Nel 2020 la UE ha prodotto una Strategia per l’idrogeno (Vedi
News/Ambiente doc ottobre 2020 QUI) che
aveva aggiornato che ha aggiornato con il piano REPowerEU (QUI)
nel 2022.
La Corte dei Conti UE ha pubblicato una relazione (QUI) sullo
stato della strategia di promozione dell’idrogeno nella UE anche nella versione
rinnovabile.
Gli allegati alla relazione contengono analisi dello
stato dei progetti per l’idrogeno dei vari stati membri.
L’allegato I invece analizza la normativa statunitense
per promuove l’idrogeno,
Di seguito una sintesi delle principali criticità emerse
dalla Relazione della Corte dei Conti UE e poi analizzare più compiutamente i
passaggi principali della stessa.
PREMESSE SULLA STRATEGIA PER L’IDROGENO DELLA UE
In questi atti la Commissione ha definito il percorso per
creare un mercato dell’idrogeno rinnovabile nell’UE attraverso la fissazione di
valori-obiettivo per la produzione e l’importazione di idrogeno. Ha inoltre
riconosciuto che l’idrogeno a basse emissioni di carbonio (ossia l’idrogeno
prodotto utilizzando energia elettrica rinnovabile o biomassa) potrebbe avere
un ruolo da svolgere nella transizione verso la neutralità climatica
Per il periodo 2021-2027, il finanziamento totale dell’UE
per i progetti relativi all’idrogeno è attualmente stimato a 18,8 miliardi
di euro. Tale sostegno finanziario è assegnato attraverso più programmi. Due
importanti fonti di finanziamento sono il dispositivo per la ripresa e la
resilienza e il Fondo per l’innovazione.
SINTESI DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE DALLA CORTE DEI
CONTI UE SULLA STRATEGIA PER L’IDROGENO
1. La Commissione non ha condotto analisi approfondite prima
di fissare i valori-obiettivo dell’UE in materia di produzione e
importazione di idrogeno rinnovabile
2. Le norme sulla produzione dell’idrogeno rinnovabile non sono
state precedute da una valutazione sui costi di produzione
3. Manca una metodologia per valutare la riduzione dei gas
serra dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio
4. Non sono richiesti agli stati membri della UE valori
obiettivo nazionali sui progressi della produzione di idrogeno
5. La Commissione non dispone di una panoramica del livello
di investimenti, compresi quelli pubblici, necessari per l’idrogeno
6. Per l’idrogeno rinnovabile ci sono problemi di efficienza
energetica per la sua produzione e i costi non sono competitivi, insufficienti
le infrastrutture per trasportarlo e distribuirlo
PASSAGGI PRINCIPALI DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI UE
Vediamo di seguito una analisi più puntuale delle criticità emerse dalla relazione della Corte dei Conti UE anche relativamente all’idrogeno rinnovabile, oltre a quello a basse emissioni:
1. La Commissione non ha condotto analisi approfondite
prima di fissare i valori-obiettivo dell’UE in materia di produzione e
importazione di idrogeno rinnovabile. Questi non sono stati ripartiti in
valori-obiettivo vincolanti per gli Stati membri e non tutti gli Stati membri
hanno fissato obiettivi propri. Quando lo hanno fatto, tali obiettivi nazionali
non erano necessariamente allineati a quelli della Commissione. Di fatto, i
valori-obiettivo dell’UE si sono rivelati troppo ambiziosi: stando alle
informazioni disponibili provenienti dagli Stati membri e dall’industria, è
improbabile che l’UE li raggiunga entro il 2030. La Commissione non ha fissato
valori-obiettivo dell’UE per l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e quelli
per idrogeno rinnovabile non sono chiaramente definiti.
2. Le norme relative alla produzione di idrogeno rinnovabile, che sono fondamentali per lo sviluppo del mercato, sono state stabilite da una direttiva ed integrate da un atto delegato senza aver precedentemente eseguito una valutazione dell’impatto (ad esempio, sui costi di produzione).
3. Si è ancora in attesa di un atto che definisca la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’idrogeno a basse emissioni di carbonio.
4. Gli Stati membri non erano tenuti a preparare
strategie per l’idrogeno, ma dovevano presentare piani nazionali per l’energia
e il clima aggiornati entro la metà del 2023 (le versioni finali vanno
presentate entro la metà del 2024) e riferire in merito alle misure per raggiungere
gli obiettivi non vincolanti dell’UE. La Commissione ha esaminato i progetti
dei piani nazionali e formulato raccomandazioni rivolte agli Stati membri.
Tuttavia, non ha chiesto loro di definire valori-obiettivo nazionali in linea
con quelli dell’UE. La Commissione non ha istituito un processo di
coordinamento con gli Stati membri allo scopo di assicurare un certo livello di
allineamento.
5. Il fabbisogno di investimenti è enorme, ma la Commissione non dispone di una panoramica completa di tale fabbisogno o dei finanziamenti pubblici disponibili. L’industria ha a che fare una serie variegata di programmi di finanziamento dell’UE che presentano norme differenti, per cui è difficile scegliere il programma più adatto per un determinato progetto.
6. Manca da parte della UE una chiara tabella di marcia anche per monitorare i progressi in modo attendibile.
OBIETTIVI PER GLI STATI MEMBRI DALLA RELAZIONE CORTE DEI CONTI UE
È necessario che gli Stati membri:
i) raggiungano i valori-obiettivo per la domanda (il
che a sua volta dipende dai progressi compiuti dall’industria) e
ii) riescano a ridurre i tempi delle procedure di
autorizzazione per i progetti relativi all’idrogeno rinnovabile e alle energie
rinnovabili. Ad esempio, un progetto per la produzione di idrogeno (utilizzando
elettrolizzatori) può rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento
TEN-E QUI
(che prevede una durata della procedura di autorizzazione di 18 mesi,
escludendo il tempo necessario per la fase dello studio preparatorio, più
un’eventuale proroga di nove mesi) o in quello della direttiva del
pacchetto sul gas (con una durata di 24 mesi, più un’eventuale proroga di
12 mesi).
Il regolamento TEN-E stabilisce inoltre la durata
dell’intera procedura, compresa la fase preparatoria (42 mesi), mentre la Direttiva
del pacchetto sul gas non la prevede. La Commissione non ha ancora
definito un piano per monitorare l’attuazione delle riforme dei processi di
autorizzazione da parte degli Stati membri.
RELATIVAMENTE ALL’IDROGENO RINNOVABILE
La Corte dei Conti rileva che con la Direttiva 2024/1788
sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno (vedi
News/Ambiente Lex Giugno-Luglio-Agosto 2024 QUI) è stato
definito l’idrogeno a basse emissioni di carbonio come l’idrogeno derivato da
fonti non rinnovabili e che produce almeno il 70 % in meno di emissioni di
gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili durante l’intero ciclo di
vita.
La nuova Direttiva sulle fonti rinnovabili (QUI) propone che l’idrogeno rinnovabile venga utilizzato “come materia prima o fonte di energia nei processi industriali e chimici e nel trasporto marittimo e nell’aviazione” ma anche “per lo stoccaggio dell’energia per bilanciare il sistema energetico, ove necessario”, al fine di bilanciare una rete che presenta un’elevata percentuale di produzione energetica da fonti rinnovabili caratterizzata da variabilità.
La Relazione della Corte dei Conti sintetizza le seguenti
criticità per l’utilizzo dell’idrogeno rinnovabile:
1. Attuali problemi di efficienza (ossia perdite di
energia) legati all’elettrolisi.
2. Il costo di produzione, che non è ancora competitivo
perché la produzione mediante elettrolisi è ancora agli esordi.
3. Il fabbisogno di energia elettrica da fonti
rinnovabili e di acqua.
4. Le esigenze infrastrutturali: per aumentare l’uso
dell’idrogeno sono necessarie infrastrutture di trasporto e distribuzione (che
vanno costruite oppure sono ottenute dalla riconversione di gasdotti), nonché
infrastrutture di stoccaggio.
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