mercoledì 23 giugno 2021

La Valutazione di Incidenza aggirata per i pontili a Portovenere e il biodigestore a Vezzano Ligure

In vari casi che seguo su progetti e interventi contermini a siti tutelati dalla Normativa sulla tutela dei siti a rilevanza di biodiversità, ho notato una visione minimalista della istruttoria che deve portare a valutare se ci sia o meno l’obbligo di svolgere la c.d Valutazione di Incidenza cioè una procedura che deve dimostrare se il progetto e/o l’intervento ha o meno impatti rilevanti su questi siti (c.d. Rete Natura 2000).

Due casi recenti che sto seguendo sono:

1. Il progetto di biodigestore in località Saliceti (Vezzano Ligure) dove il sito scelto è ubicato a meno di 150 mt dall’alveo del fiume MAGRA, principale risorsa idrica della provincia della Spezia e a 75 mt dall’area ZSC del Parco regionale Magra-Vara Montemarcello e ricompreso fra le aree protette Rete Natura 2000.

2. "Protezione, sostituzione ed ampliamento di pontile galleggiante, per imbarcazioni da diporto in Comune di Portovenere" alla verifica di assoggettabilità a VIA del Ministero della Transizione per il quale nelle strette vicinanze del sito dove realizzare il progetto in questione abbiamo:

2.1. SIC terrestre IT1345104 – Isola Palmaria; comprendente l’intero territorio dell’Isola ed il quale è classificato anche come ZSC (zone speciali di conservazione) con il medesimo codice;

2.2.  SIC marino IT1345175 – Fondali Isola Palmaria, Tino-Tinetto, anch’esso classificato inoltre come ZSC;

2.3. Il Parco regionale di Portovenere.

Entrambi questi progetti sono non direttamente dentro la perimetrazione dei siti di tutela della biodiversità ma sono contermini ad essi quindi richiedono una procedure di screening per verificare se sia o meno necessaria la sopra citata Valutazione di Incidenza.

Per il biodigestore i proponenti hanno presentato uno studio di screening che non tiene conto delle linee guida europee nazionali e regionali in materia ma su questo non interverrò in questa sede perché il punto sarà oggetto del ricorso al TAR promosso dal Comune di Santo Stefano Magra.

Per il pontile di Portovenere invece il discorso è chiaro lo studio preliminare ambientale presentato non rispetta minimamente i parametri delle linee guida su come deve essere svolto lo studio di screening per verificare la applicabilità della Valutazione di Incidenza.

Ma vediamo cosa dicono queste linee guida su come deve essere svolta una corretta procedura di screening per verificare la applicabilità della Valutazione di Incidenza.


LE LINEE GUIDA DELLA REGIONE LIGURIA

La DGR Liguria n°30 del 2013 (disciplina della Valutazione di Incidenza - QUI) afferma: …omissis… In caso di piani, progetti, interventi ubicati all’esterno dei siti Rete Natura 2000, il proponente del piano, qualora ritenga che lo stesso non comporti ricadute sulla valenza naturalistica dei siti, predispone una relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sui suddetti siti. La relazione di cui al comma precedente è redatta sulla base dell’esame delle cartografie regionali presenti su www.ambienteinliguria.it, riportanti, tra l’altro, le connessioni ecologiche tra i siti Natura 2000, le zone rilevanti per la salvaguardia ed i siti di specie di interesse conservazionistico. L’autorità competente alla loro approvazione valuta quindi, in base a tale relazione, l’opportunità di sottoporli a valutazione di incidenza. Resta ferma la suddivisione della competenza in marito alla valutazione di incidenza stabilita dalla l.r. n.28/2009, artt. 9 e 11.”

Con successiva DGR n° 211 del 19 marzo 2021 la Regione Liguria ha recepito le Linee Guida Nazionali (QUI) per la valutazione di incidenza e modifica della DG.R. n. 30/2013. In particolare questa DGR ha introdotto un nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.

Secondo le nuove linee guida nazionali recepite dalla Liguria (punto 2.1.) : « Lo screening di incidenza è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VIncA. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A - (NdR piani, programmi progetti, interventi ed attività) sui siti Natura 2000 »


 

 

LO SCREENING DI INCIDENZA NON È UNA AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPONENTE IL PROGETTO MA DEVE CONCLUDERSI CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DELLA AUTORITÀ COMPETENTE

Il punto 2.2. delle linee guida afferma che •Non devono essere accettate "autocertificazioni". Aggiungono le linee guida al punto 2.1 : « Il procedimento di Screening si deve concludere con l'espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall'autorità competente, individuata a livello regionale. Tale parere deve essere reso pubblico (es. Pubblicazione sul sito dell'autorità competente nella sezione dedicata), affinché ne sia garantita la trasparenza (D.lgs 33/2013 e s.m.i.) e la possibilità di accesso alla giustizia. Detto parere sarà (a seconda dei casi) incluso o meno nell'ambito di un procedimento amministrativo previsto da altra normativa »

 

 

LO SCREENING DI INCIDENZA DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEL SITO CLASSIFICATO RETE NATURA 2000

Le linee guida nazionali a punto 2.2. affermano che:  “Il completamento del processo conoscitivo dei diversi siti Natura 2000 è strettamente connesso alla individuazione degli obiettivi di conservazione dei singoli siti della Rete. È infatti la definizione degli obiettivi di conservazione che è alla base della individuazione delle misure di conservazione necessarie al mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato individuato. È attraverso gli obiettivi di conservazione sito specifici, e quindi alle misure di conservazione per essi stabilite, che è possibile correlare la gestione di detti siti con la valutazione di incidenza ed il monitoraggio della Rete Natura 2000. Lo stato di conservazione di habitat e specie deve essere valutato ogni 6 anni mediante il report ai sensi dell'ex art. 17 Direttiva Habitat che dal IV rapporto valuta più dettagliatamente gli habitat e le specie all'interno dei siti. In conseguenza di detta azione di monitoraggio le misure di conservazione e secondariamente gli obiettivi di conservazione possono essere rivisti.  Da ciò ne consegue che anche nella fase di screening si dovrà tenere conto degli esiti di tale monitoraggio e dei conseguenti perfezionamenti degli obiettivi di conservazione.”

Nel caso caso della Liguria lo studio screening, per verificare la necessità della Valutazione di Incidenza, deve prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione del sito in questione così come definiti dalla DGR 4 luglio 2017 n. 537 (Approvazione delle misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea.- QUI). 

  

 

SE IL PROGETTO VIENE VALUTATO AUTORIZZATO CON PRESCRIZIONI RILEVANTI VUOL DIRE CHE OCCORREVA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Al punto 2.4. le linee guida nazionali affermano: “L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali”.

 

 

LA FASE DI SCREENING PER VERIFICARE LA NECESSITA DI UNA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NON DEVE CONCLUDERSI CON PRESCRIZIONI AL PROGETTO MA SEMMAI CON ULTERIORI MISURE DI TUTELA DEL SITO

Aggiungono le linee guida sempre al punto 2.4. : “Quindi l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VIncA deve essere esclusa, questo anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C323/17 del 12.04.2018, nella quale viene riferito che ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione in questa fase.

Sempre secondo le linee guida qui esaminate, potrebbero essere necessario a conclusione della fase di screening ed In applicazione del principio di precauzione: “particolari "indicazioni  atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizione d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche”.

Quindi non prescrizioni progettuali ma misure diretta di tutela del SIC.

 

Ciò trova conferma anche nella legge nazionale infatti il secondo capoverso comma 3 articolo 4 DPR 357/1997 recita: “Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area  naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.".

Concludono sul punto le linee guida: “Le C.O sono individuate con atto ufficiale delle Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro adozione, ne danno informativa al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell’esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000. L’Ente gestore del sito e l’Autorità compente alla VIncA devono rendere pubbliche ed accessibili le informazioni tecnico-naturalistiche necessarie al fine di consentire al proponente di ottemperare alle C.O. da integrare nella proposta, come ad esempio quelle riferite alle indicazioni dei periodi di riproduzione delle specie di interesse comunitario obiettivo di conservazione dei siti, o delle specie avifaunistiche di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE”.

Inoltre le linee guida affermano (punto 2.5): “Per gli aspetti Natura 2000, nel Format “Proponente” sono inseriti i requisiti relativi a: -presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione dei siti Natura 2000 al fine di appurare se la proposta è coerente con la gestione dei siti stessi; …”

 

Se avete voglia di andarvi a vedere la documentazione (QUI) presentata per il progetto di Biodigestore a Vezzano Ligure come pure del progetto di pontile a Portovenere (QUI) vedrete che quanto sopra riportato non viene rispettato per niente.



 

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