lunedì 26 giugno 2023

Completata la normativa per il Sistema prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici: ora va attuata!

Con Il Dpcm del 20 marzo 2023 è stato definito il quadro normativo per il funzionamento del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

La Legge 79/2022 lo aveva istituito (QUI)

Il Decreto Ministeriale 9 giugno 2022 (QUI) ne aveva definito i compiti ripartiti tra i diversi enti che fanno parte del SNPS.

Il Dpcm 20 marzo 2023 (QUI) definisce le modalità di coordinamento tra il SNPS e il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA: sistema delle Arpa) istituendo apposita Cabina di Regia.

È particolarmente significativo il legame tra tutela salute pubblica e mutamenti climatici di cui dovrà occuparsi il nuovo SNPS, correlazione spesso sottovalutata nonostante studi autorevoli e ufficiali la dimostrino QUI.

Ora occorre che prima di tutto le Regioni attuino quanto di loro competenza, come vedremo nel post che segue, rendendo operativo questo sistema, certo la mancanza di finanziamenti specifici nelle norme sopra elencate non fa ben sperare di realizzazioni celeri ed efficienti del SNPS.

Al di là della complessità delle funzioni individuate dalle norme sopra elencate, un aspetto a mio avviso decisivo sarà quello di rendere operativo il nostro Sistema sotto il profilo di definire un ruolo attivo dei Dipartimenti di Prevenzione, anche attraverso gli indirizzi del SNPS, nelle procedure decisionali a rilevanza ambientale a cominciare dalla VIA di progetti ed opere, dalla VAS di piani e programmi e dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

Ad oggi il parametro salute pubblica è stato poco considerato nelle procedure decisionali nonostante sia previsto dal testo unico ambientale per le procedure di VIA-VAS ed AIA (QUI) per non parlare della problematica delle industrie insalubri di prima classe che vede un ruolo minimale delle ASL e un continuo scaricabarile tra queste e i Sindaci dei Comuni (QUI).

 

Analizziamo di seguito la normativa sopra elencata, e quindi le modalità di funzionamento e i compiti di questo SNPS…

 

 

 

L’articolo 27 della legge 79/2022 che ha convertito il Decreto-Legge 36/2002 ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, (di seguito SNPS).

 

I COMPITI DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL SNPS

Il Decreto 9 giugno 2022 ha individuato i compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

Il Decreto 9 giugno 2022 ha individuato i compiti delle Regioni, dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute nell’attuare il SNPS.  

Le Regioni tra le altre cose:

1) definiscono e attuano a livello regionale le politiche di prevenzione primaria includendo la salute nei processi decisionali territoriali;

2) provvedono ad assicurare ai Dipartimenti di prevenzione le risorse strumentali ed umane adeguate in quantità e qualità a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva, con particolare riferimento al miglioramento dei processi inerenti alla valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS quindi come minimo).

 

Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, tra l’altro, garantisce il coordinamento delle strutture regionali del SNPS e l'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, avvalendosi, tra l'altro, della Commissione di coordinamento strategico istituita in seno alla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

 

 

LE MODALITÀ DI INTERAZIONE TRA SNPS E SNPA

Da ultimo con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2023 viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la Cabina di regia per la interazione dei due sistemi.

In particolare, secondo l’articolo 2 del DPCM l'interazione tra il SNPS e il SNPA, si realizza tramite:

a) la partecipazione attiva ai lavori della Cabina di regia del Consiglio del SNPA e della Commissione di coordinamento strategico del Ministero della salute di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022 sopra citata;

b) il raccordo e il coordinamento tra i soggetti che fanno parte del SNPS e del SNPA, anche tramite l'organizzazione di riunioni periodiche;

c) la predisposizione di direttive finalizzate a favorire e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dalle istituzioni che compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell'effettiva integrazione dei sistemi informativi;

d) il coordinamento tecnico-scientifico tra l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la proficua interazione tra i   Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA - APPA).

 

 

LA CABINA DI REGIA

La composizione della Cabina di regia è definita dall’articolo 3 del DPCM:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;

d) un rappresentante delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

I componenti della Cabina di regia devono essere nominati entro 30 giorni dal 16 maggio 2023 (data pubblicazione del Dpcm).

 

Tra i compiti della Cabina di regia risultano particolarmente significativi i seguenti:

1. promuove l'adozione degli atti di programmazione e degli indirizzi operativi finalizzati al raggiungimento della coerenza tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (QUI) e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (QUI);

2. individua, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con gli altri interlocutori istituzionali coinvolti avvalendosi, tra l'altro, del SNPS e del SNPA, i fabbisogni formativi in materia di salute, ambiente, biodiversità a clima, e coopera all'ideazione, all'implementazione e alla realizzazione di nuovi percorsi formativi intersettoriali, anche di carattere universitario, finalizzati alla formazione di figure specializzate;

3. promuove la realizzazione di programmi di comunicazione e di formazione intersettoriali finalizzati all'acquisizione di competenze di carattere trasversale in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima rivolti a tutti i soggetti impegnati in SNPS, SNPA e ai diversi interlocutori istituzionali e favorisce la sensibilizzazione della popolazione generale.

 

 

IL PROGRAMMA TRIENNALE SALUTE AMBIENTE BIODIVERSITÀ E CLIMA

Inoltre, la Cabina di Regia adotta il Programma triennale salute ambiente biodiversità e clima, su proposta congiunta della Commissione di coordinamento strategico.

Il Programma determina le aree prioritarie di intervento basandosi su un modello intersettoriale che sviluppi l'approccio One health (QUI) nella sua evoluzione Planetary health (QUI), definisce gli obiettivi e le sinergie al fine di mettere in atto misure che garantiscano una effettiva risposta ai problemi sanitari correlati a determinanti ambientali e climatici, individua le criticità nella sua realizzazione e promuove azioni volte al loro superamento.

Il programma é redatto coerentemente con il Piano nazionale della prevenzione (PNP) e con il programma triennale delle attività del SNPA.

 


I SOLDI?

Problema: l’articolo 7 del DPCM prevede che l'adempimento delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni assicurano gli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili e legislazione vigente.

 


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