L’Autorità
Portuale di Spezia ha recentemente comunicato, vedi qui, l’avvenuto
rinnovo della concessione alla Spezia Container Terminal SpA per oltre 50 anni.
Si
tratta di una decisione discutibile per due motivi:
1.
Il problema del rispetto delle procedure di evidenza pubblica nel caso di
rinnovo di concessioni demaniali di questo tipo
2.
Il problema del rispetto delle prescrizioni del Piano regolatore del porto sia
quelle di tipo urbanistico (dettate dal Consiglio Regionale della Liguria), che
quelle di tipo ambientale (dettate dal Ministero dell’Ambiente e della Regione
Liguria).
Il
mancato rispetto di queste procedure e prescrizioni oltre a violare la legge
può comportare scelte impattanti sotto il profilo ambientale per i prossimi
decenni a carico in primo luogo dei quartieri limitrofi all’area del porto
commerciale, come dimostrerò nel seguito di questo post.
La nuova
concessione come risulta dalla richiesta avanzata dalla Spezia Container Terminal
SpA (vedi per il testo qui) prevede
in particolare ampliamenti delle banchine (Molo Fornelli – Recupero Marina del Canaletto)
attualmente in concessione alla società terminalista in questione che potranno
portare i traffici container dagli attuali circa 1 milione di TEU a oltre 1,8
milioni, quindi un raddoppio, nonché l’arrivo di navi di maggiori
dimensioni (circa 300 metri).
Per un mappa dei
concessionari nell’area portuale vedi qui.
LA QUESTIONE
DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
La
scelta procedurale per il rilascio del rinnovo della concessione è stata quella
di aggirare la procedura di evidenza pubblica attraverso una norma della legge
quadro sui porti (comma 4 articolo 18 legge 84/1994) che prevede un accordo tra
le parti (AP e Contship nel caso in esame) sostitutivo della concessione.
Ora
come affermato da autorevole dottrina (G. Acquarone “Il Piano Regolatore delle
Autorità Portuali” ed. Giuffrè 2009 pag. 133) in questi casi: “i principi di evidenza pubblica vanno sempre applicati in quanto dettati in via
diretta e self executing delle norme del Trattato UE…… dovrebbe ritenersi
abrogata la disposizione del codice della navigazione che prevede il diritto di
insistenza”. Si tratta della norma che prevede un diritto di precedenza ai
concessionari esistenti rispetto alle nuove istanze di concessione (ultima
parte comma 2 articolo 37 codice della navigazione).
E’
pur vero che l’accordo sostitutivo dalla concessione è previsto dalla legge
quadro sui porti ma recentemente il Consiglio di Stato (sentenza 362/2007 vedi
qui) ha
censurato l’ampliamento di una concessione relativa ad una banchina del porto
di Genova ad un concessionario esistente sulla base un
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le
politiche Comunitarie n. 945 in data 1° marzo 2002. Secondo questa Circolare: “a prescindere dall’applicabilità di
specifici regimi, tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione delle
disposizioni degli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36), da 43 a 55 (ex
articoli da 52 a 66) del Trattato o dei principi sanciti dalla giurisprudenza
della Corte. Si tratta in particolare dei principi di non discriminazione, di
parità di trattamento, di trasparenza, di mutuo riconoscimento e
proporzionalità così come risultano dalla costante tradizione giurisprudenziale
della Corte europea che si è posta all’avanguardia nella loro elaborazione”.
Segnatamente “il principio di trasparenza, strettamente legato a quello di non
discriminazione poiché garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed
esige che le amministrazioni concedenti rendano pubblica, con appropriati mezzi
di pubblicità, la loro intenzione di ricorrere ad una concessione. Secondo le
indicazioni della Commissione europea (cfr. il punto 3.1.2 della Comunicazione interpretativa) tali forme
di pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché potenziali
concessionari siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla
procedura quali l’indicazione dei criteri di selezione ed attribuzione,
l’oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal concessionario.
Spetterà poi in particolare ai giudici nazionali valutare se tali obblighi siano
stati osservati attraverso l’adozione di appropriate regole o prassi
amministrative.”
E’ vero che l’istanza di concessione nel caso che stiamo
esaminando è stata pubblicata ma non sono stati fissati criteri da parte dell’AP
per garantire quella pubblicità richiesta dalla sopra citata Circolare
confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato. L’accordo sostitutivo della
concessione non può rimuovere quanto previsto dal diritto comunitario, essendo
la fonte di tale accordo la legge nazionale subordinata a quella comunitaria.
Afferma sempre G. Acquarone (op. cit. pag. 141)): “Pur nel dubbio, rafforzato anche dalla circostanza che l’utilizzo degli
accordi sostitutivi è rimesso ad una motivata proposta delle imprese
interessate e solo nei casi di maggiore rilevanza, pare comunque condivisibile
il recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale – in presenza di
una pluralità di soggetti richiedenti l’accordo – l’Autorità Portuale debba
procedere ad una loro previa valutazione comparativa”.
LA QUESTIONE DEL
RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO
Afferma
la delibera del Consiglio Regionale con la quale fu approvato il Piano
Regolatore del Porto: “Per quanto
concerne le Norme di Attuazione del PRP e più in generale il rapporto tra il
PRP e i PUC si rileva quanto segue. Le Norme di attuazione del PRP risultano
per un verso, come afferma la stessa Relazione illustrativa, generiche, nel
senso che l’attuazione degli interventi previsti è demandata a ”Schemi di assetto urbanistico” che
vengono prescritti per tutti gli Ambiti considerati dal Piano. Né il Piano si
dà carico di differenziare le regole e la conseguente disciplina della parte
strettamente portuale o mista (portuale/industriale/urbana) e quelle parti
prevalentemente urbane (intendendo per tali quelle in cui non si svolgono
funzioni portuali). Conseguentemente non viene differenziata la normativa e le
modalità di intervento. Al riguardo è prescrivere quanto segue. Le norme del PRP devono riportare per ciascun
ambito la relativa disciplina di intervento in termini di destinazione d’uso,
parametri e modalità attuative, flessibilità
delle relative indicazioni.”
Domanda dov’è lo strumento
urbanistico attuativo del PRP per l’area interessata dalla rinnovata
concessione? Dov’è la disciplina in termini di destinazioni d’uso e modalità
attuative?
Questi
erano atti preliminari al rinnovo della concessione per il semplice motivo che
dovevano definire gli interventi dell’ambito del PRP interessato da detta
concessione.
LA QUESTIONE
DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI AMBIENTALI PER L’ATTUAZIONE DEL PRP
Le
prescrizioni previste dal giudizio di compatibilità ambientale del PRP adottate
dal Ministero dell’Ambiente prevedono una conseguenzialità delle opere previste
nel PRP stesso che vedono l’ampliamento del molto Fornelli successivamente alla
realizzazione delle fasce di rispetto a tutela dei quartieri limitrofi all’area
del porto commerciale. Ma soprattutto prevedono che :” …… la prevista consequenzialità nella realizzazione delle opere
connesse all’attuazione del PRP risulta in grado di ridurre, preliminarmente, le cause di impatto
sulle componenti ambientali prima di procedere al completamento delle opere
vere e proprie destinate a potenziare le attività produttive portuali
attraverso il potenziamento di moli
e banchine ;”.
Quindi
prima di decidere le opere di ampliamento del porto si devono realizzare gli
interventi preventivi (esempio fascia di
rispetto) affinchè gli ampliamenti non producano un aumento dell’inquinamento
nell’area confinante con il porto.
Come
dimostrare tutto ciò? Lo prescrive sempre il giudizio di compatibilità
ambientale del Ministero dell’Ambiente che recita sul punto: “17-In relazione all’impostazione data al PRP
di piano-quadro di pianificazione e non
attuativo,per ogni fase di realizzazione dovrà essere prodotto uno studio- da sottoporre a procedura
di VIA secondo le norme previste dalle
norme di legge vigenti in materia ; “.
Dove
è lo studio che dovrebbe verificare la
sostenibilità ambientale dell’impatto degli ampliamenti del porto?
Ma
quale tipo di studio occorre visto
che siamo di fronte, come abbiamo visto sopra trattando delle prescrizioni urbanistiche per l’attuazione
del PRP, ad uno strumento urbanistico attuativo?
Gli ambiti sono strumenti urbanistici sottoponibili a VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
tanto più che il PRP della Spezia non è stato sottoposto a VAS in quanto la
procedura di approvazione era iniziata prima del 2004 (come ho spiegato anche
recentemente qui. Ora i Piani Regolatori dei
Porti ai sensi del DLgs 152/2006 sono sottoponibili a VAS obbligatoriamente.
Quindi in base all’articolo
5 della legge 106/2011 gli strumenti urbanistici attuativi del PRP di Spezia nei
diversi ambiti devono essere sottoposti a VAS in quanto, ai sensi dell’articolo
5 citato, esclude la
VAS per gli strumenti attuativi
di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale
strategica, ergo per i piani che non hanno avuto la
VAS detti strumenti urbanistici vanno a VAS.
CONCLUSIONI
Nelle
more:
1. della presentazione
dello strumento urbanistico attuativo dell’ambito interessato dagli ampliamenti
delle banchine del porto commerciale
2. della realizzazione
delle opere preliminari in primo luogo la fascia di rispetto
3. degli studi di
valutazione degli impatti ambientali che tale strumento urbanistico attuativo
potrà produrre
non poteva essere stipulato un accordo
sostitutivo della concessione a favore della Spezia Container Terminal SpA tanto
più alla luce della normativa europea sulle procedure di evidenza pubblica per
il rilascio delle concessioni in aree demaniali.
Nessun commento:
Posta un commento