venerdì 16 giugno 2023

La nuova legge sulla scarsità idrica

Convertito nella Legge 68/2023 (QUI) il Decreto-Legge n° 39 del 14 aprile 2023 che afferma il modello Commissariale con forte centralizzazione al controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per monitorare le esigenze infrastrutturale contro la crisi idrica.

Un modello commissariale che continua a rimuovere anche sulle infrastrutture idriche individuate anche recentemente dalla Corte dei Conti (delibera del 13 aprile 2023 QUI) dove criticando il modello semplificatorio e commissariale ribadisca il vero nodo dei problemi rappresentato dalla mancanza di esercizio di poteri di controllo e di coordinamento del Ministero dell’Ambiente che è come dire il Governo Nazionale. Insomma, si continua a giocare a rimpiattino tra poteri statali e regionali ma la capacità di spesa e di realizzazione delle opere resta al palo Commissari o meno. D’altronde lo stesso ragionamento si può fare per le opere di difesa contro rischio idraulico e idrogeologico (QUI e QUI) e per l’attuazione del PNRR (QUI e QUI).

 

Di seguito prima una sintesi delle novità principali della legge 68/2023 e successivamente una analisi puntuale delle stesse divise per voci per facilitare la lettura…

 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE 68/2023

La nuova normativa affronta molti aspetti della problematica della crisi idrica:

1.una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che individua le opere da realizzare

2. il Commissariamento delle opere urgenti con la nomina di un Commissario straordinario nazionale di fatto supervisione la realizzazione delle opere necessarie con esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia e ritardo delle Regioni ma anche in caso dissenso in questo caso con intervento della Cabina di Regia

3. Pesanti sanzioni per l’estrazione illegale delle risorse idriche

4. accelerazione termini per progetti di gestione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe e del piano utilizzo terre e rocce di scavo

5. non applicazione delle norme del codice degli appalti su trasparenza e partecipazione (dibattito pubblico)

6. poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei Ministri (su indicazione della Cabina di Regia) in caso i ritardi (i tempi del procedimento sono ridottissimi) nel rilascio dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale

7. gestione centrali termoelettriche, di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, fino a settembre 2023 (prorogabile alle estati successive) in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici

8. procedure accelerata ed uniche (45 giorni massimo) per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo in agricoltura

9. limiti alla applicazione della VIA negli impianti di desalinizzazione

10. fanghi da depurazione sono rifiuti solo alla fine del processo di trattamento semplificandone il riutilizzo.


 

CABINA DI REGIA E SANZIONI

Viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la crisi idrica quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di   questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a cui partecipano altri Ministeri compreso l’Ambiente nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Alla cabina quando si discute di problematiche regionali sono invitate le Regioni.

La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Sono previste, dall’articolo 12 della Legge, sanzioni più pesanti per la estrazione illegale di risorsa idrica e cattiva manutenzione delle dighe modificando in tal senso il testo unico sulle acque e gli impianti elettrici.

 

 

COMMISSARIAMENTO DELLE OPERE URGENTI INDIVIDUATE DALLA CABINA DI REGIA 

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge ora convertito (dal 15 aprile 2023), la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, nominato con apposito DPCM. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

In particolare, secondo l’articolo 3 della legge 68/2023 il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 della nuova Legge 68/2023 che ha convertito il Decreto Legge 39/2023 (vedi successivamente in questo commento apposito paragrafo).

  

 

FUNZIONI SPECIFICHE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE

a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;

b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su   tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge ora convertito nella legge 68/2023 (15 aprile 2023);

c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene (vedi paragrafo successivo presente commento);

d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 (piano di ambito servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (misure risparmio idrico delle Regioni sentita la Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e i rifiuti), per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi già richiamati sopra in questo commento;

f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi (dighe) di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria ed urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei  sedimenti accumulati nei serbatoi;

g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi  per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse definite dal decreto ministeriale citato in precedenza nel presente commento,  per favorirne il recupero in alternativa  alla dismissione;

h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

 

 

RISORSE PRESE DA RIMODULAZIONE DI RISORSE NON ANCORA VINCOLATE DA OBBLIGHI CONTRATTUALI

La distribuzione dei finanziamenti alle opere di cui sopra avviene con apposito decreto entro 15 giorni dalla ricognizione sopra richiamata. Il Decreto indica per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento.

 

 

ESERCIZIO POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI DISSENSO

In caso di dissensi, ritardi delle opere dichiarate urgenti e finanziate secondo le modalità sopra richiamate la Cabina di Regia propone esercizio del potere sostitutivo ex articolo 12 legge 108/2021 (QUI) quindi con deroghe anche a norme ambientali anche su un limite a questa ultima deroga è posto dal quanto previsto dal comma 2 articolo 3 della legge 68/2023: “Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”.

Resta la non applicazione dell’articolo 22 del codice appalti (QUI): trasparenza e dibattito pubblico.

Inoltre, sono dimezzati i termini per approvare i progetti di gestione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe (articolo 114 DLgs 152/2006) e del piano utilizzo terre e rocce di scavo (articolo 9 DPR 120/2017 - QUI).

 

 

VIA E MODIFICHE ADEGUAMENTI STRUTTURE IDRICHE

Secondo il comma 2 articolo 4 della legge 68/2023: per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo   6, comma 9 [NOTA 1], del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. 

L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

Inoltre, gli interventi comunque connessi alla gestione della risorsa idrica per cui la VIA è di competenza statale, questa procedura viene seguita dalla Commissione speciale PNRR PNIEC già prevista per i progetti ed opere finanziati da tali piani.

Sono soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006.

 

 

PAUR (PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE) SEMPLIFICATO

Secondo il comma 2-ter dell’articolo 4 della legge 68/2023: 2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi su infrastrutture idriche di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale ndr.) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1 (istanza di VIA ndr.), del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati  progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.”

 

 

RIMOZIONE SEDIMENTI PER FUNZIONALITÀ DIGHE

Secondo il comma 3 articolo 4 legge 68/2023 il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria ed urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.

Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui sopra individuano, in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 (piano gestione distretto idrografico) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni del termine suddetto il Commissario esercita i poteri sostitutivi.

Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la   resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.  

 

 

MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AL DEFICIT IDRICO

L’articolo 4-bis della legge 68/2023 prevede che

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 - [NOTA 2] della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza (QUI) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

 d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.”

 

 

MISURE PER GARANTIRE L'EFFICIENTE UTILIZZO DEI VOLUMI DEGLI INVASI PER IL CONTRASTO ALLA CRISI IDRICA

Secondo l’articolo 5 della legge 68/2023 al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente e sentita l’Autorità di Bacino competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa.

 

 

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E PULIZIA MATERIALE FLOTTANTE

Il comma 3-bis articolo 5 della legge 68/2023 modifica l’articolo 3 della legge salva mare (QUI) prevedendo che al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: 

a) la superficie interessata dalle operazioni;

b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;

c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. 

Gli oneri derivanti dalle suddette attività nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.

 

 

VASCHE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE PER USO AGRICOLO

Tali vasche sono considerate attività edilizia libera da permesso di costruire o altro titolo abilitativo (sono fatte salve norme paesaggio, vincolo idrogeologico) fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

 

 

RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO

Secondo l’articolo 7 della legge 68/2023 al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al Decreto Legge qui esaminato, é autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 (QUI).

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata.

Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue.

Il termine per la conclusione del procedimento unico é pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

 

 

FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE)

L’articolo 9 della legge 68/2023 modifica l’articolo 127 del testo unico ambientale che ora risulta così disciplinato: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.”

 

 

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA VIA AGLI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE

La legge 60/2022 c.d. Salva Mare prevedeva che detti impianti sono sottoposti a VIA ordinaria aggiungendo una voce (punto 17-ter) all’allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006.

La legge 68/2023 all’articolo 10 prevede invece che solo gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lettera appositamente introdotta nell’allegato IV dal nuovo Decreto-Legge), sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.

Viene inoltre cancellato il periodo previsto dal comma 2 articolo 12 legge Salva Mare che prevedeva il rinvio ad apposito Decreto che doveva definire, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Al posto di questo rinvio ad un decreto viene invece direttamente modificata la parte terza all'Allegato 5 del Dlgs 152/2006, introducendo un punto 1.2.3-bis “SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE”.

Inoltre, si prevede modificando sempre l’articolo 12 della legge Salva Mare che con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute (di intesa con la Conferenza stato regioni città), sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, mentre viene eleminato il riferimento ai criteri per individuare le soglie di applicabilità della VIA.

 

 

IMPIANTI DESALINIZZAZIONE CON PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso del sistema Commissariale sopra descritto relativamente alle procedure di autorizzazione delle infrastrutture idriche.

 

 

LIMITI AGLI SCARICHI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE

L’articolo 10 legge 68/2023 modifica l’articolo 101 del DLgs 152/2006 (criteri generali disciplina scarichi) in particolare il comma 6 di detto articolo 101 ora recita: “6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione la disciplina dello scarico é fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate”.

 

 

OSSERVATORIO DISTRETTUALE PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI

L’articolo 11 della legge 68/2023 introduce un nuovo articolo 63-bis al DLgs 152/2006 che prevede la istituzione presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale, quale proprio organo, è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici.

L’Osservatorio svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro   conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle   possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 (piano di gestione del distretto idrografico) e 145 (equilibrio bilancio idrico) ex Dlgs 152/2006, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (QUI).

 

 

PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA CRISI IDRICA

L’articolo 13 della legge 68/2023 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, é approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel   territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

 

 



[NOTA 1]9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti  tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni  ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte seconda del presente decreto, fatta eccezione  per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste  di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 (opere sottoposte a verifica di VIA ndr.) o 7 (opere sottoposte a VIA ordinaria ndr.). L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”.

 

[NOTA 2] (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. 

Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.

Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi. 

 

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