martedì 21 gennaio 2025

La nuova direttiva sulle inchieste degli incidenti in mare

Pubblicata la Direttiva (UE) 2024/3017 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la Direttiva 2009/18/CE (di seguito Direttiva- QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo. La Direttiva è stata recepita dall’Italia con il DLgs 165/2011 (QUI) che ora dovrà adeguarsi, entro il giugno 2027, alle modifiche apportate dalla nuova Direttiva (UE) 2024/3017.

Di seguito nella prima parte del post una sintesi della Direttiva con le modifiche apportate dalla Direttiva 2024/3017 e successivamente una analisi più puntuale della Direttiva con le novità apportate.

 

 

PARTE 1 

SINTESI OBBLIGHI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA MODIFICATA

1.Obblighi per gli Stati membri di collaborare nelle indagini delle autorità giudiziarie competenti sui sinistri garantendone trasparenza e indipendenza.

2. Obbligo di indagine anche quando l’incidente incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro, quindi anche in un porto.

3. Obbligo per gli Stati membri di istituire una autorità di inchiesta per la sicurezza imparziale, indipendente e permanente, dotata dei necessari poteri e di mezzi e risorse finanziarie sufficienti, e da personale inquirente adeguatamente qualificato e competente in materia di sinistri ed incidenti marittimi per adempiere agli obblighi di cui alla presente direttiva

4. La Direttiva garantisce poteri di indagine precisi della Autorità di Inchiesta

5. possibilità che lo Stato membro dichiari di interesse pubblico che i dati della inchiesta siano divulgabili

6. obbligo di pubblicazione di un rapporto di incidente presentato secondo un modello definito dalla competente autorità di inchiesta per la sicurezza e conformemente alle sezioni pertinenti dell’allegato I (QUI) alla Direttiva.

7. gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dalle autorità di inchiesta per la sicurezza siano debitamente prese in considerazione dai destinatari, in particolare nell’ottica di prevenire incidenti futuri, e, all’occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto del diritto dell’Unione e internazionale.

8. I dati sui sinistri e gli incidenti marittimi sono archiviati ed analizzati per mezzo di una banca dati elettronica europea istituita dalla Commissione e denominata piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform — EMCIP - QUI).

9. Con il supporto della Agenzia per la sicurezza marittima si promuovono attività di formazione nel campo degli incidenti in mare.

 

La normativa italiana vigente prevede la istituzione della Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi quale organismo investigativo in caso di incidenti nel trasporto marittimo. La normativa nazionale dovrà essere aggiornata

- per la composizione e livello di indipendenza della attuale Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi;

- gli obblighi di indagine (articolo 7 DLgs 165/2011), 

- il contenuto del rapporto sull’incidente (articolo 14 del DLgs 165/2011); 

- la tutela riservatezza e pubblicazione dati delle indagini (articolo 9 del DLgs 165/2011).

 



 

PARTE 2 

ANALISI PUNTUALE DELLA DIRETTIVA MODIFICATA

 

OGGETTO DELLA DIRETTIVA ANCHE NELLA VERSIONE MODIFICATA

La nuova Direttiva (UE) 2024/3017 ribadisce che le inchieste svolte ai sensi della Direttiva non riguardano la determinazione della responsabilità né l’attribuzione di colpe. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché l’organo o ente inquirente («l’organo inquirente») non ometta di riferire integralmente le cause del sinistro o dell’incidente marittimo per il fatto che dai risultati si possono desumere colpe o responsabilità. 

Vengono eliminate dalla applicazione della Direttiva le navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri, però il nuovo articolo 5 della Direttiva stabilisce che nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l’autorità di inchiesta per la sicurezza effettua una prima valutazione, senza ritardo e comunque entro i due mesi successivi al sinistro marittimo molto grave, per determinare se condurre o meno un’inchiesta di sicurezza.

 

 

LE DEFINIZIONI DELLA DIRETTIVA SONO AGGIORNATE ALLE NUOVE CIRCOLARI E RISOLUZIONI IMO

Per “codice IMO per le inchieste sui sinistri” si intende il codice degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali per un’inchiesta di sicurezza su un sinistro o un incidente marittimo, allegato alla risoluzione IMO MSC. 255(84) del comitato per la sicurezza marittima dell’IMO del 16 maggio 2008 (QUI).
Per “linee guida dell’IMO per assistere gli inquirenti nell’attuazione del codice per le inchieste sui sinistri” si intendono le linee guida allegate alla risoluzione IMO A.1075(28) adottate dall’assemblea dell’IMO il 4 dicembre 2013 (QUI)

 

 

OBBLIGHI DI INDAGINE E NOTIFICA

All’articolo 4 si introduce quanto segue: gli Stati membri provvedono, conformemente alla rispettiva legislazione e, ove opportuno, mediante cooperazione con le autorità competenti per l’inchiesta giudiziaria, affinché tali inchieste di sicurezza siano svolte in modo indipendente da indagini penali o da inchieste parallele di altro tipo finalizzate a determinare la responsabilità o ad attribuire colpe e in modo tale che le autorità di inchiesta per la sicurezza siano in grado di riferire in merito ai risultati di inchieste di sicurezza senza direttive o interferenze da parte di persone, organizzazioni o parti che potrebbero essere interessate dall’esito di tali inchieste di sicurezza.

Si sostituiscono gli articoli 5 e 6 della Direttiva relativi rispettivamente:

- articolo 5: agli obblighi di indagine della autorità di inchieste per la sicurezza di fronte a sinistro marittimo molto grave. Si ricorda che ai fini del Codice IMO per le investigazioni sui sinistri marittimi, Risoluzione IMO MSC255(84- punto 2.22), l’evento straordinario è da classificare quale “sinistro molto grave” (“very serious marine casualty”) in quanto ha avuto come conseguenza la perdita della nave stessa coinvolta nella collisione. Significativo il riferimento all’obbligo di indagine anche quando l’incidente incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro, quindi anche in un porto.

- articolo 6: all’obbligo di notifica per cui ciascuno Stato membro prescrive, nel contesto del proprio ordinamento giuridico, che le autorità competenti o i soggetti interessati o entrambi comunichino immediatamente all’autorità di inchiesta per la sicurezza qualsiasi sinistro e incidente marittimo che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

 

 

AUTORITÀ DELLE INCHIESTE PER LA SICUREZZA

Il nuovo articolo 8 della Direttiva introduce l’autorità di inchieste per la sicurezza mentre nella versione precedente si faceva riferimento genericamente ad un organo inquirente permanente e imparziale.

Gli Stati membri assicurano che le inchieste di sicurezza siano condotte sotto la responsabilità di un’autorità di inchiesta per la sicurezza imparziale, indipendente e permanente, dotata dei necessari poteri e di mezzi e risorse finanziarie sufficienti, e da personale inquirente adeguatamente qualificato e competente in materia di sinistri ed incidenti marittimi per adempiere agli obblighi di cui alla presente direttiva.

Alle autorità di inchiesta per la sicurezza non sono precluse né la nomina su base temporanea di inquirenti appropriati dotati delle competenze specialistiche necessarie per far parte di un’inchiesta di sicurezza, né il ricorso a consulenti per fornire consulenza specialistica su qualsiasi aspetto di un’inchiesta di sicurezza.

Al fine di realizzare l’inchiesta di sicurezza in modo imparziale, l’autorità di inchiesta per la sicurezza è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatole.

 

Il personale della autorità di inchieste per la sicurezza ha diritto di:

a) accedere a qualsiasi area pertinente o al luogo del sinistro, nonché a qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi compresi il carico, l’attrezzatura o i rottami;

b) stilare immediatamente l’elenco delle prove e provvedere alla ricerca e alla rimozione controllate del relitto, dei rottami o di altri elementi o sostanze a fini d’esame o analisi;

c) richiedere l’esame o l’analisi degli elementi di cui alla lettera b) e avere libero accesso ai risultati di tale esame o analisi;

d) accedere liberamente a qualsiasi pertinente informazione o dato registrato, compresi i dati dei VDR o degli S-VDR, che si riferiscano alla nave, alle registrazioni del servizio di traffico marittimo, al viaggio, al carico, all’equipaggio o ad altre persone, oggetti, situazioni o circostanze, nonché farne copia e uso;

e) accedere liberamente ai risultati degli esami effettuati sui corpi delle vittime o delle analisi eseguite su campioni prelevati dai corpi delle vittime;

f) richiedere e accedere liberamente ai risultati di esami sulle persone partecipanti coinvolte nell’esercizio della nave o su altre persone interessate, nonché di analisi su campioni prelevati dalle stesse;

g) interrogare testimoni senza la presenza di persone i cui interessi possano presumibilmente pregiudicare il corretto svolgimento dell’inchiesta di sicurezza;

h) ottenere i verbali delle ispezioni e tutte le informazioni pertinenti in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori, delle società di classificazione o di altri soggetti pertinenti, sempre che tali soggetti o i loro rappresentanti risiedano nello Stato membro;

i) richiedere l’assistenza delle autorità competenti degli Stati coinvolti, compresi gli ispettori dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, i funzionari del servizio guardacostiero, gli operatori del servizio di traffico marittimo, le squadre di ricerca e soccorso, i piloti o altro personale portuale o marittimo.

 

L’autorità di inchiesta per la sicurezza è messa in condizione di agire non appena sia stata informata del sinistro e riceve risorse sufficienti per poter esercitare le sue funzioni in modo indipendente. Lo status giuridico del personale inquirente offre le necessarie garanzie d’indipendenza.

L’autorità di inchiesta per la sicurezza può svolgere, congiuntamente ai compiti che le spettano ai sensi della presente direttiva, attività d’indagine non riguardanti i sinistri o gli incidenti marittimi, purché tali attività non ne pregiudichino l’indipendenza.

 

 

DATI RISERVATI DELLA INCHIESTA

Il nuovo articolo 9 della Direttiva stabilisce che i seguenti documenti non siano resi disponibili per fini diversi dall’inchiesta di sicurezza, salvo che l’autorità competente in tale Stato membro stabilisca che vi è un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione:

a) tutte le dichiarazioni rilasciate dalle persone all’autorità di inchiesta per la sicurezza nel corso dell’inchiesta di sicurezza;

b) documenti da cui risulti l’identità delle persone che hanno testimoniato nell’ambito dell’inchiesta di sicurezza;

c) informazioni raccolte dall’autorità di inchiesta per la sicurezza che siano di natura particolarmente sensibile e personale, tra cui le informazioni concernenti lo stato di salute delle persone;

d) materiale presentato successivamente durante l’inchiesta di sicurezza come note, disegni, pareri scritti dal personale inquirente e pareri espressi nell’analisi delle informazioni;

e) informazioni e prove fornite da personale inquirente di altri Stati membri o paesi terzi conformemente alle disposizioni di norme e prassi raccomandate internazionali, qualora richiesto dalle loro autorità di inchiesta per la sicurezza;

f) progetti di relazioni intermedie, sintetiche o finali;

g) tutte le comunicazioni tra le persone che sono state coinvolte nell’esercizio della nave;

h) registrazioni e trascrizioni di registrazioni scritte o elettroniche del servizio di traffico marittimo, comprese le relative relazioni e conclusioni per uso interno.

 

 

COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI

Il nuovo articolo 10 della Direttiva prevede che gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, istituiscono un sistema di cooperazione permanente affinché le rispettive autorità di inchiesta per la sicurezza possano collaborare tra di loro nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi della Direttiva.

 

RAPPORTI SUGLI INCIDENTI

Il nuovo articolo 14 della Direttiva prevede che le inchieste di sicurezza effettuate ai sensi della presente direttiva danno luogo alla pubblicazione di un rapporto di incidente presentato secondo un modello definito dalla competente autorità di inchiesta per la sicurezza e conformemente alle sezioni pertinenti dell’allegato I.

Un’autorità di inchiesta per la sicurezza può decidere di pubblicare solo un rapporto conciso su un’inchiesta di sicurezza se:

a) l’inchiesta di sicurezza non riguarda un sinistro marittimo molto grave; o

b) i risultati dell’inchiesta di sicurezza relativa a un sinistro o incidente marittimo non consentono di prevenire futuri sinistri o incidenti marittimi.

 

Un’autorità di inchiesta per la sicurezza si adopera per pubblicare il rapporto di incidente di cui al paragrafo 1, comprese le relative conclusioni e ogni possibile raccomandazione, rivolgendosi segnatamente al settore marittimo, entro 12 mesi dalla data del sinistro o dell’incidente marittimo. Qualora, in caso di sinistro marittimo molto grave, non sia possibile produrre il rapporto finale di incidente entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio di incidente entro 12 mesi dalla data del sinistro o dell’incidente marittimo.

 

Secondo il nuovo articolo 15 della Direttiva gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dalle autorità di inchiesta per la sicurezza siano debitamente prese in considerazione dai destinatari, in particolare nell’ottica di prevenire incidenti futuri, e, all’occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto del diritto dell’Unione e internazionale. Ove opportuno, l’autorità di inchiesta per la sicurezza o la Commissione formulano raccomandazioni in materia di sicurezza basandosi su un’analisi astratta dei dati e sui risultati complessivi delle inchieste di sicurezza realizzate.

 

 

BANCA DATI EUROPEA PER I SINISTRI MARITTIMI (nuovo articolo 17 della Direttiva)

I dati sui sinistri e gli incidenti marittimi sono archiviati ed analizzati per mezzo di una banca dati elettronica europea istituita dalla Commissione e denominata piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform — EMCIP).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle autorità che hanno accesso a tale banca dati

Gli Stati membri comunicano all’EMCIP tutti i sinistri e gli incidenti marittimi utilizzando il modello di cui all’allegato II e, quando viene effettuata un’inchiesta di sicurezza, forniscono i dati risultanti da tale inchiesta di sicurezza seguendo lo schema della banca dati EMCIP. Per i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri è richiesta soltanto la comunicazione di sinistri marittimi molto gravi. Se sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri non sono oggetto di indagini, devono essere comunicati all’EMCIP i motivi di tali mancate indagini.

Le autorità di inchiesta per la sicurezza degli Stati membri notificano all’EMCIP tutti i sinistri marittimi molto gravi. Gli Stati membri possono scegliere e designare l’autorità o le autorità nazionali competenti che possono riferire in merito a tutti gli altri sinistri e incidenti marittimi. Nei casi in cui la Commissione è a conoscenza di un sinistro o incidente marittimo, ne informa le autorità nazionali competenti.

La Commissione e gli Stati membri sviluppano lo schema della banca dati e un metodo per la notifica dei dati in tempi adeguati.

 


FORMAZIONE E SOSTEGNO OPERATIVO (nuovo articolo 17-bis della Direttiva)

La Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia (QUI) e in cooperazione con gli Stati membri, agevola lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle conoscenze in seno alle autorità di inchiesta per la sicurezza e tra di esse offrendo una formazione regolare sui nuovi sviluppi giuridici e tecnologici, sulle tecniche e sugli strumenti specifici e sulle tecnologie relative alle navi, alle loro attrezzature e operazioni, in funzione delle esigenze delle autorità di inchiesta per la sicurezza.

 


LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DIRETTIVA AGLI ALLEGATI I E II DELLA DIRETTIVA NON SONO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE.

 


 

DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO 

Parere Comitato Economico E Sociale Della Ue: QUI

Comunicazione della Commissione su una strategia rafforzata dell'UE in materia di sicurezza marittima per far fronte all'evoluzione delle minacce marittime: comprensiva della protezione delle risorse naturali e l'ambiente marino e gestire l'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla sicurezza marittima: QUI

Parere Comitato Economico e Sociale della UE sulla Comunicazione relativa alla Strategia Ue su sicurezza marittima: QUI

 

 

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