Un innovativa sentenza del
TAR Piemonte n°210 del 23
marzo 2020 (QUI)
estende alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di piani e
programmi (di seguito VAS) un principio che fino ad ora è stato applicato alla
Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere (di seguito VIA).
Il principio consiste
nella illegittimità di frazionare uno strumento di pianificazione al fine di
evadere una corretta VAS ordinaria.
IL PRINCIPIO DEL NON FRAZIONAMENTO NELLA VIA
Nella VIA il principio di
impedire un frazionamento del progetto al fine non applicare la VIA a tutto il
progetto o di non tenere conto
dell’impatto tra la modifica dell’impianto/attività e quello esistente, è ormai
consolidata da anni nella giurisprudenza prima di tutto comunitaria. Già nella Relazione della Commissione UE sullo stato
di applicazione della Direttiva VIA (Bruxelles, 23.7.2009 COM(2009) 378
definitivo - QUI) si dava una definizione di
frazionamento del progetto ai fini di evadere la VIA:
“la pratica di suddividere i progetti in 2 o più entità separate, in modo che
ciascun elemento non richieda una VIA e pertanto il progetto nel suo complesso
non viene valutato, oppure di ottenere l'autorizzazione per un progetto che si
trova al di sotto della soglia fissata (e quindi non soggetto a VIA) e in un
momento successivo ampliare il progetto o aumentarne la capacità al di sopra
della soglia.”.
Relativamente a come
interpretare il principio di non frazionamento in materia di VIA il TAR
Piemonte, nella sentenza qui in esame, afferma un ulteriore principio riprendendo la sentenza del Consiglio di Stato 36/2014 (QUI):
“per valutare se occorra o meno la VIA di
un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni
del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni
dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova,
perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve
essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale,
infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione “parcellizzata”
di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale,
dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione”.
IL PRINCIPIO DEL NON FRAZIONAMENTO NELLA VAS
La sentenza del TAR
Piemonte applica questo divieto di frazionamento anche alla procedura di VAS
relativa ad una variante urbanistica al piano generale comunale.
In sintesi il
Comune in questione ha evitato di applicare una VAS ordinaria all’intera
variante del Piano Regolatore Generale
Comunale (PRGC) rinviando a semplici verifiche di assoggettabilità a VAS su singole variante particolari
frazionando quindi questi strumenti urbanistici e la conseguente valutazione
del loro potenziale impatto ambientale.
LA
SENTENZA DEL TAR SULLA NECESSITA’ DI NON FRAZIONARE LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE
RINVIANDOLA A SINGOLE VARIANTI
La decisione del Comune impugnata al TAR
Nel caso oggetto della
sentenza il Comune ha deciso di non assoggettare a VAS ordinaria una variante
al Piano Regolatore Generale Comunale con
due motivazioni:
1.
in ragione della riduzione degli interventi da inserire nel progetto di
variante
2.
sulla intenzione dell’Amministrazione Comunale di attribuire, con ricorso a
varianti parziali al PRGC, la capacità edificatoria nella sua attuale
disponibilità ad aree già edificate o a lotti interclusi e marginali agli
abitati esistenti, nonché su fabbricati preesistenti, nel rispetto dei principi
dettati dalla pianificazione territoriale sovraordinata vigente.
Rispetto al punto 2 con
apposita deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione ha dichiarato
di volere approvare più varianti parziali allo strumento urbanistico comunale,
al fine di attribuire “la capacità edificatoria nella sua attuale disponibilità
ad aree già edificate o a lotti interclusi e marginali agli abitati esistenti,
nonché su fabbricati preesistenti, nel rispetto dei principi dettati dalla
pianificazione territoriale sovraordinata vigente”.
Il TAR ha considerato illegittima tale decisione per i
seguenti motivi
Secondo il TAR a fronte di
una variante unitaria iniziale al PRGC, non poteva che essere unitaria anche la
valutazione circa la necessità o meno di sottoporre le varianti,
complessivamente considerate, a valutazione ambientale strategica: la
valutazione delle conseguenze ambientali derivanti dalle varianti che
l’amministrazione ha intenzione di approvare necessita invero di un’unica
procedura con cui vengano valutati i complessivi effetti sull’ambiente.
La valutazione, prescritta dall’art. 6, d.lgs. n. 152/2006, circa l’utilizzo o meno di “piccole aree a livello locale” e della produzione o meno di “impatti significativi sull’ambiente” doveva, quindi, essere condotta prendendo in considerazione tutte le varianti che l’amministrazione voleva approvare e non solo la variante, singolarmente presa, pena, in caso contrario un aggiramento della norma.
La valutazione, prescritta dall’art. 6, d.lgs. n. 152/2006, circa l’utilizzo o meno di “piccole aree a livello locale” e della produzione o meno di “impatti significativi sull’ambiente” doveva, quindi, essere condotta prendendo in considerazione tutte le varianti che l’amministrazione voleva approvare e non solo la variante, singolarmente presa, pena, in caso contrario un aggiramento della norma.
Né può condividersi,
aggiunge il TAR Piemonte, quanto
affermato dalla difesa dell’amministrazione comunale e cioè che la
distribuzione sul territorio dei vari interventi sotto forma di limitate e
circoscritte varianti parziali riflette la volontà di minimizzare l’impronta
ambientale, distribuendola sul territorio.
La previsione di una pluralità di interventi non importa necessariamente un minor impatto ambientale rispetto a un intervento urbanistico concentrato in un'unica area del territorio comunale, basti solo pensare all’incidenza sul consumo di suolo.
Deve pertanto trovare applicazione nel caso di specie, un principio analogo a quello che è stato in più occasioni affermato in materia di valutazione di impatto ambientale dalla giurisprudenza, secondo cui, per valutare se occorra o meno la VIA di un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione “parcellizzata” di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione.
La previsione di una pluralità di interventi non importa necessariamente un minor impatto ambientale rispetto a un intervento urbanistico concentrato in un'unica area del territorio comunale, basti solo pensare all’incidenza sul consumo di suolo.
Deve pertanto trovare applicazione nel caso di specie, un principio analogo a quello che è stato in più occasioni affermato in materia di valutazione di impatto ambientale dalla giurisprudenza, secondo cui, per valutare se occorra o meno la VIA di un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione “parcellizzata” di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione.
LA QUESTIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLE COMPENSAZIONI
MONETARIE AL POSTO DI COMPENSAZIONI
AMBIENTALI TRA LE DIVERSE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DALLE
VARIANTI
Nel corso del procedimento
di verifica di assoggettabilità a VAS, l’ARPA e la Provincia di competenti
territorialmente, hanno affermato la necessità di opere di compensazione
ambientale al fine di garantire la sostenibilità ambientale della variante.
Ma la relazione degli uffici comunali che accompagna la variante ha previsto che la compensazione potrà essere realizzata direttamente a carico del proponente in aggiunta agli oneri di urbanizzazione o eventualmente monetizzata secondo le tariffe in vigore relative alla compensazione ambientale.
Ma la relazione degli uffici comunali che accompagna la variante ha previsto che la compensazione potrà essere realizzata direttamente a carico del proponente in aggiunta agli oneri di urbanizzazione o eventualmente monetizzata secondo le tariffe in vigore relative alla compensazione ambientale.
Secondo il TAR
la previsione della facoltà di monetizzazione in luogo della cessione di aree
compensative, da destinare a parco, finisce, effettivamente, con l’aggirare le
condizioni in forza delle quali è stato deciso di sostituire la fase di
assoggettamento a VAS con la fase di verifica di assoggettabilità a VAS e che
hanno consentito di ritenere garantita la sostenibilità ambientale della
variante.
Né rileva, aggiunge il TAR, che non sia consentita la monetizzazione per gli interventi di mitigazione ambientale (ad esempio una cortina verde lungo il lato ovest del lotto), poiché ciò che è contestata è la monetizzazione degli interventi di compensazione ambientale.
Né rileva, aggiunge il TAR, che non sia consentita la monetizzazione per gli interventi di mitigazione ambientale (ad esempio una cortina verde lungo il lato ovest del lotto), poiché ciò che è contestata è la monetizzazione degli interventi di compensazione ambientale.
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