Convertito il Decreto Legge 153/2024 nella legge 191/2024 (pubblicata lo scorso 16 dicembre QUI) che contiene, come illustrerò di seguito, una norma (QUI)
La legge di conversione 91/2024 ha un titolo kilometrico che inizia con un incipit apparentemente rassicurante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese”.
In particolare, l’articolo 5 della legge 191/2024 ha una rubrica dal titolo “Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali”.
L'articolo 5 modifica la legge 130/2018 (QUI) ed in particolare l’articolo 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). L’articolo 9-bis definisce, nella sua versione attuale, i compiti del Commissario Straordinario per l’adozione del Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità.
Tra i compiti rientranti in detto programma c’è anche quello della realizzazione della diga per il porto di Genova finalizzata a potenziare l’accesso allo scalo ligure di navi portacontainer di maggiori dimensioni. Programma che comprende anche il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo che sarà sversato nei vasconi della futura diga del porto di Genova (da qui piano di riutilizzo).
Vediamo nel post che segue:
1. una sintesi di questa nuova normativa che disciplina in modo derogatorio rispetto alle precedenti norme ambientali la attività di dragaggio e riutilizzo del materiale dragato in mare
2. da dove origina questa nuova normativa
3. una analisi puntuale del contenuto di questo normativa e delle sue criticità rispetto alla normativa ad oggi previgente in materia