domenica 28 luglio 2024

Nuova direttiva UE sulla autorizzazione integrata ambientale e gli allevamenti

Pubblicata la Direttiva 2024/1785 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la Direttiva quadro 2010/75/UE (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).  

Si tratta della Direttiva che disciplina prima di tutto la procedura di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le categoria di impianti più impattanti sotto il profilo ambientale e della salute pubblica.

La nuova Direttiva cambia il titolo alla Direttiva 2010/75 che diventa Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni nell'industria e nell'allevamento (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Di seguito a premessa una sintesi delle novità più importanti apportate dalla nuova Direttiva alla Direttiva 2010/75 e successivamente una analisi puntuale di dette novità 


SINTESI DELLE NOVITA' 

La nuova Direttiva introduce ai valori di emissioni degli inquinanti da definire nella autorizzazione integrata ambientale alle tipologie di impianti potenzialmente inquinanti anche le prestazioni ambientali non riferite ad un mero dato quantitativo ad un valore di prestazione che tenga conto delle condizioni specifiche dell’impianto e del sito. Questa novità si sposa con quella di standard ambientali che prevedono che l’autorità comeptente disponga misure supplementari a quelle ordinarie delle conclusioni sulle BAT (acronimo inglese di migliori tecnologie disponibili: MTD) al fine di ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nell'area interessata.

Si prevede anche ad integrazione della normativa più generica sul danno ambientale, anche la possibilità di riconoscere indennizzi a chi viene danneggiato dalle violazioni della autorizzazione e delle norme della Direttiva 2010/75 ora riformata.

La parte più criticabile della nuova Direttiva è quella che alza (rispetto alla proposta iniziale) le soglie del numero di capi a cui applicare la Direttiva 2010/75 come analizzo nel proseguo del post.

La nuova Direttiva modifica anche quella sulle discariche stabilendo che le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili secondo la Direttiva 2010/75 si applichino anche a questi impianti ad integrazione e anche superamento (se incompatibili) cone le norme tecniche della Direttiva 1999/31.

Infine, la nuova Direttiva 2024/1785 sottopone ad autorizzazione integrata ambientale anche le attività di estrazione di minerali definiti materi prime critiche (QUI).

L’articolo 3 della nuova Direttiva 2024/1785 stabilisce un articolato regime transitorio per applicare le modifiche da essa introdotte alla Direttiva 2010/75.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva 2024/1785 entro il 1° luglio 2026.

Analizziamo di seguito nei particolari le modifiche più significative che la nuova Direttiva 2024/1785 ha apportato alla Direttiva quadro 2010/75.




NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO

La nuova definizione di impianto fa riferimento anche al nuovo allegato I-bis che comprende varie tipologie di attività di allevamento.

 


 

NUOVA DEFINIZIONE DI "VALORE LIMITE DI PRESTAZIONE AMBIENTALE"

Inteso come “un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in termini di determinati parametri specifici”.

Definizione che integra la definizione più ristretta di valore limite di emissione (che resta) per cui: “la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo”.


 

 

NUOVA DEFINIZIONE DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE PROFONDA

Intesa come: “l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di tutto o parte di un impianto o la sostituzione di un impianto esistente con un nuovo impianto, che consente una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizza i benefici collaterali per l'ambiente; almeno ai livelli che possono essere raggiunti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati”. Su questa definizione vedi articolo 27-sexies introdotto dalla nuova Direttiva 2024/1785 che stabilisce le condizioni alle quali in caso di profonda trasformazione industriale dell'impianto prevista nel pertinente piano di trasformazione relativo all'impianto, l'autorità competente può prorogare il periodo entro il quale l'impianto deve conformarsi alla autorizzazione fino a un totale di otto anni al massimo.



NUOVA DEFINIZIONE DI TECNICHE DISPONIBILI

Intese come: “le tecniche sviluppate su scala tale da consentirne l'attuazione nel settore industriale interessato, in condizioni economicamente e tecnicamente valide, tenendo conto dei costi e dei vantaggi, indipendentemente dal fatto che tali tecniche siano utilizzate o prodotte nell'Unione, purché siano ragionevolmente accessibili all'operatore”.

Anche qui la definizione è più ampia rispetto alla precedente, intanto perché la nuova fa riferimento a tecniche sviluppate anche extra UE ma perchè  era maggiormente legata al concetto di sostenibilità economica delle tecnologie applicabili infatti recitava detta precedente definizione: “la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso”.

Inoltre, la nuova definizione di tecniche disponibili viene separata da quella di “migliori” che permetterà al decisore di dare maggior rilievo agli aspetti sanitari ambientali rispetto a quelli tecnologici ed economici. La nuova definizione di migliore è quindi la seguente: “il più efficace per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente nel suo complesso, compresa la protezione della salute umana e del clima”.

 

 


NUOVA DEFINIZIONE DI CONCLUSIONI DI BAT


Nuova definizione

Definizione abrogata

"conclusioni sulle BAT": un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabiliscono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati a tali tecniche, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, il contenuto di un sistema di gestione ambientale, compresi i parametri di riferimento, il monitoraggio associato, i relativi livelli di consumo e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica dei siti

«conclusioni sulle BAT», un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

Quindi le conclusioni del percorso prima statale e poi comunitario che porta a validare la applicabilità delle MTD alle varie categorie di impianti a cui è applicabile la Direttiva 2010/75 potranno ampliare l’ambito di applicazione anche alle tecniche emergenti e non solo limitarsi ai più ristretti limiti di emissioni ma anche ai livelli di prestazioni ambientali da legarsi al sistema di gestione ambientale che presuppone quindi un progressivo possibile impegno ai gestori nel migliore la qualità ambientale del ciclo produttivo dell’impianto.

 

Non casualmente per meglio definire l’ambito della nuova definizione sopra riportata vengono introdotte le definizioni nuove:

1. "livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili": la gamma di livelli di prestazione ambientale ottenuti in condizioni operative normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT; come descritto nelle conclusioni sulle BAT”;

2."prestazioni ambientali": le prestazioni in termini di livelli di consumo, efficienza delle risorse per quanto riguarda i materiali, le risorse idriche ed energetiche, il riutilizzo dei materiali e dell'acqua e la produzione di rifiuti;”;

3."parametri di riferimento": l'intervallo indicativo dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, che deve essere utilizzato come riferimento nel sistema di gestione ambientale”;

4.tecnica emergente": una nuova tecnica per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe fornire un livello generale più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e risparmi sui costi più elevati rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti”. Da sottolineare che nella nuova definizione di tecnica emergente viene inserita anche la protezione della salute umana che prima non era compresa e soprattutto si riconosce la possibilità che il decisore nel deliberare la autorizzazione alle emissioni possa porre in alternative le MTD ufficiali con le tecniche emergenti alle quali possono essere applicati livelli di emissione specifici come dimostrano le successive nuove definizioni di seguito riportate. N.B: sulle tecniche emergenti vedi nuovo Capo II-bis introdotto alla Direttiva 2010/75 e la promozione da parte degli stati membri di tecniche emergenti e politiche di innovazione industriali anche senza alcuna congenza in questo caso tranne quanto previsto dall'articolo 27-quinquies secondo il quale gli Stati membri prescrivono che gli operatori includano entro il 30 giugno 2030 nel loro Sistema di Gestone Ambientale (SGA imposto al gestore degli impianti ex articolo 14-bis introdotto dalla nuova Direttiva 2024/1785) un piano di trasformazione indicativo che copra le attività sottoposte ad AIA, ex allegato I alla Direttiva 2010/75, seguenti: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotto minerali, industria chimica e altri. Inoltre, sempre secondo l'articolo 27-quinquies, gli Stati membri prescrivono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1o gennaio 2030, il gestore includa nel proprio SGA un piano di trasformazione per ciascun impianto che svolge le attività diverse da quelle elencate in precedenza.

5. "livelli di emissione associati alle tecniche emergenti": l'intervallo dei livelli di emissione ottenuti in condizioni operative normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espresso come media su un determinato periodo di tempo, in condizioni di riferimento specificate;

6. "livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti": la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni operative normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

 



DEFINIZIONE DI SUINO E BESTIAMO ADULTO

Sono inserite nuove definizione per allargare la applicazione della Direttiva anche agli allevamenti:

"suini": i suini quali definiti all'articolo 2 della Direttiva 2008/120/CE (QUI) del Consiglio e quindi: “un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso”

"unità di bestiame adulto": un'unità di misura standard che consente di aggregare le varie categorie di animali al fine di confrontarle ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di animali elencati nell'allegato I bis introdotto dalla nuova Direttiva 2024/1785 alla Direttiva 2010/75.

 



DEROGHE A OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI

L’articolo 4 paragrafo 1 della Direttiva 2010/75 prevede che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V (Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici ndr.).”

La nuova Direttiva 2024/1785 modifica il secondo comma del suddetto paragrafo 1 prevedendo che la deroga sia applicabile anche agli impianti di cui al capo VI-bis che riguarda gli allevamenti nelle dimensioni delle soglie definite dal già richiamato nuovo allegato I-bis alla Direttiva 2010/75.


 


AUTORIZZAZIONE ELETTRONICA 

L’articolo 5 della Direttiva 2010/75 prevede che per gli impianti a cui si applica la stessa siano oggetto di specifica autorizzazione. La nuova Direttiva 2024/1785 aggiunge un nuovo paragrafo all’articolo 5: “Gli Stati membri sviluppano sistemi per l'autorizzazione elettronica degli impianti e attuano le procedure di autorizzazione elettronica entro il 31 dicembre 2035”. La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in materia di autorizzazioni elettroniche e pubblica orientamenti sulle migliori pratiche

 



INCIDENTI

L’articolo 7 della Direttiva 2010/75 prevede che in caso in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull’ambiente il gestore dell’impianto deve:

  • comunicare quanto avvenuto alla autorità competente che rilascia l’autorizzazione;
  • adottare le misure necessarie a limitare le conseguenze ed evitare il protarsi di ulteriori rischi;
  • adottare misure affinché nel future non si verifichino nuovi incidenti.


La nuova Direttiva 2024/1785 aggiunge alle conseguenze ambientali relativamente alle suddette misure in caso di incidente anche quella della tutela della salute pubblica.

Inoltre, la nuova Direttiva aggiunge i seguenti paragrafi a detto articolo 7 della Direttiva 2010/75:

In caso di inquinamento che interessa le risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o che colpisce le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o rimediare ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.

In caso di inconvenienti o inconvenienti che incidono in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro ne sia immediatamente informata. La cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare tra gli Stati membri interessati mira a limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e a prevenire ulteriori possibili incidenti o incidenti.

 

 


VIOLAZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE (articolo 8)

La Direttiva 2024/1785 ha sostituito il precedente articolo 8 della Direttiva 2010/75. L’articolo 8 riguarda il caso di violazione delle autorizzazioni e delle misure che il gestore deve applicare per ripristinare il rispetto delle prescrizioni ma soprattutto per evitare ulteriori conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica. Se questi non avviene e fino a quando non avviene l’autorità competente dispone la sospensione dell’attività.

La nuova versione dell’articolo 8 distingue tra pericolo immediato per le violazioni suddette dal caso in cui una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione costituisce un pericolo per la salute umana o provoca un effetto negativo significativo sull'ambiente e in cui non sono state attuate le misure necessarie per ripristinare la conformità individuate nel rapporto di ispezione, L'autorità competente può sospendere il funzionamento dell'impianto, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o di una parte pertinente di tali impianti fino al ripristino del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

 

Tutela acque potabili

In caso di violazione della conformità che riguardi le risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue, nonché tutte le autorità competenti responsabili del rispetto della legislazione ambientale in questione, della violazione e delle misure adottate per prevenire i danni, o rimediare ai danni arrecati, alla salute umana e all'ambiente.

 


 

PRIORITÀ ALLE FONTI RINNOVABILI (ARTICOLO 11)

L’articolo 11 della Direttiva 2010/75 stabilisce le priorità del gestore dell’impianto nel rispetto obbligatorio di una serie di principi. La nuova Direttiva 2024/1785 introduce il seguente nuovo principio da rispettare nella gestione dell’impianto: “l'energia sia utilizzata in modo efficiente e sia promosso l'uso e, ove possibile, la produzione di energia rinnovabile;”.

Vengono inoltre introdotti i seguenti nuovi principi da rispettare:

1. le risorse materiali e l'acqua siano utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo

2. attuare un sistema di gestione ambientale previsto dal nuovo articolo 14-bis della Direttiva 2010/75.

 


 

CONTENUTO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (articolo 12)

Oltre ai contenuti già previsti nella versione originaria dell’articolo 12 della Direttiva 2010/75 si aggiungono quelle con riferimento al risparmio della risorsa idrica e il controllo delle emissioni odorigene:

1. le materie prime e ausiliarie, le altre sostanze, l'energia e l'acqua utilizzate o generate dall'impianto;

2. le fonti di emissione dell'impianto, compresi gli odori;

3. la natura e le quantità delle emissioni prevedibili, compresi gli odori, prodotte dall'impianto in ciascun committente, nonché l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente

 


 

DOCUMENTI PER LA ELABORAZIONE DELLE BREF (QUI) PER LE MTD (articolo 13)

L’articolo 13 riformato della Direttiva 2010/75 prevede lo scambio di informazioni sui documenti da utilizzare (BREF per le migliori tecnologie disponibili vedi BAT acronimo in inglese) applicabili agli impianti oggetto della Direttiva 2010/75.

La nuova Direttiva 2024/1785 introduce la novità è che nel confronto per lo scambio di informazioni suddetto devono trovare un ruolo anche le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Inoltre, si aggiunge che tale scambio di informazioni mira a un ciclo di riesame di otto anni dei documenti di riferimento sulle BAT, dando priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di miglioramento della protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento sulle BAT.

Quindi entro il 1° luglio 2026 verrà modificata la Decisione di Esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012 (QUI) che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità di cui alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

 

Forum sui documenti di riferimento per le BAT

Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana partecipano anche al Forum costituito dalla Commissione UE.

Su richiesta della Commissione il Forum esprime parere tra l’altro:

1. le linee guida sulla raccolta dei dati;

2. orientamenti sulla stesura dei documenti di riferimento sulle BAT e sulla loro garanzia di qualità, compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato;

3. sul metodo per valutare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua relativamente alla valutazione di conformità sul rispetto di detti valori ai sensi del nuovo articolo 15-bis.

 



TUTELA SEGRETO INDUSTRIALE COMMERCIALE (articolo 13)

La nuova Direttiva 2024/1785 aggiunta il seguente paragrafo 2 all’articolo 13 della Direttiva 2010/75:

Fatto salvo il diritto della concorrenza dell'Unione, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono condivise solo con la Commissione e, dopo aver firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione, con funzionari pubblici e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale da non riferirsi a un particolare operatore o impianto, quando sono condivise con gli altri portatori di interessi coinvolti nello scambio di informazioni di cui sopra. Le informazioni non anonime possono essere condivise solo nei casi in cui l'anonimizzazione delle informazioni non consenta un efficace scambio di informazioni sulle BAT nel contesto dell'elaborazione, del riesame e, se necessario, dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT, con i rappresentanti delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e con i rappresentanti delle associazioni che rappresentano i settori industriali interessati, se del caso, e qualora tali rappresentanti di organizzazioni e associazioni abbiano firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili rimane strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per redigere, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, e tali informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili non possono essere utilizzate per altri scopi

 


 

PUBBLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT (articolo 13)

Dopo l'adozione di una decisione, la Commissione mette a disposizione del pubblico le conclusioni sulle BAT e il documento di riferimento sulle BAT senza indebito ritardo.

 


 

CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE (articolo 14)

Le condizioni ex articolo 14 vengono così modificate (vedi quelle in corsivo) dalla nuova Direttiva 2024/1785:

a) valori limite di emissione per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 (QUI) e per altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto in questione in quantità significative, tenuto conto della loro natura, della loro pericolosità e del loro potenziale di trasferimento dell'inquinamento da un mezzo all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici recipienti;

a-bis) valori limite di prestazione ambientale;

a-ter) prescrizioni adeguate che garantiscano la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 o di sostanze oggetto di restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (QUI);

b) prescrizioni adeguate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici per i punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184 (QUI) e misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;

b-bis) le opportune prescrizioni che stabiliscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale;

bb) adeguati requisiti di monitoraggio per il consumo e il riutilizzo di risorse quali l'energia, l'acqua e le materie prime;

c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano:

i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e

ii) quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;


d) l’obbligo di comunicare all’autorità competente periodicamente ed almeno una volta l’anno:

i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all’autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e

ii) quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

iii) informazioni sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis della Direttiva 2010/75 come introdotto dalla nuova Direttiva 2024/1785, l’articolo 14-bis prevede che Gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare, per ciascun impianto che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, un sistema di gestione ambientale ("SGA").Il paragrafo 2 del nuovo articolo 14-bis definisce i contenuti del sistema di gestione ambientale


e) disposizioni adeguate alla manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate in materia di monitoraggio periodico del suolo, delle acque superficiali e sotterranee in relazione alle sostanze pericolose pertinenti che possono essere rinvenute in loco e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione;

f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto;

g) disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;

h) condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili specificate altrove.

 

 


VALORI LIMITE DI EMISSIONI PARAMETRI EQUIVALENTI MISURE TECNICHE (articolo 15)

I valori limite di emissione per le sostanze inquinanti si applicano nel punto in cui le emissioni escono dall'impianto e nel determinare tali valori non si tiene conto di eventuali diluizioni precedenti a tale punto

i valori limite di emissione e i parametri equivalenti e le misure tecniche per rispettare le condizioni della autorizzazione elencate al sopra riportato nuovo articolo 14 della Direttiva 2010/75, si basano sulle BAT senza prescrivere l'uso di alcuna tecnica o tecnologia specifica.

 


 

FISSAZIONE VALORI LIMITE DI EMISSIONE E BAT (articolo 15)

L'autorità competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi raggiungibili applicando le BAT nell'impianto, considerando l'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili ("BAT-AEL") per garantire che, in condizioni di funzionamento normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT (vedi in precedenza analisi del nuovo articolo 13 della Direttiva 2010/75.

I valori limite di emissione si basano su una valutazione da parte del gestore dell'intero intervallo del BAT-AEL, che analizza la fattibilità di raggiungere il limite più rigoroso dell'intervallo del BAT-AEL e dimostra le migliori prestazioni complessive che l'impianto può ottenere applicando le BAT come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenendo conto dei possibili effetti incrociati.

I valori limite di emissione sono fissati in uno dei seguenti modi:

a) la fissazione di valori limite di emissione espressi per periodi di tempo uguali o inferiori e nelle stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; o

b) la fissazione di valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento.

Se i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno una volta all'anno i risultati del monitoraggio delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni operative normali non abbiano superato i BAT-AEL.

 



PRESTAZIONI AMBIENTALI (articolo 15)

L'autorità competente stabilisce, per le normali condizioni operative, intervalli vincolanti di prestazioni ambientali che non devono essere superati nel corso di uno o più periodi, come stabilito nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

Inoltre, l’Autorità competente:

a) fissa, per le normali condizioni di esercizio, valori limite di prestazione ambientale relativi all'acqua, tenendo conto dei possibili effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più periodi e che non siano inferiori agli intervalli vincolanti di cui al primo comma;
b) fissa, per le normali condizioni di esercizio, livelli indicativi di prestazione ambientale relativi ai rifiuti e alle risorse diverse dall'acqua, che non siano inferiori agli intervalli vincolanti di cui sopra.

 


 

VALORI DI EMISSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLE BAT (articolo 15)

L'autorità competente può, in casi specifici, fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi solo se una valutazione dimostra che il conseguimento dei BAT-AEL come descritto nelle conclusioni sulle BAT comporterebbe costi sproporzionatamente più elevati rispetto ai benefici ambientali dovuti:

a) all'ubicazione geografica o le condizioni ambientali locali dell'impianto in questione;

b) e le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione

 

Stesse possibilità di applicare valori di emissioni più alti delle BAT sono previste per le prestazioni ambientali.

 

Deroghe in condizioni straordinarie (per non più di tre mesi) ai valori e prestazioni delle BAT sono previste dal paragrafo 7 nuovo articolo 15 della Direttiva 2010/75, ad esempio in caso di carenze di approvvigionamento energetico.

 

 


VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ AI VALORI DI EMISSIONE E PRESTAZIONI AMBIENTALI (ARTICOLO 15-bis)

Ai fini della valutazione della conformità in condizioni di funzionamento normali ai valori limite di emissione, la correzione effettuata alle misurazioni per determinare i valori medi di emissione convalidati non supera l'incertezza di misura del metodo di misurazione.

Entro il 1º settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità, in condizioni operative normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua.

 


 

STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (articolo 18)

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione include misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nell'area interessata, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per conformarsi alle norme di qualità ambientale.

Qualora l'autorizzazione contenga condizioni più rigorose a norma del primo comma, l'autorità competente valuta l'impatto di tali condizioni sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricevente.

Se il carico di inquinanti emessi dall'impianto ha un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri provvedono affinché sia monitorata la concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricevente. I risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente.

Qualora i metodi di monitoraggio e misurazione degli inquinanti in questione siano stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, ai fini del monitoraggio di cui al terzo comma sono utilizzati tali metodi, compresi i metodi basati sull'effetto, se del caso

 


 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI (capo VI-BIS)

Secondo l’articolo 70-quater gli Stati membri possono applicare una procedura di autorizzazione e registrazione all'allevamento intensivo di pollame e suini:

a) con più di 40 000 posti per il pollame;

b) con più di 2 000 posti per suini da produzione di peso superiore a 30 kg;

c) con più di 750 posti per le scrofe.

Secondo l’articolo 70-ter gli Stati membri adottano misure per garantire che, qualora due o più impianti adibiti ad attività di allevamento siano situati uno vicino all'altro e il loro gestore sia lo stesso o se gli impianti siano sotto il controllo di operatori che intrattengono un rapporto economico o giuridico, l'autorità competente possa considerare tali impianti come un'unica unità ai fini del calcolo della soglia di capacità di cui sopra.

Al di là dei suddetti limiti quantitativi assoluti sopra riportati quello che occorre sottolineare è il coefficiente di densità in UBA (unità di bestiame adulto) per ettaro calcolato conformemente all'allegato I bis. Su questo aspetto occorre ricordare che secondo l’articolo 70-bis (introdotto dalla nuova Direttiva 2024/1785) si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.

L’Accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento UE (QUI) ai fini di applicare agli allevamenti la nuova versione della Direttiva ha alzato le soglie quantitative delle attività oggetto dell’allegato I-bis (calcolate secondo il  coefficiente di densità nella seconda parte di detto allegato), in particolare si è passati   

  • da 150 a 350 di UBA per i suini
  • da 150 a 280 per il pollame (300 per le galline ovaiole)
  • da 380 per le aziende agricole miste

Inoltre vengono escluse soglie di applicazione della Direttiva nella nuova versione gli allevamenti di bovini.

Non casualmente il Parlamento UE aveva votato un emendamento in cui aboliva l’allegato relativo alle soglie di capi allevati per applicare la Direttiva sulle emissioni industriali.

 

Gli Stati membri possono includere requisiti per determinate categorie di impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e considerarli vincolati ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 2010/75: “Fatto salvo l’obbligo di possedere un’autorizzazione, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di installazioni, impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti sotto forma di disposizioni generali vincolanti. Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l’autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse”.

 

Le registrazioni o le domande di autorizzazione devono contenere almeno una descrizione dei seguenti elementi:

a) l'installazione e le sue attività;

b) il tipo di animale;

c) la densità di allevamento per ettaro in UBA, calcolata conformemente all'allegato I bis introdotto nella Direttiva 2010/75, se necessario;

d) la capacità dell'impianto;

e) le fonti di emissione dell'impianto;

f) la natura e le quantità delle emissioni prevedibili dell'impianto in ciascun fluido.

 



OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER ESTRAZIONE MATERIE PRIME CRITICHE (ALLEGATO I)

La nuova Direttiva 2024/1875 inserisce all’allegato I della Direttiva 2010/75 (elenco attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale) il punto 3.6.: “
Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.

 



INDENNIZZO (articolo 79-bis)

La nuova Direttiva 2024/1785 introduce l’articolo 79-bis alla Direttiva 2010/75. Il nuovo articolo prevede che gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate.

Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da detta violazione.

Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione di cui sopra.

 

 

 


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