lunedì 17 dicembre 2012

Impatto sanitario della centrale Enel: una delibera del Comune confusa e incompleta


LA NUOVA DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA
Il Comune di Spezia ha proposto (per il testo vedi QUIuna nuova deliberazione di rinnovo della convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità in vista della predisposizione del parere sanitario di competenza del Sindaco all’interno della procedura di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla centrale Enel della Spezia.


IN COSA CONSISTE IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Come ho più volte spiegato in questo blog il Parere deve avere la finalità di dimostrare (ai sensi del Testo Univo delle leggi sanitarie) la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre in zona abitate.
Sull’efficacia giuridica di questo Parere all’interno della procedura di rilascio dell’AIA alla centrale Enel ho scritto QUI.    

Il documento del Comune fornisce indirizzi, al futuro lavoro dell'Istituto Superiore Sanitario, che sono in contraddizione con le finalità che la vigente normativa, la giurisprudenza e soprattutto le buone pratiche in materia come spiego di seguito........ 



I LIMITI DEL DELLA NUOVA DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA: QUALE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI EMESSI DALLA CENTRALE
Il documento allegato alla delibera distingue tra sistema di sorveglianza degli inquinanti dal sistema di monitoraggio di potenziali effetti avversi sulla salute.
La distinzione appare confusa in quanto si afferma che: “ il primo sistema riguarderebbe i limiti della qualità dell’aria mentre il secondo riguarderebbe contaminanti che non hanno una soglia al di sotto della quale possono essere esclusi effetti sulla salute (i.e. cancerogeni, mutageni, etc). Non solo ma mentre il primo sarebbe largamente implementato dalla normativa vigente,  il secondo non è istituzionalmente previsto e, se del caso, deve essere attivato localmente a fronte di specifiche esigenze”.

La normativa sulla qualità dell’aria non si limita, come appare dalla lettura dell’allegato in oggetto, ad individuare livelli di immissione degli inquinanti ma contiene varie tipologie di limiti anche legati alla correlazione tra concentrazione dell’inquinante e rischi per la salute, basti pensare ai concetti di:  valore  obiettivo,  soglia di allarme,  soglia di informazione, obiettivo a lungo termine.



I LIMITI DEL DELLA NUOVA DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA: LA PROBLEMATICA DEI MICROINQUINANTI TOSSICI E CANCEROGENI
Non corrisponde al  vero quanto affermato sempre nella delibera del Comune secondo cui la seconda tipologia di sistema di controllo non sia “istituzionalmente prevista”. Intanto per le sostanze cancerogene e mutagene soccorre il DLgs 152/2007 (come modificato dal DLgs 108/2008).  Ma soprattutto la stessa normativa sulla disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale lega la specificità ambientale e sanitaria del sito alla possibilità di derogare agli stessi limiti di legge degli inquinanti tradizionali, non solo ma tale specificità una volta riconosciuta può comportare la possibilità di imporre prescrizioni all’impianto da autorizzare.

L’allegato alla delibera del Comune afferma inoltre “la normativa prevede che in alcune aree urbane, già dalla seconda metà degli anni ’90 (DM 25/11/94, DLgs 152/07e DLgs 155/10), rilevazioni sistematiche della loro concentrazione in aria siano attive, seppur con diverse modalità. La Spezia per dimensione demografica non rientra tra queste”. Le cose non stanno così. I limiti non sono demografici ma frutto di una zoonizzazione che la Regione deve svolgere sulla base di campagne analitiche. Spezia (Comune) rientra nella zona 3 (vedi valutazione qualità aria  regionale del 2011) e guarda caso  i punti di monitoraggio per i microinquinanti di cui al citato DLgs 152/2006 sono al parco della maggiolina, e in Via Chiodo-Via Amendola. Siti utili per il monitoraggio del traffico ma  non per le emissioni industriali come quelle della centrale enel. Peraltro se invece parliamo di emissioni queste anche per i microinquinanti devono essere monitorate ai sensi della disciplina del TU ambientale sui grandi impianti di combustione (vedi allegato I alla Parte V), questi dati aggiornati e letti in modo sistematico rispetto alle specificità sanitarie del sito non sono mai stati forniti e potevano-dovevano essere forniti da tempo (il TU ambientale è del 2006 ma la normativa sui grandi impianti di combustione è di gran lunga precedente in quanto di derivazione comunitaria).



I LIMITI DELLA NUOVA DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA: I RISCHI PER LA SALUTE ENTRERANNO IN GIOCO SOLO DOPO IL RILASCIO DELL’AIA
La delibera afferma inoltre : “Le considerazioni svolte lasciano la possibilità di procedere, con risorse umane ed economiche contenute, ad una lettura sanitaria dei dati ambientali usualmente rilevati per altre finalità la quale, ripetuta nel tempo, finirà con il costituire un efficace sistema di monitoraggio sanitario”. Questo obiettivo peraltro qui affermato molto genericamente è certamente auspicabile ma non coglie il vero oggetto della questione e delle competenze del Comune nella vicenda AIA: come la valutazione dell’impatto sanitario reale e potenziale dell’attuale modello di gestione della centrale possa essere utilizzata al fine di predisporre specifiche prescrizioni preventive  al momento del rilascio dell’AIA.

A conferma della visione, unicamente ex post rilascio dell’AIA , del rinnovo della convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità si veda la proposta di inserire la istituzione di un Osservatorio ambientale (dopo il rilascio dell’AIA) nonché l’0rizzonte temporale del nuovo incarico nonché le finalità dello stesso. Afferma infatti la parte dell’allegato metodologico alla delibera in esame:  “La valutazione, basata su dati di inquinamento atmosferico già disponibili presso l’ARPAL di Spezia,  coprirà un arco temporale di 3 anni acquisendo i dati di concentrazione del PM10 e PM 2.5 , Metalli ed Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) di quattro stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria operante nel comune, ed elaborandoli in funzione della direzione del vento e della loro composizione al fine di identificare- ipotizzare la loro provenienza. I risultati di tale elaborazione, consentiranno di stimare, almeno per quanto per quanto riguarda l’esposizione inalatoria,  il rischio per la salute loro attribuibile e, congiuntamente con i dati sorveglianza sanitaria della USL, identificare-ipotizzare sorgenti di rischio ed iniziative per la sua mitigazione.



I LIMITI DELLA NUOVA DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA: LA RIMOZIONE DEL REALE SIGNIFICATO DEL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Non si capisce come tutto ciò possa rispondere ai compiti che la normativa sull’AIA assegna ai Comuni e che in modo clamorosamente contraddittorio l’allegato alla delibera cita ad un certo punto, si veda questo passaggio: “gli art. 29 quater , comma 7, e 29 septies del citato DLgs. rispettivamente prevedono che la Conferenza di Servizi acquisisca le prescrizioni del sindaco in materia di tutela della salute pubblica, e che in caso di una valutazione che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte,  l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose delle BAT.

È chiaro che in questo modo si depotenzia il significato tecnico amministrative del Parere Sanitario che il Sindaco deve rilasciare nella sua qualità di ufficiale di Governo e come massima autorità sanitaria sul territorio, tale parere, vedi Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009, deve essere rivolto a prevenire il: “ possibile pericolo o danno per la salute pubblica”.  Prevenire e non monitorare ex post dopo che l’AIA venga rilasciata.

In realtà il Parere Sanitario, come abbiamo avuto modo di rilevare più volte, deve avere la finalità di dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto

E’ possibile fare questo prima del rilascio dell’AIA?  Certo che si,  come dimostra la prassi di numerose procedure autorizzatorie ma ancora di più la normativa e la giurisprudenza in materia, basterebbe ad esempio mettere in pratica quello che tra le righe afferma perfino l’allegato alla delibera del Comune per poi non applicarlo in modo efficace ai fini del rilascio dell’AIA, afferma infatti il Comune per i vari inquinati che  “la presenza nell’area può essere stimata avvalendosi della letteratura scientifica.” 
Quindi, e ad esempio sarebbe bastato applicare le stime che emergono dalla copiosa e ormai ampiamente validata letteratura scientifica in materia di impatto sanitario da emissioni di centrali a carbone, per dimostrare i rischi sanitari dell’attuale modello gestionale e costruire così delle griglie di confronto all’interno delle valutazioni sopra elencate per la stesura di un corretto ed efficace Parere Sanitario.                      



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