del 22/7/2014 avrebbe affermato  quanto segue:
1. oggetto dei provvedimenti dei provvedimenti impugnati  (ora la Sentenza TAR Liguria, prima gli atti della Soprintendenza): “concernono l’intero assetto architettonico e culturale di Piazza Verdi, e non già il solo originario filare di pini, nelle more abbattuto”;
2.  la piazza è tutelata (ex art.10 comma 4 lettera g) del Codice dei beni culturali e del paesaggio) nel suo insieme, filare dei pini compreso, come:  "testimonianza materiale di civiltà (cfr. art. 1 comma 2), e non come espressione di un’opera specifica dell’ingegno".
Quindi secondo questa interpretazione almeno fino alla sentenza di merito del 27 gennaio 2015 i lavori dovrebbero essere sospesi in tutta la piazza per evitare che anche solo procedendo nelle parti laterali si possa ledere la testimonianza di civiltà complessiva della piazza così come ci è arrivata dal secolo scorso.

Questa tesi potrebbe avere anche un suo fondamento giuridico, anche se la prima obiezione di merito potrebbe essere che in realtà le parti laterali della piazza, rispetto all’assetto originario, erano già state e più volte modificate negli scorsi decenni dopo gli anni 50 per capirci.

Ma al di la di questo ragionamento, in parte opinabile,  la tesi, sulla necessità di sospendere tutti i lavori anche nelle parti laterali della piazza,  deve essere valutata anche e soprattutto in relazione alla possibile conseguenze processuali che potrebbe avere se portata alle estreme conseguenze giuridico amministrative, almeno dal punto di vista del comitato e delle associazioni contrarie al progetto Buren Vannetti, .

Infatti mettiamo che le associazioni contrarie al progetto su Piazza Verdi e vittoriose, per il momento, davanti al Consiglio di Stato, intimassero alla Soprintendenza di sospendere definitivamente tutto il cantiere avanzando la tesi sopra esposta. E mettiamo che la Soprintendenza accogliesse tale richiesta, cosa succederebbe?

Molto probabilmente il Comune impugnerebbe l’atto della Soprintendenza con esisti processuali non chiari allo stato degli atti e delle interpretazioni, con il rischio oltretutto che tra gli altri venga sollevato il vizio del c.d. sviamento di potere in particolare tra le figure sintomatiche di questo vizio quali: la illogicità e contraddittorietà della motivazione e la contraddittorietà tra più atti. Vizio derivabile dal dato di fatto che la Soprintendenza ha sempre sostenuto nei suoi atti formali, e con lei la Direzione Regionale per i Beni Culturali, che il cantiere deve essere sospeso solo nelle parti centrali in attesa della revisione del progetto.  Tesi questa ultima che sarebbe clamorosamente in contrasto con l’eventuale atto di sospensione dell’intero cantiere secondo la tesi nuova esposta sopra dopo l’ordinanza del Consiglio di stato.

Il rischio di perdere, allo stato degli atti, sarebbe per le associazioni ambientaliste sicuramente più alto di quello che per ora corrono in vista della udienza del 27 gennaio 2015 come ho spiegato nel primo paragrafo di questo post sulla questione della anticipazione del merito nella ordinanza del Consiglio di Stato del 22/7/2014.

Insomma quella della sospensione totale del cantiere è una tesi:
1. rischiosa sotto il profilo giuridico
2. penalizzante per la strategia legale delle associazioni ambientaliste in vista della udienza di merito del 27/1/2015
3. politicamente rischiosa perché bloccherebbe nello stato attuale l’intera piazza aumentando a dismisura i disagi già esistenti a danno di commercianti, residenti e studenti. 

Un rischio quest’ultimo,  peraltro, che poco ha a che fare con quello che è stato da sempre l’obiettivo delle associazioni ambientaliste e del Comitato per Piazza Verdi: bloccare il progetto Buren Vannetti nella parte centrale della Piazza.  

Ritengo quindi che invece occorrerebbe impegnare, usando ogni azione politica e legale, il Sindaco e la Amministrazione Comunale ad avviare la revisione del progetto ovviamente nel confronto con Soprintendenza e Direzione Regionale per i Beni Culturali.



QUESTIONE 5: IL CANTIERE DI PIAZZA VERDI BLOCCHERÀ E/O LIMITERÀ L’ACCESSO ALLA PIAZZA SINE DIE?
Tutto questo ragionamento fornisce una risposta anche all’ultima domanda che ponevo all’inizio di questo post. Allo stato attuale degli atti sia amministrativi che giurisdizionali non si può parlare di blocco del cantiere nella piazza ad oltranza.  I lavori potranno continuare anche celermente nella parti laterali, come peraltro sta avvenendo. 

Certo che se l’Amministrazione Comunale si impegnasse da subito anche a rivedere il progetto senza attendere fino alla udienza del prossimo anno una sentenza molto incerta per le sue tesi…. si guadagnerebbe ancora più tempo…..nell’interesse di tutti a questo punto. Vedremo…….  


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