I
negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto oggi un accordo (QUI)
politico provvisorio per portare la quota di energie rinnovabili nel consumo
energetico complessivo dell'UE al 42,5% entro il 2030, con
un'integrazione indicativa supplementare del 2,5% che consentirebbe di
raggiungere il 45%. Ciascuno Stato membro contribuirà a questo obiettivo comune.
Entrambe le istituzioni dovranno ora approvare l'accordo politico provvisorio.
Quindi
l’obiettivo del 45% ha per ora natura solo volontaria per i singoli stati
membri in contrasto con quanto previsto dal Piano Repower EU (QUI)
che prevedeva obbligatoriamente l’obiettivo del 45% (QUI).
Comunque,
anche l’obiettivo del 42,5% risulta se spalmato su tutti gli Stati membri,
piuttosto significativo come risulta da questo grafico dove l’Italia è ancora
sotto il 20%.
L'accordo
provvisorio prevede procedure di autorizzazione accelerate per i progetti in
materia di energie rinnovabili. L'obiettivo è accelerare la diffusione delle
energie rinnovabili nel contesto del piano REPowerEU dell'UE, che mira a
raggiungere l'indipendenza dai combustibili fossili russi a seguito
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Sul
punto una anticipazione è già stata introdotta nel diritto comunitario con il Regolamento
(UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che stabilisce
norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura
autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con
particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di
progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di
diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione (QUI).
Regolamento attuato in Italia con la legge 41/2023 (QUI).
Gli
Stati membri designeranno zone di accelerazione per le energie rinnovabili in
cui i progetti in materia di energie rinnovabili saranno oggetto di una
procedura di autorizzazione semplificata e rapida. La diffusione delle energie
rinnovabili sarà inoltre considerata di "interesse pubblico prevalente",
il che dovrebbe limitare i motivi di obiezione giuridica ai nuovi impianti.
L’accordo
individua poi sotto obiettivi per singoli settori: trasporti, industria,
edifici, bioenergia.
Per analizzare criticamente gli obiettivi della Direttiva nei combustibili per il trasporto marittimo vedi lo studio di Transport & Environmente QUI.
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