giovedì 17 gennaio 2019

Impianto rifiuti Cerri di Follo la Regione non vuole autorizzarlo e valutarlo a termini di legge


L’impianto di gestione rifiuti pericolosi e non in località Cerri di Follo come risulta dal titolo dell’articolo del Secolo XIX di ieri (pubblicato a fianco) è stato sequestrato per i motivi che rilevano in questo post di pochi giorni fa (vedi QUI).
Tutto questo conferma la situazione di grave illegalità in cui l’impianto ha continuato a funzionare fino ad oggi nonostante le prescrizioni autorizzatorie e le diffide della Provincia nonché ben due sentenze della Cassazione che confermavano tale illegalità

In questo quadro già di per se emblematico in Consiglio regionale ieri l’Assessore Regionale all’Ambiente nel rispondere alla interrogazione di un Consigliere 5stelle ha svolto affermazioni molto discutibili che fanno pensare ad una scarsa volontà di affrontare, al di la della questione specifica delle violazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni vigenti, una volta per tutte la presenza di un impianto non adeguatamente (fino a oggi) valutato nei suoi potenziali impatti e quindi non autorizzato secondo le norme di legge vigenti. Valutazioni e autorizzazioni a norma di legge che se correttamente applicate, a differenza di quanto sostiene l’Assessore Regionale   avrebbero portato se non a chiudere l'impianto quanto meno a ridimensionarne quantità e tipologia dei rifiuti trattati nonchè la stessa struttura impiantistica. 

QUESTIONE MANCATA AIA
L’Assessore Regionale nella risposta alla interrogazione afferma testualmente: “Si precisa infine che l’iter in questione è relativo, come più volte chiarito, ad una autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 (i volumi trattati non raggiungono le soglie AIA)". 

Per AIA si intende come  è noto l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Un tipo di autorizzazione ben più vincolante sotto il profilo della prevenzione ambientale e sanitaria della autorizzazione ordinaria citata dall’Assessore fino ad ora applicata all’impianto in questione.

Peccato che l’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria non motivi il perché l’AIA non debba applicarsi all’impianto in questione ne sotto il profilo del tipo di lavorazione dell’impianto, ne sotto il profilo della quantità e tipologia dei rifiuti trattati.   

Come risulta dalla autorizzazione della Provincia n° 76 del 2015, questa richiama l’autorizzazione N°80 del 2008 secondo la quale l’impianto svolge la attività di messa in riserva con selezione, cernita, recupero  stoccaggio di rifiuti pericolosi e non per una potenzialità massima annua di 30.000 tonnellate ed una potenzialità media giornaliera di 100 tonnellate.  

Successivamente l’impianto ha avuto ulteriori atti autorizzatori della Provincia : n°92 del 2016, n° 2003 del 2016 , n° 1993 del 2017 che hanno confermato le caratteristiche di lavorazione e di quantità e qualità dei rifiuti gestiti della autorizzazione del 2008 che restano quelle di una potenzialità media di 100 tonnellate giorno  

Se andiamo a vedere gli allegati alla Parte II del DLgs 152/2006 che  descrivono l’elenco delle categorie di impianti sottoponibili, obbligatoriamente ad AIA possiamo notare che l’impianto in questione sia per il suo ciclo di lavorazione che per le quantità e tipologia di rifiuti trattabili, rientra pienamente tra quelli sottoponibili ad AIA.

L’impianto svolge, sotto il profilo del ciclo di lavorazione, attività di messa in riserva, selezione cernita recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non. Infatti:   
1. L’impianto rientra sia nella categoria 5.1 dell’allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006. Infatti questa categoria fa riferimento sotto il profilo del ciclo di lavorazione alla attività di recupero dei rifiuti pericolosi . In particolare nella attività di recupero (allegato C alla Parte IV del DLgs 152/2006) rientra anche la messa in riserva all’interno della quale rientrano tutte le possibili attività di recupero.  Per quanto riguarda la quantità trattabile il limite è di 10 tonnellate giorno di rifiuti.
2. L’impianto rientra anche nella categoria 5.3 lettera b) che fa riferimento alla attività di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 tonnellate giorno.  

Ora se le cose stanno così come ho avuto modo di spiegare più volte l’impianto andrebbe definitivamente fermato, a prescindere dal sequestro attuale che riguarda solo lo stoccaggio e la lavorazione abusiva nel piazzale antistante l’impianto, fino al suo adeguamento alla disciplina dell’AIA.
Infatti secondo la vigente normativa (vigente da anni) i termini per adeguare gli impianti esistenti all’AIA  sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.   
La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17 giugno 2015  e un decreto legge del 4 luglio  2015 hanno chiarito molto bene su come debbano essere interpretate le date suddette. La Circolare ha chiarito con nettezza che per le installazioni che non hanno ottenuto l’AIA entro il 7  luglio 2015 (data ormai superata) le autorizzazioni previgenti decadono automaticamente. Quindi  non essendo più autorizzate queste installazioni non devono più funzionare fino all’adeguamento  all’AIA. Il Decreto Legge aveva ulteriormente precisato che le installazioni suddette potevano continuare a funzionare a condizione che il gestore (previa verifica della autorità  competente al rilascio dell’AIA) dimostrasse che le autorizzazioni previgenti erano state sufficientemente aggiornate per garantire il rispetto del titolo III-bis della Parte II del DLgs 152/2006 cioè della disciplina dell’AIA. N.B. Il Decreto Legge come da comunicato del Ministero della Giustizia (vedi QUI) non è stato convertito in legge quindi è decaduto. Ciò è confermato   anche dal comma 3 articolo 1 Legge  6/8/2015 n. 125.
La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge (nessuno per l’impianto in oggetto), vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente  dalle previgenti autorizzazioni. Peraltro è noto a tutti come la dimostrazione da parte dei gestori dell’impianto in oggetto di rispettare comunque la disciplina dell’AIA pur non avendo ancora ottenuto questa autorizzazione, non sia mai stata presentata quindi si è violato pure il suddetto Decreto Legge peraltro, come visto sopra, decaduto.   
Infine, sul punto, la infrazione della norma comunitaria dell'AIA, per l'impianto di Saliceti, risale al 2005 e quindi non è possibile sanare, la violazione di una norma comunitaria, con una legge intervenuta quasi 10 anni dopo, legge che comunque abbiamo visto non c'è più.



LA RIMOZIONE DELLA VIA EX POST
L’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria nella sua risposta alla interrogazione afferma inoltre che: “ non si configura altresì i presupposti normativi per avviare una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”.
L’Assessore furbescamente rimuovo la parolina ex post che invece nel caso specifico è quella che  conta. Vediamo perché…

I  gestori dell’impianto in questione hanno presentato sia istanza di rinnovo della autorizzazione che una istanza di modifica sostanziale della stessa (in data 10 agosto 2018).
Come è noto, soprattutto alla Provincia spezzina, alla Regione e al Comune di Follo, l’impianto in  questione non è mai stato sottoposto ad una procedura di VIA. L'impianto in questione era, fin dall’inizio (autorizzazione del 2008), ai sensi delle lettere r) e t) del punto 7 allegato IV  alla Parte II del DLgs 152/2006, sottoponibile quanto meno a procedura di verifica della  applicabilità della VIA  ordinaria. Questo  avrebbe dovuto accadere, quanto meno, già in sede di modifica della  autorizzazione del 2008, trattandosi di modifica sostanziale di impianto esistente. Sostanziale  considerato che venivano modificati quantità e tipologia di rifiuti trattati nell'impianto. A conferma  delle carenze procedimentali e istruttorie nelle procedura di autorizzazione dell’impianto in oggetto si veda sentenza TAR Liguria n. 975 del  29 settembre 2001 che già  all’epoca rilevava: “un difetto di istruttoria” da parte della Regione Liguria nella sua decisione  di  escludere l’applicazione della VIA ordinaria all’impianto in oggetto.    
  
Quindi siamo di fronte attualmente ad un impianto che chiede il rinnovo della autorizzazione e una modifica sostanziale e deve ancora avere l’AIA, senza che detto impianto abbia mai avuto una procedura di VIA.
Sul punto la Corte di Giustizia della UE da anni ha chiarito (da ultimo Corte di Giustizia sentenza 28 febbraio 2018 causa C117-017 vedi QUI) che in questi casi l’impianto, insieme con il rinnovo  modifica sostanziale o nuova autorizzazione deve espletare una VIA ex post. La ratio della giurisprudenza comunitaria in materia è quella di evitare che la VIA venga evasa ulteriormente  magari in sede di nuove  autorizzazioni e che una volta applicata la VIA ex post (fino ad allora la mancante) questa rispetti le  finalità della Direttiva comunitaria sulla VIA secondo la quale:
1. La VIA deve valutare  preventivamente l’impatto ambientale di un progetto
2. Per valutare l’impatto ambientale del progetto occorre considerare tutti i criteri per misurare tale impatto a cominciare da quello della localizzazione.

Non solo ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011 (NOTA 1)ha affermato due principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma:
1. la VIA ex post serve per "vegliare" a che  l'effetto utile della  direttiva  n.  85/337/CEE  sia   comunque raggiunto  
2. la VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre  sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera.

Ovviamente fino ad oggi  le autorità competenti liguri (Regione in questo caso come autorità competente alla VIA) si sono ben  guardate da sollevare la suddetta grave lacuna procedimentale  prima ancora che istruttoria. Ne Provincia e Comune di Follo hanno sollecitato in questo senso la Regione Liguria.   
Guardate non si tratta di un fatto formale ma sostanziale.
Il TAR Toscana (sentenza n. 156 pubblicata il 30 gennaio 2018 vedi QUI) ha affermato che se la VIA o VINCA (valutazione di incidenza) ex post dimostrino un rilevante impatto ambientale dell’impianto/progetto esistente si può arrivare anche ad annullare in sede di autotutela la  autorizzazione allo stesso. Aggiunge il TAR che questo  può avvenire solo se si dimostra l’esistenza di un superiore interesse pubblico (ambientale sanitario) a quello imprenditoriale nel caso  specifico. Questo è possibile (come è avvenuto nel caso trattato dalla sentenza del TAR Toscana) solo svolgendo una corretta e completa istruttoria di VIA/VINCA ex post secondo i principi sopra  esaminati.


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