PREMESSA
PERCHÉ UNA INCHIESTA PUBBLICA PER LA VIA SULLA DISCARICA DI MANGINA
La vicenda del progetto di
discarica in località Mangina (Borghetto Vara) costituisce un esempio classico
di conflitto ambientale dove una intera comunità si pone in palese e motivato
contrasto con la realizzazione di un progetto che potrà produrre un rilevante
impatto ambientale ma anche economico e sociale sull’intera Val di Vara. Una
Valle che è stata dichiarata bio-distretto con Delibera Giunta Regionale 379/2013 in
attuazione della Legge Regionale 66/2009.
Il progetto, ma soprattutto il sito
in cui dovrà essere eseguito, sono
contestabili sotto vari aspetti come dimostrano le osservazioni presentate dal Comitato
Nessuna Discarica in Val di Vara, nonché i documenti e le dichiarazioni di
tutti i Sindaci dei Comuni della Valle.
Siamo in un caso tipico che
richiede l’applicazione di uno strumento previsto dalla stessa legge regionale
Ligure della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere) : L’Inchiesta
Pubblica. Il comma 5 articolo 11 della legge regionale
sulla VIA recita: “ 5. La Regione favorisce, di
intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, inchieste pubbliche, con
particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura regionale. 6. Qualora le
inchieste di cui al comma 5 non abbiano luogo, il proponente può, anche su
propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i
soggetti che hanno presentato osservazioni sul progetto. 7. Gli atti conclusivi dell'inchiesta o del contraddittorio vengono
acquisiti e valutati al fine dell'emissione della decisione di VIA”.
Il Comitato “Nessuna discarica in Val di Vara”
ha richiesto ufficialmente (vedi
QUI) alla Regione Liguria la convocazione, ai sensi della norma
sopracitata, dell’Inchiesta Pubblica, sospendendo quindi i termini della
procedura di VIA sul progetto di discarica per il tempo necessario allo
svolgimento di detta Inchiesta.
COME FUNZIONA UNA INCHIESTA PUBBLICA
Ma come dovrebbe funzionare questa Inchiesta
Pubblica?
La Regione Liguria non ha mai
regolamentato questa procedura partecipativa pur essendo prevista come abbiamo
visto dalla legge regionale in materia di VIA.
Si tratterebbe quindi in primo luogo di istituire
l’Inchiesta con apposita delibera di Giunta Regionale che ne fissi le regole
minime di funzionamento a garanzia della trasparenza e del massimo
coinvolgimento della Comunità interessata nonché dello stesso committente dell’opera
oggetto della VIA.
In particolare la delibera dovrebbe quanto
meno definire i seguenti elementi:
1.
La nomina di un Presidente della Inchiesta Pubblica
con adeguate competenze in materia e
che sia figura di garanzia per tutte le parti in causa, quindi non potrà essere
un rappresentante dell’Ufficio VIA della Regione
2.
La designazione di un Comitato della Inchiesta Pubblica che supporti il lavoro dl
Presidente e che sia rappresentativo sia della comunità locale (Comitati e associazioni) che delle sue
articolazioni istituzionali interessa dal procedimento di VIA (Comuni)
3.
La regolamentazione delle Udienze pubbliche attraverso cui dovrà svolgersi l’Inchiesta
(almeno tre come vedremo successivamente)
4.
La redazione dopo l’Udienza finale di un Rapporto
finale del Comitato della Inchiesta
(Bilancio della Inchiesta)
5.
La conclusione della Inchiesta con un Parere del Presidente della Inchiesta
6.
L’obbligatorietà che Rapporto Finale del
Comitato e Parere del Presidente siano
tenuti in adeguata considerazione dall’Autorità Competenze (ufficio VIA Regione
Liguria e Giunta Regionale), nel senso che il giudizio conclusivo di VIA dovrà
motivare il mancato, o invece l’avvenuto,
accoglimento dei contenuti del Rapporto
Finale e del Parere.
La
filosofia di fondo di una procedura come quella sopra descritta è ben rappresentata
da quanto affermato in un Rapporto del Governo Canadese: “Conviene porre come principio di base che
l'udienza pubblica non è un privilegio accordato alla popolazione, ma un
servizio che lo Stato domanda al pubblico per aiutarlo a prendere una decisione
con cognizione di causa e per favorire un rapporto armonioso fra lo sviluppo
economico e la protezione della qualità dell'ambiente. Questa affermazione
comporta che l'udienza debba essere pensata in funzione dei bisogni e della
disponibilità del pubblico. Il pubblico non deve piegarsi di fronte a problemi
di disponibilità, di scadenze o di ordine del giorno dei membri delle
commissioni, dei promotori o dei ministeri. Sono le commissioni che devono
determinare le procedure migliori tenuto conto dell'ambiente in cui si tiene
l'udienza, dei suoi abitanti e delle loro difficoltà”. ( Rapporto sulla riforma delle procedure di
udienza pubblica a cura del Gruppo di Studio promosso dall'Ufficio federale per
l’esame delle valutazioni ambientali - Canada 1988)
Ma
vediamo più analiticamente i 6 punti sopra descritti che dovranno essere
oggetto della delibera della Giunta Regionale di convocazione della Inchiesta
Pubblica:
IL PRESIDENTE
DELLA INCHIESTA PUBBLICA
Deve
essere nominato dalla Regione in accordo
con i Comuni interessati dal Progetto. Non può essere un dirigente o
funzionario del settore VIA della Regione, considerato che questo settore dovrà
svolgere un ruolo diverso e cioè di decisore della procedura di VIA , decisione
poi formalizzata dalla Giunta Regionale.
Potrà
quindi essere un funzionario di altri settori della Regione ma anche una
persona esterna che abbia comunque un curriculum adeguato alle tematiche in
oggetto: VIA, VAS, gestione rifiuti, Gestione di processi partecipativi.
IL COMITATO
DELLA INCHIESTA PUBBLICA
Deve
essere nominato dal Presidente della Regione e i membri (massimo 3) devono
essere designati rispettivamente dai Comuni interessati, dal pubblico interessato, dal committente del
progetto. I lavori del Comitato sono presieduti dal Presidente della Inchiesta
Pubblica. I membri del Comitato devono avere competenze e curriculum
professionali adeguati alla valutazione di impatto ambientale dell’opera
sottoposta a giudizio di VIA. Il Comitato ha compiti di supporto tecnico
scientifico ai lavori istruttori dell’Inchiesta Pubblica e al Presidente nella
preparazione e gestione delle udienze nonché nella redazione del Rapporto
Finale
LE UDIENZE
PUBBLICHE
L’Inchiesta
Pubblica si svolge attraverso udienze pubbliche e audizioni: convocate, presiedute e regolamentate dal
Presidente.
Le
Udienze dovranno essere aperte al pubblico senza particolari restrizioni. Come
afferma il Consiglio di Stato nella
sentenza 3107/2011: “Per quel che attiene
alla dedotta strettezza dei termini della convocazione dell’inchiesta pubblica,
non può il Collegio non concordare con il giudice di primo grado laddove ha
osservato che lo svolgimento dell’inchiesta pubblica riguarda i soli soggetti
che hanno presentato le osservazioni, ossia soggetti già a conoscenza del
progetto sottoposto a VIA. Si tratta di una interpretazione restrittiva
delle tipologia di pubblico da coinvolgere nella Inchiesta”.
Dovranno
svolgersi almeno tre udienze pubbliche:
1.
una
preliminare di: presentazione del
percorso e del Comitato, di condivisione delle modalità di condivisione del
Rapporto Finale del Comitato, di definizione del calendario delle udienze
successive,
2.
Una
udienza di confronto sul progetto
sottoposto a VIA
3.
Una
Udienze finale di presentazione e condivisione del Rapporto del Comitato dell’Inchiesta
Pubblica (Bilancio della Inchiesta)
Potranno
essere previste audizioni specifiche
di apprendimento tra la data della Udienza di confronto e l’Udienza Finale.
RAPPORTO
FINALE DELLA INCHIESTA PUBBLICA
E’
redatto dal Comitato della Inchiesta Pubblica.
Il
Rapporto dovrà contenere:
a) la storia del progetto
b) la presentazione dei problemi di impatto
ambientale e sociale emersi dall’Inchiesta
c) una sintesi dei principali argomenti
presentati dai partecipanti
d) l’analisi delle osservazioni del pubblico
e le repliche del proponente
e) il registro dei verbali di Udienza
f) la lista dei partecipanti all’Inchiesta
g) la biografia ed il curriculum dei membri
della Commissione
Per
un esempio, derivante da una esperienza reale, del contenuto di un Rapporto
Finale di Inchiesta Pubblica si veda al seguente LINK.
PARERE DEL
PRESIDENTE DELLA INCHIESTA PUBBLICA
Il
parere costituisce il documento di valutazione del Presidente sui risultati
dell’Inchiesta e
conterrà
proposte di prescrizioni ed indirizzi per l’Autorità competente ai fini dell’elaborazione
del documento finale del procedimento di
VIA propedeutico alla delibera della Giunta Regionale che lo conclude.
CONCLUSIONI
Il
modello sopra descritto, sinteticamente, non è solo teorico ma è stato
applicato per varie procedure in Toscana. Si riporta in particolare quella più
significativa al seguente LINK.
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