La Giunta Regionale ligure
ha approvato un regolamento (per il testo
completo vedi QUI) che disciplina l’Inchiesta Pubblica nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (di
seguito VIA) di competenza
regionali.
L’Inchiesta Pubblica è una
modalità di coinvolgimento del pubblico interessato agli impatti di un progetto
od opera sottoposto a VIA. Si svolge quindi all’interno del procedimento di VIA
e dopo che questa è aperto.
Il regolamento approvato è
in generale positivo in quanto per la prima volta viene regolamentata una
procedura che pur esistendo per la VIA
dalla legge regionale 38 del 1998 (commi
5,6,7 dell’articolo 11) non era mai stata avviata se non nell’ultimo anno. Nell’ultimo
anno si sono svolte o si stanno svolgendo varie Inchieste Pubbliche in Liguria
come quella sulla discarica di Saturnia a Spezia, sulla piattaforma container
della Maersk a Vado, sul biodigestore di rifiuti a Isola del Cantone a Genova.
Ma nonostante le suddette
novità il testo del regolamento approvato sembra mancare in gran parte l’occasione
per meglio definire questa Inchiesta Pubblica soprattutto in chiave di una
efficace partecipazione del pubblico e
quindi di una gestione e prevenzione dei conflitti ambientali sul territorio
ligure. Senza considerare che poco opportunamente il regolamento non disciplina
la Inchiesta Pubblica nella Valutazione
Ambientale Strategica dei Piani e Programmi questo nonostante che la
stessa sia esplicitamente prevista ma non regolamentata specificamente dall’articolo
11 della legge regionale 32/2012.
QUALI FINALITÀ DELLA INCHIESTA PUBBLICA
Secondo le migliori esperienza di Inchiesta Pubblica
nelle procedure di valutazione ambientale (soprattutto nei paesi anglosassoni: Gran
Bretagna, Canada, Stati Uniti), l’Inchiesta ha i seguenti obiettivi:
1. Permettere il
coinvolgimento più largo del pubblico in adeguato anticipo a decisioni
definitive a rilevante impatto ambientale nel territorio interessante
2. Mettere in
pubblico tutta la documentazione, le analisi, le informazioni relative al
progetto da valutare comprese le ragioni e gli interessi da cui nasce colmando
la situazione di “asimmetria informativa”
a sfavore delle comunità locali relativamente ai progetti in gioco
3. Garantire una
trasparente ed imparziale gestione della Inchiesta dandone la gestione a figure
terze non solo rispetto al committente dell’opera ma anche alla Istituzione che
svolge il ruolo di autorità competente nel decidere la VIA
4. Garantire che
le conclusioni della Inchiesta riportino correttamente tutte i punti di vista
espressi nelle Udienze della stessa
5. Garantire che
le conclusioni della Inchiesta possano essere prese in considerazione dai decisori finali in modo
adeguato e che nel caso non vengano accolte sia adeguatamente motivata questa non accettazione in modo puntuale e
trasparente.
LE ESPERIENZE DI INCHIESTA PUBBLICA SVOLTE
NELL’ULTIMO ANNO NELLA REGIONE LIGURIA
Se andiamo a
vedere le Inchieste Pubbliche svolte o in corso di svolgimento citate anche in
precedenza possiamo rilevare molte criticità. In particolare:
1. Nomina a Presidente della Inchiesta persone senza alcuna esperienza di percorsi partecipativi all’interno di procedure di VIA (Piattaforma Maersk e Biodigestore di Isola del cantone)
2. Gestione della
Inchiesta rimuovendo problematiche di improcedibilità sollevate addirittura da
Ammnistrazioni Comunali interessate (Biodigestore)
3. Composizione
del Comitato della Inchiesta Pubblica anomale con indicazione di consulenti
scelti dal Presidente senza alcun coinvolgimento dei partecipanti alla
Inchiesta non favorendo così il superamento della asimmetria informativa (
Saturnia a Spezia e Biodigestore Isola Cantone)
4. Redazione
di Rapporti Finale della Inchiesta Pubblica eccessivamente sintetici e che non
solo non riportavano tutta la ricchezza dei contributi emersi nelle Udienze ma
soprattutto confondevano il Rapporto finale con il Parere del Presidente. Il
Rapporto finale deve essere la fotografia della Inchiesta e nulla più mentre il
Parere è solo espressione della volontà del Presidente.
5. Il
Rapporto Finale non può essere una sintesi generica di quello che è emerso ma
deve essere costruito seguendo le voci dello Studio di Impatto Ambientale in modo che l’Autorità Competente di VIA sia
costretta a rispondere in modo chiaro e puntuale a tutte le contestazioni e
criticità emerse dalla Inchiesta. Da questo punto di vista è pessimo il Rapporto
Finale della Inchiesta Pubblica sulla Piattaforma container di Vado ridotta a
qualche paginetta rispetto alla enorme complessità delle opinioni e
osservazioni espresse e depositate nelle Udienze. Basti pensare che tutto viene ridotto alla
questione dei monitoraggi dopo la eventuale approvazione del progetto,
monitoraggi che sono obbligatori per legge e non dipendono certo dalla
Inchiesta Pubblica. Mentre tutte le problematiche della incompatibilità del
sito, delle alternative compresa la opzione zero, dell’impatto sanitario
soprattutto sulla balneazione viene allegramente bypassato o ridotto a 4 righe
in croce
6. Nella
Inchiesta di Vado addirittura non è stata indetta neppure la Udienza Finale per
condividere il Rapporto Finale della Inchiesta da parte dei partecipanti. Ovviamente
non può bastare la firma del Comitato della Inchiesta che per forza di cose non
può mai essere rappresentativo di tutti i partecipanti alla Inchiesta
7. Addirittura
sempre a Vado le Udienze si sono tenute lontano dal Comune territorialmente
interessato dall’impatto ambientale del progetto oggetto della Inchiesta. A Spezia
per la discarica di Saturnia si sono tenute lontane dalla frazione
interessata impedendo la partecipazione del pubblico indifferenziato a favore delle solite aristocrazie partecipative
di associazioni e comitati.
IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA REGIONE NON SANA
PER NIENTE QUESTI LIMITI ANZI LI FORMALIZZA
Vediamo perché.
1. Il comma
3 articolo 1 del regolamento prevede che la richiesta di Inchiesta Pubblica: “non può essere accolta nel caso sia avanzata
nei trenta giorni dall’avvio del procedimento per la pronuncia di compatibilità
ambientale. In tal caso si effettua il contraddittorio di cui all’articolo 8
del presente documento.”. Questa norma è pericolosa perché non sempre il
pubblico è messo a conoscenza immediatamente dell’avvio del procedimento di VIA
certamente pubblicato nella sezione procedimenti in corso del sito della
Regione che però i cittadini normali non sono tenuti a guardare di continuo.
Non dovevano essere stabiliti termini tanto più che il regolamento prevede che
comunque spetta alla Giunta regionale decidere se avviare o no l’Inchiesta.
2. l’avvio o meno della Inchiesta è quindi
rimesso alla “magnanimità” politica della Giunta Regionale o al massimo del
Sindaco del Comune interessato (comma 1 articolo 2 regolamento) . Ora se la partecipazione del pubblico
arricchisce la istruttoria almeno per determinate categorie di opere a maggior
impatto potenziale la Inchiesta deve essere considerata obbligatoria. Non a
caso nella nuova versione (2014) della Direttiva UE sulla VIA si da questa definizione di procedura di VIA:
“l’elaborazione di un rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico
interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità
competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle
consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la
fornitura di informazioni sulla decisione”.
Come si può vedere, anche dalla mera lettera della norma, al
centro del procedimento di VIA ci sono le consultazioni del pubblico, non solo
ma i risultati di queste consultazione dovranno essere attentamente presi
in considerazione al momento della decisione da parte della Autorità Competente
( in Liguria la Regione).
3. Secondo
il comma 1 articolo 3 del regolamento: “Le
funzioni di presidente dell’inchiesta pubblica sono affidate, di norma, a
dirigenti o funzionari regionali.” Solo eccezionalmente possono essere
nominati soggetti tecnici esterni alla Regione. Il presidente della Inchiesta
deve essere terzo il più possibile rispetto al procedimento di VIA. Quindi
prevedere nella norma che Presidente sia un funzionario regionale o (vedi Inchieste Pubbliche di Vado e Isola del Cantone) un dirigente di altro ente pubblico coinvolto nel
procedimento decisionale come Amministrazione Interessata formalmente,
costituisce un vulnus potenziale al suddetto ruolo di terzietà. Andava colta l’occasione
del regolamento per definire una figura di Garante, professionalmente adeguata
e scelte con procedura di evidenza pubblica che per un termine ragionevole
avrebbe dovuto seguire le Inchieste per poi essere rinnovato ogni tot anni (massimo
una legislatura regionale)
4. l’articolo
4 del regolamento prevede il Comitato della Inchiesta formato da esperti che
dovrebbe supportare i lavori del Presidente. Non viene chiarito che nel
Comitato possano essere rappresentati anche i soggetti espressione di interessi
diffusi . Anzi si chiarisce che il Comitato non viene nominato sempre ma solo
per progetti particolarmente complessi e che pongano questioni di
multidisciplinarietà. Affermazione da un lato ridicola visto che è proprio
tipico della istruttoria di VIA la necessità di competenze diversificate basta
vedere le firme con relativi titoli accademici nella documentazione che
supporta la domanda di VIA. In realtà la norma sembra fatta apposta per
lasciare nella totale discrezionalità del Presidente se nominare il Comitato e
come comporlo con quali professionalità
5. l’articolo
5 del regolamento prevede che si tengano solo due udienze. È vero che si
aggiunge “di norma” ma ancora un volta si lascia tutto alla interpretazione
discrezionale del Presidente. Così non si prevedono, su richiesta dei
partecipanti, Udienze per audizioni specifiche (utilissime nei casi più
controversi sotto il profilo tecnico amministrativo e scientifico), ma
soprattutto non si prevede obbligatoriamente la Udienza Finale nella quale i
partecipanti possano condividere il Rapporto Finale attraverso una discussione
pubblica e trasparente e non nella frammentazione atomistica delle mail.
6. l’articolo 7 del
regolamento definisce il contenuto del Rapporto Finale. Lo fa senza separare
questo documento con il Parere del Presidente ma soprattutto non prevede
obbligatoriamente che nel Rapporto Finale sia riportata la
Storia politico amministrativa del progetto e quindi del conflitto intorno ad esso nonché il Bilancio del Consenso emerso dalla
Inchiesta.
PERCHÉ OCCORRE INSERIRE LA STORIA DEL
CONFLITTO E IL BILANCIO DEL CONSENSO NEL
RAPPORTO FINALE DELLA INCHIESTA PUBBLICA
La storia del conflitto deve essere intesa sotto vari profili:
Primo Profilo la storia
tecnico-amministrativa che sottende al progetto in questione.
Secondo Profilo la storia del
conflitto del progetto in relazione all’area da questo interessata: non solo le
contestazioni del pubblico e di associazioni e comitati ma anche le prese di
posizione politiche dei livelli istituzionali comprese gli eventuali
cambiamenti di opinioni anche espressi in atti a rilevanza giuridico
amministrativa.
Ma la storia del conflitto
rileva anche sotto il profilo amministrativo in coerenza con quanto previsto
dalla normativa nazionale e regionale in materia di procedimento di VIA. In
particolare:
1. prima di tutto nella
descrizione della opzione zero: vedi lettera a) punto 3 articolo 5 DGR
1660/2013[1]
2. in secondo luogo relativamente
al quadro progettuale del SIA che deve descrivere tra l’altro: “le fasi
temporali in cui si concretizza l’integrale realizzazione dell’opera” (lettera b) punto 5 articolo 4 DGR 1660/2013)
3. in terzo luogo in
relazione alla documentazione da allegare al progetto: esistenza fasi di realizzazione del progetto,
cronoprogramma delle fasi attuative; Descrizione delle principali componenti
del progetto; Descrizione di tutte le fasi di costruzione del progetto e di
messa a regime (tabella 1 allegata alla DGR 1660/2013)
4. dai primi
tre aspetti si ricava anche la necessità di analizzare il contenuto metodologico del SIA come pure
le modalità procedurali (autorizzazioni, pareri, modalità comunicative,
modalità di accoglimento delle osservazioni del pubblico e del coinvolgimento
dello stesso) in tutte i diversi procedimenti anche precedenti a quello oggetto
della Inchiesta. Infatti i diversi procedimenti riguardano sia pure in fasi e
aspetti diversi lo stesso progetto che deve essere valutato complessivamente
anche per evitare effetti di frazionamento del progetto stesso sotto il profilo
della valutazione degli impatti (vedi primi tre punti sopra elencati)
5. infine
inserire la storia del conflitto è in coerenza
con la ricostruzione del livello di accettabilità sociale del progetto , in coerenza
peraltro con la DGR 1660/2013 (Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura
di VIA) che prevede:
5.1. tra i contenuti del
Quadro di riferimento progettuale del SIA: “la gestione sociale
del progetto, con riferimento ai soggetti coinvolti, agli impatti relativi a
vantaggi e svantaggi sui gruppi sociali, i beneficiari, l’utenza diretta o
indiretta, i possibili conflitti.”. (lettera b) punto 5 articolo 4 DGR 1660/2013)
5.2. tra i comparti ambientali
presi in esame dal SIA, questo ultimo: “deve
contenere indicazioni sui possibili effetti economici e sociali del progetto,
sia direttamente sia indirettamente, sia nel corso della realizzazione che a
regime, sulle seguenti variabili: occupazione, mobilità (pendolarismo, viabilità, trasporti, etc.),
anche in relazione alla capacità della rete infrastrutturale
composizione socio-anagrafica della comunità locale, grado
di coesione ed integrazione della comunità locale” (lettera h) articolo 11 DGR
1660/2013).
In altri termini la storia del conflitto serve per far
comprendere gli interessi in gioco e quindi le parti che le rappresentano, gli
eventuali errori anche comunicativi oltre che tecnico procedurali che hanno
portato alla situazione della presentazione del progetto oggetto della
Inchiesta.
Tutto ciò risulterà essenziale per poi stendere la
sezione del Bilancio del
Consenso che
misurerà quanto la Inchiesta abbia o meno avvicinato le diverse posizioni in
gioco o comunque abbia dato risposte alle criticità emerse dal passato anche
recente.
In particolare il Bilancio del Consenso dovrà essere
così strutturato all’interno del Rapporto Finale della Inchiesta (riporto a
titolo semplificativo uno schema tipo utilizzato in una Inchiesta per una
discarica di rifiuti speciali pericolosi e non in Provincia di Massa):
[1] “La situazione
preesistente all’intervento deve essere puntualmente analizzata, avvalendosi
dei dati disponibili presso gli enti pubblici e altri, in quanto la stessa
costituisce la base conoscitiva in riferimento alla quale possono essere
definiti gli impatti derivanti da una trasformazione, nonché con apposite
campagne di indagini e monitoraggio;”
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