sabato 12 ottobre 2013

Discarica di Mangina: come dovrebbe funzionare la Inchiesta Pubblica.

PREMESSA  PERCHÉ UNA INCHIESTA PUBBLICA PER LA VIA SULLA DISCARICA DI MANGINA

La vicenda del progetto di discarica in località Mangina (Borghetto Vara) costituisce un esempio classico di conflitto ambientale dove una intera comunità si pone in palese e motivato contrasto con la realizzazione di un progetto che potrà produrre un rilevante impatto ambientale ma anche economico e sociale sull’intera Val di Vara. Una Valle che è stata dichiarata bio-distretto con Delibera Giunta Regionale 379/2013 in attuazione della Legge Regionale 66/2009.
Il progetto, ma soprattutto il sito in cui dovrà essere eseguito,  sono contestabili sotto vari aspetti come dimostrano le osservazioni presentate dal Comitato Nessuna Discarica in Val di Vara, nonché i documenti e le dichiarazioni di tutti i Sindaci dei Comuni della Valle.

Siamo in un caso tipico che richiede l’applicazione di uno strumento previsto dalla stessa legge regionale Ligure della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere) : L’Inchiesta Pubblica.   Il comma 5 articolo 11 della legge regionale sulla VIA recita: 5. La Regione favorisce, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, inchieste pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura regionale.  6. Qualora le inchieste di cui al comma 5 non abbiano luogo, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato osservazioni sul progetto.  7. Gli atti conclusivi dell'inchiesta o del contraddittorio vengono acquisiti e valutati al fine dell'emissione della decisione di VIA”. 

Il Comitato “Nessuna discarica in Val di Vara” ha richiesto ufficialmente (vedi  QUIalla Regione Liguria  la convocazione, ai sensi della norma sopracitata, dell’Inchiesta Pubblica, sospendendo quindi i termini della procedura di VIA sul progetto di discarica per il tempo necessario allo svolgimento di detta Inchiesta.



COME FUNZIONA UNA INCHIESTA PUBBLICA
Ma come dovrebbe funzionare questa Inchiesta Pubblica?  

La Regione Liguria non ha mai regolamentato questa procedura partecipativa pur essendo prevista come abbiamo visto dalla legge regionale in materia di VIA.

Si tratterebbe quindi in primo luogo di istituire l’Inchiesta con apposita delibera di Giunta Regionale che ne fissi le regole minime di funzionamento a garanzia della trasparenza e del massimo coinvolgimento della Comunità interessata nonché dello stesso committente dell’opera oggetto della VIA.

In particolare la delibera dovrebbe quanto meno definire i seguenti elementi:
1.       La nomina di un Presidente della Inchiesta Pubblica  con adeguate competenze in materia e che sia figura di garanzia per tutte le parti in causa, quindi non potrà essere un rappresentante dell’Ufficio VIA della Regione
2.      La designazione di un Comitato della Inchiesta Pubblica che supporti il lavoro dl Presidente e che sia rappresentativo sia della comunità locale  (Comitati e associazioni) che delle sue articolazioni istituzionali interessa dal procedimento di VIA (Comuni)
3.      La regolamentazione delle Udienze pubbliche attraverso cui dovrà svolgersi l’Inchiesta (almeno tre come vedremo successivamente)
4.      La redazione dopo l’Udienza finale  di un Rapporto finale del Comitato della Inchiesta (Bilancio della Inchiesta)
5.      La conclusione della Inchiesta con un Parere del Presidente della Inchiesta
6.      L’obbligatorietà che Rapporto Finale del Comitato  e Parere del Presidente siano tenuti in adeguata considerazione dall’Autorità Competenze (ufficio VIA Regione Liguria e Giunta Regionale), nel senso che il giudizio conclusivo di VIA dovrà motivare il mancato,  o invece l’avvenuto,  accoglimento dei contenuti del Rapporto Finale e del Parere.

La filosofia di fondo di una procedura come quella sopra descritta è ben rappresentata da quanto affermato  in un Rapporto del Governo Canadese:   “Conviene porre come principio di base che l'udienza pubblica non è un privilegio accordato alla popolazione, ma un servizio che lo Stato domanda al pubblico per aiutarlo a prendere una decisione con cognizione di causa e per favorire un rapporto armonioso fra lo sviluppo economico e la protezione della qualità dell'ambiente. Questa affermazione comporta che l'udienza debba essere pensata in funzione dei bisogni e della disponibilità del pubblico. Il pubblico non deve piegarsi di fronte a problemi di disponibilità, di scadenze o di ordine del giorno dei membri delle commissioni, dei promotori o dei ministeri. Sono le commissioni che devono determinare le procedure migliori tenuto conto dell'ambiente in cui si tiene l'udienza, dei suoi abitanti e delle loro difficoltà”.  ( Rapporto sulla riforma delle procedure di udienza pubblica a cura del Gruppo di Studio promosso dall'Ufficio federale per l’esame delle valutazioni ambientali - Canada 1988)

Ma vediamo più analiticamente i 6 punti sopra descritti che dovranno essere oggetto della delibera della Giunta Regionale di convocazione della Inchiesta Pubblica:



IL PRESIDENTE DELLA INCHIESTA PUBBLICA
Deve essere nominato dalla Regione  in accordo con i Comuni interessati dal Progetto. Non può essere un dirigente o funzionario del settore VIA della Regione, considerato che questo settore dovrà svolgere un ruolo diverso e cioè di decisore della procedura di VIA , decisione poi formalizzata dalla Giunta Regionale.
Potrà quindi essere un funzionario di altri settori della Regione ma anche una persona esterna che abbia comunque un curriculum adeguato alle tematiche in oggetto: VIA, VAS, gestione rifiuti, Gestione di processi partecipativi.



IL COMITATO DELLA INCHIESTA PUBBLICA
Deve essere nominato dal Presidente della Regione e i membri (massimo 3) devono essere designati rispettivamente dai Comuni interessati,  dal pubblico interessato, dal committente del progetto.  I lavori del Comitato sono  presieduti dal Presidente della Inchiesta Pubblica. I membri del Comitato devono avere competenze e curriculum professionali adeguati alla valutazione di impatto ambientale dell’opera sottoposta a giudizio di VIA. Il Comitato ha compiti di supporto tecnico scientifico ai lavori istruttori dell’Inchiesta Pubblica e al Presidente nella preparazione e gestione delle udienze nonché nella redazione del Rapporto Finale



LE UDIENZE PUBBLICHE
L’Inchiesta Pubblica si svolge attraverso udienze pubbliche e audizioni:  convocate, presiedute e regolamentate dal Presidente.
Le Udienze dovranno essere aperte al pubblico senza particolari restrizioni. Come afferma il Consiglio di Stato nella sentenza  3107/2011: Per quel che attiene alla dedotta strettezza dei termini della convocazione dell’inchiesta pubblica, non può il Collegio non concordare con il giudice di primo grado laddove ha osservato che lo svolgimento dell’inchiesta pubblica riguarda i soli soggetti che hanno presentato le osservazioni, ossia soggetti già a conoscenza del progetto sottoposto a VIA. Si tratta di una interpretazione restrittiva delle tipologia di pubblico da coinvolgere nella Inchiesta”.

Dovranno svolgersi almeno tre udienze pubbliche:
1.       una preliminare di: presentazione del percorso e del Comitato, di condivisione delle modalità di condivisione del Rapporto Finale del Comitato, di definizione del calendario delle udienze successive,
2.      Una udienza di confronto sul progetto sottoposto a VIA
3.      Una Udienze finale di presentazione  e condivisione del Rapporto del Comitato dell’Inchiesta Pubblica (Bilancio della Inchiesta)

Potranno essere previste audizioni specifiche di apprendimento tra la data della Udienza di confronto e l’Udienza Finale.



RAPPORTO FINALE DELLA INCHIESTA PUBBLICA
E’ redatto dal Comitato della Inchiesta Pubblica.
Il Rapporto dovrà contenere:
a)     la storia del progetto
b)     la presentazione dei problemi di impatto ambientale e sociale emersi dall’Inchiesta
c)      una sintesi dei principali argomenti presentati dai partecipanti
d)     l’analisi delle osservazioni del pubblico e le repliche del proponente
e)     il registro dei verbali di Udienza
f)       la lista dei partecipanti all’Inchiesta
g)     la biografia ed il curriculum dei membri della Commissione
Per un esempio, derivante da una esperienza reale, del contenuto di un Rapporto Finale di Inchiesta Pubblica si veda al seguente LINK.



PARERE DEL PRESIDENTE DELLA INCHIESTA PUBBLICA
Il parere costituisce il documento di valutazione del Presidente sui risultati dell’Inchiesta e
conterrà proposte di prescrizioni ed indirizzi per l’Autorità competente ai fini dell’elaborazione del documento  finale del procedimento di VIA propedeutico alla delibera della Giunta Regionale che lo conclude.



CONCLUSIONI
Il modello sopra descritto, sinteticamente, non è solo teorico ma è stato applicato per varie procedure in Toscana. Si riporta in particolare quella più significativa al seguente LINK.



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