La Corte Costituzionale con sentenza 27
dicembre 2019 n° 290 (QUI) è intervenuta su varie
problematiche interpretative relative:
1. alla disciplina della procedura di approvazione
definitiva del Piano del Parco Regionale
2. agli interventi in area Parco
Regionale che richiedono obbligatoriamente il nulla osta dell’Ente Parco
3. La natura di strumento di
pianificazione sovraordinato del Piano del Parco Regionale.
Vediamo nel merito la sentenza...
LA LEGGE REGIONALE PUÒ
PREVEDERE LA AUTOMATICA APPROVAZION DEL PIANO DEL PARCO NEL CASO DI INADEMPIMENTO DEI TERMINI DA
PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DOPO LA AVVENUTA ADOZIONE DELL’ENTE PARCO E LA
PROPOSTA DELLA GIUNTA REGIONALE
La Corte Costituzionale con la
sentenza qui esaminata ha dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale che riconosce
al potere legislativo regionale di disciplinare la procedura di approvazione
del Piano del Parco Regionale prevedendo che se dopo la adozione dell’Ente
Parco e la proposta della Giunta il Consiglio Regionale non lo approva nei
termini stabiliti, il Piano risulta approvato. Secondo la Corte Costituzionale
il legislatore regionale del
Lazio ha inteso dunque dare attuazione alla previsione statale dell'art. 25,
comma 2, della legge n. 394 del 1991 (secondo cui il piano «è approvato dalla
regione»), facendo discendere l'approvazione del piano da parte della Regione,
dalla complessiva interazione fra Giunta e Consiglio e, per il caso in cui il
Consiglio sia rimasto inerte, non dalla sua mera inerzia, ma da una già
intervenuta determinazione della Giunta. Tale complessa attività, che si
configura come una sorta di subprocedimento nell'ambito del procedimento di
approvazione del piano, trova dunque in ogni caso la sua manifestazione
espressa - ciò che necessariamente ne esclude il preteso carattere tacito -
alternativamente nella deliberazione del Consiglio regionale o, ove questa non
intervenga nel termine, nella deliberazione della Giunta di approvazione della
proposta. a norma statale interposta non
preclude affatto che la legge regionale affidi alla Giunta regionale il potere
di approvare il piano. La legge statale ha rimesso infatti al legislatore
regionale il compito di individuare l'organo deputato a siffatta approvazione,
e le diverse leggi regionali in materia hanno variamente modulato questa
competenza, attribuendola ora al Consiglio, ora alla Giunta e ora a entrambi.
Da quanto detto deriva che la norma impugnata non si pone in contrasto con
l'art. 25, comma 2 [NOTA 1], della legge n. 394 del 1991.
GLI
INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AREA PROTETTA REGIONALE
RICHIEDONO IL NULLA OSTA DELL’ENTE PARCO
La Corte
Costituzionale con la sentenza qui esaminata ha dichiarato illegittima
costituzionalmente la norma regionale che esclude l’obbligo del nulla osta
dell’ente parco per una serie di attività legata alla impresa agricola in area parco quali: a) la manutenzione ordinaria del
sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti;
b) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le relative tecniche
utilizzate; c) l'utilizzo delle serre stagionali non stabilmente infisse al
suolo; d) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade
statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio e private per i mezzi collegati all'esercizio delle attività agricole
di cui al presente articolo; e) l'ordinamento produttivo ed i relativi piani
colturali promossi e gestiti dall'impresa agricola; f) la raccolta e il
danneggiamento della flora spontanea derivanti dall'esercizio delle attività
aziendali di cui all'articolo 2 della L.R. 14/2006». Secondo la Corte
Costituzionale tale norma regionale viola l'art. 13 [NOTA 2] della legge n. 394 del 1991, che, come già rilevato, prescrive che tutti
gli interventi, gli impianti e le opere per i quali sia necessario il rilascio
di concessioni o autorizzazioni siano sottoposti al preventivo nulla osta
dell'ente parco. Il contrasto con l'art. 13 determina, di riflesso, la
violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, ex art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., e quindi l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata.
UN PIANO DI
UTILIZZAZIONE AZIENDALE ESSENDO SOTTOORDINATO NON PUÒ DEROGARE AL PIANO DEL
PARCO REGIONALE
Ha dichiarato illegittima
costituzionalmente la norma regionale che prevede la possibilità che un Piano di
Utilizzazione Aziendale deroghi al Piano del Parco Regionale. Secondo la Corte Costituzionale la norma regionale si pone
in contrasto non solo con gli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 1991, che individuano nel piano del
parco uno degli strumenti di attuazione delle finalità del parco stesso, ma
soprattutto con l'art. 25, comma 2, della medesima legge, che riconosce al
piano per il parco il «valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico»
e che configura il piano in questione come strumento di pianificazione
sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di
qualsiasi livello. Poiché le anzidette norme statali sono espressione
della competenza esclusiva in materia di
tutela dell'ambiente la norma impugnata viola l'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
“2. Il piano per
il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla
regione. Esso ha valore anche di piano paesisti co e di piano urbanistico e
sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di
qualsiasi livello.”
3
“1. Il
rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed
opere all'interno del parco è sottoposto
al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la
conformità tra le disposizioni del piano e del
regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è
immediatamente impugna bile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco
e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla
osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.”
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