giovedì 7 maggio 2020

Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza quali rapporti con la VAS


Le linee guida, approvate con Intesa Stato Regioni del 28 Novembre 2019 (QUI), danno attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE.  La Direttiva riguarda la disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le Linee Guida definiscono criteri  e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (di seguito VIncA) come definita dai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE [NOTA  1] .


LE LINEE GUIDA NASCONO PER EVITARE UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE SULLA DIRETTIVA 92/43/CEE
Le linee guida nascono anche per rispondere all’avvio della procedura EU Pilot 6730/14/ENVI sulla non corretta attuazione della Direttiva 92/43/CEE in relazione alla Valutazione di Incidenza (VincA). Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme  delle  Linee  guida,  volte a definire  le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli  elementi  tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della  possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.


VincA  E  VALUTAZIONE AMBIENTA STRATEGICA
Particolarmente interessante nel testo delle linee guida è la parte (1.10) relativa ai rapporti tra la VIncA  e le procedure di VIA e VAS. Le Linee guida ricordano la sentenza della Corte di Giustizia (nella causa C-177/11) secondo la quale: “un esame effettuato per verificare se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”, quindi la sentenza  conclude che “[…] l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”.
In tale contesto,secondo le Linee Guida, l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000. L’esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure di VAS o di VIA, è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto.






3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate”


Nessun commento:

Posta un commento