venerdì 6 ottobre 2023

Nave rigassificatrice a Vado: la Snam e Toti dichiarano di violare la VIA ordinaria

Snam, come riporta il Secolo di oggi, si dichiara disposta a modificare in parte il progetto della nave rigassificatrice da collocare al largo di Vado Ligure.


In questa dichiarazione c'è già lo stravolgimento dei principi fondanti della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il Commissario straordinario allo spostamento della nave rigassificatrice da Piombino a Vado Ligure si è subito adeguato alle dichiarazioni di Snam “è un’opera strategica a cui non si può rinunciare”.

In questo modo il Presidente della Regione Liguria smentisce quanto dichiarato nel Consiglio Regionale straordinario di qualche giorno fa: “al progetto di Vado Ligure si sarebbero applicate tutte le procedure di legge ordinarie” e non quindi nella logica emergenziale con cui è stato approvato il progetto di Piombino.

In realtà come dimostrerò di seguito il modo di muoversi e relative dichiarazioni ad oggi di Snam e l’avvallo di Toti vanno in direzione esattamente opposta ai principi fondanti della procedura di VIA ordinaria derogati proprio dalle norme emergenziali che Toti aveva dichiarato che non sarebbero state applicate.

Vediamoli i principi fondanti della VIA e vediamo come sono violati in coerenza con la normativa speciale approvata negli ultimi due anni con il concorso unanime di tutte le forze politiche di governo e di opposizione.

 


I PRINCIPI FONDANTI DELLA VIA VIOLATI DALLA DICHIARAZIONE DI SNAM

 

1. Quando si possono presentare modifiche e integrazioni progettuali e chi ha titolo per chiederlo

Snam nella sua dichiarazione rimuove il comma 4 articolo 24 del Dlgs 152/2006 (QUI) che recita: “4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita la Commissione… “. La Commissione citata dalla norma è ovviamente la Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energia che ha il compito di gestire la istruttoria di VIA. Quindi le modifiche o integrazioni al progetto, secondo la legge, non possono essere oggetto di trattative tra la Snam e autorità locali e la Regione fuori dal procedimento di VIA ma devono essere decise e valutate dall’Autorità Competente che può fissare un termine sanzionatorio preciso per presentarle da parte di Snam e se quest’ultima non rispetta il termine il procedimento di VIA deve essere archiviato anticipatamente.

Quindi le modifiche richieste all’interno della istruttoria di VIA devono discendere da una verifica preventiva delle lacune progettuali per mettere la Commissione di VIA in grado di valutare la compatibilità del progetto con il sito. Invece nella visione di Snam queste modifiche diventano una sorta di concessione preventiva di Snam al territorio quasi fossero misure di compensazione di un progetto la cui approvazione è data per scontata da Snam.

 

 

2. Lo studio di impatto ambientale deve valutare l’impatto tra il progetto con il sito

Le Linee guida (QUI) del Sistema Nazionale per la Protezione dell’AmbienteValutazione di Impatto Ambientale norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” approvate il 9 luglio 2019 affermano chiaramente: “Il SIA deve esaminare le tematiche ambientali, intese sia come fattori ambientali sia come pressioni e le loro reciproche interazioni in relazione alla tipologia e alle caratteristiche specifiche dell’opera, nonché al contesto ambientale nel quale si inserisce  con particolare attenzione agli elementi di sensibilità e di criticità ambientali preesistenti”.

Il SIA è il documento che deve essere costruito per permettere alla Commissione di valutare la compatibilità complessiva del progetto con il contesto ambientale in cui viene a collocarsi.

Quindi possiamo dire che nella logica insita nella dichiarazione di Snam riportata all’inizio di questo post è il sito che deve adeguarsi al progetto magari attraverso le modifiche graziosamente concesse da Snam!  

In questo modo siamo totalmente nel palese contrasto con i principi fondanti della VIA sopra sommariamente riportati dove abbiamo visto che la VIA ha la finalità di valutare da parte della autorità competente preventivamente la compatibilità ambientale del progetto con il sito e non di instaurare un processo di confronto per aggiustare progressivamente il progetto al fine di permettere alla autorità competente di emanare un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

 

 

3. le alternative nella VIA ordinaria prevedono anche l’opzione zero

Le Linee guida del Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente già citate sopra a pagina 15 sul concetto di ragionevoli alternative richiamano il concetto di area vasta dove collocarle: “Ciascuna delle ragionevoli alternative sviluppata all’interno degli areali, di cui al precedente § 3.1.3, deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell’intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, scarichi, rifiuti ed emissioni, sia in fase di cantiere sia di esercizio. Per ognuna di esse va individuata l’area di sito e l’area vasta, come definita al § 2 “Principi generali e definizioni. L’analisi deve comprendere anche l’Alternativa <<0>>, cioè la non realizzazione dell’intervento.”


Quindi occorre che la procedura di VIA in corso sul progetto di collocazione del rigassificatore a Vado Ligure prenda in considerazione la opzione zero non solo ma valuti le alternative nell’area vasta che nel caso di questi progetti chiama in causa una valutazione che andava svolta a livello di Piano Nazionale GNL, invece bellamente rimossa dalla decisione a priori su Vado Ligure. È l’allegato III al DLgs 257/2016 (QUI) a definire ci criteri per porre le alternative sull’area vasta di tutti i porti italiani dove collocare i progetti come quello previsto per Vado Ligure.

ll punto 5.1 dell’allegato III sopra citato afferma testualmente che un criterio è quello di utilizzare, ed eventualmente riconvertire, le infrastrutture esistenti per lo stoccaggio dei prodotti in questione, per successivo scarico su navi o autobotti di GNL. Ma questo criterio deve tenere conto anche che: “La fattibilità tecnica dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni della normativa tecnica e di prevenzione incendi vigente oltre ad eventuali vincoli di carattere urbanistico, ambientale e/o paesaggistico.”, quindi compresi gli strumenti di pianificazione sovraordinati al livello locale.

Non solo ma tra i fattori critici per individuare il sito per progetti come quello in esame il suddetto ALLEGATO III, elenca:

• esistenza di una normativa su terminali costieri di piccola e media taglia;

• disponibilità di aree ben collocate, in seno ad insediamenti industriali.

 

La procedura di VIA dovrà valutare anche queste lacune gravissime se rispetterà i principi ordinari della VIA ma per la Snam e Toti si è già deciso tutto! Qui sta il punctum dolens della vicenda del progetto su Vado Ligure. Qui casca la verità delle volontà dei partiti nazionali che in realtà vogliono questi progetti e vogliono approvarli in questo modo unilaterale con buona pace con quello che dichiarano i loro rappresentanti locali.

 

 

 

IL PROBLEMA DELLE NORME SPECIALI IN DEROGA AI PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO DELLA VIA E DELLA DIRETTIVA SEVESO

Dalla dichiarazione di Snam, subito avvallata dal Commissario Toti, si conferma che il vero problema sta nelle norme speciali approvate in questi anni (che ho analizzato QUI), norme speciali che violano tutti i suddetti principi perché partono dal fatto che il sito viene deciso a priori senza una valutazione preventiva della sua compatibilità del progetto.

Nella suddetta normativa speciale a differenza dei principi fondanti della VIA è il sito che il progetto deve adeguarsi al progetto! Un progetto che deve essere comunque approvato al massimo con prescrizioni perché derivante appunto dalla suddetta normativa emergenziale.

In questo modo la VIA viene trasformata in un processo di confronto per aggiustare progressivamente il progetto al fine di permettere alla autorità competente di emanare un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

In totale contrasto con il terzo principio sopra elencate sulle alternative compresa la opzione zero.

 


 

CONCLUSIONI

Quindi anche i partiti che stanno in Parlamento e che si dichiarano contro la collocazione del rigassificatore a Vado devono fare autocritica di quello che hanno approvato in aula a suo tempo e devono chiedere la abrogazione di queste norme speciali costruite apposta per approvare progetti a prescindere dal luogo dove si è deciso di collocarli, decisione presa come ho dimostrato fuori perfino dagli stessi principi della normativa che disciplina la localizzazione di progetti come quello della nave rigassificatrice di Piombino ora da spostare a Vado e quello di consolidamento del rigassificatore di Panigaglia.

Il difetto sta nel "manico", quindi se la politica anche di opposizione non ammette questo vuol dire che sta facendo finta di opporsi al progetto di Vado Ligure.




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