giovedì 23 gennaio 2025

La Corte dei Conti UE rileva le criticità della politica comunitaria sull’idrogeno

Nel 2020 la UE ha prodotto una Strategia per l’idrogeno (Vedi News/Ambiente doc  ottobre 2020 QUI) che aveva aggiornato che ha aggiornato con il piano REPowerEU (QUI) nel 2022.

La Corte dei Conti UE ha pubblicato una relazione (QUI) sullo stato della strategia di promozione dell’idrogeno nella UE anche nella versione rinnovabile.

Gli allegati alla relazione contengono analisi dello stato dei progetti per l’idrogeno dei vari stati membri.

L’allegato I invece analizza la normativa statunitense per promuove l’idrogeno,

Di seguito una sintesi delle principali criticità emerse dalla Relazione della Corte dei Conti UE e poi analizzare più compiutamente i passaggi principali della stessa.

 

 

PREMESSE SULLA STRATEGIA PER L’IDROGENO DELLA UE

In questi atti la Commissione ha definito il percorso per creare un mercato dell’idrogeno rinnovabile nell’UE attraverso la fissazione di valori-obiettivo per la produzione e l’importazione di idrogeno. Ha inoltre riconosciuto che l’idrogeno a basse emissioni di carbonio (ossia l’idrogeno prodotto utilizzando energia elettrica rinnovabile o biomassa) potrebbe avere un ruolo da svolgere nella transizione verso la neutralità climatica

Per il periodo 2021-2027, il finanziamento totale dell’UE per i progetti relativi all’idrogeno è attualmente stimato a 18,8 miliardi di euro. Tale sostegno finanziario è assegnato attraverso più programmi. Due importanti fonti di finanziamento sono il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Fondo per l’innovazione.

 

 

SINTESI DELLE  PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE DALLA CORTE DEI CONTI UE SULLA STRATEGIA PER L’IDROGENO

1. La Commissione non ha condotto analisi approfondite prima di fissare i valori-obiettivo dell’UE in materia di produzione e importazione di idrogeno rinnovabile

2. Le norme sulla produzione dell’idrogeno rinnovabile non sono state precedute da una valutazione sui costi di produzione

3. Manca una metodologia per valutare la riduzione dei gas serra dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio

4. Non sono richiesti agli stati membri della UE valori obiettivo nazionali sui progressi della produzione di idrogeno

5. La Commissione non dispone di una panoramica del livello di investimenti, compresi quelli pubblici, necessari per l’idrogeno

6. Per l’idrogeno rinnovabile ci sono problemi di efficienza energetica per la sua produzione e i costi non sono competitivi, insufficienti le infrastrutture per trasportarlo e distribuirlo

 


PASSAGGI PRINCIPALI DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI UE 

Vediamo di seguito una analisi più puntuale delle criticità emerse dalla relazione della Corte dei Conti UE anche relativamente all’idrogeno rinnovabile, oltre a quello a basse emissioni:

1. La Commissione non ha condotto analisi approfondite prima di fissare i valori-obiettivo dell’UE in materia di produzione e importazione di idrogeno rinnovabile. Questi non sono stati ripartiti in valori-obiettivo vincolanti per gli Stati membri e non tutti gli Stati membri hanno fissato obiettivi propri. Quando lo hanno fatto, tali obiettivi nazionali non erano necessariamente allineati a quelli della Commissione. Di fatto, i valori-obiettivo dell’UE si sono rivelati troppo ambiziosi: stando alle informazioni disponibili provenienti dagli Stati membri e dall’industria, è improbabile che l’UE li raggiunga entro il 2030. La Commissione non ha fissato valori-obiettivo dell’UE per l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e quelli per idrogeno rinnovabile non sono chiaramente definiti.

2. Le norme relative alla produzione di idrogeno rinnovabile, che sono fondamentali per lo sviluppo del mercato, sono state stabilite da una direttiva ed integrate da un atto delegato senza aver precedentemente eseguito una valutazione dell’impatto (ad esempio, sui costi di produzione).

3. Si è ancora in attesa di un atto che definisca la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’idrogeno a basse emissioni di carbonio.

4. Gli Stati membri non erano tenuti a preparare strategie per l’idrogeno, ma dovevano presentare piani nazionali per l’energia e il clima aggiornati entro la metà del 2023 (le versioni finali vanno presentate entro la metà del 2024) e riferire in merito alle misure per raggiungere gli obiettivi non vincolanti dell’UE. La Commissione ha esaminato i progetti dei piani nazionali e formulato raccomandazioni rivolte agli Stati membri. Tuttavia, non ha chiesto loro di definire valori-obiettivo nazionali in linea con quelli dell’UE. La Commissione non ha istituito un processo di coordinamento con gli Stati membri allo scopo di assicurare un certo livello di allineamento.

5. Il fabbisogno di investimenti è enorme, ma la Commissione non dispone di una panoramica completa di tale fabbisogno o dei finanziamenti pubblici disponibili. L’industria ha a che fare una serie variegata di programmi di finanziamento dell’UE che presentano norme differenti, per cui è difficile scegliere il programma più adatto per un determinato progetto.

6. Manca da parte della UE una chiara tabella di marcia anche per monitorare i progressi in modo attendibile.



OBIETTIVI PER GLI STATI MEMBRI DALLA RELAZIONE CORTE DEI CONTI UE

È necessario che gli Stati membri:

i) raggiungano i valori-obiettivo per la domanda (il che a sua volta dipende dai progressi compiuti dall’industria) e

ii) riescano a ridurre i tempi delle procedure di autorizzazione per i progetti relativi all’idrogeno rinnovabile e alle energie rinnovabili. Ad esempio, un progetto per la produzione di idrogeno (utilizzando elettrolizzatori) può rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento TEN-E  QUI (che prevede una durata della procedura di autorizzazione di 18 mesi, escludendo il tempo necessario per la fase dello studio preparatorio, più un’eventuale proroga di nove mesi) o in quello della direttiva del pacchetto sul gas (con una durata di 24 mesi, più un’eventuale proroga di 12 mesi). 

Il regolamento TEN-E stabilisce inoltre la durata dell’intera procedura, compresa la fase preparatoria (42 mesi), mentre la Direttiva del pacchetto sul gas non la prevede. La Commissione non ha ancora definito un piano per monitorare l’attuazione delle riforme dei processi di autorizzazione da parte degli Stati membri.

 


RELATIVAMENTE ALL’IDROGENO RINNOVABILE

La Corte dei Conti rileva che con la Direttiva 2024/1788 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno (vedi News/Ambiente Lex Giugno-Luglio-Agosto 2024 QUI) è stato definito l’idrogeno a basse emissioni di carbonio come l’idrogeno derivato da fonti non rinnovabili e che produce almeno il 70 % in meno di emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili durante l’intero ciclo di vita.

La nuova Direttiva sulle fonti rinnovabili (QUI) propone che l’idrogeno rinnovabile venga utilizzato “come materia prima o fonte di energia nei processi industriali e chimici e nel trasporto marittimo e nell’aviazione” ma anche “per lo stoccaggio dell’energia per bilanciare il sistema energetico, ove necessario”, al fine di bilanciare una rete che presenta un’elevata percentuale di produzione energetica da fonti rinnovabili caratterizzata da variabilità.

La Relazione della Corte dei Conti sintetizza le seguenti criticità per l’utilizzo dell’idrogeno rinnovabile:

1. Attuali problemi di efficienza (ossia perdite di energia) legati all’elettrolisi.

2. Il costo di produzione, che non è ancora competitivo perché la produzione mediante elettrolisi è ancora agli esordi.

3. Il fabbisogno di energia elettrica da fonti rinnovabili e di acqua.

4. Le esigenze infrastrutturali: per aumentare l’uso dell’idrogeno sono necessarie infrastrutture di trasporto e distribuzione (che vanno costruite oppure sono ottenute dalla riconversione di gasdotti), nonché infrastrutture di stoccaggio.

 

 

 







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