La Corte Costituzionale con sentenza n° 31 del 2020 (QUI) ha giudicato la costituzionalità di una norma regionale relativa alla continuazione di attività di cava in area Parco.
L’articolo della legge regionale impugnato dallo Stato prevede che all’interno del Parco regionale possano essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l’estrazione di trachite [NOTA 1], in deroga alle limitazioni contenute nel piano ambientale e nel Progetto Tematico Cave.
L’articolo della legge regionale impugnato dallo Stato prevede che all’interno del Parco regionale possano essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l’estrazione di trachite [NOTA 1], in deroga alle limitazioni contenute nel piano ambientale e nel Progetto Tematico Cave.
Perché l’attività in questione venga autorizzata occorre, tuttavia, che i relativi progetti di estrazione...
a) siano caratterizzati da un alto contenuto innovativo, da dimostrare con uno studio di fattibilità sperimentale, dal quale emerga un’effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici ed ambientali rispetto a quelli derivanti dalle coltivazioni condotte con le usuali tecniche normalmente adottate per l’estrazione della trachite;
b) vengano inoltre sottoposti con esito favorevole a procedura di valutazione di impatto ambientale;
c) l’intervento proposto deve configurarsi come modifica e/o ampliamento di cave in attività alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l’Ente Parco Colli Euganei.
La Corte Costituzionale dichiara la costituzionalità di detta norma regionale
Afferma
la Corte che con la riforma del Titolo V della Costituzione, la mancata
menzione della materia «cave e torbiere» nel nuovo testo dell’art. 117 Cost.,
ha portato alla riconduzione della stessa – più volte affermata da questa Corte
– alla competenza residuale delle Regioni (ex plurimis, da ultimo, la sentenza
n. 176 del 2018). Se la disciplina dell’attività di cava, dunque, può essere
regolata dalle Regioni, resta, tuttavia, salvo il necessario rispetto degli
standard ambientali fissati dalle leggi statali: secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, infatti, la competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell’ambiente si deve “confrontare con la competenza
regionale in materia di cave, senza che ciò, però, possa importare alcuna
deroga rispetto a quanto già affermato da questa Corte in ordine ai principi
che governano la tutela dell’ambiente” (sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del
2016; nello stesso senso, sentenze n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013).
Su
questo versante va in primo luogo evidenziato che, ai sensi di quanto previsto
dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097 (Norme per la tutela delle bellezze
naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli
Euganei), nel territorio dei Colli Euganei è stata vietata sia l’apertura di nuove
cave e miniere, sia la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di
inattività alla data del 1° ottobre 1970, con l’eccezione delle concessioni
minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi (art. 1, commi 1 e 2).
In
particolare, secondo l’art. 2, comma 1, della citata legge statale, «le cave e
le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico,
liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e
calcareo», devono aver concluso «ogni attività entro il termine perentorio del
31 marzo 1972». Per contro, la «coltivazione e l’esercizio delle altre cave e
miniere», in attività alla data di entrata in vigore della citata legge, sono
state disciplinate dal successivo art. 3, «salvo che per le miniere il cui
sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla è
innovato» (art. 2, comma 2).
In
tali ultimi casi, la continuazione delle attività estrattive, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 1, è subordinata all’approvazione di un apposito
progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti, competenza
oggi spettante alla Regione.
Il
dato normativo statale sopra riferito legittima dunque la continuazione
dell’attività di estrazione afferente la trachite limitatamente ai soli casi in
cui lo sfruttamento avviene tramite la perforazione di pozzi, risultando la
stessa altrimenti vietata dal 31 marzo 1972. Ed in questa cornice di
riferimento rientra la disposizione censurata, che nella sua premessa fa
esplicito riferimento «alle attività di cava consentite della legge 29 novembre
1971, n. 1097» all’interno del Parco regionale dei Colli Euganei.
Aggiunge sul punto la Corte Costituzionale che se è ben vero, come lamenta la
difesa dello Stato, che la norma impugnata, nel suo tenore letterale, non
riporta testualmente i criteri delimitativi contenuti in detta fonte statale,
ma si limita ad un generico riferimento ai siti attivi alla data di emanazione
di quest’ultima. Ciò tuttavia non cancella i confini tracciati dalla norma
statale richiamata e che possano dunque favorire il rilascio di autorizzazioni
per progetti inerenti a siti diversi da quelli previsti in strumenti di
pianificazione vigenti alla data di emanazione del d.m. 17 ottobre 2007 o
comunque approvati nel periodo di transizione considerato dallo stesso decreto.
Del resto, che la norma regionale censurata sia volta ad assentire unicamente
l’implementazione, all’interno del Parco dei Colli Euganei, solo dei siti in
attività, dedicati all’estrazione di trachite, considerati dai piani generali e
di settore vigenti o comunque approvati nell’arco temporale dettato dall’art.
5, lettera n), del decreto ministeriale più volte citato, è valutazione
interpretativa che trova una conferma decisiva nello stesso tenore testuale del
primo capoverso dell’art. 32 impugnato, laddove prevede espressamente che
l’autorizzazione dell’attività di cava per l’estrazione della trachite possa
operare in deroga ai limiti imposti «nel piano ambientale e nel Progetto
Tematico Cave». Il richiamo ai piani in questione consente di ritenere palese
l’intenzione del legislatore regionale di delimitare l’operatività della norma
ai soli siti considerati dai detti piani di settore certamente rispettosi, per
quanto già evidenziato, del parametro statale interposto, così da tracciare il
confine ultimo dell’attività di estrazione della trachite all’interno del
territorio del Parco dei Colli Euganei.
[NOTA 1] La trachite (dal greco τραχύς, “dalla superficie ruvida”) è una roccia magmatica effusiva, attualmente
dopo estrazione e apposita lavorazione è destinata alla finitura di spazi
interni, alla pavimentazione di piazze o a diventare sassi da scogliera.
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