venerdì 13 ottobre 2023

La Nuova Direttiva UE sulla efficienza energetica

Direttiva (UE) 2023/1791 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (QUI) sul fondo sociale per il clima.

Di seguito nel post una sintesi della Direttiva e nella seconda parte una analisi più specifica delle singole principali novità apportata dalla nuova normativa europea. 

 


SINTESI DELLA NUOVA DIRETTIVA 

La nuova Direttiva, in sintesi prevede di impegnare gli Stati Membri:

1. a predisporre valutazioni di efficienza energetica nelle scelte di investimenti superiori ai 100 milioni di euro o 175 milioni di euro per infrastrutture trasporto

2. a garantire una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030

3. a garantire che il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,9 % l'anno rispetto al 2021

4. aggiornamenti dei piani nazionali energia clima con misure di efficientamento energetico da raggiungere da parte degli enti pubblici

5. prevedere piani regionali di efficienza energetica

6. trasformare edifici pubblici a emissioni zero

7. contratti pubblici di acquisto di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica

8. obiettivi cumulativi di risparmio energetico negli usi finali di energia

9. imporre regime obbligatori di efficienza energetica ai gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori.

10. le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ dovranno predisporre sistemi di audit energetico

 Sintesi infografica nel sito della UE QUI.







PRINCIPIO «L'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO» (articolo 3)

Gli Stati membri provvedono affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica, comprese le risorse sul versante della domanda e la flessibilità del sistema, nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti di valore superiore a 100 000 000 EUR ciascuna o a 175 000 000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto, nei seguenti settori:

1. sistemi energetici: inteso come il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale

2. settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica, come edifici, trasporti, acqua, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), agricoltura e finanza

Nel rispetto del principio gli Stati membri devono tenere conto della Raccomandazione (UE) 2021/1749 (QUI) della Commissione, del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.

 

 

 

OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 4)

Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030.

Ciascuno Stato membro stabilisce un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia finale al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale di cui sopra e si adopera al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria di cui a tale paragrafo.

 


 


RUOLO GUIDA DEL SETTORE PUBBLICO IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 5)

Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,9 % l'anno rispetto al 2021.

Gli Stati membri possono decidere di escludere i trasporti pubblici o le forze armate dall'obbligo stabilito al primo comma.

L'obbligo di cui sopra non comprende, fino al 31 dicembre 2026, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con popolazione inferiore a 50 000 abitanti e, fino al 31 dicembre 2029, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con una popolazione inferiore a 5 000 abitanti.

Gli Stati membri includono negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, il volume della riduzione del consumo di energia, disaggregato per settore, che tutti gli enti pubblici sono tenuti a realizzare e le misure che intendono adottare al fine di conseguire tali riduzioni.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi strumenti di pianificazione a lungo termine, quali piani per la decarbonizzazione o piani in materia di energia sostenibile, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le agenzie per l'energia se del caso, e del pubblico, in particolare dei gruppi vulnerabili a rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti.

 

 

 

RUOLO ESEMPLARE DEGLI EDIFICI DEGLI ENTI PUBBLICI (articolo 6)

Ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 (QUI) della Direttiva 2010/31/UE.

 

 

APPALTI PUBBLICI: REQUISITI EFFICIENZA APPALTI PUBBLICI (articolo 7)

Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8 (QUI) della Direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 (QUI) della Direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 (QUI) della Direttiva 2014/25/UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV (QUI) della nuova Direttiva, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile.

 



OBIETTIVI CUMULATIVI DI RISPARMI ENERGETICI NELL'USO FINALE (articolo 8) 

Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

a) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;

b) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari:

- dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, allo 0,8 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;

- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all'1,3 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;

- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;

- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all'1,9 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.

 

 

REGIMI OBBLIGATORI DI EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 9)

Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8 istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica alle parti obbligate.

Le parti obbligate sono i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori.

 

 

 

SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA E AUDIT ENERGETICI (articolo 11)

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell’energia. Il sistema di gestione dell’energia è certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali.

 

 

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