venerdì 26 luglio 2013

Progetto Buren: i giuristi del SI e la dura lex

Ancora una nota  dell’amico Avvocato che sostiene il progetto Buren. Nota che merita un chiarimento per i toni civili con cui è svolta e per le argomentazioni non banali sotto il profilo tecnico giuridico.
Afferma l’Avvocato La sospensione (si badi: non la revoca) dell'originaria autorizzazione, imposta dalla circostanza che le alberature fossero d'età lievemente superiore a settant'anni (estemporaneo pretesto dell'ultim'ora escogitato dagli eterni oppositori a prescindere), potrà sfociare in un definitivo via libera ai lavori al termine del supplemento istruttorio.” 

No non ci siamo ho avuto modo di spiegare più volte anche in pubblico che l’età degli alberi in se, è relativa in questa vicenda, ma va rapportata al resto della piazza….ma vedo che c’è sempre qualcuno che riprova a mescolare le carte. Vediamo perché……





SULLA QUESTIONE DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI NELLA PARTE CENTRALE DELLA PIAZZA
Da settimane sostengo la tesi che la autorizzazione dello scorso novembre 2012  è stata sospesa nella sua esecuzione e non annullata. Come ho scritto lo scorso 26 giugno:la nota della Soprintendenza  è stata emessa ai sensi del comma 2 articolo 28 del Codice di Beni Culturali. Secondo questo comma il Soprintendente può inibire o sospendere interventi  relativi ai beni soggetti a vincolo culturale se non è ancora intervenuta la procedura di verifica dell’interesse culturale.”

Siamo cioè di fronte ad una sospensione amministrativa (ex articolo 21 quater della legge 241/1990) che riconosce tale potere alla PA competente (in questo caso la Soprintendenza) per “gravi ragioni”. Nel caso in esame le gravi ragioni consistono nell’aver rilevato il realizzarsi del silenzio inadempimento del Comune nell’avviare la “necessaria” (come viene definita nell’autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012 alla realizzazione del progetto Buren Vannetti),  procedura di verifica dell’interesse storico ai sensi dell’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali. 

Quindi l’atto degli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali del 17/6/2013, sospende temporaneamente la esecutività della autorizzazione del novembre 2012 ,  in attesa di detta procedura di verifica, la quale potrebbe concludersi (entro 120 giorni dal 17/6/2013 il che  garantisce la temporaneità della sospensione ex lege), con una nuova autorizzazione alla demolizione o modifica degli elementi che compongono l’interesse storico architettonico  della stessa (come ammesso da detto atto del 17/6/2013).  In tal caso quindi avremo una revoca dell’autorizzazione del novembre 2012  in quanto quell’atto risulterebbe inficiato da vizi di merito in quanto sarebbero sopravvenuti nuovi elementi di valutazione dell’interesse pubblico originario tutelato: in questo caso l’interesse storico culturale e architettonico della piazza e degli elementi che la compongono.

L’Avvocato poi afferma che la sospensione sia dovuta allo “estemporaneo pretesto” della età dei pini. In realtà basterebbe leggere l’atto della Direzione Regionale cui ha fatto seguito il provvedimento sospensivo dei lavori e quindi della esecutività della autorizzazione del novembre 2012, per capire che le cose non stanno assolutamente così.
La Direzione Regionale dei Beni Culturali nella nota del 17/6/2013 afferma che la documentazione utile alla procedura di verifica dell’interesse storico culturale dovrà riguardare: la piazza, le sue pertinenze, e i vegetali arborei ivi presenti.

Quindi la procedura di verifica non è stata ordinata solo per l'età dei pini ma perché, non avendola avviata come previsto dalla autorizzazione del novembre 2012,  il Comune ha realizzato un silenzio inadempimento che ha prodotto la sospensione della esecutività di detta autorizzazione.  C’è stato quindi un vizio di procedura che potrebbe, come spiegato sopra, produrre un vizio di merito fino ad arrivare alla inevitabile revoca della autorizzazione del novembre 2012 e ad una nuova autorizzazione.

Questa è la verità giuridico amministrativa altro che “pretesti dell’ultima ora”, il pretesto era conosciuto e quindi conoscibile sin dal novembre 2012, come dire carta canta Egregio  Avvocato.



SULLA PROCEDURA DI VERIFICA
Relativamente alla procedura di verifica dell’interesse storico culturale della Piazza l’Avvocato afferma: “potrà sfociare in un definitivo via libera ai lavori al termine del supplemento istruttorio”

L’Avvocato, forse per carenza di conoscenza della normativa tecnica in materia (che infatti non cita mai nella sua nota) ha una visione minimalista di questa procedura verifica, come se tutto si potesse risolvere nel verificare l’età dei pini o al più in un bollo da mettere sulla pratica. 
Non è così.

L’età settantennale  vale fino a quando non è avviata la procedura di verifica. Vale a dire ex articolo 12 le opere immobili ultrasettantennali sono soggette a vincolo: “fino a quando non sia stata effettuata la verifica…
Una volta avviata la verifica questa dovrà valutare il permanere della esistenza dell’interesse storico architettonico, non più secondo l’età, ma secondo la valutazione di come la piazza è venuta a definirsi compiutamente nella prima metà del secolo scorso arrivando fino ai giorni nostri.
Una volta verificato l’interesse storico culturale quindi qualsiasi progetto, che intervenga sulla piazza, dovrà rispettare quella definizione e non potrà stravolgerla.
L’espletamento di ufficio (come nel caso in esame vedi atti della Direzione regionale e della Soprintendenza citati ndr.) della verifica si configura come facoltà della autorità ministeriale che vi darà corso per lo più nei casi in cui stimi di potere pervenire ad un esito positivo circa la sussistenza dell’interesse culturale, ma , al contempo questo ultimo risulti dubbio o comunque opinabile” (commento al Codice Beni Culturali ed. Giuffrè 2012 pag. 142).
Quindi anche nel caso in esame la procedura di verifica non servirà a stabilire se la Piazza sia o meno soggetta a vincolo culturale (cosa ormai assodata) ma a definire la portata, gli elementi costitutivi del vincolo (qui sta il concetto di opinabilità del commento al Codice sopra citato), come risulta dal Decreto Ministeriale del 2004.

D’altronde che la procedura di verifica sia tutt’altro che un passaggio scontato lo dimostrano le schede tecniche descrittive (allegate al Decreto) dell’immobile Piazza Verdi, che gli uffici comunali dovranno riempire, per poi essere valutate dagli organi periferici del Ministero.
In particolare:
1. Definizione dell’immobile
2. Data di realizzazione nella sua facies come si presenta oggi
3. Localizzazione
4. Riferimenti catastali compresi quelli delle particelle confinanti
5. Destinazione di uso: principali e secondarie
6. Documentazione fotografica per ogni elemento componente l’immobile 
7. Stralcio planimetrico: La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la  localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella.
8. Descrizione della struttura fisica, della tipologia architettonica e degli elementi architettonici.
9. Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d’uso,
corredata da una bibliografia di riferimento.
10. Presenza di elementi significativi: compresi elementi ornamentali interni (es. mosaici palazzo poste) o esterni
11. Eventuale altra documentazione allegata (planimetrie, cartografie, foto aree,  grafici di rilievo, immagini, relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio).

Quindi alla fine della procedura di verifica, come peraltro affermato nella nota della Soprintendenza del 17/6/2013  ribadita da quella del 21/6 , se si confermerà (e definirà precisamente aggiungo)  l’interesse storico architettonico  della piazza occorrerà una nuova autorizzazione: “agli interventi di demolizione e rimozione”.
Il che significa che la procedura potrà comportare una revoca della autorizzazione del novembre 2012, come già spiegato sopra, e soprattutto una modifica del progetto Buren Vannetti, altro che una sorta di timbro formale del progetto attuale come vuol far credere l’Avvocato.

Voglio far notare all’Avvocato che o,  ho ragione io nella mia interpretazione, oppure, se ha ragione lui,  la Soprintendenza ha commesso un abuso di ufficio nell’imporre una procedura che, secondo l’Avvocato era totalmente inutile e ridondante, facendo perdere due mesi di tempo ad un cantiere autorizzato regolarmente (secondo l’Avvocato ovviamente).  Mi chiedo se le cose stanno così perché l’Avvocato non ha suggerito di impugnare la decisione della Direzione Regionale che sospendeva i lavori e quindi l’autorizzazione del novembre 2012?  Misteri dei difensori d’ufficio del progetto Buren Vannetti.



LA PROCEDURA DI VERIFICA E IL RUOLO DEI PINI
L’Avvocato poi si avventura in una dichiarazione  coerente con la visione minimalista della procedura di verifica in corso . Afferma: “l'inserimento successivo delle alberature centrali, in luogo di un semplice ed esile marciapiede, ha determinato un incomprensibile e radicale mutamento dell'originario contesto architettonico; con quel maldestro intervento sono state cancellate le prospettive lungo la direttrice via Chiodo-via Veneto, che oggi verrebbero ripristinate con una forte caratterizzazione moderna.”

La natura storico architettonico dell’inserimento delle alberature dovrà essere dimostrata definitivamente dalla procedura di verifica sopra descritta e non può deciderlo l’avvocato con le scopiazzature della relazione della dott.sa Ratti (direttrice delle Istituzioni Culturali spezzine) allegata al bando che ha selezionato il progetto.   Relazione peraltro rivelatasi errata proprio in relazione alla data di inserimento delle alberature. Le alberature si inseriscono nella piazza nello stesso periodo in cui la stessa definisce la sua facies.  Quanto all’aggettivo maldestro, qui di maldestri ci sono solo gli uffici comunali che hanno combinato il pateracchio che ha prodotto lo stallo attuale.

Non solo ma al di la delle alberature,  il problema di mantenere la direttrice Via Chiodo, Via Veneto dovrà essere sempre rapportato con il resto della piazza e relative conclusioni della procedura di verifica dell’interesse storico architettonico. Con questo dovranno fare i conti i  portali di Buren!



LA QUESTIONE DELLA MONUMENTALITÀ DEI PINI
Afferma l’Avvocato: “ l'anno della collocazione arborea diventa assolutamente irrilevante; inoltre non v'è catalogazione in termini di "monumentalità", che comporterebbe, questa sì, una tutela assoluta degli alti fusti. “   Questo non è un ragionamento giuridico, ma è un errore di definizione giuridica.   Cosa c’entrino i pini con il concetto di monumentalità ai sensi della legge regionale sugli alberi monumentali lo sa solo il nostro Avvocato.
Questa legge fa riferimento agli alberi monumentali naturali i quali sono considerati tutelabili ex se:” ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.” (articolo 12 Legge Regionale 4/1999). Invece nel nostro caso i pini sono tutelabili proprio perché parte della piazza contribuendo a definirne l’interesse storico culturale e architettonico, come si è venuto  a definire nella sua facies definitiva (come arrivata ai nostri giorni).

Quanto alla monumentalità potrebbe rilevare,  non con riferimento ai catasti regionali degli alberi monumentali naturali  fa riferimento l’Avvocato,  ma ai sensi della recente legge dell’inizio 2013 che ha introdotto il concetto di albero monumentale urbano, stabilendo una sorta di regime di  congelamento del taglio di tutte quelle tipologie di alberature che possono rientrare nella definizione di albero monumentale urbano fornita da detta legge, in attesa del decreto ministeriale che ne definisca l’attuazione e soprattutto le modalità di censimento da parte dei Comuni.  L’Avvocato dovrebbe sapere che è principio generale del diritto amministrativo quello della irretroattività.
Infatti secondo la giurisprudenza costituzionale, “il legislatore ordinario può…. emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti, se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per se da sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge” (sent. n. 432 del 1997).



1 commento:

  1. come d'abitudine le argomentazioni di Grondacci
    sono precise e puntuali.Ma a me che non sono un
    giurista queste lunghe disquisizioni fanno venire il mal di testa.Andando per sintesi ritengo che,il sindaco pro tempore con tutta la sua giunta,siano stati sorpresi a metà del guado ed abbiano tentato di accelerare il passo per
    giungere a riva.Ma il decisionismo(che non è la prepotenza in questione),diventa virtuoso se tutte le procedure sono state rispettate alla lettera.
    Nel caso,siamo ben lontani da questa precisione asburgica e purtroppo per loro,una cittadinanza apatica è stata svegliata da questa protervia.
    La giunta non vuol perdere la faccia,ma anche i
    cittadini,non più sudditi imbelli,non vogliono perdere la loro.Intanto la Soprintendenza,che pure aveva "sentenziato"sulla scorda di una relazione rivelatasi errata(Marzia Ratti),prende le distanze dall'operato del Comune,ricordando che si tratta di luoghi e di relative componenti,
    "soggetti a tutela".

    RispondiElimina