venerdì 29 dicembre 2017

Bocciato il Referendum Acam Iren: la democrazia diretta ostaggio di chi governa!

Il Consiglio Comunale di Spezia ha bocciato il referendum consultivo sulla aggregazione Acam Iren con un voto tutto politico che con il merito della richiesta referendaria non c’entrava nulla.  Infatti la Commissione tecnica che doveva vagliare la legittimità della richiesta referendaria lo aveva già avvallato.
È la seconda volta che in questa città la democrazia rappresentativa (Consiglio Comunale) si sostituisce alla  democrazia diretta, annullando uno degli strumenti principe della seconda: il referendum promosso direttamente dai cittadini. L’altra volta era successo per il referendum sull’accordo per la riapertura della centrale a carbone nel 2006.
Le motivazioni  di allora da parte del Consiglio Comunale (anzi della maggioranza politica di questo organo) sono le stesse della votazione di ieri: “l’accordo con Enel ormai è fatto ed è inutile oltre che dispendioso sentire i cittadini”.  
Come dire cambiano le maggioranze politiche ma la logica è sempre la stessa: non coinvolgere i cittadini direttamente e preventivamente nelle scelte strategiche della città e soprattutto mettere i cittadini di fronte alle scelte predefinite nelle stanze chiuse, e nel caso Acam Iren anche ristrette, della politica che governa.
Ma la decisione del Consiglio Comunale è stata possibile perché, al di la della questione di merito del momento, il regolamento del Comune che disciplina l’istituto del referendum ha dei limiti enormi di democraticità in quanto fa diventare uno strumento di democrazia diretta ostaggio della maggioranza politica che governa l’ente comunale.  Vediamo perché e vediamo dove il regolamento deve essere cambiato radicalmente affinché quanto successo ieri non accada più.

Esaminiamo criticamente le parti più significative del regolamento del Comune di Spezia sul referendum consultivo (per il testo integrale vedi QUI), in corsivo riporto il testo del regolamento.  

Art. 3
La richiesta di indire Referendum Consultivo può essere avanzata da:….”
Manca  il riferimento alla indizione diretta di un certo numero di cittadini proporzionale agli aventi diritto al voto alle amministrative.


Art. 4
"Non possono essere sottoposti al Referendum Consultivo: ……
e) atti cui il Comune è obbligato per legge o regolamento o per provvedimenti dello Stato o della Regione."
Il punto e) è eccessivamente limitativo della possibilità di promuovere referendum. Per fare un esempio concreto applicando questo vincolo non si potrebbe tenere un referendum consultivo sul rilascio del parere comunale sulla nuova autorizzazione della centrale Enel. Questo vincolo non è contenuto, tanto per fare un esempio neppure nello statuto del Comune di Milano (comma 2 articolo 12 vedi qui) peraltro governato per anni dal centro destra! 


Articolo 6
“….. Il Sindaco, quindi, entro 10 giorni, sottopone la richiesta di referendum ad una  Commissione composta da:  ­Presidente del Tribunale della Spezia;  ­Presidente - pro-tempore - degli Avvocati e Procuratori Tribunale della  Spezia;  ­Segretario Generale del Comune della Spezia; La Commissione esprime il proprio parere sull'ammissibilità del Referendum entro 30 giorni.  Nei successivi 60 giorni il Consiglio Comunale, si pronuncia in via definitiva  sull'ammissibilità della richiesta di referendum.
In questo articolo va bene il vaglio di legittimità della commissione composta da ­Presidente del Tribunale della Spezia;  ­Presidente - pro-tempore - degli Avvocati e Procuratori Tribunale della Spezia;  ­Segretario Generale del Comune della Spezia. Non è accettabile il voto finale del consiglio comunale, decisivo sull’ammissibilità del referendum.  Intanto perché non viene definita una maggioranza qualificata, quindi può essere sufficiente una maggioranza semplice, dando la possibilità alla maggioranza che governa di impedire con risibili interpretazioni politiche la tenuta del referendum. Ciò è avvenuto con la proposta di referendum sull’accordo Enel Comune sulla riapertura della centrale nella metà degli anni 90 (il c.d. secondo referendum Enel, mai tenuto per scelta politica della maggioranza di centro sinistra di allora). In altri termini se dopo la ammissione di legittimità il referendum si può tenere e si raccolgono le 3.500 firme di cittadini elettori nel comune non si vede perché il consiglio comunale che vota su motivazioni politiche, e non di legittimità formale, debba impedire il referendum

Art. 11
I risultati del Referendum devono essere discussi dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito dei risultati.
Non c’è alcun impegno preciso di approvare una delibera motivata sulle modalità di accoglimento o meno dei risultati del referendum. Non si prevedono neppure, obbligatoriamente, audizioni preventive dei promotori del referendum

Il Referendum Abrogativo
L’art. 8 del T.U. enti locali si riferisce genericamente ai referendum, quindi saranno possibili anche referendum abrogativi o propositivi se istituiti dagli statuti almeno in relazione a regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale. Attualmente il referendum abrogativo non è regolamentato dal Comune di Spezia.

Infine…
Oltre alla analisi critica delle norme esistenti nell’attuale regolamento  emerge un'altra questione, proprio dalla vicenda Acam Iren.  L’attuale regolamento non prevede una  norma che stabilisca obbligatoriamente che, nelle more della tenuta del referendum consultivo,la Giunta e il Consiglio non possano deliberare in relazione all’oggetto del referendum proposto.  Ora la proposta di referendum bocciata ieri era stata avanzata da mesi non da un giorno, comunque molto prima della fissazione della data del consiglio comunale che ha votato la aggregazione Acam Iren.
D'altronde è quello che era accaduto già qualche anno fa sulla richiesta di referendum relativa al paventato acquisto del Comune del nuovo parcheggio di Piazza Europa.  Allora il Consiglio votò il via libera all’acquisto (poi non realizzato peraltro) del nuovo Parcheggio, di fatto depotenziando in anticipo il referendum stesso.


CONCLUSIONI
Insomma in questa città l’unico referendum che si è potuto tenere è stato il primo referendum sulla centrale Enel ma allora anche la maggioranza che governava era d’accordo.

Allora come oggi i cittadini partecipano direttamente al governo della città solo alle condizioni di chi governa e sempre che quello che propongono non sia in contrasto con gli obiettivi della maggioranza di turno! 

2 commenti:

  1. Il fatto che ci sia stato precluso di dire la nostra sull’affidamento, in condizioni di monopolio, del servizio idrico ad una SPA quotata in borsa, non significa necessariamente una sconfitta definitiva se avremo la capacità di “tenere il fiato sul collo“ delle istituzioni, a partire dal tema della raccolta e diffusione di informazioni utili a smascherare gli aspetti critici dell’operazione di aggregazione, anche da un punto di vista puramente economico .
    Fabrizio Franco - Comitato ABC La Spezia

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