martedì 21 febbraio 2017

Il futuro dell’area Enel di Spezia: un metodo di lavoro

Vedo che la questione del futuro dell’area Enel appassiona molto il dibattito cittadino. C’è addirittura chi mette le mani avanti e propone già soluzioni:
fantasiose: uno sorta di gardland spezzina
pericolose: il biodigestore, impianti che in Liguria ormai vanno di “moda” senza valutare gli impatti che possono produrre oltre che la loro non coerenza con i principi di gerarchia nella gestione dei rifiuti secondo la Direttiva quadro UE.
astratte: mantenimento attività industriale, si va dalla fonti rinnovabili, ad attività artigianali, insomma di tutto di più ma ovviamente con la parolina magica aggiunta: DI QUALITÀ!

Poi ci sono quelli che... 

non propongono ufficialmente nulla ma vanno avanti con la politica del fatto compiuto. Con l’attuazione del Piano Regolatore del Porto, terzo bacino in primis,  l’area  Enel sarebbe un boccone interessante per un porto votato ad uno sviluppo “smisurato”. Tutto questo senza discussione sul futuro della portualità anche in termini economici prima ancora che socio ambientali: vedi QUI e QUI

Il Comune con la sua solita logica contemporaneamente strumentale e confusa, ha istituito un tavolo di confronto che per ora è stato una passerella di comunicazioni di aria fritta. Non c’è un metodo non c’è una regola che stabilisca come farlo funzionare con caratteri di terzietà e non come mera cassa di risonanza delle “idee” della Amministrazione Federici.

Come sempre in questa città la discussione sull’uso del territorio presente o futura viene fatta senza metodo, senza analisi di scenari a confronto, senza un percorso trasparente anche e soprattutto sotto il profilo delle informazioni su dati e ricerche in materia nonché sulla normativa applicabile in un percorso di riconversione di un area così rilevante ma allo stesso tempo così inquinata dagli anni 60 del secolo scorso.  

Chiunque voglia occuparsi del futuro della centrale in modo non strumentale, trasparente, partecipato ma anche tecnicamente e amministrativamente credibile deve affrontare, con o senza tavoli,  questi 8 temi che descrivo di seguito basati sul principio che Passato Presente e Futuro si tengono sempre insieme:

1. Intanto partiamo da un dato la centrale continua a funzionare e ad inquinare. Quindi occorrerebbe, prima di tutto il resto, una analisi della attuale situazione della centrale presentata e discussa pubblicamente. Questa analisi dovrebbe riguardare:
1.1. lo stato delle prescrizioni AIA;
1.2. lo stato dei monitoraggi sulla salute in particolare stato delle indagini delle autorità pubbliche; 
1.3. tempistica di dismissione sulla quale sarebbe assolutamente necessario un pronunciamento del Ministero Sviluppo  anche in relazione alla disciplina della durata revisione aggiornamento dell'AIA: vedi QUI e QUI;
1.4.  rischio di incidente rilevante, normativa rimossa bellamente: vedi QUI;   
1.5. avviare un confronto con Enel, anche alla luce delle sentenze di condanna per l’inquinamento prodotto nel passato, sul risarcimento del danno ambientale da riconoscere alla città a prescindere dalla bonifica che è invece un obbligo di legge. (vedi NOTA 1[1]).  Questo aspetto è stato volutamente rimosso dalla ultima convenzione ((per il testo completo vedi QUI) del Comune di Spezia con Enel (vedi NOTA 2[2])


2. ricognizione di tutta la normativa interferente con bonifiche analizzando specificamente gli spazi che,  la vigente normativa e la giurisprudenza della corte di giustizia e nazionale, conferiscono alle amministrazioni pubbliche nell’imporre la bonifica in base al principio chi inquina paga e nel coinvolgere investitori privati: vedi ad es.  QUI


3. buone pratiche di bonifiche di aree con ex centrali a carbone


4. ricognizione dei sistemi di finanziamento europei e anche privati (banche istituti di crediti, fondi) per riconversioni di aree


5. ricognizione di buone pratiche di riconversione di aree industriali assimilabili


6. verifica sulle modalità di coinvolgimento della industria locale in progetti di industria da economia circolare


7. elaborazione, anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere, di un modello di valutazione per scenari sia sotto il profilo ambientale economico che sociale 


8. elaborazione, anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere, di un modello di governance partecipata per la elaborazione, valutazione approvazione di un progetto di riuso dell'area ex Enel. Partendo da un accordo tra gli enti interessati che ne definisca i passaggi amministrativi. 






NOTA 1  La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani,  (Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G. notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti Luigi ed altri – Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II, Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe duplice, riguardando sia le immissioni non visibili che quelle visibili dalla popolazione” e che “ E’ stato accertato che esiste un nesso di causalità fra funzionamento della centrale ed aumento della deposizione gravinometrica in alcune località limitrofe all’impianto”. 
Sulla base di quella perizia i dirigenti Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro responsabilità per le ripetute emissioni anomale. 
Nel procedimento penale relativo alla violazione della legge Merli (in vigore all’epoca, siamo negli anni 90) il giudice, utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA relative al giudizio di legittimità davanti al TAR (sull’ordinanza di chiusura della CTE Enel per violazione dei limiti agli scarichi termici), stabilì che si fosse verificato un danno ambientale condannando i due direttori della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili attraverso una provvisionale di £. 50.000.000; tale somma doveva essere considerata un anticipo sul risarcimento totale del danno che, secondo la perizia a firma Prof. Finzi Contini (che sosteneva essere già in atto, e da tempo, una gravissima compromissione ambientale del golfo della Spezia), veniva prudenzialmente quantificato in 229 miliardi del vecchio conio.
Ovviamente le varie Amministrazioni succedutesi in questi anni non solo non hanno mai attivato le cause civili possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure hanno posto la questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento della autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA e della relativa convenzione allegata. Anzi hanno perfino rimosso una relazione commissionata dalla stessa Amministrazione Comunale, grazie soprattutto alla azione dell’allora Avvocato Civico Accordon che nel  Marzo 2000 aggiornava i costi dei danni ambientali prodotti dalla presenza della centrale nel nostro territorio.

NOTA 2  La Convenzione limitandosi a chiedere qualche generico finanziamento alle fonti rinnovabili e ad una limitata attività di formazione e ricerca rimuove il problema del risarcimento del danno ambientale prodotto dalla centrale  al nostro ecosistema e alla nostra economia soprattutto marina.  
Tutto ciò avviene quindi  in totale violazione del principio chi inquina paga come tradotto dalla Direttiva sul risarcimento danno ambientale e dalla più recente giurisprudenza, ad esempio TAR Campania 3727/09: “ Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.". 
Questo articolo 6 ci porta lontani anni luce dalla interpretazione prevalente nella UE del principio chi inquina paga; dove questo principio (proprio perché distinto specificamente nel Trattato di funzionamento delle Istituzioni UE)  assume i caratteri di principio orizzontale: 
1. la precauzione deve ispirare l’azione preventiva 
2. l’azione preventiva  deve essere preferita alla correzione 
3. la correzione alla fonte degli inconvenienti ambientali deve imporsi rispetto alle forme di risarcimento per equivalente
4. il risarcimento del danno fondato sui meccanismi della responsabilità civile riveste la funzione di strumento di chiusura del sistema in grado di fornire un minimo di protezione a tutte le situazioni non altrimenti  tutelabili.

In altri termini il principio chi inquina paga se correttamente applicato e introdotto nella Convenzione in esame avrebbe costituito lo strumento  di chiusura dei principi tipici dell’AIA a cominciare da quello di precauzione della specificità del sito. 
Vale a dire che 
1. definiti scientificamente il  danno ambientale e le criticità sanitarie del sito interessato dalla centrale (principio di specificità del sito) 
2. applicate misure di modifica del modello gestionale dell’impianto in chiave di  tutela sanitaria (principio di precauzione)
3. si passava a  quantificare il danno ambientale sotto il profilo socio economico e su questa base si andava ad elaborare una proposta di convenzione (principio chi inquina paga)
Che non ci sia la volontà di applicare questo successione istruttoria,  peraltro perfettamente ammessa dalla legge vigente,  lo dimostrano le premesse della bozza di convenzione dove non solo si rimuovono tutte le problematiche incidentali emerse  in decenni di funzionamento della centrale ma soprattutto si  accettano le dichiarazioni di principio di Enel su interventi di risanamento ambientale in gran parte non realizzati come ha dimostrato molto bene il Comitato Spezia via dal carbone nei suoi documenti ufficiali e nei suoi esposti, nonché nel suo comunicato sulla bozza di Convenzione. 

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