martedì 29 giugno 2021

Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio e alle Soprintendenze regionali

Il recente Decreto Legge 77/2021 (QUI) sullo snellimento delle procedure per attuare il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) pur con l’obiettivo condivisibile di promuovere le fonti rinnovabili e quindi gli impianti che le utilizzano contiene norme dichiaratamente in deroga al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (QUI) che lasciano fortemente perplessi. L’idea di fondo di queste deroghe è che il modo migliore per realizzare i progetti non sia quello di svolgere correttamente le procedure di valutazione previste dalle vigenti leggi ma piuttosto che il limite sia nelle leggi stesse e non nel modo di applicarle. Tutto questo è ancora più vero in relazione alle procedure di VIA e VAS (QUI) e alle bonifiche come vedremo in un prossimo post.

Ma vediamo specificamente quali siano queste deroghe al Codice del Paesaggio

 

IL PARERE DELLA SOPRINTEDENZA NON È PIÙ VINCOLANTE

L’articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 (QUI) modifica l’articolo 12 del DLgs 387/2003 [NOTA 1] prevedendo la partecipazione del Ministro della Cultura al procedimento di autorizzazione unica (disciplinato da detto articolo) relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzate in aree sottoposte a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Integrazione inutile visto che questo costituisce un obbligo di legge per qualsiasi progetto (anche non per fonti rinnovabili) localizzato in dette aree.

Invece l’articolo 30 sempre del Decreto Legge 77/2021 aggiunge al comma 2: “2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.

Il comma 5 articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che: 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da  eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.”

E’ vero che il vigente Codice prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica:

1. lettera b) comma 4 articolo 143 del Codice: il Piano può prevedere: … b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

2. secondo periodo Comma 5 articolo 146: “Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione   delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2 [NOTA 2], 141, comma 1 [NOTA 3], 141-bis [NOTA 4] e 143, comma 1, lettere b), c) e d) [NOTA 5], nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed é reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del   piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”

Invece la nuova norma introdotta dal Decreto Legge 77/2021 prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili.


 

QUALE SILENZIO ASSENSO SUL MANCATO PARERE DELLA SOPRINTENDENZA NEI TERMINI DI LEGGE

Non solo ma la nuova norma prevede un silenzio assenso esplicito in caso di mancata espressione del Parere nei termini di legge (45 giorni dalla ricezione degli atti ex comma 8 articolo 146 del Codice).

In realtà questa forma di silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del Codice. Detto comma 9 articolo 146 è stato introdotto dal Decreto sblocca Italia (convertito nella legge 164/2014) La norma precedente ora abrogata prevedeva che se il Soprintendente non avesse fornito nei termini il proprio parere si passava attraverso una conferenza dei servizi con la partecipazione del soprintendente o l’invio di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la conferenza dei servizi se nulla era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità competente rilasciava la autorizzazione paesaggistica. Quindi una forma indiretta di silenzio assenso era già stata introdotta nel testo del Codice dei Beni Culturali con la modifica del DLgs 157 del 2006, ma almeno il silenzio della Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente convocata: la conferenza dei servizi. Con il Decreto Sblocca Italia invece l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica senza neppure sollecitare una volta la Soprintendenza.

Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio silenzio assenso diretto per i beni paesaggistici.

D’altronde del perché possa fare paura ai “semplificatori dell’uso del territorio” il Parere della Soprintendenza lo ha spiegato, paradossalmente,  lo stesso Ministero dell’Ambiente con una Circolare del 22/1/2010 secondo la quale, relativamente alle finalità del parere: “il parere reso dai Soprintendenti riguarda anche il merito della trasformazione del territorio  oggetto della richiesta di autorizzazione ed è, al momento, non soltanto obbligatorio ma  anche vincolante e sarà tale fino a che, con riferimento a tutte le fonti del vincolo  paesaggistico che in concreto assumono rilevanza per il progetto di trasformazione del territorio  sottoposto ad autorizzazione, non ricorrano le condizioni indicata dal Codice.”.

Non solo ma la Circolare del Ministero dell’Ambiente prevedeva l’obbligatorietà del parere ancorché si entrerà nel regime per cui tutti i piani urbanistici interessati da interventi in aree a vincolo paesaggistico siano stati dichiarati compatibili con i nuovi piani paesaggistici regionali da parte degli organi ministeriali. Quindi nessuna ipotesi di autorizzazione senza parere della Soprintendenza.  

Si ricorda che comunque il silenzio assenso non è previsto dal Codice in relazione al mancato rilascio della autorizzazione paesaggistica entro 20 giorni dal rilascio del Parere della Soprintendenza, in quanto in questo caso la Regione deve prima (anche su richiesta di chi ha presentato la domanda) nominare un commissario e se anche la Regione non lo nomina la richiesta di autorizzazione paesaggistica va al Soprintendente (commi 10 e 11 articolo 146 del Codice).



ELIMINATA LA POSSIBILITÀ DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI AD OPPORSI ALLE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Infine detto articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 prevede che: “In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

Questo significa che Il Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sul progetto localizzata in area assoggettato a vincolo non possono più proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso in cui si siano espressi negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14-quinquies la proposta di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei Servizi!


 

CONCLUDENDO SU PARERE VINCOLANTE E SILENZIO ASSENSO

Dopo la introduzione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza il nuovo Decreto Legge 77/2021 di fatto annulla definitivamente il ruolo della Soprintendenza quando meno per gli impianti da fonti rinnovabili tra i quali come è noto non rientrano solo eolico e fotovoltaico ma anche altre tipologie ben più impattanti dei primi.

 


SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA RESILIENZA

L’articolo 29 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 istituisce presso il Ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per l’attuazione del PNRR. La struttura sarà operativa fino al 31 dicembre 2026.

La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La   Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione   del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Scelta pericolosa considerato che bypassa le soprintendenze regionali in una logica meramente decisionista e acceleratoria rimuovendo invece completamente il tema della qualità delle istruttorie che portano ai Parere delle Soprintendenze.

 



[NOTA 1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387

[NOTA 2] La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non é suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo

[NOTA 3] 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.”

[NOTA 4] 1.  Il  Ministero  e  le  regioni  provvedono  ad  integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2.  Qualora  le  regioni  non  provvedano alle integrazioni di loro competenza  entro  il  31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva.   La   procedura   di   sostituzione  e'  avviata  dalla soprintendenza  ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.  3.  I  provvedimenti  integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono  sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo

[NOTA 5] 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: … b)  ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo  136,  loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,  a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c)  ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione,  nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d)  eventuale individuazione  di  ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;”

 

 

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