Le
linee guida, approvate con Intesa Stato Regioni del 28 Novembre 2019 (QUI), danno attuazione a quanto
previsto dalla Direttiva 92/43/CEE. La
Direttiva riguarda la disciplina relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le Linee Guida definiscono
criteri e requisiti comuni per
l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (di seguito VIncA)
come definita dai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE [NOTA 1] .
LE LINEE GUIDA NASCONO
PER EVITARE UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE SULLA DIRETTIVA 92/43/CEE
Le
linee guida nascono anche per rispondere all’avvio della procedura EU Pilot
6730/14/ENVI sulla non corretta attuazione della Direttiva 92/43/CEE in
relazione alla Valutazione di Incidenza (VincA). Le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle
Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per
garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi
tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province
autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e
di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.
VincA E
VALUTAZIONE AMBIENTA STRATEGICA
Particolarmente
interessante nel testo delle linee guida è la parte (1.10) relativa ai rapporti
tra la VIncA e le procedure di VIA e
VAS. Le Linee guida ricordano la sentenza
della Corte di Giustizia (nella causa C-177/11) secondo la quale: “un esame effettuato per verificare se un
piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è necessariamente
limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di
elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente
il sito interessato”, quindi la sentenza
conclude che “[…] l’articolo 3,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel
senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a
valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo
si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso
il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito
interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia
soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa
essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto
pregiudichi significativamente il sito interessato”.
In
tale contesto,secondo le Linee Guida, l’esito dello screening di incidenza
condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento
discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a
VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale,
predisposto ai sensi dell’art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del
D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso
di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l’esito
della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere
motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi
è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti
Natura 2000. L’esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure
di VAS o di VIA, è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive
fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto.
“3. Qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che
ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla
luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo
il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale
piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non
pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere
dell'opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della
valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un
piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato
membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza
globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione
delle misure compensative adottate”
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