sabato 9 maggio 2020

Attività Venatoria e tutela fauna selvatica ultime sentenze costituzionali e comunitarie


Con questo post pubblico una sintesi delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia in materia di attività venatoria e tutela fauna selvatica. In particolare :

1. Annotazione tesserino venatorio – recupero fauna uccisa con caccia da postazione fissa – distanza posto da caccia da abitazioni: Corte Costituzionale sentenza  N°291/2019 (QUI)

2. Disciplina orari di caccia e compilazione tesserino venatorio: Corte Costituzionale sentenza n°40/2020 (QUI)

3. Manifestazioni storico culturali e benessere animale: Corte Costituzionale sentenza n°45/2020 (QUI)

4. Disciplina caccia primaverile: Corte di Giustizia sentenza 23 Aprile 2020 causa C161-19 (QUI)

5. Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio: Corte Costituzionale sentenza 63/2020 (QUI).

Analizziamo di seguito le singole sentenze sopra elencate…
 
ANNOTAZIONE TESSERINO VENATORIO – RECUPERO FAUNA UCCISA CON CACCIA DA POSTAZIONE FISSA – DISTANZA POSTO DA CACCIA DA ABITAZIONI

La Corte Costituzionale con sentenza 27 Dicembre 2019 N° 291:

1. ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma regionale che prevedeva : le annotazioni dei capi di selvaggina migratoria sul tesserino venatorio devono essere effettuate, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero dell'animale.
Secondo la Corte Costituzionale l'attendibilità dei dati raccolti è maggiormente garantita quando l'adempimento viene effettuato in maniera tempestiva e, per tale ragione, il legislatore nazionale, con la legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), ha aggiunto il comma 12-bis all'art. 12 della legge n. 157 del 1992, prevedendo che l'annotazione sul tesserino venatorio debba essere effettuata subito dopo l'abbattimento, sia per la fauna selvatica stanziale che per quella migratoria. L'intervento normativo deriva da una sollecitazione della Commissione europea, poiché l'art. 12 della legge n. 157 del 1992 non prevedeva un tempo specifico per adempiere all'obbligo di annotazione, e la Commissione europea, nell'ambito della procedura avviata nei confronti dell'Italia (caso EU Pilot 6955/14/ENVI) con richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio, aveva riscontrato l'esistenza di una variegata legislazione regionale, che consentiva di differire, con riferimento alle sole specie migratorie, l'annotazione degli abbattimenti al termine della giornata di caccia. Nella prospettiva di tutela della sopravvivenza della fauna selvatica, l'obbligo di annotazione non può che investire l'abbattimento dell'esemplare, inteso come evento effettivamente realizzatosi, a nulla rilevando la materiale apprensione del capo. Dunque, la norma censurata, che subordina le annotazioni sul tesserino venatorio al preventivo recupero dell'animale, frustra la ratio sottesa alla disciplina normativa statale e abbassa la soglia di protezione da essa stabilita. La criticità non è superabile accedendo alla tesi della difesa regionale, che ritiene di aver esteso l'adempimento ai casi di recupero di abbattimenti effettuati da terzi, poiché l'interpretazione offerta trova ostacolo nel dato letterale della norma, che utilizza la congiunzione «e» e non la disgiunzione «o», per precisare che l'annotazione va effettuata dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero.
2.  Ha dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale secondo al quale la selvaggina ferita può essere recuperata fino a duecento metri dal capanno, in attitudine di caccia e con l'uso del cane o del natante, ma con arma scarica e riposta in custodia. Secondo la Corte Costituzionale il recupero del capo ferito da appostamento fisso, come previsto dalla legge regionale censurata, integra un'attività neutra ai fini della tutela ambientale, poiché deve avvenire con arma scarica e riposta nell'apposita custodia; pertanto, essendo esclusa la possibilità di uccisione di capi aggiuntivi rispetto a quelli già feriti, il recupero non può essere ricondotto alla caccia vagante, che si aggiungerebbe a quella da appostamento fisso prescelta dal cacciatore che spara dal capanno. La norma censurata, che ha allargato il raggio di azione nell'ambito del quale si può procedere al recupero dell'animale, va ricondotta al legittimo esercizio della competenza residuale delle Regioni in materia di caccia, quale disciplina delle modalità di esercizio delle attività afferenti ad essa.
3.  Ha dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale che impone di verificare le distanze dei capanni di caccia dagli immobili destinati ad abitazione o al lavoro e quelle per l'uso delle armi da sparo seguendo l'andamento morfologico del terreno. Secondo la Corte Costituzionale le prescrizioni dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 ( i vari divieti nell’ambito dell’esercizio della caccia), che sono state indicate quali norme interposte rispetto alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sono estranee alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La Corte ha più volte affermato che per individuare la materia in cui si colloca la norma, interposta nella specie, occorre aver riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità della disciplina, verificando il nucleo centrale delle prescrizioni e le finalità dell'intervento legislativo, a prescindere dagli effetti riflessi (sentenze n. 116 del 2019, n. 108 e n. 81 del 2017 e n. 21 del 2016). Gli specifici divieti previsti dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992 mirano a garantire la tutela di coloro che, trovandosi nei pressi del cacciatore, possono essere coinvolti dalla sua attività; le norme hanno valenza preventiva e sono volte a stabilire condizioni di sicurezza minime, a garanzia della pubblica incolumità. Diversamente la norma regionale, adottata in tema di modalità di misurazione delle distanze, in quanto volta alla disciplina dell'attività venatoria, ricade nell'ambito della competenza legislativa regionale residuale in materia di caccia, che è legittimamente esercitata anche quando le prescrizioni tecniche per il suo esercizio sono dettate in vista della tutela di interessi diversi, che si intrecciano o contrappongono a quello del cacciatore e che, nella specie, afferiscono alla pubblica incolumità. La materia su cui ha inciso la legge regionale impugnata è del tutto estranea a quella ambientale, poiché non coinvolge alcun aspetto relativo alla conservazione della fauna e dell'ecosistema, così che la questione - che, in relazione alle norme indicate quali parametri interposti, avrebbe dovuto essere prospettata per tutt'altro parametro costituzionale e cioè per violazione delle attribuzioni statali in materia di ordine pubblico - va rigettata.



La Corte Costituzionale con sentenza 6 marzo 2020 n°40 ha giudicato la legittimità costituzionale di due norme della Regione Liguria in materia di disciplina della attività venatoria. In particolare:
1. La prima norma regionale dispone che “la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto”. Questa norma è dichiarata incostituzionale in quanto viola il limite fissato dall'art. 18, comma 7, della legge quadro statale n. 157 del 1992. Infatti secondo la Corte Costituzionale (vedi anche sentenza 191 del 2011) la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentita l'attività venatoria «è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale». Ha quindi precisato che a tale disciplina sono riconducibili anche «i limiti orari nei quali quotidianamente detta attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili.
2. La seconda norma regionale prevede invece che il cacciatore “deve [...] indicare, negli appositi spazi del tesserino venatorio regionale relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato”.  La Corte ha invece dichiarato la costituzionalità di questa norma in quanto la precisazione, da parte della stessa, dell'abbattimento come “accertato” determini una diminuzione del livello di protezione stabilito dal legislatore statale, concorrendo, al contrario, a conseguirlo in modo coerente con lo scopo cui è esso preordinato. Peraltro, la norma regionale denunciata prevede espressamente che l'annotazione debba essere effettuata «subito dopo» l'abbattimento, escludendo così ogni possibilità di differimento dell'obbligo di annotazione rispetto a tale evento, la cui verifica - anche qualora dovesse richiedere uno specifico accertamento dell'effettiva uccisione del capo di fauna - deve, in ogni caso, essere effettuata dal cacciatore immediatamente dopo avere sparato.



La Corte Costituzionale, con sentenza n° 45 del 2020,  ha giudicato la costituzionalità di due norme regionalI:
1.      la prima recita:  “qualora la manifestazione preveda l’impiego di equidi o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali”
2.      la seconda recita: “qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato da percorrere, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento regionale”.
Secondo la Corte Costituzionale non sussiste in materia  una organica disciplina legislativa statale, né le misure previste dall’accordo  Stato Regioni di qualche tempo fa come pure e delle ordinanze statali hanno comunque trovato trasposizione in una fonte normativa primaria. Quindi la norma regionale contestata ha la funzione di contemperare la possibilità di svolgimento di specifiche manifestazioni popolari di riconosciuto valore storico-culturale con la riconosciuta esigenza di salvaguardia degli animali impiegati, che costituisce indubbiamente principio ispiratore degli interventi in materia.



Il giudizio di fronte alla Corte di Giustizia  (sentenza 23 Aprile 2020 causa C161-19) riguarda il caso dell’Austria che ha autorizzato la caccia primaverile alle beccacce.
L’articolo 7 paragrafo 4 Direttiva 2009/147/CE [NOTA 1] recita :  Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.”.

La Repubblica d’Austria adduce che il regime rientra nella deroga prevista all’articolo 9, paragrafo  1, lettera c), della direttiva 2009/147. Ai sensi di tale norma, gli Stati membri possono derogare,  sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Secondo la giurisprudenza  costante della Corte, incombe agli Stati membri dimostrare che le  condizioni necessarie sono soddisfatte. 

Secondo la Commissione la caccia autunnale appare  un’alternativa soddisfacente, poiché le beccacce sono presenti in quantità considerevoli nelle aree di caccia della Bassa Austria anche in autunno. La Repubblica d’Austria non ha fornito elementi di prova convincenti a sostegno della sua argomentazione secondo la quale la caccia primaverile avrebbe un impatto minore sulle popolazioni di beccacce rispetto a quella autunnale. Inoltre, il calcolo delle «piccole quantità» è errato, in quanto le autorità austriache si basano su popolazioni di riferimento erronee.

Secondo la Corte di Giustizia, nella sentenza qui esaminata, la beccaccia è una specie elencata nella parte A [NOTA 2] dell'allegato II della direttiva 2009/147/CE e secondo la normativa austriaca contestata viene permessa la caccia alla beccaccia nel periodo dal 1° Marzo al 15 Aprile quindi, secondo la Corte di Giustizia nel periodo vietato dal paragrafo 4 articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE sopra citato.

Inoltre, sempre secondo la Corte nella sentenza in esame, all'argomento della Repubblica d'Austria secondo cui una caccia primaverile selettiva mirata esclusivamente a beccacce maschio in piccole quantità sarebbe preferibile a una caccia illimitata di esemplari di entrambi i sessi in autunno, è importante notare che L'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, della Direttiva 2009/147/CE prevede che "Gli Stati membri assicurano che la pratica della caccia ... rispetti i principi di saggio utilizzo e di regolamentazione equilibrato dal punto di vista ecologico delle specie di uccelli interessate e che questa pratica è compatibile, per quanto riguarda la popolazione di queste specie, in particolare le specie migratorie, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2 della presente Direttiva " . L'autorizzazione a cacciare al di fuori dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, secondo e terzo comma, di detta direttiva non può essere illimitata e dovrebbe in ogni caso rispettare tale requisito per un "uso ragionevole".
Di conseguenza, la Repubblica d'Austria non ha fornito prove del fatto che la caccia primaverile della specie beccacce sarebbe meno impegnativa della caccia autunnale per la popolazione delle specie interessate nella Bassa Austria e che non ci sarebbe pertanto, "altra soluzione soddisfacente" ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva uccelli.

In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa ai "piccoli quantitativi" cacciabili  di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Uccelli, è importante ricordare che, secondo una giurisprudenza costante,  l'esistenza di una violazione deve essere valutata alla luce della situazione nello Stato membro esistente alla fine del periodo fissato nel parere motivato e che le modifiche che sono state apportate successivamente non possono essere prese in considerazione dal Tribunale. Nel caso di specie, è pacifico che il numero di beccacce, valido il 29 luglio 2015, vale a dire alla fine del periodo fissato nel parere motivato, si basava su calcoli errati e per questo il numero è stato successivamente ridotto per questo motivo. Quindi L’Austria  non aveva una adeguata conoscenza dello stato di fatto della popolazione di beccacce per poter applicare la deroga prevista dall’articolo 9 della Direttiva più volte citato sopra.

Quindi la Corte di Giustizia con la sentenza in esame ha statuito che Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rilevare che, autorizzando la caccia primaverile della beccaccia nella terra della Bassa Austria, la Repubblica d'Austria non ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva sugli uccelli.



Oggetto della impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale è la norma regionale che  consente l’allenamento e l’addestramento del falco durante tutto l’anno, con divieto di cattura di fauna selvatica, ma senza divieto di predazione. Secondo la difesa dello Stato detta norma sarebbe in contrasto con le disposizioni statali che autorizzano l’esercizio dell’attività venatoria solo in determinati periodi dell’anno, al fine di salvaguardare la consistenza della fauna selvatica e di garantire la tutela dell’ambiente.
La cattura si identifica, infatti, con lo scopo stesso della caccia, ma, contrariamente a quanto sottintende la difesa della Regione, il divieto per il falconiere di appropriarsi della preda non esclude che questa sia comunque uccisa dal falco.  Pertanto, conclude la Corte Costituzionale  con sentenza 63/2020, la norma regionale impugnata, che sostituisce il divieto di predazione con il divieto di cattura della fauna selvatica, abbassa il livello di tutela dell’ambiente e, quindi, invade la competenza statale.





Le specie elencate in questa sezione dell’allegato II secondo l’articolo 7 della Direttiva: “In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione”.

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