domenica 2 agosto 2015

Piazza Verdi: come funziona la procedura di verifica di interesse archeologico

L’assessore Mori, del Comune della Spezia, non si smentisce quanto a supponenza e ignoranza e anche oggi sul Secolo XIX dichiara che comunque il Comune deve andare avanti sul progetto di Piazza Verdi a prescindere da quello che pensa la Soprintendenza Archeologica e la Direzione generale Archeologia del Ministero per i Beni Culturali.


Quello che afferma l’assessore non risponde al vero. Voglio ricordare all’Assessore come funziona la procedura di verifica dell’interesse archeologico che peraltro si sarebbe dovuta eseguire molto prima e ciò non è stato per responsabilità della Amministrazione Federici, vedi QUI (a proposito di chi produce inefficienza e ritardi nelle opere pubbliche cittadine).  



LA VERIFICA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO E IL CODICE DEGLI APPALTI

Le norme di riferimento sono l’articolo 96 del Codice degli Appalti Pubblici e la Circolare Ministeriale n.10 del 12 giugno 2012

L’articolo 96 del Codice degli Appalti recita: “La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi…… :
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.”



COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI VERIFICA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
Con Circolare n.10 del 12 giugno 2012 ( vedi QUI) la Direzione Generale delle Antichità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva disciplinato sotto il profilo tecnico operativo le due fasi descritte nel sopra citato articolo 96. 

1. Acquisire i documenti utili per la verifica contenuti negli archivi storici della Soprintendenze sia a livello regionale che locale

2. La documentazione storica dovrà essere inserita nel fascicolo archeologico da allegare al progetto preliminare (nel caso in esame il progetto di riqualificazione di Piazza Verdi). Il fascicolo archeologico dovrà essere redatto secondo modelli standard predisposti dal Ministero dei Beni Culturali.

3. Se sull’area esistono già ampie documentazioni sulla storia della stessa il fasciolo archeologico potrà essere semplificato sulla base di un confronto tra Soprintendenza e Stazione Appaltante con i progettisti (nel nostro caso Comune di Spezia e Buren Vannetti)

4. Il responsabile della istruttoria (un archeologo) esamina progetto e il fascicolo allegato e stende una relazione motivata sulla base della quale il Soprintendente decide o meno di avviare la procedura di verifica

5. Nel caso affermativo è prevista la possibilità di un accordo tra Soprintendenza e Stazione Appaltante (nel nostro caso il Comune), prima giocava un ruolo anche la Direzione Regionale ora superata dalla riforma della organizzazione periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In detto accordo, predisposto sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, è possibile graduare la complessità della procedura, in ragione della tipologia e dell’entità dei lavori, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento, e disciplinare le forme di documentazione e di divulgazione della indagine.

6. In una prima fase possono essere previste, una volta avviata la procedura di verifica secondo le modalità descritte nei punti precedenti, indagini geognostiche e di saggi archeologici tali da assicurare una campionatura dell’area interessata. Tale campionatura va definita preliminarmente anche sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo archeologico e nell’eventuale accordo di cui al punto precedente. Si tratta comunque di indagini non invasive.

7. i veri e propri sondaggi archeologici (trincee o saggi di maggiore entità) andranno effettuati solo in caso di anomalie che possano emergere dalle indagini non invasive di cui al punto 6.

8. chiusa la prima fase, sulla base dell’indagine di cui sopra, il funzionario archeologo responsabile della istruttoria predispone una relazione interna per il Sopritendente,

9. sulla base del contenuto della relazione del funzionario archeologo quindi ci sono tre possibilità:
9.1. In assenza degli elementi archeologicamente significativi[1] la procedura si ritiene terminata e il Soprintendente rilascia il parere conclusivo che accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori.
9.2. Nel caso in cui emergano elementi archeologicamente significativi per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto
9.3. nel caso in cui emergano complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito, il soprintendente inserisce prescrizioni nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.  



CONCLUSIONI RISPETTO AL PROGETTO DI PIAZZA VERDI
Quindi alla luce di quanto sopra:
se siamo nella ipotesi 9.1. non succede nulla , il progetto Buren Vannetti andrà avanti;
se siamo nella ipotesi 9.2. il progetto dovrà essere rivisto per rispettare le emergenze archeologiche da tutelare in sito
se siamo nella ipotesi 9.3. la piazza verrà vincolata da un punto di vista archeologico e il progetto sarà bloccato.

Tutto questo richiede che la procedura ex lege sopra descritta sia svolta compiutamente. Nel frattempo l’assessore e gli uffici comunali stiano al loro posto…… ovviamente se l’Amministrazione decidesse di andare avanti con i lavori sulla piazza prima della conclusione della suddetta procedura commetterebbe non più una illegittimità ma un reato ad esempio quello di abuso di ufficio ex articolo 323 del codice penale.  Tutto il resto sono chiacchiere da bulli di periferia indegne di un amministratore pubblico.




[1] Per elementi archeologicamente significativi si intende la presenza certa di livelli di frequentazione, strutture e/o materiali archeologici.

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