La Decisione di esecuzione UE 2020/248 del 21
febbraio 2020 ha approvato le
linee guida tecniche in materia di ispezioni delle strutture di deposito dei
rifiuti da attività estrattive
TESTO DECISIONE UE 2020/248: QUI
Le
Linee guida sono attuative dell’articolo
17 della Direttiva 2006/21/CE [NOTA 1] che recita: “1. Prima dell'avvio
delle operazioni di deposito e a intervalli periodici in seguito, compresa la
fase successiva alla chiusura, stabiliti dallo Stato membro interessato,
l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui
all'articolo 7 per garantire che siano conformi alle condizioni previste
dall'autorizzazione. Un risultato positivo non limita in alcun modo la
responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione. 2.
Gli Stati membri impongono all'operatore di tenere a disposizione i registri
aggiornati di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e di metterli a
disposizione dell'autorità competente per l'ispezione e garantiscono che, se
dovesse cambiare l'operatore durante la gestione di una struttura di deposito
dei rifiuti, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura
vengano trasferiti adeguatamente al nuovo operatore.”.
La
Direttiva 2006/21/CE si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle
attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali
e dallo sfruttamento delle cave, sono esclusi solo i rifiuti prodotti durante
la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali e lo
sfruttamento delle cave, ma che non derivano direttamente da tali operazioni.
La
Direttiva 2006/21/CE è stata recepita in Italia con DLgs 117/2008 [NOTA 2].
In
particolare le strutture di deposito a cui si applicano le linee guida sono
così definite dal paragrafo 1 punto 15 articolo 3 della Direttiva 2006/21/CE: “qualsiasi
area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato
solido o liquido, in soluzione o in sospensione, per i seguenti periodi: —
nessun periodo per le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A [NOTA 3] e per le strutture per i rifiuti caratterizzati come pericolosi nel piano di
gestione dei rifiuti, — un periodo superiore a sei mesi per le strutture per i
rifiuti pericolosi generati in modo imprevisto, — un periodo superiore a un
anno per le strutture per i rifiuti non inerti non pericolosi, — un periodo
superiore a tre anni per le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti non
pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di
estrazione, trattamento e stoccaggio della torba nonché i rifiuti inerti. Tali
strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere,
racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura,
inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i
vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti, dopo l'estrazione del
minerale, a fini di ripristino e costruzione;”.
In
particolare il piano di ispezione, secondo le linee guida, non deve limitarsi a
verificare la gestione della struttura dove localizzata ma anche svolgere una
valutazione generale degli aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi
pertinenti nonché una valutazione della zona geografica interessata dal piano.
Inoltre
Tra i
criteri di valutazione dei rischi anche le
ripercussioni potenziali e
reali delle strutture interessate sulla salute umana
Oltre alle ispezioni ordinaria annunciate al
gestore, le linee guida definiscono:
1.
ispezioni straordinaria, comprese le
visite in loco, da svolgersi il più
rapidamente possibile quando l'autorità competente riceve una denuncia grave
concernente la non conformità agli obblighi previsti dall'autorizzazione o
viene altrimenti a conoscenza di incidenti rilevanti o di altro tipo o
infrazioni, a prescindere dal fatto che questi debbano o meno essere
notificati.
2.
Visite in loco
senza preavviso segnatamente ove queste siano necessarie
per individuare problemi, valutare l'esposizione al rischio o rispondere a una
situazione d'urgenza. Nel decidere le visite senza preavviso decisiva è l’esistenza
di potenziali rischi per la salute pubblica.
Delle ispezioni ordinaria
e straordinarie come delle visite senza preavviso deve essere redatta apposita
documentazione (relazione) alla quale deve avere accesso il pubblico ai sensi
della direttiva sull’accesso alle informazioni ambientali, quindi senza alcun
limite come invece avviene per l’accesso generico ai documenti amministrativi
ai sensi della legge 241/1990.
[3] una struttura di deposito è
classificata nella categoria A se:
-
un guasto o un cattivo funzionamento, quale il crollo di un cumulo o di una
diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla base della valutazione dei
rischi alla luce di fattori quali la dimensione presente o futura, l’ubicazione
e l’impatto ambientale della struttura; o se
-
contiene rifiuti classificati come pericolosi (oltre un
determinato limite); oppure se
-
contiene sostanze o preparati classificati
come pericolosi (oltre un determinato limite).
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