Snam, come riporta il
Secolo di oggi, si dichiara disposta a modificare in parte il progetto della
nave rigassificatrice da collocare al largo di Vado Ligure.
In questa dichiarazione c'è già lo stravolgimento dei principi fondanti della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il Commissario straordinario allo spostamento della nave rigassificatrice da Piombino a Vado Ligure si è subito adeguato alle dichiarazioni di Snam “è un’opera strategica a cui non si può rinunciare”.
In questo modo il
Presidente della Regione Liguria smentisce quanto dichiarato nel Consiglio
Regionale straordinario di qualche giorno fa: “al progetto di Vado Ligure si
sarebbero applicate tutte le procedure di legge ordinarie” e non quindi
nella logica emergenziale con cui è stato approvato il progetto di Piombino.
In realtà come dimostrerò
di seguito il modo di muoversi e relative dichiarazioni ad oggi di Snam e l’avvallo di Toti vanno in
direzione esattamente opposta ai principi fondanti della procedura di VIA
ordinaria derogati proprio dalle norme emergenziali che Toti aveva dichiarato
che non sarebbero state applicate.
Vediamoli i principi fondanti della VIA e vediamo come sono violati in coerenza con la normativa speciale approvata negli ultimi due anni con il concorso unanime di tutte le forze politiche di governo e di opposizione.
I PRINCIPI
FONDANTI DELLA VIA VIOLATI DALLA DICHIARAZIONE DI SNAM
1. Quando
si possono presentare modifiche e integrazioni progettuali e chi ha titolo per
chiederlo
Snam nella sua dichiarazione
rimuove il comma 4 articolo 24 del Dlgs 152/2006 (QUI) che recita: “4. Qualora
all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni
da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli
elaborati progettuali o della documentazione acquisita la Commissione… “. La
Commissione citata dalla norma è ovviamente la Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente
e Sicurezza Energia che ha il compito di gestire la istruttoria di VIA. Quindi
le modifiche o integrazioni al progetto, secondo la legge, non possono essere
oggetto di trattative tra la Snam e autorità locali e la Regione fuori dal
procedimento di VIA ma devono essere decise e valutate dall’Autorità Competente
che può fissare un termine sanzionatorio preciso per presentarle da parte di
Snam e se quest’ultima non rispetta il termine il procedimento di VIA deve
essere archiviato anticipatamente.
Quindi le modifiche
richieste all’interno della istruttoria di VIA devono discendere da una verifica
preventiva delle lacune progettuali per mettere la Commissione di VIA in grado
di valutare la compatibilità del progetto con il sito. Invece nella visione di
Snam queste modifiche diventano una sorta di concessione preventiva di Snam al
territorio quasi fossero misure di compensazione di un progetto la cui
approvazione è data per scontata da Snam.
2. Lo
studio di impatto ambientale deve valutare l’impatto tra il progetto con il
sito
Le Linee guida (QUI) del Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente “Valutazione di Impatto Ambientale
norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” approvate il
9 luglio 2019 affermano chiaramente: “Il SIA deve esaminare le tematiche
ambientali, intese sia come fattori ambientali sia come pressioni e le loro
reciproche interazioni in relazione alla tipologia e alle caratteristiche
specifiche dell’opera, nonché al contesto ambientale nel quale si inserisce con particolare attenzione agli elementi di
sensibilità e di criticità ambientali preesistenti”.
Il SIA è il
documento che deve essere costruito per permettere alla Commissione di valutare
la compatibilità complessiva del progetto con il contesto ambientale in cui
viene a collocarsi.
Quindi possiamo dire che
nella logica insita nella dichiarazione di Snam riportata all’inizio di questo
post è il sito che deve adeguarsi al progetto magari attraverso le modifiche
graziosamente concesse da Snam!
In questo modo siamo
totalmente nel palese contrasto con i principi fondanti della VIA sopra
sommariamente riportati dove abbiamo visto che la VIA ha la finalità di
valutare da parte della autorità competente preventivamente la compatibilità
ambientale del progetto con il sito e non di instaurare un processo di
confronto per aggiustare progressivamente il progetto al fine di permettere
alla autorità competente di emanare un giudizio positivo di compatibilità
ambientale.
3. le alternative nella VIA ordinaria prevedono anche l’opzione
zero
Le
Linee guida del Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente già citate
sopra a pagina 15 sul concetto di
ragionevoli alternative richiamano il concetto di area vasta dove collocarle: “Ciascuna
delle ragionevoli alternative sviluppata all’interno degli areali, di cui al
precedente § 3.1.3, deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala
adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il
confronto tra i singoli elementi dell’intervento in termini di localizzazione,
aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse,
scarichi, rifiuti ed emissioni, sia in fase di cantiere sia di esercizio.
Per ognuna di esse va individuata l’area di sito e l’area vasta, come
definita al § 2 “Principi generali e definizioni. L’analisi deve comprendere
anche l’Alternativa <<0>>, cioè la non realizzazione dell’intervento.”
Quindi occorre che la
procedura di VIA in corso sul progetto di collocazione del rigassificatore a
Vado Ligure prenda in considerazione la opzione zero non solo ma valuti le
alternative nell’area vasta che nel caso di questi progetti chiama in causa una
valutazione che andava svolta a livello di Piano Nazionale GNL, invece bellamente rimossa dalla decisione a priori su Vado Ligure. È l’allegato
III al DLgs 257/2016 (QUI) a definire ci criteri per porre le alternative
sull’area vasta di tutti i porti italiani dove collocare i progetti come quello
previsto per Vado Ligure.
ll punto 5.1
dell’allegato III sopra citato afferma testualmente che un
criterio è quello di
utilizzare, ed eventualmente riconvertire, le
infrastrutture esistenti per lo stoccaggio dei prodotti in questione, per
successivo scarico su navi o autobotti di GNL. Ma questo criterio deve tenere
conto anche che: “La fattibilità tecnica dovrà tenere conto di tutte le
prescrizioni della normativa tecnica e di prevenzione incendi vigente oltre ad
eventuali vincoli di carattere urbanistico, ambientale e/o
paesaggistico.”, quindi compresi gli strumenti di pianificazione
sovraordinati al livello locale.
Non solo ma tra i
fattori critici per individuare il sito per progetti come quello in esame
il suddetto ALLEGATO III, elenca:
• esistenza di una
normativa su terminali costieri di piccola e media taglia;
• disponibilità di
aree ben collocate, in seno ad insediamenti industriali.
La procedura di VIA dovrà
valutare anche queste lacune gravissime se rispetterà i principi ordinari della
VIA ma per la Snam e Toti si è già deciso tutto! Qui sta il punctum
dolens della vicenda del progetto su Vado Ligure. Qui casca la verità delle volontà dei partiti
nazionali che in realtà vogliono questi progetti e vogliono approvarli in
questo modo unilaterale con buona pace con quello che dichiarano i loro
rappresentanti locali.
IL PROBLEMA DELLE NORME SPECIALI IN DEROGA AI PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO DELLA VIA E DELLA DIRETTIVA SEVESO
Dalla dichiarazione di
Snam, subito avvallata dal Commissario Toti, si conferma che il vero problema
sta nelle norme speciali approvate in questi anni (che ho analizzato QUI), norme
speciali che violano tutti i suddetti principi perché partono dal fatto che il
sito viene deciso a priori senza una valutazione preventiva della sua
compatibilità del progetto.
Nella suddetta normativa
speciale a differenza dei principi fondanti della VIA è il sito che il progetto
deve adeguarsi al progetto! Un progetto che deve essere comunque approvato al
massimo con prescrizioni perché derivante appunto dalla suddetta normativa
emergenziale.
In questo modo la VIA
viene trasformata in un processo di confronto per aggiustare progressivamente
il progetto al fine di permettere alla autorità competente di emanare un
giudizio positivo di compatibilità ambientale.
In totale contrasto con il
terzo principio sopra elencate sulle alternative compresa la opzione zero.
CONCLUSIONI
Quindi anche
i partiti che stanno in Parlamento e che si dichiarano contro la collocazione
del rigassificatore a Vado devono fare autocritica di quello che hanno
approvato in aula a suo tempo e devono chiedere la abrogazione di queste norme
speciali costruite apposta per approvare progetti a prescindere dal luogo dove
si è deciso di collocarli, decisione presa come ho dimostrato fuori perfino
dagli stessi principi della normativa che disciplina la localizzazione di
progetti come quello della nave rigassificatrice di Piombino ora da spostare a
Vado e quello di consolidamento del rigassificatore di Panigaglia.
Il
difetto sta nel "manico", quindi se la politica anche di opposizione non ammette questo
vuol dire che sta facendo finta di opporsi al progetto di Vado Ligure.
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