domenica 16 novembre 2014

Sblocca Italia: si semplificano le procedure ma le bonifiche non si fanno!

Convertito  in legge Il Decreto Sblocca Italia. Su questa conversione ho già trattato relativamente al Paesaggio, vedi QUI

In questo post tratto le novità in materia di bonifiche
che troviamo  ai seguenti articoli della legge 164/2014: 
articolo 33 (vedi QUI)
articolo 34 (vedi QUI)



BONIFICHE: LE AREE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
Il Decreto Sblocca Italia ha introdotto una nuova categoria di siti da bonificare: Le aree di rilevante interesse nazionale.  La legge di conversione del Decreto non ha apportato modifiche significative a livello nazionale, se non per la Regione Campania (sito di Bagnoli).

Con queste aree di interesse nazionale ora abbiamo le seguenti tipologie di siti di bonifica:
1. i siti di bonifica di interesse nazionale
2. i siti di bonifica di interesse nazionale interessati da aree industriali da riconvertire
3. le aree di rilevante interesse nazionale
4. i siti di bonifica in aree militari
5. i siti di bonifica regionali
6. i siti di bonifica nazionali o regionali ma riguardanti aree da bonificare non superiori ai 1.000 metri quadri

Ognuna di queste categorie di siti ha una sua particolare procedura alla faccia della semplificazione. Non solo ma con quella ora introdotta siamo alla nona procedura di semplificazione dal 2005 ad oggi, senza considerare la riforma generale delle procedure bonifica ex DLgs 152/2006.  Insomma possiamo dire: SEMPLIFICARE COMPLICANDO.

Tutto il potere,  per queste nuove aree di bonifica di interesse nazionale, viene dato nelle mani di due persone: un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore(anche privato),  anche ai fini dell'adozione  di  misure  straordinarie  di  salvaguardia  e tutela ambientale ma pure a progetti di “rigenerazione urbana”, i quali per ora restano un oggetto sconosciuto ma hanno una denominazione sinistra nel Paese dei record nel consumo di suolo con la scusa del recupero di aree dismesse.
Il Soggetto Attuatore opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di  realizzazione delle  opere infrastrutturali: alla faccia della strombazzata necessità di ridurre le stazioni appaltanti!
Al  Soggetto Attuatore le aree individuate come di interesse rilevante nazionale sono trasferite, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo nomina.
La pianificazione urbanistica in chiave di sostenibilità? Non pervenuta. Anche perché la approvazione di questi Programmi di “rigenerazione urbana” costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Per una analisi approfondita di questa normativa sopra sintetizzata vedi QUI



PROCEDURA SEMPLIFICATA PER I SITI DI BONIFICA NAZIONALE E REGIONALE ESISTENTI
La legge di conversione del Decreto Sblocca Italia va a modificare l’articolo 242bis del DLgs 152/2006 (che era stato introdotto in precedenza dalla legge 116/2014).
L'articolo 242bis al DLgs 152/2006  prevede che chi è interessato ad effettuare a proprie spese la bonifica può presentare un progetto di bonifica che garantisca, sotto la sua responsabilità, il non superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione degli inquinati. Al fine di verificare, dopo gli interventi di bonifica,  se il superamento di dette concentrazioni c’è ancora oppure no verrà presentato il piano di caratterizzazione la cui esecuzione sarà svolta in collaborazione con Arpa che procede alla validazione dei relativi dati.  
Ho trattato diffusamente di questa nuova procedura di bonifica semplificata QUI.

La legge di conversione del Decreto Sblocca Italia ha precisato ulteriormente che  la caratterizzazione e il relativo  progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 (autorizzazione ordinaria disciplinata dalla Regione)  e  252 (autorizzazione per i siti di interesse nazionale), bensì a controllo dell’Arpat  per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli  per  la specifica destinazione d'uso.
Dopodiché il tutto verrà trasmesso alla autorità competente a certificare la avvenuta bonifica: Provincia (siti regionali) Ministero Ambiente (siti nazionali).

Voglio ricordare che la caratterizzazione ambientale di un sito inquinato (ex allegato 2 alla Parte IV del DLgs 152/2006): “è identificabile con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili  e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità  in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse”.
Si tratta quindi di una attività molto delicata che con questa nuova normativa viene esclusa da procedure trasparenti di autorizzazione, lasciando tutto al “contraddittorio” tra soggetto che bonifica e Arpa. Non solo ma prevedere come fa questa legge di presentare la caratterizzazione dopo la avvenuta bonifica, depotenzia le finalità della caratterizzazione che dovrebbe come dalla definizione  sopra riportata avere la finalità di definire la diffusione dell’inquinamento per poi capire quale strategia bonifica e soprattutto tecnica di bonifica sia più adeguata. Invece questa fase delicata viene solo verificata ex post e solo con il confronto con le Arpa delle varie Regioni.  L'Arpa è un ente sicuramente competente sotto il profilo tecnico, ma certamente non sottoponibile a procedure trasparenti di autorizzazione come invece avveniva nella procedura precedente dove la caratterizzazione veniva approvata in una conferenza dei servizi a cui partecipavano tutti gli enti interessati e di cui veniva messo a conoscenza il pubblico che poteva presentare osservazioni e chiedere anche audizioni.      

Per una analisi approfondita di questa normativa sopra sintetizzata vedi QUI.


PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN AREE DA BONIFICARE
La legge di conversione del Decreto Sblocca Italia prevede che nei siti inquinati nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di  messa  in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati
1. interventi e opere di bonifica,
2. interventi e opere richiesti dalla normativa sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro,
di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture,  compresi adeguamenti  alle prescrizioni autorizzative,
3. opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi
4. altre opere lineari
.... a condizione che  detti  interventi realizzino opere di pubblico interesse e  non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei  lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
Il Decreto Legge 165/2014 ha cancellato – per motivi di copertura - la norma della legge “Sblocca Italia”, appena entrata in vigore, che esclude(va) dal patto di stabilità le spese relative agli interventi di bonifica.


Successivamente questa nuova legge precisa come attuare gli interventi sopra elencati arrivando a  a semplificare il riutilizzo in situ dei materiali scavati in dette aree inquinate. In particolare:
1. si crea un piano di caratterizzazione preliminare non previsto dalla vigente normativa e i cui contenuti tecnici restano indefiniti;
2. in presenza di attività di messa in sicurezza operativa[1]  già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione preliminare di cui al punto 1, previa comunicazione  all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può  avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa. Questa novità appare pericolosa perché in contrasto almeno parziale con quanto previsto dalla definizione di messa in sicurezza operativa del DLgs 152/2006 riportata alla nota 13 (vedi sopra) infatti non è chiaro se l’alternativa alla caratterizzazione introdotta dalla nuova norma preveda o meno interventi che evitino, come afferma la legge attuale,  “la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti”;
3. si permette di riutilizzare in situ cioè nell’area da bonificare il materiale scavato non solo nel caso che non superi concentrazioni soglia di contaminazione (quelle che fanno scattare l’obbligo di bonifica) ma anche nel caso che li superino sia pure a certe condizioni elencate dalla nuova legge che però dipendono dalla interpretazione della autorità competente (per i SIR: Comune, Arpa, Provincia).



APPALTI PUBBLICI E BONIFICHE 
La legge di conversione del Decreto Sblocca Italia conferma la versione iniziale dell'articolo 34 secondo il quale si applicano ai lavori di bonifica da appaltare (tutti sia quelli nei SIN che nei SIR) le procedure semplificate per lo svolgimento delle gare previste dal Codice degli Appalti e cioè:
1. quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare;
2. procedura negoziata nella scelta dell’appaltatore senza pubblicazione del bando di gara. Ricordo che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando lascia alle stazioni appaltanti  il massimo di discrezionalità, che giunge fino alla potestà di autonoma individuazione dei concorrenti da invitare alla gara. La applicazione generalizzata della procedura negoziata ai lavori di bonifica appare in contrasto con le direttive europee passate e presente in materia di appalti pubblici e anche con la giurisprudenza comunitaria (come spiego nel commento completo a questa nuova normativa nazionale che linko alla fine di questo post);
3. riduzione termini della ricezione delle domande di partecipazione e ricezione delle offerte nelle procedure ristrette o negoziate:
4. ammissibilità varianti in corso d’opera. 

Anche qui la semplificazione rischia, in un settore delicatissimo, di favorire la carenza di trasparenza nelle procedura di assegnazione dei lavori, con tutte le possibili conseguenze che possiamo immaginare!


[1] l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate (lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)



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