giovedì 25 luglio 2024

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta: dighe, traverse e opere di derivazione

Con Decreto Ministero Infrastrutture del 14 maggio 2024, n. 94 (di seguito Regolamento) è stata approvata la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse-[NOTA 1]) nonché le opere di derivazione che utilizzano le suddette opere a fini irrigui e idroelettrici.

Per il testo completo del Decreto 94/21024: QUI.

Di seguito troverete una ricostruzione sistematica del testo del Decreto con relative annotazioni esplicative e i link alle principali normative a cui fa riferimento il nuovo Decreto.

 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO (articolo 2)

1. Il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta [NOTA 2] aventi le caratteristiche dimensionali seguenti: superiori a 15 metri di altezza [NOTA 3] o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi (vedi articolo 1, comma 1, legge 584/1994 QUI), nonché delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis [NOTA 4] dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo.

2. l'individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate (vedi articolo 3 del Regolamento) alla Direzione generale [NOTA 5], concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.


 


ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (articolo 2)

a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;

b) le casse di espansione: l'opera idraulica per l'accumulotemporaneo dei volumi di piena di un corso d'acqua;

b1) casse in derivazione: la cassa di espansione realizzataesternamente al corso d'acqua, senza sbarramento in alveo;

c) le conche di navigazione;

d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;

e) le briglie;

f) gli argini fluviali;

g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;

h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali sopra riportate e cioè superiori a 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi;

i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;

l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4-quater, dell'articolo 6 (QUI) della legge 1° agosto 2002, n. 166.

 


 

NORME REGIONALI PER LE DIGHE NON SOGGETTE AL REGOLAMENTO (articolo 2)

Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali superiori a 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, le Regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.

 


 

FUNZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE (articolo2)

a) esprime il parere tecnico obbligatorio e vincolante sul PFTE («progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE ex articolo 41 Codice appalti pubblici QUI) e parere facoltativo sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali;

b) approva in linea tecnica il PE (progetto esecutivo-[NOTA 6]), anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 7-bis [NOTA 7], del Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle eventuali varianti in corso d'opera e alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in sede di parere sul PFTE o di approvazione del PE;

c) a disporre le verifiche sismiche e idrauliche degli sbarramenti [NOTA 8] in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti, ovvero delle rivalutazioni idrologiche;

d) a rilasciare l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento e alla vigilanza sulla costruzione;

e) a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale e all'esercizio ordinario degli impianti di ritenuta [NOTA 9];

f) a disporre l'esercizio limitato degli impianti di ritenuta per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti normativi;

g) a esprimere il parere sul progetto di gestione dell'invaso secondo quanto previsto dall'articolo 114 (QUI) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) a disporre il collaudo tecnico speciale dello sbarramento di ritenuta, nominando la commissione di collaudo, e ad approvare gli atti di collaudo tecnico speciale degli impianti di ritenuta, di cui all'articolo 22 del Regolamento;

i) all'accertamento tecnico e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario delle opere di derivazione;

l) a vigilare sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i gestori sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento;

m) a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per accertare lo stato delle opere, nonché a richiedere la presentazione di progetti e l'esecuzione di attività ed opere per migliorare o adeguare il livello di sicurezza;

n) ad acquisire gli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre degli organi di scarico e per l'ipotetico collasso dello sbarramento;

o) alla suddivisione degli sbarramenti e delle opere di derivazione in classi di attenzione;

p) alla tenuta dell'Archivio tecnico e del Registro delle dighe (QUI) e di quelli delle opere di derivazione;

q) alla predisposizione ed emanazione di raccomandazioni tecniche nelle materie di competenza;

r) a esprimere parere tecnico su progetti di infrastrutture o altre opere da realizzarsi in prossimità del serbatoio o in aree limitrofe e che possono avere influenza sulla sicurezza del serbatoio;

s) a esprimere parere tecnico sui progetti di declassamento e di dismissione degli impianti di ritenuta soggetti al presente regolamento;

t) a trasmettere all'amministrazione concedente ogni provvedimento relativo all'impianto oggetto del rapporto concessorio e ad acquisire dalla medesima l'atto e il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui é vincolata la concessione di derivazione d'acqua, nonché ogni altro provvedimento relativo alla costruzione, modifica, esercizio e manutenzione dell'impianto di ritenuta.

 



CLASSIFICAZIONI OPERE 


Classi di attenzione delle Dighe (articolo 4)

Al fine di individuare e disciplinare le attività di controllo, vigilanza e monitoraggio, con decreti del Direttore della Direzione generale si procede alla suddivisione in classi di attenzione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri e procedure tecniche definiti sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e, per le opere di derivazione, anche previo parere della Conferenza unificata Stato Regioni Città.


Classificazione impianti di ritenuta (articolo 4)

Gli impianti di ritenuta sono suddivisi in funzione della tipologia e delle caratteristiche   dimensionali dello sbarramento, quali altezza e volume di invaso, del comportamento in esercizio, della sismicità e delle altre caratteristiche del sito, nonché del territorio di valle.

È previsto un piano di manutenzione degli impianti di ritenuta ex articolo 11 del Regolamento.

 

Classificazione opere di derivazione (articolo 4)

Le opere di derivazione sono suddivise, anche per singoli elementi, in funzione delle conseguenze di potenziale perdita di tenuta idrica o collasso, delle caratteristiche tecniche e del carico idraulico, nonché della sismicità e delle altre caratteristiche del sito.

 

Revisione delle classificazioni (articolo 4)

La Direzione generale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e vigilanza ovvero su motivata istanza del gestore, può modificare la classe di attenzione dell'impianto di ritenuta e dell'opera di derivazione.

 


 

CONTENUTI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (ARTICOLO 7)

Il PFTE è redatto in conformità ai contenuti previsti dal codice dei contratti pubblici ex articolo 41, e contiene inoltre i seguenti ulteriori elaborati:

a) piano della strumentazione di controllo e di misura delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;

b) schemi di funzionamento e calcoli di predimensionamento degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici;

c) studi idraulici sull'alveo a valle [NOTA 10] degli sbarramenti di cui all'articolo 9, comma 1 del Regolamento (Studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti), e gli elementi per l'attribuzione della classe di attenzione;

d) piano degli invasi [NOTA 11] dell'esercizio sperimentale che stabilisca le fasi di invaso e svaso con le relative tempistiche, contenente l'indicazione del subordinato piano di utilizzo dell'acqua secondo i volumi disponibili.

 

 


PROGETTO DI INTERVENTO SU OPERE ESISTENTI (ARTICOLO 13)

Il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprendono, con il corrispondente livello di sviluppo, oltre ai documenti tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, i documenti necessari a inquadrare i problemi e le cause che hanno determinato l'esigenza di interventi e a valutare l'idoneità delle soluzioni. In particolare, il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprende:

a) i dati e le notizie sul comportamento dell'opera durante la costruzione e l'esercizio e la relativa interpretazione;

b) i calcoli e le verifiche specifiche delle opere anche nelle diverse situazioni transitorie;

c) le indagini e misure di controllo da effettuare sia nel corso dei lavori che successivamente.

 

Gli interventi di ristrutturazione di sbarramenti

Gli interventi di ristrutturazione di sbarramenti sono realizzati secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di interventi di riparazione o interventi locali, il progetto può essere riferito alle sole parti o elementi interessati per documentare il mantenimento o miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al danno o al degrado su cui si interviene;

b) nel caso di interventi di miglioramento, il progetto documenta l'incremento dei livelli di sicurezza rispetto a quelli preesistenti, almeno limitatamente alle opere oggetto di modifica e a quelle strutturalmente e funzionalmente correlate, pur senza necessariamente raggiungere i livelli   richiesti per le nuove costruzioni, documentando, inoltre, invariate condizioni di sicurezza per le restanti parti;

c) nel caso di interventi di adeguamento, il  progetto documenta il raggiungimento dei livelli di sicurezza e funzionalità previsti dalle norme (NTD e NTC).

 


 

NORME TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Vedi capo II del Regolamento.

 


 

ESERCIZIO SPERIMENTALE DELL'IMPIANTO DI RITENUTA (CAPO III)

Per esercizio sperimentale si intende l'esercizio temporaneo dell'impianto di ritenuta ai fini del collaudo tecnico speciale.

Secondo l’articolo 20 del Regolamento al termine dei lavori di costruzione, ovvero qualora i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento tale da consentire, in condizioni di sicurezza, invasi parziali, può avere inizio l'esercizio sperimentale. Ai fini dell'autorizzazione, il gestore trasmette alla Direzione generale il   programma degli invasi sperimentali in coerenza con il piano degli invasi dell'esercizio sperimentale facente parte del PFTE, corredato da una relazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori (articolo 14 del Regolamento) e dall'Ingegnere responsabile (articolo 5 del Regolamento), sullo stato delle opere, sulle condizioni di sicurezza del serbatoio e sull'esito dei controlli effettuati nel corso della costruzione.


 


VISITE DI VIGILANZA PERIODICHE (articolo 21)

A seguito dell'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza   periodiche all'impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS [NOTA 12], nonché di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale.

 


 

COLLAUDO TECNICO SPECIALE (ARTICOLO 22)

Il collaudo tecnico speciale delle dighe ha la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per la entrata in «esercizio ordinario» dell'impianto di ritenuta attraverso la verifica, anche sotto carico idraulico, del comportamento delle opere civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche, in coerenza con le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalità di  un collaudo tecnico-funzionale per l'impianto nel suo complesso.

 

 

 

OBBLIGHI DEL GESTORE E FOGLIO DI CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE (ARTICOLO 23)

Il gestore è obbligato alla completa manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi.

Il FCEM [NOTA 13] definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario, nonche' gli obblighi disposti in sede di collaudo tecnico speciale per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo. Il FCEM riporta i contenuti del FCS ed é aggiornato dalla Direzione generale tenendo conto di ogni elemento, dato o fatto sopravvenuto in corso di esercizio.

 


 

VIGILANZA SULLE OPERE IN GESTIONE ORDINARIA E SULLE SPONDE E VERIFICHE PERIODICHE (articolo 25)

A partire dall'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza   periodiche all'impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS o del FCEM, nonché di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale.

 

Cosa viene verificato nella vigilanza sulla gestione ordinaria

Nel corso del sopralluogo la Direzione generale verifica altresì:

a) la sicura agibilità degli accessi;

b) l'efficienza della strumentazione di controllo e misura con verifiche anche a campione;

c) l'efficienza delle opere di scarico tramite manovre di controllo e movimentazioni totali o parziali eseguite dal gestore;

d) la funzionalità dell'impianto d'illuminazione, del sistema di allarme, dei sistemi di comunicazione, delle fonti di energia alternative o di riserva, del sistema antintrusione;

e) la corretta tenuta dei registri di cui all'articolo 18 ([14]) mediante verifiche a campione;

f) la coerenza delle misure acquisite, a campione, durante l'ispezione con quanto riportato nei diagrammi di cui all'articolo 18, comma 3 del Regolamento [NOTA 15].

 

Calendario annuale delle ispezioni

La Direzione generale stabilisce un calendario annuale delle visite ispettive agli impianti di ritenuta in funzione della classe di attenzione, delle condizioni di manutenzione delle opere, delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza o in conseguenza di eventi meteorologici o sismici eccezionali o di dissesti idrogeologici interessanti l'impianto di ritenuta. È comunque assicurata almeno una ispezione annuale per ciascun impianto.

 

Verbale di ispezioni e accertamento degrado e anomalie

La Direzione generale redige il verbale di ispezione che descrive gli accertamenti condotti. Il verbale sottoscritto dal funzionario incaricato della vista e dall'Ingegnere responsabile é trasmesso dalla Direzione generale al gestore con le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni.

Qualora a seguito delle visite siano accertate anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumità, la Direzione generale comunica al gestore i provvedimenti atti a limitare il pericolo o incrementare la sicurezza. L'eventuale inottemperanza è segnalata all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura.

 


 

PROVVEDIMENTI DI URGENZA (articolo 26)

Qualora nel corso dell'esercizio dell'impianto emergano situazioni di pregiudizio per la sicurezza dell'impianto, il gestore avvia le procedure previste nel DPC e adotta i provvedimenti indifferibili e urgenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità.

La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni di degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumità, ordina al gestore   l'attuazione dei provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle condizioni di rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone i tempi di attuazione, informando   l'amministrazione concedente e le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti. Ovvero dispone le attività volte a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per accertare lo stato delle opere, nonché a richiedere la presentazione di progetti e l'esecuzione di attività ed opere per migliorare o adeguare il livello di sicurezza.

 


 

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZE NELLA GESTIONE (articolo 27)

In caso di inadempimento alle disposizioni del Regolamento ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale, l'impianto può essere posto fuori esercizio con provvedimento della Direzione generale trasmesso al gestore.  In tale ipotesi la Direzione generale trasmette il provvedimento all'amministrazione concedente, all'Autorità idraulica competente, alla Protezione civile della regione o Provincia autonoma ed al Prefetto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

 

 


ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA (articolo 28)

Serbatoi per la laminazione delle piene

La Direzione generale, in base a quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di protezione civile per le grandi dighe, concorre, nell'ambito del Sistema nazionale della protezione civile, all'individuazione dei serbatoi che potrebbero essere utili alla laminazione delle piene e collabora con le regioni e le Province autonome alla predisposizione dei Piani di laminazione.


Variazione classificazione sismica

Il gestore, in caso di variazione nella classificazione sismica del sito o sulla base delle mutate conoscenze sismo-tettoniche nell'intorno del sito in cui ricade la diga, invia alla Direzione generale, entro diciotto mesi dalla variazione, i calcoli di verifica volti ad accertare le condizioni di sicurezza delle opere, valutate sulla base della nuova classificazione e della normativa tecnica vigente (NTD-[NOTA 16] e NTC-[NOTA 17]) e del comportamento dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio.

 

Evento di piena ultra duecentennale

Il gestore, qualora si verifichi un evento di piena caratterizzato da una portata in ingresso   superiore a quella con tempo di ritorno di duecento anni, come individuata in progetto o nell'ultima rivalutazione idrologica disponibile, o quando siano stati impegnati almeno i due terzi della capacità degli organi di scarico di superficie, trasmette alla Direzione generale e all'Autorità idraulica ovvero alle strutture regionali competenti entro sei mesi dall'evento, una relazione di  aggiornamento delle previsioni idrologiche e di verifica dell'adeguatezza degli organi di scarico e del franco.

L’articolo 29 del Regolamento prevede inoltre particolari disposizioni per i serbatoi destinati ad esclusive finalità di laminazione delle piene.

 

 


PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE DI DERIVAZIONE [NOTA 18] (TITOLO III)

Il PFTE degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che modificano in modo sostanziale le opere di derivazione esistenti é oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale che attribuisce la classe di attenzione cui le opere sono associate. L’articolo 30 definisce i contenuti del PFTE tenuto conto il codice degli appalti pubblici. 

Secondo l’articolo 33 del Regolamento gli interventi di cui sopra sono sottoposti ad accertamento tecnico da parte della Direzione generale. A tal fine il gestore comunica alla Direzione generale l'ultimazione dei lavori e l'entrata in esercizio provvisorio delle opere ed invia apposita Relazione a opere ultimate

 

Piano di manutenzione delle opere di derivazione (articolo 31)

Il piano di manutenzione di cui all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici già citato in precedenza, predisposto con le finalità di conservare nel tempo la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza delle opere di derivazione, è redatto in funzione delle diverse classi di attenzione a cui gli elementi sono associati e comprende un programma operativo che, per ogni anno di vigenza, indica gli interventi da eseguire e le finestre temporali di esecuzione. Il programma operativo, con valore di vincolo ed obbligo per il gestore, è definito su base pluriennale e revisionato o aggiornato secondo necessità.

 

Relazione asseverata delle opere di derivazione (articolo 33)

Per le opere in esercizio definitivo, il gestore trasmette, entro il 28 febbraio, con cadenza quinquennale, salvo diversa tempistica stabilita nei FCEMD ex articolo 35 del Regolamento [NOTA 19], apposita relazione asseverata, rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore, attestante l'idoneità delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza. Nelle ipotesi di anomalie di funzionamento   che costituiscano pregiudizio per la pubblica incolumità, ovvero a seguito di eventi eccezionali, il Responsabile tecnico rilascia una relazione asseverata straordinaria.

 

Verifica anomalie (articolo 33)

La Direzione generale, anche a seguito delle ispezioni e verifiche di cui all'articolo 37 del Regolamento, qualora accerti anomalie che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, prescrive al gestore i provvedimenti necessari, fissando i relativi tempi di attuazione ed informando l'amministrazione concedente e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile territorialmente competenti e, se ne ricorrano gli estremi, dispone la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione.

 

Registro eventi e misure delle opere di derivazione (articolo 36)

Il gestore, nell'apposito locale individuato nel FCEMD, è tenuto a conservare e mantenere   aggiornato il «Registro eventi e misure» in cui sono annotati, per ciascun elemento tecnico, i

controlli e gli interventi manutentivi effettuati e le relative verifiche e quanto altro riferibile al riscontro di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle opere. Il Registro eventi e misure é reso disponibile alla Direzione generale.

 

 

 

 

 

 



[NOTA 1] uno sbarramento che determina un rigurgito contenuto nell’alveo del corso d’acqua, con la finalità di innalzare il livello di monte per favorire la derivazione delle acque

[NOTA 2] l'insieme dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde del serbatoio e dell'acqua invasata: lettera v) articolo 1 Regolamento.

[NOTA 3] la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, escluso l'eventuale   interramento. Per le traverse prive di coronamento si fa riferimento alla quota del punto più elevato della struttura di ritenuta (punto a) articolo 1 Regolamento

[NOTA 4] Sbarramento di ritenuta con le seguenti caratteristiche:

a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;

b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata: QUI.

[NOTA 5] la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli Uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti: lettera s) articolo 1 del Regolamento

[NOTA 6] Il PE é corredato dalle autorizzazioni, nulla osta o pareri necessari alla realizzazione delle opere, ivi comprese le autorizzazioni per la coltivazione delle cave di prestito dei materiali (articolo 8 del Regolamento): QUI

[NOTA 7]L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684 QUI, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5  QUI novembre 1971, n. 1086 QUI. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata”.

[NOTA 8] la struttura di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico: lettera oo) articolo 1 Regolamento.

[NOTA 9] l'insieme dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde del serbatoio e dell'acqua invasata: lettera v) articolo 1 del Regolamento.

[NOTA 10] lo spazio contenuto tra le sponde fisse o gli argini del corso d'acqua a valle dello sbarramento; nel caso di alvei a sponde incerte, di cui all'articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, come individuato dall'Autorità   idraulica competente. Articolo 94 che recita: “Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gl'interessati.”.

[NOTA 11] Definizione di invaso: “l'insieme delle sponde, compreso il fondo del serbatoio e dell'acqua invasata” lettera ff) articolo 1 del Regolamento

[NOTA 12] foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale (FCS)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta nel corso dell'esercizio sperimentale: lettera p) articolo 1 del Regolamento

[NOTA 13] «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario e l'esercizio limitato.

[NOTA 14] Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed esercizio ordinario, esegue i rilievi, i controlli e le ispezioni secondo le modalità e frequenze previste rispettivamente nel CSA, nel FCS e nel FCEM. Il gestore ha l'obbligo di registrare le misure e le prove, eseguite e conservarli in un «Registro delle osservazioni» da tenere nella casa di guardia. Nel Registro delle osservazioni, sono riportati: a) i controlli e le ispezioni eseguiti e i relativi risultati, secondo quanto stabilito dai documenti di cui sopra; b) le letture o registrazioni delle grandezze misurate; c) la descrizione dei lavori di manutenzione eseguiti; d) l'ubicazione e la descrizione di eventi particolari e delle eventuali anomalie che si fossero manifestate.

[NOTA 15] Il gestore, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, salvo diversa tempistica stabilita nei documenti CSA FCS FCEM , trasmette alla Direzione generale una relazione asseverata dell'Ingegnere responsabile, sottoscritta anche  dal  gestore, che descrive il comportamento e lo stato di sicurezza delle opere. La relazione é corredata dalle descrizioni delle principali osservazioni svolte e dai diagrammi delle misure alla strumentazione automatica e dei controlli manuali, secondo quanto stabilito dai CSA, FCS,FCEM.

[NOTA 16] norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) (NTD)»: norme approvate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014 vedi QUI

[NOTA 17] «aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (NTC)»: norme approvate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018: QUI

[NOTA 18] l'insieme delle opere di presa, regolazione del flusso, trasporto, condotta e restituzione delle acque che traggono origine e sono direttamente alimentate da  un  invaso  realizzato  tramite  uno sbarramento di ritenuta: lettera ii) articolo 1 del Regolamento

[NOTA 19] «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione.

 


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