Pubblicata la Direttiva 2024/1785 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la Direttiva quadro 2010/75/UE (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Si tratta della Direttiva che disciplina prima
di tutto la procedura di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) per le categoria di impianti più impattanti sotto il profilo ambientale e
della salute pubblica.
La nuova Direttiva cambia il titolo alla Direttiva 2010/75 che diventa Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni nell'industria e nell'allevamento (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Di seguito a premessa una sintesi delle novità più importanti apportate dalla nuova Direttiva alla Direttiva 2010/75 e successivamente una analisi puntuale di dette novità
SINTESI DELLE NOVITA'
La nuova Direttiva introduce ai valori di emissioni degli inquinanti da definire nella autorizzazione integrata ambientale alle tipologie di impianti potenzialmente inquinanti anche le prestazioni ambientali non riferite ad un mero dato quantitativo ad un valore di prestazione che tenga conto delle condizioni specifiche dell’impianto e del sito. Questa novità si sposa con quella di standard ambientali che prevedono che l’autorità comeptente disponga misure supplementari a quelle ordinarie delle conclusioni sulle BAT (acronimo inglese di migliori tecnologie disponibili: MTD) al fine di ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nell'area interessata.
Si prevede anche ad integrazione della normativa più generica sul danno ambientale, anche la possibilità di riconoscere indennizzi a chi viene danneggiato dalle violazioni della autorizzazione e delle norme della Direttiva 2010/75 ora riformata.
La parte più criticabile della nuova Direttiva è quella che alza (rispetto alla proposta iniziale) le soglie del numero di capi a cui applicare la Direttiva 2010/75 come analizzo nel proseguo del post.
La nuova Direttiva modifica anche quella sulle discariche stabilendo che le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili secondo la Direttiva 2010/75 si applichino anche a questi impianti ad integrazione e anche superamento (se incompatibili) cone le norme tecniche della Direttiva 1999/31.
Infine, la nuova Direttiva 2024/1785 sottopone ad autorizzazione integrata ambientale anche le attività di estrazione di minerali definiti materi prime critiche (QUI).
L’articolo 3 della nuova Direttiva 2024/1785 stabilisce un articolato regime transitorio per applicare le modifiche da essa introdotte alla Direttiva 2010/75.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva 2024/1785 entro il 1° luglio 2026.Analizziamo di seguito nei particolari le modifiche più
significative che la nuova Direttiva 2024/1785 ha apportato alla Direttiva
quadro 2010/75.
NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO
La nuova definizione di impianto fa riferimento anche al
nuovo allegato I-bis che comprende varie tipologie di attività di allevamento.
NUOVA DEFINIZIONE DI "VALORE LIMITE DI PRESTAZIONE
AMBIENTALE"
Inteso come “un valore di prestazione incluso in
un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in termini di
determinati parametri specifici”.
Definizione che integra la definizione più ristretta di
valore limite di emissione (che resta) per cui: “la massa espressa in
rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di
un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo”.
NUOVA DEFINIZIONE DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE PROFONDA
Intesa come: “l'attuazione, da parte degli operatori industriali,
di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un
cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di tutto o parte
di un impianto o la sostituzione di un impianto esistente con un nuovo
impianto, che consente una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni
di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e
ottimizza i benefici collaterali per l'ambiente; almeno ai livelli che possono
essere raggiunti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT
applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati”. Su questa definizione vedi articolo 27-sexies introdotto dalla nuova Direttiva 2024/1785 che stabilisce le condizioni alle quali in caso di profonda trasformazione industriale dell'impianto prevista nel pertinente piano di trasformazione relativo all'impianto, l'autorità competente può prorogare il periodo entro il quale l'impianto deve conformarsi alla autorizzazione fino a un totale di otto anni al massimo.
NUOVA DEFINIZIONE DI TECNICHE DISPONIBILI
Intese come: “le tecniche sviluppate su scala tale da
consentirne l'attuazione nel settore industriale interessato, in condizioni
economicamente e tecnicamente valide, tenendo conto dei costi e dei vantaggi,
indipendentemente dal fatto che tali tecniche siano utilizzate o prodotte
nell'Unione, purché siano ragionevolmente accessibili all'operatore”.
Anche qui la definizione è più ampia rispetto alla
precedente, intanto perché la nuova fa riferimento a tecniche sviluppate anche
extra UE ma perchè era maggiormente
legata al concetto di sostenibilità economica delle tecnologie applicabili
infatti recitava detta precedente definizione: “la più efficiente e avanzata
fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti
l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori
limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad
evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e
l’impatto sull’ambiente nel suo complesso”.
Inoltre, la nuova definizione di tecniche disponibili
viene separata da quella di “migliori” che permetterà al decisore di dare
maggior rilievo agli aspetti sanitari ambientali rispetto a quelli tecnologici
ed economici. La nuova definizione di migliore è quindi la seguente: “il più
efficace per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente
nel suo complesso, compresa la protezione della salute umana e del clima”.
NUOVA DEFINIZIONE DI CONCLUSIONI DI BAT
Nuova definizione |
Definizione abrogata |
"conclusioni sulle BAT": un documento contenente
le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabiliscono le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche emergenti,
la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli
di emissione associati a tali tecniche, i livelli di prestazione
ambientale associati a tali tecniche, il contenuto di un sistema di
gestione ambientale, compresi i parametri di riferimento, il
monitoraggio associato, i relativi livelli di consumo e, se del caso, le
pertinenti misure di bonifica dei siti |
«conclusioni sulle BAT», un documento contenente le
parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per
valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; |
Quindi le conclusioni del percorso prima statale e poi
comunitario che porta a validare la applicabilità delle MTD alle varie
categorie di impianti a cui è applicabile la Direttiva 2010/75 potranno
ampliare l’ambito di applicazione anche alle tecniche emergenti e non solo
limitarsi ai più ristretti limiti di emissioni ma anche ai livelli di
prestazioni ambientali da legarsi al sistema di gestione ambientale che
presuppone quindi un progressivo possibile impegno ai gestori nel migliore la
qualità ambientale del ciclo produttivo dell’impianto.
Non casualmente per meglio definire l’ambito della nuova
definizione sopra riportata vengono introdotte le definizioni nuove:
1. "livelli di prestazione ambientale associati
alle migliori tecniche disponibili": la gamma di livelli di
prestazione ambientale ottenuti in condizioni operative normali utilizzando una
BAT o una combinazione di BAT; come descritto nelle conclusioni sulle BAT”;
2."prestazioni ambientali": le
prestazioni in termini di livelli di consumo, efficienza delle risorse per
quanto riguarda i materiali, le risorse idriche ed energetiche, il riutilizzo
dei materiali e dell'acqua e la produzione di rifiuti;”;
3."parametri di riferimento": l'intervallo indicativo dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, che deve essere utilizzato come riferimento nel sistema di gestione ambientale”;
4. “tecnica emergente": una nuova tecnica per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe fornire un livello generale più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e risparmi sui costi più elevati rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti”. Da sottolineare che nella nuova definizione di tecnica emergente viene inserita anche la protezione della salute umana che prima non era compresa e soprattutto si riconosce la possibilità che il decisore nel deliberare la autorizzazione alle emissioni possa porre in alternative le MTD ufficiali con le tecniche emergenti alle quali possono essere applicati livelli di emissione specifici come dimostrano le successive nuove definizioni di seguito riportate. N.B: sulle tecniche emergenti vedi nuovo Capo II-bis introdotto alla Direttiva 2010/75 e la promozione da parte degli stati membri di tecniche emergenti e politiche di innovazione industriali anche senza alcuna congenza in questo caso tranne quanto previsto dall'articolo 27-quinquies secondo il quale gli Stati membri prescrivono che gli operatori includano entro il 30 giugno 2030 nel loro Sistema di Gestone Ambientale (SGA imposto al gestore degli impianti ex articolo 14-bis introdotto dalla nuova Direttiva 2024/1785) un piano di trasformazione indicativo che copra le attività sottoposte ad AIA, ex allegato I alla Direttiva 2010/75, seguenti: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotto minerali, industria chimica e altri. Inoltre, sempre secondo l'articolo 27-quinquies, gli Stati membri prescrivono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1o gennaio 2030, il gestore includa nel proprio SGA un piano di trasformazione per ciascun impianto che svolge le attività diverse da quelle elencate in precedenza.
5. "livelli di emissione associati alle tecniche
emergenti": l'intervallo dei livelli di emissione ottenuti in condizioni
operative normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di
tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espresso come
media su un determinato periodo di tempo, in condizioni di riferimento
specificate;
6. "livelli di prestazione ambientale associati
alle tecniche emergenti": la gamma di livelli di prestazione
ambientale, ottenuti in condizioni operative normali, utilizzando una tecnica
emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle
conclusioni sulle BAT.
DEFINIZIONE DI SUINO E BESTIAMO ADULTO
Sono inserite nuove definizione per allargare la
applicazione della Direttiva anche agli allevamenti:
"suini": i suini quali definiti
all'articolo 2 della Direttiva 2008/120/CE (QUI)
del Consiglio e quindi: “un animale della specie suina, di qualsiasi età,
allevato per la riproduzione o l'ingrasso”
"unità di bestiame adulto": un'unità di
misura standard che consente di aggregare le varie categorie di animali al fine
di confrontarle ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole
categorie di animali elencati nell'allegato I bis introdotto dalla nuova
Direttiva 2024/1785 alla Direttiva 2010/75.
DEROGHE A OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTI
L’articolo 4 paragrafo 1 della Direttiva 2010/75 prevede
che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che
nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di
incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti
operi senza autorizzazione. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono
fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate
esclusivamente al capo V (Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano
solventi organici ndr.).”
La nuova Direttiva 2024/1785 modifica il secondo comma
del suddetto paragrafo 1 prevedendo che la deroga sia applicabile anche agli
impianti di cui al capo VI-bis che riguarda gli allevamenti nelle dimensioni
delle soglie definite dal già richiamato nuovo allegato I-bis alla Direttiva
2010/75.
AUTORIZZAZIONE ELETTRONICA
L’articolo 5 della Direttiva 2010/75 prevede che per gli
impianti a cui si applica la stessa siano oggetto di specifica autorizzazione.
La nuova Direttiva 2024/1785 aggiunge un nuovo paragrafo all’articolo 5: “Gli
Stati membri sviluppano sistemi per l'autorizzazione elettronica degli impianti
e attuano le procedure di autorizzazione elettronica entro il 31 dicembre 2035”.
La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in
materia di autorizzazioni elettroniche e pubblica orientamenti sulle migliori
pratiche
INCIDENTI
L’articolo 7 della Direttiva 2010/75 prevede che in caso
in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo
sull’ambiente il gestore dell’impianto deve:
- comunicare quanto avvenuto alla autorità competente che rilascia l’autorizzazione;
- adottare le misure necessarie a limitare le conseguenze ed evitare il protarsi di ulteriori rischi;
- adottare misure affinché nel future non si verifichino nuovi incidenti.
La nuova Direttiva 2024/1785 aggiunge alle conseguenze
ambientali relativamente alle suddette misure in caso di incidente anche quella
della tutela della salute pubblica.
Inoltre, la nuova Direttiva aggiunge i seguenti paragrafi
a detto articolo 7 della Direttiva 2010/75:
In caso di inquinamento che interessa le risorse di acqua
potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o che colpisce le
infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità
competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue
interessati delle misure adottate per prevenire o rimediare ai danni causati da
tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.
In caso di inconvenienti o inconvenienti che incidono in
modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro,
lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o
l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro
ne sia immediatamente informata. La cooperazione transfrontaliera e
multidisciplinare tra gli Stati membri interessati mira a limitare le
conseguenze per l'ambiente e la salute umana e a prevenire ulteriori possibili
incidenti o incidenti.
VIOLAZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE (articolo 8)
La Direttiva 2024/1785 ha sostituito il precedente
articolo 8 della Direttiva 2010/75. L’articolo 8 riguarda il caso di violazione
delle autorizzazioni e delle misure che il gestore deve applicare per
ripristinare il rispetto delle prescrizioni ma soprattutto per evitare
ulteriori conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica. Se questi non
avviene e fino a quando non avviene l’autorità competente dispone la
sospensione dell’attività.
La nuova versione dell’articolo 8 distingue tra pericolo
immediato per le violazioni suddette dal caso in cui una violazione persistente
delle condizioni di autorizzazione costituisce un pericolo per la salute umana
o provoca un effetto negativo significativo sull'ambiente e in cui non sono
state attuate le misure necessarie per ripristinare la conformità individuate
nel rapporto di ispezione, L'autorità competente può sospendere il
funzionamento dell'impianto, dell'impianto di combustione, dell'impianto di
incenerimento dei rifiuti o di una parte pertinente di tali impianti fino al
ripristino del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
Tutela acque potabili
In caso di violazione della conformità che riguardi le
risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o le
infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità
competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue, nonché
tutte le autorità competenti responsabili del rispetto della legislazione
ambientale in questione, della violazione e delle misure adottate per prevenire
i danni, o rimediare ai danni arrecati, alla salute umana e all'ambiente.
PRIORITÀ ALLE FONTI RINNOVABILI (ARTICOLO 11)
L’articolo 11 della Direttiva 2010/75 stabilisce le
priorità del gestore dell’impianto nel rispetto obbligatorio di una serie di
principi. La nuova Direttiva 2024/1785 introduce il seguente nuovo principio da
rispettare nella gestione dell’impianto: “l'energia sia utilizzata in modo
efficiente e sia promosso l'uso e, ove possibile, la produzione di energia
rinnovabile;”.
Vengono inoltre introdotti i seguenti nuovi principi da
rispettare:
1. le risorse materiali e l'acqua siano utilizzate in
modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo
2. attuare un sistema di gestione ambientale previsto dal
nuovo articolo 14-bis della Direttiva 2010/75.
CONTENUTO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (articolo 12)
Oltre ai contenuti già previsti nella versione originaria
dell’articolo 12 della Direttiva 2010/75 si aggiungono quelle con riferimento
al risparmio della risorsa idrica e il controllo delle emissioni odorigene:
1. le materie prime e ausiliarie, le altre sostanze,
l'energia e l'acqua utilizzate o generate dall'impianto;
2. le fonti di emissione dell'impianto, compresi gli
odori;
3. la natura e le quantità delle emissioni prevedibili,
compresi gli odori, prodotte dall'impianto in ciascun committente, nonché
l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente
DOCUMENTI PER LA ELABORAZIONE DELLE BREF (QUI) PER LE MTD (articolo
13)
L’articolo 13 riformato della Direttiva 2010/75 prevede lo scambio di informazioni sui
documenti da utilizzare (BREF per le migliori tecnologie disponibili vedi BAT
acronimo in inglese) applicabili agli impianti oggetto della Direttiva 2010/75.
La nuova Direttiva 2024/1785 introduce la novità è che
nel confronto per lo scambio di informazioni suddetto devono trovare un ruolo
anche le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la
protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Inoltre,
si aggiunge che tale scambio di informazioni mira a un ciclo di riesame di otto
anni dei documenti di riferimento sulle BAT, dando priorità ai documenti che
hanno il più alto potenziale di miglioramento della protezione della salute
umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo
comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento sulle
BAT.
Quindi entro il 1° luglio 2026 verrà modificata la
Decisione di Esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012 (QUI)
che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di
dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione
della loro qualità di cui alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
Forum sui documenti di riferimento per le BAT
Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione
della salute umana partecipano anche al Forum costituito dalla Commissione UE.
Su richiesta della Commissione il Forum esprime parere
tra l’altro:
1. le linee guida sulla raccolta dei dati;
2. orientamenti sulla stesura dei documenti di
riferimento sulle BAT e sulla loro garanzia di qualità, compresa l'adeguatezza
del loro contenuto e formato;
3. sul metodo per valutare il rispetto dei valori limite
di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni
nell'atmosfera e nell'acqua relativamente alla valutazione di conformità sul
rispetto di detti valori ai sensi del nuovo articolo 15-bis.
TUTELA SEGRETO INDUSTRIALE COMMERCIALE (articolo 13)
La nuova Direttiva 2024/1785 aggiunta il seguente
paragrafo 2 all’articolo 13 della Direttiva 2010/75:
Fatto salvo il diritto della concorrenza dell'Unione, le
informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni
commercialmente sensibili sono condivise solo con la Commissione e, dopo aver
firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione, con funzionari
pubblici e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le
agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale da non
riferirsi a un particolare operatore o impianto, quando sono condivise con gli
altri portatori di interessi coinvolti nello scambio di informazioni di cui
sopra. Le informazioni non anonime possono essere condivise solo nei
casi in cui l'anonimizzazione delle informazioni non consenta un efficace
scambio di informazioni sulle BAT nel contesto dell'elaborazione, del riesame
e, se necessario, dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT,
con i rappresentanti delle organizzazioni non governative che promuovono la
protezione della salute umana o dell'ambiente e con i rappresentanti delle
associazioni che rappresentano i settori industriali interessati, se del caso,
e qualora tali rappresentanti di organizzazioni e associazioni abbiano firmato
un accordo di riservatezza e di non divulgazione. Lo scambio di informazioni
considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente
sensibili rimane strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per
redigere, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento
sulle BAT, e tali informazioni commerciali riservate o informazioni
commercialmente sensibili non possono essere utilizzate per altri scopi
PUBBLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT (articolo 13)
Dopo l'adozione di una decisione, la Commissione mette a
disposizione del pubblico le conclusioni sulle BAT e il documento di
riferimento sulle BAT senza indebito ritardo.
CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE (articolo 14)
Le condizioni ex articolo 14 vengono così modificate
(vedi quelle in corsivo) dalla nuova Direttiva 2024/1785:
a) valori limite di emissione per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 (QUI) e per altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto in questione in quantità significative, tenuto conto della loro natura, della loro pericolosità e del loro potenziale di trasferimento dell'inquinamento da un mezzo all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici recipienti;
a-bis) valori limite di prestazione ambientale;
a-ter) prescrizioni adeguate che garantiscano la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 o di sostanze oggetto di restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (QUI);
b) prescrizioni adeguate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici per i punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184 (QUI) e misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;
b-bis) le opportune prescrizioni che stabiliscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale;
bb) adeguati requisiti di monitoraggio per il consumo e il riutilizzo di risorse quali l'energia, l'acqua e le materie prime;
c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano:
i) la metodologia di misurazione, la frequenza,
nonché la procedura di valutazione; e
ii) quando si applica l’articolo 15,
paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni
sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento
dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
d) l’obbligo di comunicare all’autorità competente periodicamente ed almeno una volta l’anno:
i) informazioni in base ai risultati del controllo
delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano
all’autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di
autorizzazione; e
ii) quando si applica l’articolo 15,
paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un
formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili;
iii) informazioni sui progressi compiuti verso il
conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14
bis della Direttiva 2010/75 come introdotto dalla nuova Direttiva 2024/1785,
l’articolo 14-bis prevede che Gli Stati membri impongono al gestore di
predisporre e attuare, per ciascun impianto che rientra nell'ambito di
applicazione del presente capo, un sistema di gestione ambientale
("SGA").Il paragrafo 2 del nuovo articolo 14-bis definisce i contenuti
del sistema di gestione ambientale
e) disposizioni adeguate alla manutenzione e la
verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo
e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate in
materia di monitoraggio periodico del suolo, delle acque superficiali
e sotterranee in relazione alle sostanze pericolose pertinenti che possono
essere rinvenute in loco e tenuto conto della possibilità di contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione;
f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto;
g) disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;
h) condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili specificate altrove.
VALORI LIMITE DI EMISSIONI PARAMETRI EQUIVALENTI MISURE
TECNICHE (articolo 15)
I valori limite di emissione per le sostanze inquinanti
si applicano nel punto in cui le emissioni escono dall'impianto e nel
determinare tali valori non si tiene conto di eventuali diluizioni precedenti a
tale punto
i valori limite di emissione e i parametri equivalenti e
le misure tecniche per rispettare le condizioni della autorizzazione elencate
al sopra riportato nuovo articolo 14 della Direttiva 2010/75, si basano sulle
BAT senza prescrivere l'uso di alcuna tecnica o tecnologia specifica.
FISSAZIONE VALORI LIMITE DI EMISSIONE E BAT (articolo 15)
L'autorità competente fissa i valori limite di emissione
più rigorosi raggiungibili applicando le BAT nell'impianto, considerando
l'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili ("BAT-AEL") per garantire che, in condizioni di
funzionamento normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT (vedi in precedenza analisi del nuovo
articolo 13 della Direttiva 2010/75.
I valori limite di emissione si basano su una valutazione
da parte del gestore dell'intero intervallo del BAT-AEL, che analizza la
fattibilità di raggiungere il limite più rigoroso dell'intervallo del BAT-AEL e
dimostra le migliori prestazioni complessive che l'impianto può ottenere
applicando le BAT come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenendo conto dei
possibili effetti incrociati.
I valori limite di emissione sono fissati in uno dei
seguenti modi:
a) la fissazione di valori limite di emissione espressi
per periodi di tempo uguali o inferiori e nelle stesse condizioni di
riferimento dei BAT-AEL; o
b) la fissazione di valori limite di emissione diversi da
quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e
condizioni di riferimento.
Se i valori limite di emissione sono fissati
conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno una volta
all'anno i risultati del monitoraggio delle emissioni al fine di garantire che
le emissioni in condizioni operative normali non abbiano superato i BAT-AEL.
PRESTAZIONI AMBIENTALI (articolo 15)
L'autorità competente stabilisce, per le normali
condizioni operative, intervalli vincolanti di prestazioni ambientali che non
devono essere superati nel corso di uno o più periodi, come stabilito nelle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT.
Inoltre, l’Autorità competente:
a) fissa, per le normali condizioni di esercizio, valori
limite di prestazione ambientale relativi all'acqua, tenendo conto dei
possibili effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più
periodi e che non siano inferiori agli intervalli vincolanti di cui al primo
comma;
b) fissa, per le normali condizioni di esercizio, livelli indicativi di
prestazione ambientale relativi ai rifiuti e alle risorse diverse dall'acqua,
che non siano inferiori agli intervalli vincolanti di cui sopra.
VALORI DI EMISSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLE BAT
(articolo 15)
L'autorità competente può, in casi specifici, fissare
valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi
solo se una valutazione dimostra che il conseguimento dei BAT-AEL come
descritto nelle conclusioni sulle BAT comporterebbe costi sproporzionatamente
più elevati rispetto ai benefici ambientali dovuti:
a) all'ubicazione geografica o le condizioni ambientali
locali dell'impianto in questione;
b) e le caratteristiche tecniche dell'impianto in
questione
Stesse possibilità di applicare valori di emissioni più
alti delle BAT sono previste per le prestazioni ambientali.
Deroghe in condizioni straordinarie (per non più di tre
mesi) ai valori e prestazioni delle BAT sono previste dal paragrafo 7 nuovo
articolo 15 della Direttiva 2010/75, ad esempio in caso di carenze di
approvvigionamento energetico.
VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ AI VALORI DI EMISSIONE E
PRESTAZIONI AMBIENTALI (ARTICOLO 15-bis)
Ai fini della valutazione della conformità in condizioni
di funzionamento normali ai valori limite di emissione, la correzione
effettuata alle misurazioni per determinare i valori medi di emissione
convalidati non supera l'incertezza di misura del metodo di misurazione.
Entro il 1º settembre 2026 la Commissione adotta un atto
di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità, in
condizioni operative normali, ai valori limite di emissione stabiliti
nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua.
STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (articolo 18)
Qualora una norma di qualità ambientale richieda
condizioni più rigorose di quelle ottenibili mediante l'uso delle migliori
tecniche disponibili, l'autorizzazione include misure supplementari al fine di
ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica
nell'area interessata, fatte salve le altre misure che possono essere adottate
per conformarsi alle norme di qualità ambientale.
Qualora l'autorizzazione contenga condizioni più rigorose
a norma del primo comma, l'autorità competente valuta l'impatto di tali
condizioni sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente
ricevente.
Se il carico di inquinanti emessi dall'impianto ha un
effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri provvedono
affinché sia monitorata la concentrazione degli inquinanti in questione
nell'ambiente ricevente. I risultati di tale controllo sono trasmessi
all'autorità competente.
Qualora i metodi di monitoraggio e misurazione degli
inquinanti in questione siano stabiliti in altre normative pertinenti
dell'Unione, ai fini del monitoraggio di cui al terzo comma sono utilizzati
tali metodi, compresi i metodi basati sull'effetto, se del caso
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E
SUINI (capo VI-BIS)
Secondo l’articolo 70-quater gli Stati membri possono
applicare una procedura di autorizzazione e registrazione all'allevamento
intensivo di pollame e suini:
a) con più di 40 000 posti per il pollame;
b) con più di 2 000 posti per suini da produzione di peso
superiore a 30 kg;
c) con più di 750 posti per le scrofe.
Secondo l’articolo 70-ter gli Stati membri adottano
misure per garantire che, qualora due o più impianti adibiti ad attività di
allevamento siano situati uno vicino all'altro e il loro gestore sia lo stesso
o se gli impianti siano sotto il controllo di operatori che intrattengono un
rapporto economico o giuridico, l'autorità competente possa considerare tali
impianti come un'unica unità ai fini del calcolo della soglia di capacità di
cui sopra.
Al di là dei suddetti limiti quantitativi assoluti sopra
riportati quello che occorre sottolineare è il coefficiente di densità in UBA (unità
di bestiame adulto) per ettaro calcolato conformemente
all'allegato I bis. Su questo aspetto occorre ricordare che
secondo l’articolo 70-bis (introdotto dalla nuova Direttiva 2024/1785) si
applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che
raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.
L’Accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento UE (QUI) ai fini
di applicare agli allevamenti la nuova versione della Direttiva ha alzato le
soglie quantitative delle attività oggetto dell’allegato I-bis (calcolate secondo
il coefficiente di densità nella seconda
parte di detto allegato), in particolare si è passati
- da 150 a 350 di UBA per i suini
- da 150 a 280 per il pollame (300 per le galline ovaiole)
- da 380 per le aziende agricole miste
Inoltre vengono escluse soglie di applicazione della
Direttiva nella nuova versione gli allevamenti di bovini.
Non casualmente il Parlamento UE aveva votato un
emendamento in cui aboliva l’allegato relativo alle soglie di capi allevati per
applicare la Direttiva sulle emissioni industriali.
Gli Stati membri possono includere requisiti per
determinate categorie di impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del
presente capo e considerarli vincolati ai sensi dell’articolo 6 della
Direttiva 2010/75: “Fatto salvo l’obbligo di possedere un’autorizzazione,
gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di
installazioni, impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o
impianti di coincenerimento dei rifiuti sotto forma di disposizioni generali
vincolanti. Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti,
l’autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni
stesse”.
Le registrazioni o le domande di autorizzazione devono contenere almeno una descrizione dei seguenti elementi:
a) l'installazione e le sue attività;
b) il tipo di animale;
c) la densità di allevamento per ettaro in UBA, calcolata
conformemente all'allegato I bis introdotto nella Direttiva 2010/75, se
necessario;
d) la capacità dell'impianto;
e) le fonti di emissione dell'impianto;
f) la natura e le quantità delle emissioni prevedibili
dell'impianto in ciascun fluido.
OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER ESTRAZIONE MATERIE PRIME
CRITICHE (ALLEGATO I)
La nuova Direttiva 2024/1875 inserisce all’allegato I
della Direttiva 2010/75 (elenco attività soggette ad autorizzazione integrata
ambientale) il punto 3.6.: “
Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la
polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il
miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite,
cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio,
platino, stagno, tungsteno e zinco.
INDENNIZZO (articolo 79-bis)
La nuova Direttiva 2024/1785 introduce l’articolo 79-bis alla
Direttiva 2010/75. Il nuovo articolo prevede che gli Stati membri provvedono
affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una
violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva,
le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo
per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate.
Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le
procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e
applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da detta violazione.
Gli Stati membri possono stabilire termini di
prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo. Tali
termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e
prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può
ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a
seguito di una violazione di cui sopra.
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