lunedì 4 maggio 2020

Linee guida UE sulle ispezioni ai depositi di rifiuti da attività estrattive


La Decisione di esecuzione UE 2020/248 del 21 febbraio 2020 ha approvato le linee guida tecniche in materia di ispezioni delle strutture di deposito dei rifiuti da attività estrattive

TESTO DECISIONE UE 2020/248: QUI


Le Linee guida sono attuative dell’articolo 17 della Direttiva 2006/21/CE [NOTA 1] che recita: “1. Prima dell'avvio delle operazioni di deposito e a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura, stabiliti dallo Stato membro interessato, l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione. 2. Gli Stati membri impongono all'operatore di tenere a disposizione i registri aggiornati di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e di metterli a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione e garantiscono che, se dovesse cambiare l'operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura vengano trasferiti adeguatamente al nuovo operatore.”.

La Direttiva 2006/21/CE si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, sono esclusi solo i rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali e lo sfruttamento delle cave, ma che non derivano direttamente da tali operazioni.
La Direttiva 2006/21/CE è stata recepita in Italia con DLgs 117/2008 [NOTA 2].

In particolare le strutture di deposito a cui si applicano le linee guida sono così definite dal paragrafo 1 punto 15 articolo 3 della Direttiva 2006/21/CE:  qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione, per i seguenti periodi: — nessun periodo per le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A [NOTA 3] e per le strutture per i rifiuti caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti, — un periodo superiore a sei mesi per le strutture per i rifiuti pericolosi generati in modo imprevisto, — un periodo superiore a un anno per le strutture per i rifiuti non inerti non pericolosi, — un periodo superiore a tre anni per le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba nonché i rifiuti inerti. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e costruzione;”.

In particolare il piano di ispezione, secondo le linee guida, non deve limitarsi a verificare la gestione della struttura dove localizzata ma anche svolgere una valutazione generale degli aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi pertinenti nonché una valutazione della zona geografica interessata dal piano. Inoltre
Tra i criteri di valutazione dei rischi anche le  ripercussioni potenziali e reali delle strutture interessate sulla salute umana 

Oltre alle ispezioni ordinaria annunciate al gestore, le linee guida definiscono:
1.      ispezioni straordinaria, comprese le visite in loco, da svolgersi  il più rapidamente possibile quando l'autorità competente riceve una denuncia grave concernente la non conformità agli obblighi previsti dall'autorizzazione o viene altrimenti a conoscenza di incidenti rilevanti o di altro tipo o infrazioni, a prescindere dal fatto che questi debbano o meno essere notificati.
2.      Visite in loco senza preavviso segnatamente ove queste siano necessarie per individuare problemi, valutare l'esposizione al rischio o rispondere a una situazione d'urgenza. Nel decidere le visite senza preavviso decisiva è l’esistenza di potenziali rischi per la salute pubblica.
Delle ispezioni ordinaria e straordinarie come delle visite senza preavviso deve essere redatta apposita documentazione (relazione) alla quale deve avere accesso il pubblico ai sensi della direttiva sull’accesso alle informazioni ambientali, quindi senza alcun limite come invece avviene per l’accesso generico ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.



[3] una struttura di deposito è classificata nella categoria A se:
-          un guasto o un cattivo funzionamento, quale il crollo di un cumulo o di una diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione presente o futura, l’ubicazione e l’impatto ambientale della struttura; o se
-          contiene rifiuti classificati come pericolosi (oltre un determinato limite); oppure se
-          contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi (oltre un determinato limite).


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