lunedì 5 giugno 2023

Bonifica area exIP a Spezia i costi indefiniti come il residuo inquinamento

Leggo sul Secolo XIX di ieri che il Comune di Spezia ritiene possibile che una parte dei fondi stanziati per la bonifica dell'area ex Sicam di Santo Stefano Magra siano spostati per l'area ex Ip.

Il Comune dichiara anche di avviare la bonifica sostitutiva in danno di chi era obbligato ma questa non è una novità ne avevo già trattato QUI.  

Se non arrivassero i fondi per i siti orfani potrebbe intervenire la Regione ma come vedremo sia l’una che l’altra linea di finanziamento non sono per niente certe.

Ma vediamo quali sono i rischi ad oggi e da dove nascono perché nella vicenda della bonifica dell’area ex IP se si rimuove la storia (QUI) non si comprende la complessità della posta in gioco.

 

INTANTO… COSA SI INTENDE PER SITO ORFANO

Secondo il Decreto 29/12/2020 per «sito orfano» si intende:

a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o non si è individuato il responsabile dell'inquinamento (ex articolo 244 DLgs 152/2006 - QUI) o colui che è individuato come responsabile non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del DLgs 152/2006, ovvero agli adempimenti previsti dal Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n.46 (QUI), e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;

b) sito rispetto al quale i soggetti responsabili dell’inquinamento (procedura articolo 242 DLgs 152/2006 - QUI) e non responsabili (procedura articolo 245 DLgs 152/2006 - QUI), dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

 


 

IL PROBLEMA DEI COSTI DI BONIFICA E DEL TRASFERIMENTO/OTTENIMENTO DELLE RISORSE PUBBLICHE

Intanto occorre rilevare che il sito dell’area ex raffineria IP è stato confermato, dal Decreto n. 32 del 22 marzo 2022 (QUI) nell’elenco (QUI) dei siti orfani liguri come peraltro anche l’area ex Sicam.

Con Decreto Ministeriale del 4 agosto 2022 (QUI) è stato approvato il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani che all’allegato 2 prevede un unico stanziamento per il sito area ex Sicam (Comune di Santo Stefano Magra) di 12 milioni e 471mila euro.

Occorre però ricordare che se andiamo a vedere l’elenco dei siti riconosciuti orfani l’area ex Sicam è divisa in lotti per un totale di 30.000 mq, ma il Decreto 4 agosto 2022 finanzia solo il primo lotto pari a 6.000 mq.

 

La prima questione che emerge da questi dati è anche se una parte dei 12 milioni di euro stanziati per la bonifica del primo lotto dell’area ex Sicam venissero trasferiti all’area ex IP sicuramente non basterebbero e questo a prescindere dal livello di inquinamento che potrebbe emergere dalla nuova fase di caratterizzazione finanziata dalla Regione Liguria vedi delibera del Comune n° 178/2022 (un totale di 160.000 euro), caratterizzazione che potrebbe far emergere (se fatta correttamente) un livello di inquinamento diffuso anche oltre l’area ancora da bonificare che lo ricordo è di 30.000 mq come dichiarato dall’elenco dei siti orfani del Ministero dell’Ambiente.

Certo i costi potrebbero essere coperti da finanziamenti regionali, quelli del PNRR non sono facilmente intercettabili visto che ci sono centinaia di siti da bonificare in tutta Italia e comunque come afferma il  Decreto 4 agosto 2022 qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse suddette dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari. Detto in altri termini le dovranno comunque tirare fuori le Regioni.

Quindi senza volere disconoscere la buona volontà della attuale Amministrazione comunale spezzina, le cose non saranno per niente semplici. Peraltro il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 18 dicembre 2021 (QUI) che ha modificato il Decreto 29/12/2020 (Programma finanziamento siti orfani) ha introdotto un nuovo comma all’articolo 4 che recita: “Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3 [NOTA 1] per espressa rinuncia della regione o della provincia autonoma beneficiaria sono ripartite, secondo le annualità di competenza, tra le Amministrazioni della medesima area geografica, Centro-Nord e Mezzogiorno, secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1 [NOTA 2], rideterminati non considerando l'amministrazione rinunciataria”. Quindi se non saranno sufficienti le risorse eventualmente recuperate dal sito ex Sicam di Santo Stefano Magra (cosa difficile come si è visto) difficilmente saranno recuperabili risorse da aree geografiche diverse da quelle del sito ex area IP. 

Ma sussiste un altro problema a mio avviso di cui nessuno parla…  

 


 

QUANTA PARTE DELL’AREA EX IP è ANCORA DA BONIFICARE

Secondo la nuova delibera del Comune (la sopra citata delibera 178/2022): “ad oggi risultano ancora da completare le attività di bonifica coincidenti con i sub- distretti nn. 4 - 5 -11.” Inoltre, la delibera ammette che anche per il sub-distretto 2 la bonifica non è conclusa.


Come potete vedere da questa cartografia (tratta dalla analisi di rischio del 2011 su una parte dell’area ex IP) si tratta di aree non piccole rispetto ai sub-distretti in cui è stata suddivisa l’area da bonificare. Non solo ma non risulta agli atti alcun riferimento al subdistretto 6 dove potrebbero essere stati stoccati nel passato ingenti quantità di piombo tetraetile quando ancora funzionava la raffineria ovviamente.

 

Se parti importanti non hanno ancora avuto un avvio di bonifica anzi addirittura per queste, come scrive la delibera del Comune, si parla di ricognizione adeguamento del progetto di bonifica e di ripristino del piano di monitoraggio, tre cose mi inquietano:

1. andando a svolgere questo adeguamento potrebbero emergere trasmigrazioni degli inquinanti dalle aree non bonificate a quelle presuntivamente bonificate

2. potrebbero emergere livelli di inquinamento non valutati fino ad ora. Ricordo solo come esempio quanto scrisse il dott. Busà che per un breve periodo fu consulente del Comune che affermava ormai nel lontano 2000: “sul piombo tetraetile non si hanno notizie sui quantitativi residui nella raffineria IP al momento della dismissione del sito e su come tali residui sono stati smaltiti e se sono stati smaltiti. La pratica comune delle raffinerie prima della introduzione della normativa sui rifiuti (D.P.R. n.915/82) era quella di interrare le morchie dei serbatoti contenenti piombo-tetraetile in aree di raffineria prossime al recinto e comunque in zone non operative. Nei casi migliori tali morchie venivano trattate con permanganato di potassio per renderle meno offensive con il processo ossidativo. Non sono state mai individuate o dichiarate nell’area della ex raffineria IP i siti specifici di interramento. Potrebbero quindi aversi delle sorprese a seguito della presenza di fusti interrati con il prodotto tal quale o con morchie Per come sopra detto, la contaminazione del suolo da piombo tetraetile potrebbe essere accompagnata anche da quella di composti organici alogenati.” Ovviamente questo è solo un esempio ma direi calzante.

3. i primi due punti sono principalmente derivati dalla errata impostazione della bonifica (da parte delle giunte di centro sinistra) come aveva affermato un’altra consulente del Comune (non ascoltata) la dott.ssa Tunesi nella cui relazione (QUI) si affermava: “la progettazione della bonifica e del recupero urbanistico devono essere integrate considerando tutti i subdistretti del sito ex IP ed avendo come riferimento l’assieme degli obiettivi posti dal Piano di area”. Non solo ma la dottoressa criticava anche la scelta di dividere l’area in subdistretti e precisava: “un elemento che ha generato problemi di cantiere e ostacolata una efficace bonifica del sito è la diversificazione in subdistretti e la mancata adozione di una progettazione, che anche se suddivisa per fasi di attuazione, rimanga unitaria ed omogenea. Nella rivisitazione del progetto le diverse fasi operative che i soggetti responsabili propongono di adottare nei diversi subdistretti devono essere connesse tra loro nei tempi e nei modi, dettagliando i tempi in cui i diversi obiettivi di bonifica saranno raggiunti nei diversi subdistretti”.

 


 

INFINE… I CRITERI PER ACCEDERE AI FONDI DEI SITI ORFANI

La Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha emanato il Decreto n. 15 del 23 febbraio 2022 (QUI) che ha definito i Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e check-list di verifica. Tra i criteri c'è anche quello della ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione nonchè quello di evitare un danno significativo all'ambiente (DNHS) ai sensi dell'articolo 17 regolamento UE 2020/852 (QUI). Su questo aspetto del DNHS il nuovo Decreto che approva il Piano di Azione fa riferimento alla  Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 ora superata dalla Circolare n° 33 del  13 ottobre 2022 (QUI)

Non solo ma occorre considerare un ulteriore problematica perché tra i criteri per selezionare i progetti che otterranno i finanziamenti c’è anche quello della assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.” Il contenzioso è ancora in atto come dimostro subito…

 


 

IL CONTENZIOSO CHE BLOCCA LA FINE DELLA BONIFICA 

La mancata bonifica di parti residue, ma rilevanti ambientalmente, dell’area è dovuta ad una questione che sia l’amministrazione Federici che quella attuale non sono state in grado di risolvere.

Dal 2013 l’impresa preposta alla bonifica ha interrotto le operazioni di bonifica nelle porzioni residue, il Comune ha contestato l’inadempienza nel dicembre 2015, minacciando l’attivazione delle procedure sostitutive e l’escussione della fidejussione. Il legale della società ha contro dedotto e successivamente, con ulteriore raccomandata del febbraio 2016, il Comune ha rinnovato la diffida, nei termini già preannunciati.

La società di assicurazioni che ha garantito nel 2012 la buona esecuzione dei lavori di bonifica dell'area ex IP, su richiesta di Immobiliare Helios spa (proprietaria area), è stata coinvolta in un contenzioso che vede fronteggiarsi da una parte Immobiliare Helios (adesso in liquidazione), dall'altra parte il Comune della Spezia, ente beneficiario della polizza fideiussoria rilasciata dalla società di assicurazioni.

 

Peraltro, visto che sono passati molti anni occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 4/4/2015 causa C534-13 e ordinanza del 6/10/2015 causa C156/14) ha avuto modo di affermare

1. L'Autorità Pubblica non può imporre interventi di bonifica al proprietario dell'area che non sia responsabile dell'inquinamento, sito inquinato per il quale non sia possibile individuare l'inquinatore precedente, ma nel caso dell’area ex IP il soggetto inquinatore è ben conosciuto!
2.  Quindi dette sentenze, nel caso di soggetto inquinatore conosciuto, riconoscono la possibilità alla Autorità Pubblica di chiedere a detto proprietario il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dalla Autorità stessa nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.  

 

P.S. l’inquinatore qui è ENI, ovviamente, ma sembra che tutti se lo siano dimenticato e non mi si venga a parlare di accordi di manleva visto la fine che sta facendo il proprietario dell’area attuale cioè Helios.    



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[NOTA 1]Le risorse di cui alla tabella contenuta nell'allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l'individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna regione e provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o piu' accordi, nell'ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonche' le modalita' di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalita' di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese


[NOTA 2] quello utilizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020


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