giovedì 17 ottobre 2013

Perchè Forcieri non può essere Presidente della Autorità Portuale

Il Consiglio di Stato in una recentissima sentenza ( vedi  QUI),  curiosamente cancellata dal dibattito pubblico spezzino, ha chiarito in modo netto quali debbano essere le qualifiche professionali per lo svolgimento della funzione di Presidente della Autorità Portuale. 


Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4768 del 26/9/2013)  ha affermato quanto segue:    
"Ai sensi dell'art. 8, comma 1°, legge n. 84/1994, possono aspirare alla presidenza di Autorità portuali quanti dimostrino una comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Tale qualificazione professionale può ritenersi comprovata da docente universitario in virtù dei titoli didattici, scientifici e genericamente culturali, nonché di specifiche e rilevanti attività consulenziali in materia di concessione di servizi portuali, di personale, di gestione dei rifiuti in ambito portuale, delle tematiche sulle merci pericolose, di imposte sullo scalo delle imbarcazioni da diporto, di concessioni demaniali, ecc. ecc. È evidente che per la prestazione di specifiche consulenze ad obiettivo predeterminato nel fine nei settori dell’economia dei trasporti e portuale di quell’art. 8 della legge n. 84/1994 è indispensabile il possesso delle necessarie competenze e conoscenze proprie in materia. Sotto altro profilo si deve poi rilevare che le predette consulenze presuppongono, nella realtà, una prestazione professionale la quale -- se non nella forma -- è del tutto analoga, nella sostanza, all’attività di gestione, in quanto esige non solo una completa padronanza degli assetti normativi, ma soprattutto necessita della conoscenza dei problemi, delle dinamiche socio-economiche, delle concrete realtà operative e dei profili “pratici” del settore". 



FORCIERI NON ERA DESIGNABILE NE NOMINABILE  LA PRIMA VOLTA 
Da questa sentenza risulta con estrema chiarezza che nel caso della prima nomina le competenze per esercitare la funzione di Presidente della Autorità Portuale, il Sig. Forcieri non le aveva sicuramente. 
La Sentenza fa riferimento a consulenze nel settore dei trasporti marittimi le quali a loro volta presuppongono il "possesso delle necessarie competenze e conoscenze proprie in materia". Tra queste conoscenze il Consiglio di Stato cita il diritto della navigazione. Secondo il Consiglio di Stato:  "il diritto della navigazione abbraccia comunque tutti gli aspetti pubblicistici, privatistici, commerciali, comunitari, penali, che interessano la gestione portuale dalla realizzazione delle infrastrutture, alla polizia portuale, alla gestione dei servizi, all’utenza, al personale portuale, alla sicurezza, ecc. ecc. . -- la stessa legge n.84/1994 che concerne la gestione delle infrastrutture per la navigazione rientra nella nozione di diritto della navigazione.".  E' chiaro che anche qui si richiede non una conoscenza generica del diritto della navigazione ma specifica e professionale. 

Il Consiglio di Stato fa degli esempi, tratti dal caso esaminato,  di cosa si debba intendere per competenze necessarie a ricoprire la carica di Presidente di una AP: 
"......1. consulenza in materia di privatizzazione delle compagnie di navigazione pubbliche Tirrenia e Saremar o di canoni e tariffe per l’utilizzo delle strutture portuali......
2. varie esperienze affidate più volte in un arco di tempo decennale, ma soprattutto che siano state espletate su incarico di enti differenti (quali la stessa Regione Autonoma Sardegna e l’Autorità portuale di Cagliari, l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Intermare Sarda - Saipen ecc"
Sarei curioso di conoscere le consulenze svolte da Forcieri in questo campo prima della sua prima nomina. 



FORCIERI NON E'  ANCORA OGGI DESIGNABILE O NOMINABILE 
La sentenza fa chiarezza  su una interpretazione avanzata di recente, anche dalla stessa Amministrazione Comunale di Spezia. Secondo questa interpretazione ora Forcieri avrebbe le competenze ex lege perchè ha fatto già un mandato da Presidente. 

Come si può ricavare dalla sentenza sopra citata, le competenze devono essere strettamente professionali e non derivanti da una generica posizione politico amministrativa. 

Peraltro che sia così, lo dimostrano le competenze gestionali del Presidente della AP ex articolo 8 legge quadro sui porti, ad esempio si afferma (lettera h) comma 2) che il Presidente "amministra le aree e i beni del demanio marittimo" e ancora (lettera i) comma 2) : "rilascia autorizzazioni e concessioni". 
In sostanza il Presidente svolge funzioni tipiche di un dirigente della Pubblica Amministrazione ( si ricordi che la AP ha natura di ente pubblico non economico ed ha ex articolo 6 legge sui porti: "personalità giuridica di diritto pubblico") e non di indirizzo politico amministrativo. Anche quando si è fatto riferimento alla natura di ente pubblico economico (Corte di Cassazione n. 13729 del 2000 e n.12232 del 2004), il riferimento è stato "alla disciplina privatistica del del rapporto di lavoro" e non alle funzioni istituzionali della AP. 
Non a caso il Consiglio di Stato sul punto afferma che: "Al riguardo del tutto erronea è l’enfatica asserzione del Primo Giudice per cui il Presidente dell’Autorità Portuale non è un dirigente tecnico-amministrativo in quanto la molteplicità delle competenze affidategli “non richiedono solo conoscenze di carattere tecnico”. Le conoscenza di carattere tecnico sono infatti una condizione assolutamente necessaria.....". 


Il Consiglio di Stato precisa poi il legame tra titolo di studio adeguato e competenze necessario per svolgere la funzione di Presidente di una AP.  Afferma, sul punto, il Consiglio di Stato: "l’interpretazione corretta della norma impone che, in materia, i soggetti designati debbano necessariamente essere in possesso di una specifica qualificazione culturale, teorica e prativa nelle materie indicate dalla legge. In tale prospettiva, anche se l'art. 8, l. n. 84 del 28 gennaio 1994 non richiede né uno specifico titolo di studio e né uno specifico percorso professionale di carattere giuridico o tecnico, economico ecc. ecc. è di norma necessario il possesso di una laurea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia portuale per potersi definire esperto del settore. Tale indispensabile requisito culturale appare un elemento assolutamente necessario per la dimostrazione di avere un percorso professionale tale da poter essere qualificato come “esperto” di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti portuali.) 

Quindi ci vuole una laurea e in settori specificamente connessi alle funzioni della Autorità Portuale. Questo titolo di studio Forcieri non lo aveva nella prima nomina e non lo ha tutt'ora. 
Afferma ancora il Consiglio di Stato sul punto, la scelta del Ministro: " .....non può comunque concernere un soggetto, il quale seppure designato dagli enti locali, non sia realmente un esperto “in possesso della massima e comprovata qualificazione” essendo evidente "… l’intento della norma di assicurare un'idonea area di scelta selettiva della predetta Autorità” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 21 maggio 2007 n. 2551). 



CONCLUSIONI
Se è così il problema non è solo di legittimità della nomina ma anche di illegalità, per intenderci siamo, potenzialmente, nel penale:  omissioni di atti di ufficio e/o falso in atto pubblico da parte di tutti coloro che esercitando poteri di designazione e nomina non hanno verificato il mancato rispetto della legge, sicuramente nella prima nomina ma anche, a mio avviso (come si ricava dalla sentenza sopra citata) nella seconda.  

Ovviamente sta alla Procura valutare tutto ciò e sono certo che lo farà, d'altronde la nostra Procura si è sempre distinta in questi anni per una particolare attenzione nel fare rispettare la legalità nel nostro territorio......o no?  



P.S.
il Consiglio di Stato, trattando il tema del diritto della navigazione quale parametro per misurare il curriculum adeguato, afferma che occorre la conoscenza degli: " international commercial terms ,cioè la serie di termini giuridici utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, valida in tutto il mondo, che definiscono in maniera univoca e senza possibilità di errore, ogni diritto e dovere che spetta ai vari soggetti coinvolti in una operazione di trasferimento internazionale di beni (c.d. incoterms)." Sarei curioso di fare un test su questo aspetto al Sig. Forcieri!   

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