Pubblicata la Direttiva (UE) 2024/3017 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la Direttiva 2009/18/CE (di seguito Direttiva- QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo. La Direttiva è stata recepita dall’Italia con il DLgs 165/2011 (QUI) che ora dovrà adeguarsi, entro il giugno 2027, alle modifiche apportate dalla nuova Direttiva (UE) 2024/3017.
Di seguito nella
prima parte del post una sintesi della Direttiva con le modifiche apportate
dalla Direttiva 2024/3017 e
successivamente una analisi più puntuale della Direttiva con le novità
apportate.
PARTE 1
SINTESI
OBBLIGHI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA MODIFICATA
1.Obblighi per
gli Stati membri di collaborare nelle indagini delle autorità giudiziarie competenti
sui sinistri garantendone trasparenza e indipendenza.
2. Obbligo di
indagine anche quando l’incidente incide su un interesse rilevante dello Stato
membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla
bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro, quindi anche in
un porto.
3. Obbligo per
gli Stati membri di istituire una autorità di inchiesta per la sicurezza imparziale,
indipendente e permanente, dotata dei necessari poteri e di mezzi
e risorse finanziarie sufficienti, e da personale inquirente
adeguatamente qualificato e competente in materia di sinistri ed incidenti
marittimi per adempiere agli obblighi di cui alla presente direttiva
4. La Direttiva
garantisce poteri di indagine precisi della Autorità di Inchiesta
5. possibilità
che lo Stato membro dichiari di interesse pubblico che i dati della inchiesta
siano divulgabili
6. obbligo di pubblicazione
di un rapporto di incidente presentato secondo un modello definito dalla
competente autorità di inchiesta per la sicurezza e conformemente alle
sezioni pertinenti dell’allegato I (QUI) alla Direttiva.
7. gli Stati
membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate
dalle autorità di inchiesta per la sicurezza siano debitamente prese in
considerazione dai destinatari, in particolare nell’ottica di prevenire
incidenti futuri, e, all’occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto
del diritto dell’Unione e internazionale.
8. I dati sui
sinistri e gli incidenti marittimi sono archiviati ed analizzati per mezzo di
una banca dati elettronica europea istituita dalla Commissione e denominata
piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi (European Marine
Casualty Information Platform — EMCIP - QUI).
9. Con il
supporto della Agenzia per la sicurezza marittima si promuovono attività di
formazione nel campo degli incidenti in mare.
La normativa italiana vigente prevede la istituzione della Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi quale organismo investigativo in caso di incidenti nel trasporto marittimo. La normativa nazionale dovrà essere aggiornata:
- per la composizione e livello di indipendenza della attuale Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi;
- gli obblighi di indagine (articolo 7 DLgs 165/2011),
- il contenuto del rapporto sull’incidente (articolo 14 del DLgs 165/2011);
- la tutela
riservatezza e pubblicazione dati delle indagini (articolo 9 del DLgs
165/2011).
PARTE 2
ANALISI PUNTUALE
DELLA DIRETTIVA MODIFICATA
OGGETTO DELLA
DIRETTIVA ANCHE NELLA VERSIONE MODIFICATA
La nuova Direttiva (UE) 2024/3017 ribadisce che le
inchieste svolte ai sensi della Direttiva non riguardano la determinazione
della responsabilità né l’attribuzione di colpe. Tuttavia, gli Stati membri
provvedono affinché l’organo o ente inquirente («l’organo inquirente») non
ometta di riferire integralmente le cause del sinistro o dell’incidente
marittimo per il fatto che dai risultati si possono desumere colpe o
responsabilità.
Vengono eliminate dalla applicazione della Direttiva le navi
da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri, però il nuovo articolo 5 della
Direttiva stabilisce che nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore
a 15 metri, l’autorità di inchiesta per la sicurezza effettua una prima
valutazione, senza ritardo e comunque entro i due mesi successivi al
sinistro marittimo molto grave, per determinare se condurre o meno
un’inchiesta di sicurezza.
LE DEFINIZIONI DELLA DIRETTIVA SONO AGGIORNATE ALLE
NUOVE CIRCOLARI E RISOLUZIONI IMO
Per “codice IMO per le inchieste sui sinistri” si intende
il codice degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali per
un’inchiesta di sicurezza su un sinistro o un incidente marittimo,
allegato alla risoluzione IMO MSC. 255(84) del comitato per la sicurezza
marittima dell’IMO del 16 maggio 2008 (QUI).
Per “linee guida dell’IMO per assistere gli inquirenti nell’attuazione del
codice per le inchieste sui sinistri” si intendono le linee guida allegate alla
risoluzione IMO A.1075(28) adottate dall’assemblea dell’IMO il 4 dicembre
2013 (QUI)
OBBLIGHI DI INDAGINE E NOTIFICA
All’articolo 4 si introduce quanto segue: gli Stati
membri provvedono, conformemente alla rispettiva legislazione e, ove opportuno,
mediante cooperazione con le autorità competenti per l’inchiesta giudiziaria,
affinché tali inchieste di sicurezza siano svolte in modo indipendente da
indagini penali o da inchieste parallele di altro tipo finalizzate
a determinare la responsabilità o ad attribuire colpe e in modo
tale che le autorità di inchiesta per la sicurezza siano in grado di riferire
in merito ai risultati di inchieste di sicurezza senza direttive
o interferenze da parte di persone, organizzazioni o parti che
potrebbero essere interessate dall’esito di tali inchieste di sicurezza.
Si sostituiscono gli articoli 5 e 6 della Direttiva
relativi rispettivamente:
- articolo 5: agli obblighi di indagine della autorità di
inchieste per la sicurezza di fronte a sinistro marittimo molto grave. Si
ricorda che ai fini del Codice IMO per le investigazioni sui sinistri
marittimi, Risoluzione IMO MSC255(84- punto 2.22), l’evento straordinario è da
classificare quale “sinistro molto grave” (“very serious marine casualty”) in
quanto ha avuto come conseguenza la perdita della nave stessa coinvolta nella
collisione. Significativo il riferimento all’obbligo di indagine anche quando
l’incidente incide su un interesse rilevante dello Stato membro,
indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera
della nave o delle navi coinvolte nel sinistro, quindi anche in un porto.
- articolo 6: all’obbligo di notifica per cui ciascuno
Stato membro prescrive, nel contesto del proprio ordinamento giuridico, che le
autorità competenti o i soggetti interessati o entrambi
comunichino immediatamente all’autorità di inchiesta per la sicurezza qualsiasi
sinistro e incidente marittimo che rientri nell’ambito di applicazione
della presente direttiva.
AUTORITÀ DELLE INCHIESTE PER LA SICUREZZA
Il nuovo articolo 8 della Direttiva introduce l’autorità
di inchieste per la sicurezza mentre nella versione precedente si faceva
riferimento genericamente ad un organo inquirente permanente e imparziale.
Gli Stati membri assicurano che le inchieste di sicurezza
siano condotte sotto la responsabilità di un’autorità di inchiesta per la
sicurezza imparziale, indipendente e permanente, dotata dei necessari
poteri e di mezzi e risorse finanziarie sufficienti, e da
personale inquirente adeguatamente qualificato e competente in materia di
sinistri ed incidenti marittimi per adempiere agli obblighi di cui alla
presente direttiva.
Alle autorità di inchiesta per la sicurezza non sono
precluse né la nomina su base temporanea di inquirenti appropriati dotati delle
competenze specialistiche necessarie per far parte di un’inchiesta di
sicurezza, né il ricorso a consulenti per fornire consulenza specialistica
su qualsiasi aspetto di un’inchiesta di sicurezza.
Al fine di realizzare l’inchiesta di sicurezza in modo
imparziale, l’autorità di inchiesta per la sicurezza è indipendente sul piano
organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui
interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatole.
Il personale della autorità di inchieste per la
sicurezza ha diritto di:
a) accedere a qualsiasi area pertinente o al luogo del
sinistro, nonché a qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi compresi il carico,
l’attrezzatura o i rottami;
b) stilare immediatamente l’elenco delle prove e
provvedere alla ricerca e alla rimozione controllate del relitto, dei rottami o
di altri elementi o sostanze a fini d’esame o analisi;
c) richiedere l’esame o l’analisi degli elementi di cui
alla lettera b) e avere libero accesso ai risultati di tale esame o analisi;
d) accedere liberamente a qualsiasi pertinente
informazione o dato registrato, compresi i dati dei VDR o degli S-VDR, che si
riferiscano alla nave, alle registrazioni del servizio di traffico marittimo,
al viaggio, al carico, all’equipaggio o ad altre persone, oggetti, situazioni o
circostanze, nonché farne copia e uso;
e) accedere liberamente ai risultati degli esami
effettuati sui corpi delle vittime o delle analisi eseguite su campioni
prelevati dai corpi delle vittime;
f) richiedere e accedere liberamente ai risultati di
esami sulle persone partecipanti coinvolte nell’esercizio della nave o su altre
persone interessate, nonché di analisi su campioni prelevati dalle stesse;
g) interrogare testimoni senza la presenza di persone i
cui interessi possano presumibilmente pregiudicare il corretto svolgimento
dell’inchiesta di sicurezza;
h) ottenere i verbali delle ispezioni e tutte le
informazioni pertinenti in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori,
delle società di classificazione o di altri soggetti pertinenti, sempre che
tali soggetti o i loro rappresentanti risiedano nello Stato membro;
i) richiedere l’assistenza delle autorità competenti
degli Stati coinvolti, compresi gli ispettori dello Stato di bandiera e dello
Stato di approdo, i funzionari del servizio guardacostiero, gli operatori del
servizio di traffico marittimo, le squadre di ricerca e soccorso, i piloti o
altro personale portuale o marittimo.
L’autorità di inchiesta per la sicurezza è messa in
condizione di agire non appena sia stata informata del sinistro e riceve
risorse sufficienti per poter esercitare le sue funzioni in modo indipendente.
Lo status giuridico del personale inquirente offre le necessarie garanzie
d’indipendenza.
L’autorità di inchiesta per la sicurezza può svolgere,
congiuntamente ai compiti che le spettano ai sensi della presente direttiva,
attività d’indagine non riguardanti i sinistri o gli incidenti
marittimi, purché tali attività non ne pregiudichino l’indipendenza.
DATI RISERVATI DELLA INCHIESTA
Il nuovo articolo 9 della Direttiva stabilisce che i seguenti
documenti non siano resi disponibili per fini diversi dall’inchiesta di
sicurezza, salvo che l’autorità competente in tale Stato membro stabilisca che
vi è un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione:
a) tutte le dichiarazioni rilasciate dalle persone
all’autorità di inchiesta per la sicurezza nel corso dell’inchiesta di
sicurezza;
b) documenti da cui risulti l’identità delle persone che
hanno testimoniato nell’ambito dell’inchiesta di sicurezza;
c) informazioni raccolte dall’autorità di inchiesta per
la sicurezza che siano di natura particolarmente sensibile e personale, tra cui
le informazioni concernenti lo stato di salute delle persone;
d) materiale presentato successivamente durante
l’inchiesta di sicurezza come note, disegni, pareri scritti dal personale
inquirente e pareri espressi nell’analisi delle informazioni;
e) informazioni e prove fornite da personale inquirente
di altri Stati membri o paesi terzi conformemente alle disposizioni di norme e
prassi raccomandate internazionali, qualora richiesto dalle loro autorità di
inchiesta per la sicurezza;
f) progetti di relazioni intermedie, sintetiche o finali;
g) tutte le comunicazioni tra le persone che sono state
coinvolte nell’esercizio della nave;
h) registrazioni e trascrizioni di registrazioni scritte
o elettroniche del servizio di traffico marittimo, comprese le relative
relazioni e conclusioni per uso interno.
COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI
Il nuovo articolo 10 della Direttiva prevede che gli
Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, istituiscono un
sistema di cooperazione permanente affinché le rispettive autorità di inchiesta
per la sicurezza possano collaborare tra di loro nella misura necessaria
a conseguire gli obiettivi della Direttiva.
RAPPORTI SUGLI INCIDENTI
Il nuovo articolo 14 della Direttiva prevede che le
inchieste di sicurezza effettuate ai sensi della presente direttiva danno luogo
alla pubblicazione di un rapporto di incidente presentato secondo un modello
definito dalla competente autorità di inchiesta per la sicurezza
e conformemente alle sezioni pertinenti dell’allegato I.
Un’autorità di inchiesta per la sicurezza può decidere di
pubblicare solo un rapporto conciso su un’inchiesta di sicurezza se:
a) l’inchiesta di sicurezza non riguarda un sinistro
marittimo molto grave; o
b) i risultati dell’inchiesta di sicurezza relativa a un
sinistro o incidente marittimo non consentono di prevenire futuri sinistri o
incidenti marittimi.
Un’autorità di inchiesta per la sicurezza si adopera per
pubblicare il rapporto di incidente di cui al paragrafo 1, comprese le
relative conclusioni e ogni possibile raccomandazione, rivolgendosi
segnatamente al settore marittimo, entro 12 mesi dalla data del sinistro
o dell’incidente marittimo. Qualora, in caso di sinistro marittimo molto
grave, non sia possibile produrre il rapporto finale di incidente entro tale
termine, è pubblicato un rapporto provvisorio di incidente entro 12 mesi dalla
data del sinistro o dell’incidente marittimo.
Secondo il nuovo articolo 15 della Direttiva gli Stati
membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate
dalle autorità di inchiesta per la sicurezza siano debitamente prese in
considerazione dai destinatari, in particolare nell’ottica di prevenire
incidenti futuri, e, all’occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto
del diritto dell’Unione e internazionale. Ove opportuno, l’autorità di
inchiesta per la sicurezza o la Commissione formulano raccomandazioni in
materia di sicurezza basandosi su un’analisi astratta dei dati e sui
risultati complessivi delle inchieste di sicurezza realizzate.
BANCA DATI EUROPEA PER I SINISTRI MARITTIMI (nuovo
articolo 17 della Direttiva)
I dati sui sinistri e gli incidenti marittimi sono
archiviati ed analizzati per mezzo di una banca dati elettronica europea
istituita dalla Commissione e denominata piattaforma europea d’informazione sui
sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform — EMCIP).
Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni
sulle autorità che hanno accesso a tale banca dati
Gli Stati membri comunicano all’EMCIP tutti
i sinistri e gli incidenti marittimi utilizzando il modello di cui
all’allegato II e, quando viene effettuata un’inchiesta di sicurezza,
forniscono i dati risultanti da tale inchiesta di sicurezza seguendo lo
schema della banca dati EMCIP. Per i pescherecci di lunghezza inferiore
a 15 metri è richiesta soltanto la comunicazione di sinistri marittimi
molto gravi. Se sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di
lunghezza inferiore a 15 metri non sono oggetto di indagini, devono essere
comunicati all’EMCIP i motivi di tali mancate indagini.
Le autorità di inchiesta per la sicurezza degli Stati
membri notificano all’EMCIP tutti i sinistri marittimi molto gravi. Gli
Stati membri possono scegliere e designare l’autorità o le autorità
nazionali competenti che possono riferire in merito a tutti gli altri
sinistri e incidenti marittimi. Nei casi in cui la Commissione è
a conoscenza di un sinistro o incidente marittimo, ne informa le
autorità nazionali competenti.
La Commissione e gli Stati membri sviluppano lo schema
della banca dati e un metodo per la notifica dei dati in tempi adeguati.
FORMAZIONE E SOSTEGNO OPERATIVO (nuovo articolo
17-bis della Direttiva)
La Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia (QUI) e in cooperazione con gli Stati
membri, agevola lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle
conoscenze in seno alle autorità di inchiesta per la sicurezza e tra di
esse offrendo una formazione regolare sui nuovi sviluppi giuridici e tecnologici,
sulle tecniche e sugli strumenti specifici e sulle tecnologie
relative alle navi, alle loro attrezzature e operazioni, in funzione delle
esigenze delle autorità di inchiesta per la sicurezza.
LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DIRETTIVA AGLI ALLEGATI I E
II DELLA DIRETTIVA NON SONO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE.
DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO
Parere Comitato Economico E Sociale Della Ue: QUI
Comunicazione della Commissione su una strategia
rafforzata dell'UE in materia di sicurezza marittima per far fronte
all'evoluzione delle minacce marittime: comprensiva della protezione delle risorse
naturali e l'ambiente marino e gestire l'impatto dei cambiamenti climatici e
del degrado ambientale sulla sicurezza marittima: QUI
Parere Comitato Economico e Sociale della UE sulla
Comunicazione relativa alla Strategia Ue su sicurezza marittima: QUI
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