Al contrario
ecco cosa dovrebbe pubblicare in materia
ambientale l'Autorità Portuale e non pubblica da anni, leggete questo post e vi
farete una idea del livello di mancanza totale di trasparenza di questo ente
pubblico e soprattutto di violazione di obblighi precisi di legge in materia di
controlli ambientale per la sicurezza nel porto. Il tutto con la passiva
complicità della Capitaneria di Porto…….
SICUREZZA NEL PORTO
1. Documentazione attestante la
definizione da parte della AP delle modalità di redazione del Rapporto
integrato di sicurezza portuale ex Comma 4 articolo 4 DM 293/2001 ( Regolamento
di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
2. Verbali conferenze dei servizi
relativa alle istruttorie per la valutazione del Rapporto integrato di
sicurezza portuale (Articolo 5 DM 293/2001)
3. Documentazione attestante la
avvenuta trasmissione del Rapporto integrato di sicurezza portuale al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale, valutazione
degli eventuali rapporti di sicurezza delle singole attività presenti nell’area
interna alla circoscrizione della Porto della Spezia anche ai fini del rilascio
del certificato di prevenzione incendi
4. Documentazione attestante la
integrazione delle conclusioni del Rapporto integrato di sicurezza portuale nel
Piano regolatore del porto ((Comma 9 articolo 5 DM 293/2001)
5. piano di emergenza portuale al
fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti
industriali e petroliferi e ne coordina l'attuazione (Comma 1 articolo 6 DM
293/2001)
6. Documentazione attestante
l’adempimento degli obblighi in materia di informazione e Formazione Lavoratori
per il Piano di emergenza portuale (Decreto Ministero Ambiente
26 maggio 2009, n. 138 Regolamento recante la disciplina delle forme
di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di
emergenza interni)
7. Documentazione attestante la
predisposizione e trasmissione al prefetto e alla provincia di tutte le
informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area
portuale (Comma
3 articolo 6 DM 293/2001)
8. Documentazione attestante la attività
della commissione per la verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto
delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato
(Articolo 7 DM 293/2001)
9. copia concessioni del bunkeraggio
a mezzo oleodotto (deposito) e a mezzo distributore fisso su banchina (Circolare
19/7/2002 n. 16 - Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.
16 Prot. n. DEM3/1823: Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti
marittimi)
10. documentazione attestante il
rispetto dei requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e
l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti
liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione ( Decreto
del Ministero dell’Interno 29 novembre 2002)
11. autorizzazioni impianti e depositi
costieri di oli minerali ( Legge
239/2004 commi 56-58 - Circolare Ministero Infrastrutture n. 19 del
18/11/2005 - Circolare del 19/4/1999)
12. documentazione attestante il
rispetto degli obblighi del DM 16/12/2004 (Recepimento della direttiva
2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza
delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse – come modificata
dall’art. 12 della direttiva 2002/84/CE), in particolare:
12.1. verifiche al momento del rilascio
della concessione ai gestori dei terminali del rispetto delle condizioni
previste da detta normativa
12.2. modalità di esercizio dei compiti
ispettivi sul rispetto dell’allegato II al DM 16/12/2004 da parte dei
terminalisti
13. documentazione attestante il
rispetto degli obblighi del Dpcm 10/2/2006 (Linee guida per la pianificazione
di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a
propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo
17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni). In particolare:
13.1. collaborazione alla redazione del
Rapporto tecnico per la redazione del piano di emergenza esterno relativamente
la naviglio civile
13.2. collaborazione alla redazione del
Rapporto tecnico per la redazione del Piano provinciale di emergenza esterna
dell'area portuale
13.3. svolgimento attività, anche avvalendosi
delle amministrazioni pubbliche, utili a garantire il rilevamento e
la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale
CONTROLLO DEI COMBUSTIBLI USATI DALLE NAVI NEL PORTO
Relativamente
alla qualità dei combustibili usati dalle navi che entrano e attraccano nel
nostro porto non vengono pubblicati i risultati dei controlli relativi al contratto con il fabbricante e il piano di messa in conformità approvato dalla società
di classificazione della nave o, per le navi battente bandiera di uno stato della UE, dall’organismo riconosciuto
secondo il regolamento CE 391/2009
(vedi QUI). In
particolare devono essere controllati/e:
1. le modalità di sostituzione del combustibile nella nave che entra ed esce dal porto attraverso la
verifica sul giornale generale e di
contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione
(vedi QUI) o in un
apposito documento di bordo;
2. il bollettino di consegna, da
parte del fornitore del combustibile, indicante il quantitativo ed il
relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni
successivi, nonché un campione
sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
3. nel caso che la
nave non abbia trovato il combustibile pulito, dovrà fornire apposito rendiconto delle
motivazioni di tale mancanza
Non
solo ma deve essere dimostrato pubblicamente il rispetto delle modalità di
controllo dei campioni di combustibile, controlli che devono essere
sistematici, nel senso che copia
dei
documenti sopra elencati devono essere a disposizione degli Uffici della
Autorità Portuale e della Capitaneria , come pure i verbali di ispezione.
Infatti
la legge spiega puntualmente le modalità dei controlli che prevedono ispezioni
dei
documenti
e campionamenti sul combustibili; in particolare le modalità di questo
campionamento
sono ben spiegate nelle linee guida contenute nell’allegato VI riveduto della convenzione
MARPOL, adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59) del comitato
per la protezione dell’ambiente marino (MEPC)
dell'IMO. La convenzione MARPOL è quella da cui discende la
normativa europea e nazionale di cui stiamo trattando.
Infine a dimostrazione che non sono previsti solo interventi
a campione la legge prevede che, se per ragioni
tecnico economiche, i campionamenti della qualità del combustibili non
possono essere svolti, c’è comunque l’obbligo di controllare
il campione sigillato di
combustibili che deve sempre essere tenuto a bordo della
nave.
ANALISI E VERIFICA EMISSIONI INQUINANTI
NELL’AREA PORTUALE E
NELLE AREE CONTERMINI
Secondo
la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale il porto di Spezia non fa
parte delle aree a controllo delle emissioni significative e quindi non
devono essere effettuati studi specifici sull’impatto ambientale delle navi che
vi attraccano. Si tratta delle aree di controllo delle emissioni in
particolare di ossidi di zolfo per la definizione delle quali sono richiesti,
dalla vigente normativa, particolari studi ed analisi sugli effetti potenziali
e reali dello inquinamento
dalle emissioni da navi nonché dell’impatto cumulativo di queste emissioni
con altre fonti inquinanti. Questi studi sono fondamentali per capire quali
limiti devono
essere dati alla espansione di un porto soprattutto se, come il nostro, molto
vicino ad
aree densamente abitate e con altre importanti fonti inquinanti.
La
Capitaneria omette però un elemento fondamentale: il porto di Spezia non
rientra in
queste
zone per scelta delle Autorità preposte (Governo, Autorità Portuale).
Infatti
sul punto la legge prevede che anche i porti rientrino potenzialmente in queste
aree e quindi solo dopo i suddetti studi e verifiche , svolti appunto dalle
Autorità preposte, l’IMO (Organizzazione Internazionale Marittima) inserirà o
meno il porto nelle suddette aree in modo definitivo.
Questi
studi e queste analisi non sono mai state fatte violando quindi la procedura
prevista
dalla
legge e soprattutto dalla Convenzione MARPOL (regole 13 e 14 e appendice III allegato
VI) da cui la legge discende come già scritto.
ULTERIORI DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI EMISSIONI INQUINANTI
NELL’AREA PORTUALE
1. Documentazione che attesi la
attuazione degli interventi riduzioni emissioni aeriformi nelle aree portuali
previsti dalla DGR n.1567 del 22 dicembre 2006[1] - paragrafo 5, quali:
1.1. Valutare le possibili opzioni per
diminuire le emissioni dovute alle fasi di stazionamento delle navi
nei porti, attraverso la promozione di
intese con le autorità portuali e l’eventuale
coinvolgimento del livello nazionale, finalizzate anche all’effettuazione di
uno studio di fattibilità in ordine all’approvvigionamento di elettricità da
parte dei natanti in fasi di stazionamento
1.2. Minimizzare le emissioni dovute ad
operazioni di sbarco, imbarco, movimentazione e stoccaggio delle rinfuse
polverulente e liquide, nonché quelle dovute alle attività produttive svolte in
ambito portuale, sia attraverso opportune prescrizioni nell’ambito della applicazione
delle disposizioni della parte 5 del DLgs 152/06 o del DLgs 59/05 [2], che attraverso strumenti volontari (certificazione
ambientale) o specifiche intese
1.3. Diminuire l’impatto del traffico pesante
e privato, attraverso interventi sia di regolamentazione del traffico che
strutturali.
2. Autorizzazioni alle emissioni di
attività industriali nell’ambito della circoscrizione di competenza della AP al
fine di verificare
2.1. Obbligo di autorizzazione[3] alle emissioni per nuovi stabilimenti e/o modifica
degli esistenti [4], [5]
2.2. Rispetto valori limite di emissione [6] previsti per gli
stabilimenti e indicati nella autorizzazione
3. Documentazione di riscontro del
rispetto dei parametri di omologazione/emissione da macchine mobili non
stradali [7] ex Decreti Ministeriali[8] attuativi della Direttiva Direttiva 97/68/CE [9]e successive modifiche[10]
DOCUMENTAZIONE ED OBBLIGHI IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE IN AREA
PORTUALE
1. Piano raccolta/gestione rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico ex DLgs 182/2003[11] aggiornato all'ultima
Direttiva UE quadro sui rifiuti.
2. Documentazione relativa alla
gestione impianti portuali di raccolta rifiuti: rispetto norme su deposito
temporaneo - messa in sicurezza o deposito preliminare ex comma 4 articolo 4[12] DLgs 182/2003
3. Documentazione attestante il
rispetto determinazione - metodologie - criteri di analisi del materiale
dragato al fine della sua gestione nell’ambito dei siti di bonifica nazionale[13], quali:
3.1. Rispetto prescrizioni autorizzazione
progetto di bonifica/dragaggio
3.2. Rispetto divieti di utilizzo
materiale di dragaggio classificato come rifiuto pericoloso
3.3. Rispetto divieti di utilizzo materiale di
dragaggio classificato come rifiuto pericoloso
3.4. Rispetto divieto miscelazione nelle
strutture di deposito temporanee dei materiali dragati
3.5. Rispetto condizioni di collocazione
definitiva dei materiali dragati nelle vasche di colmata
3.6. Rispetto condizioni di bonifica delle
strutture di contenimento
4. Documentazione attestante il rispetto
indirizzi della Regione Liguria ex DGR 12/6/2009 n. 780[14]. In particolare
4.1. Modalità raccolta rifiuti da nave
4.2. Modalità gestione impianti di trattamento
rifiuti solidi e liquidi
4.3. Modalità trasporto in discarica di
fanghi e residui solidi del trattamento
[1] Azioni per l'attuazione del Piano
regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione
dei gas serra. Il Piano regionale è stato approvato con DGR n. 4 del 21 febbraio 2006 e
successivamente integrato con DGR n. 946 del 3 agosto 2007
[3] Secondo il comma 1 articolo 269 del
dlgs 152/2006: “per tutti gli stabilimenti che
producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della
parte quinta del presente decreto”
[4] Secondo la lettera h) comma1
articolo 268 dlgs 152/2006 per stabilimento si intende: “ il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo
produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono
presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono
emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni
manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo
adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”
[7] Per macchina mobile non stradale,
si intende ai sensi della normativa in materia: qualsiasi macchina
mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria,
non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato
un motore a combustione interna
[9] Direttiva 97/68/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare
contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai
motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non
stradali
[11] “Attuazione della direttiva
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti
dalle navi ed i residui del carico. Vedi modifica DM 1/7/2009
[12] gli impianti portuali di raccolta
fissi sono autorizzati ai sensi degli articoli da 183 a 208 del dlgs 152/2006
[13] DM 10/1/2000 Perimetrazione
del sito di interesse nazionale di Pitelli e DM 7/11/2008
Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse
nazionale
[14] Approvazione degli aggiornamenti
triennali dei Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui del carico delle Autorità Portuali di Genova, Savona e la Spezia ai sensi del Dlgs 24
giugno 2003 n.182
Nessun commento:
Posta un commento