mercoledì 4 aprile 2012

Comune di Spezia: poca trasparenza….. nessuna partecipazione! Parte Seconda


Nel primo post su questo tema, vedi quiho analizzato la sistematica azione di annullamento di tutti i processi partecipativi avviati o da avviare, da parte sia della giunta uscente di Federici che delle due precedenti sempre governate dal centro sinistra spezzino.

In questo secondo post dimostrerò come il comportamento politico anti-partecipazione delle giunte di centro sinistra si sposi con un modello di governo dell’ente locale che, in palese violazione o non applicazione di norme di legge nazionali ed europee,  è predisposto per impedire ogni reale informazione e partecipazione dei cittadini.

Lo so è un post lungo ma vale la pena di perdere qualche minuto perché vi dimostrerò che  quando Federici e i suoi alleati parlano di partecipazione in realtà prendono in giro i cittadini, proprio perché non affrontano i temi e i vuoti regolamentari che vado ad esporvi di seguito……. 




REGOLAMENTO REFERENDUM CONSULTIVO PUNTI CRITICI
Esaminiamo criticamente le parti più significative del regolamento del Comune di Spezia sul referendum consultivo (per il testo integrale vedi qui), in corsivo riporto il testo del regolamento.  

Art. 3
“La richiesta di indire Referendum Consultivo può essere avanzata da:….”
Manca  il riferimento alla indizione diretta di un certo numero di cittadini proporzionale agli aventi diritto al voto alle amministrative.

Art. 4
Non possono essere sottoposti al Referendum Consultivo: ……
e) atti cui il Comune è obbligato per legge o regolamento o per provvedimenti dello Stato o della Regione.
Il punto e) è eccessivamente limitativo della possibilità di promuovere referendum. Per fare un esempio concreto applicando questo vincolo non si potrebbe tenere un referendum consultivo sul rilascio del parere comunale sulla nuova autorizzazione della centrale Enel. Questo vincolo non è contenuto, tanto per fare un esempio neppure nello statuto del Comune di Milano (comma 2 articolo 12 vedi quiche pure è stato fino a poco tempo fa in mano a quei “cattivoni” del centro destra! 

Articolo 6
“….. Il Sindaco, quindi, entro 10 giorni, sottopone la richiesta di referendum ad una  Commissione composta da:  ­Presidente del Tribunale della Spezia;  ­Presidente - pro-tempore - degli Avvocati e Procuratori Tribunale della  Spezia;  ­Segretario Generale del Comune della Spezia; La Commissione esprime il proprio parere sull'ammissibilità del Referendum entro 30 giorni.  Nei successivi 60 giorni il Consiglio Comunale, si pronuncia in via definitiva  sull'ammissibilità della richiesta di referendum.”
In questo articolo va bene il vaglio di legittimità della commissione composta da ­Presidente del Tribunale della Spezia;  ­Presidente - pro-tempore - degli Avvocati e Procuratori Tribunale della Spezia;  ­Segretario Generale del Comune della Spezia. Non è accettabile il voto finale del consiglio comunale, decisivo sull’ammissibilità del referendum.  Intanto perché non viene definita una maggioranza qualificata, quindi può essere sufficiente una maggioranza semplice, dando la possibilità alla maggioranza che governa di impedire con risibili interpretazioni politiche la tenuta del referendum. Ciò è avvenuto con la proposta di referendum sull’accordo Enel Comune sulla riapertura della centrale nella metà degli anni 90 (il c.d. secondo referendum Enel, mai tenuto per scelta politica della maggioranza di centro sinistra di allora). In altri termini se dopo la ammissione di legittimità il referendum si può tenere e si raccolgono le 3.500 firme di cittadini elettori nel comune non si vede perché il consiglio comunale che vota su motivazioni politiche, e non di legittimità formale, debba impedire il referendum

Art. 11
“I risultati del Referendum devono essere discussi dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito dei risultati.”
Non c’è alcun impegno preciso di approvare una delibera motivata sulle modalità di accoglimento o meno dei risultati del referendum. Non si prevedono neppure, obbligatoriamente, audizioni preventive dei promotori del referendum



PUNTI CRITICI DELLO STATUTO: LA  SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE
Per il testo completo dello Statuto del Comune di Spezia vedi qui.  

Articolo 7 Sussidiarietà
L’articolo 7 dello Statuto fa riferimento a generici impegni di bilancio per promuovere la gestione da parte di cittadini e associazioni di attività di vario genere (sportivo, sociale, educativo, gestione di aree - edifici - servizi di interesse generale). Tutto viene lasciato in mano alla Giunta che di anno in anno (con logica chiaramente assistenziale e potenzialmente clientelare) decide attraverso il PEG (Piano economico di gestione) come e a chi assegnare questi fondi.
Manca un modello di organizzazione che promuova davvero la sussidiarietà orizzontale come prevista dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione : “ Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Riportiamo alcuni esempi per far capire cosa intendiamo per modello di organizzazione che promuova la sussidiarietà orizzontale:
1. prevedere nell’ambito della propria struttura articolazioni organizzative specificamente deputate a rapportarsi con i cittadini che si attivano alle base dell’art. 118, u.c.: Responsabile del procedimento sussidiato ;
2. formare il proprio personale, a tutti i livelli, affinché sappia affiancare alle professionalità tradizionali le nuove competenze necessarie per amministrare insieme con (e non soltanto per conto dei) cittadini;
3. adottare,  regolamenti per disciplinare il rapporto sussidiario con i cittadini
4. prevedere una conferenza annuale delle associazioni sull'attività amministrativa comunale o in occasione della formulazione del bilancio preventivo al fine di realizzare una vera e propria forma di partecipazione all'indirizzo politico dell'ente o, meglio, di controllo e di proposta sull'utilizzazione delle risorse pubbliche.
5. Procedimentalizzare le iniziative dei cittadini prevedendo una sorta di comunicazione di inizio dell'attività da parte dei cittadini e sollecitando formalmente l'amministrazione ad un confronto per la soluzione del problema segnalando l'intenzione di attivarsi autonomamente; l'esito negativo di tale confronto o la mancanza di qualsiasi risposta prefigurerebbero a quel punto una sorta di "messa in mora" dell'amministrazione, alla quale non resterebbe che prendere atto dell'iniziativa civica, per favorirla.

4. infine non risulta rispettato quanto previsto dalla legge 2/2009 che all’articolo 23
(vedi qui per il testo completo, e per un commento vedi quiprevede che per  la  realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini  organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità,  nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni  ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.



PUNTI CRITICI DELLO STATUTO: GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Gli strumenti statutari per promuovere la partecipazione sono quelli standard, piuttosto generici come ad esempio:
1. istanze dei cittadini per chiedere revoca o emanazione di provvedimenti (articolo 10)
2. petizioni per avanzare temi all’Amministrazione Comunale (articolo 10)
3. proposte di deliberazione che dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale (articolo 12)
4. registro delle associazioni (articolo 20)
5. Consulte dell'associazionismo e del volontariato (articolo 21)
6. Incontri tematici con la popolazione (articolo 22)

Si tratta di strumenti generici alcuni dei quali mai regolamentati come ad esempio gli incontri tematici nonostante lo statuto lo prevedesse o come il registro delle associazioni per le quali si rinvia ad un regolamento mai emanato per definirne il coinvolgimento nei processi decisionali del Comune.



STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE COSA MANCA NEL COMUNE DI SPEZIA
In generale manca un modello stabile di organizzazione del Comune che garantisca un continuo, efficace e trasparente coinvolgimento dei cittadini, non rimesso ne alla spontanea iniziativa dei cittadini ne tanto meno alla volontà politica della Amministrazione e della maggioranza del Consiglio Comunale.

Facciamo alcuni esempi:

1. non è previsto nello statuto o in alcun regolamento l’obbligo di svolgimento di istruttorie pubbliche almeno per i procedimenti di approvazione dei provvedimenti più rilevanti del Comune. Ad esempio l’istruttoria potrebbe applicarsi a piani e regolamenti urbanistici, varianti , progetti edilizi particolarmente significativi, affidamento di servizi del comune all’esterno, programmi di finanziamento in compartecipazione con altri soggetti sovraordinati : parco, provincia, regione, ministeri, UE.

2. L’articolo 7 del regolamento sull’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) è fotocopia di altri Comuni della Provincia di Spezia (ad esempio Arcola) a conferma della sufficienza con cui sono fatti questi regolamenti. Ma al di la di questo,  l'articolo assegna delle generiche competenze all’URP di promozione della partecipazione, un ruolo assolutamente anomalo per un ufficio come questo. Non spetta all’URP promuovere e supportare i processi partecipativi. L’URP deve essere solo la interfaccia tra Comune e cittadini per migliorare la informazione che arriva al cittadino.
Il ruolo di promotore della partecipazione deve essere intanto organizzato come indicato sopra e deve essere assegnato a figure di Garanzie terze sul tipo dei vecchi Difensori Civici ma con poteri più mirati volti a garantire il rispetto:
a) delle regole del processo partecipativo
b) delle modalità e ai contenuti delle risposte da parte dell’Amministrazione alle istanze emergenti dal processo partecipativo
c) del superamento della c.d. asimmetria informativa vale a dire la differenza di possibilità di conoscenza e di competenza tecnico/scientifica tra il potere pubblico/privato e i singoli cittadini.

3. Il regolamento sullo sportello unico del Comune di Spezia (vedi qui) risale nella sua ultima versione al 2006 ma nel frattempo è stato approvato un nuovo regolamento di indirizzo nazionale (DPR 160/2010 per un commento vedi qui).  Lo sportello unico (SUAP) è la disciplina dei procedimenti di approvazione di attività produttive anche a rilievo ambientale, coordinata dal Comune.
Ora il regolamento attuale del Comune della Spezia non disciplina alcun percorso di coinvolgimento del pubblico, questo nonostante il D.P.R. n. 447/98 ( disciplina nazionale sullo sportello unico ora superata) prevedesse una istruttoria pubblica di accompagnamento della procedura SUAP per gli impianti e le attività più pericolose sotto il profilo ambientale e sanitario. Non solo ma la disciplina del 2010 (in vigore da due anni)  ha ulteriormente precisato che in entrambe le procedure SUAP ( quella con SCIA ex DIA  e quella ordinaria con procedimento unico) qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle  normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che  vi  abbiano  interesse,  entro  dieci giorni  dalla  richiesta  di  chiarimenti,  convoca  anche  per  via telematica, dandone pubblicità sul portale SUAP, una riunione, di cui é  redatto  apposito  verbale,  fra  i soggetti  interessati  e  le  amministrazioni  competenti,  ai  sensi dell'articolo 11 legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento). 
Tutto ciò è completamente assente nel regolamento SUAP del Comune della Spezia!



PUNTI CRITICI DELLO STATUTO: IL BILANCIO DI MANDATO
L’articolo 29 dello Statuto prevede al comma 7: “7. Il Sindaco, al termine del mandato politico-amministrativo, presenta al Consiglio comunale il  documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.”
Così come è scritto l’articolo impegna troppo genericamente il Sindaco, perché ad esempio non prevede un vero e proprio Bilancio di Mandato che permetta con apposite riunioni del consiglio una valutazione complessiva dell’azione del Sindaco e non prevede un momento di confronto con i cittadini su tale Bilancio.  Ma comunque quanto previsto dall’articolo sopra citato, sia pure nella forma minimale ivi riportata, non è stato rispettato dal Sindaco Federici che non ha promosso alcuna seduta di Consiglio Comunale di fine mandato!



PUNTI CRITICI DELLO STATUTO: GLI STRUMENTI DI CONTROLLO COME AD ESEMPIO L’AZIONE POPOLARE
L’articolo 11 dello Statuto prevede che: “1. Con apposito Regolamento, il Consiglio comunale disciplina le modalità di applicazione ed indica gli strumenti informativi ed organizzativi che consentono l'effettivo esercizio dell'azione  popolare.”
Mai attuato questo regolamento. Neppure sono mai state disciplinate modalità di trasparenza in materia da parte del Comune di Spezia. Ad esempio lo statuto potrebbe  impegnare il comune a rendere pubbliche, attraverso i suoi uffici, le azioni giudiziarie intraprese e ad informare gli interessati circa le azioni  ed i ricorsi che spettano all’Ente Locale sulla base delle decisioni giurisdizionali. Lo  statuto può rinviare al regolamento le modalità per il rimborso delle spese all’elettore che le ha anticipate in caso di esito favorevole e per l’attribuzione allo stesso degli oneri gravanti sull’Ente locale a seguito dell’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di pronuncia negativa.



L’ACCESSO  E L’INFORMAZIONE AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’articolo 9 dello statuto prevede l’approvazione di apposito regolamento che:
a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche attraverso strumenti informatici,
b) indica i casi di esclusione dal diritto di accesso, nonché i casi di differimento dell’accesso e le relative modalità

Non esiste regolamento che disciplini puntualmente l’accesso ai documenti amministrativi in possesso del Comune. Ci sono solo generici rinvii alle norme nazionali in materia nel regolamento sul funzionamento dell’Ufficio Relazione con il Pubblico (vedi qui).  
Tanto meno è stato previsto un regolamento specifico sull’accesso alle informazioni ambientali. Non è stato neppure rispettato quanto previsto dall’articolo 8 del DLgs  195/2005 (attuazione DIR 2003/4 sull’accesso alle informazioni ambientali), l'Autorità Pubblica deve adoperarsi per rendere l'informazione ambientale disponibile attraverso banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico. Ora lo sportello ambiente del Comune (vedi qui),  appare tutt’altro che completo.



Lo sportello è reticente alle voci: acqua, suolo , elettrosmog, rumore, igiene urbana. Per i rifiuti si rinvia al sito di Acam Ambiente. In particolare vergognosa la sezione sulla bonifica dell’area ex IP che non contiene praticamente nulla, vedi quiBasti dire che c’è più documentazione linkata sul mio blog che sul sito del Comune.
Per l’aria i dati sono un poco più puntuali ma mancano dati sul monitoraggio di importanti inquinanti soprattutto quelli ad effetto cumulativo come le PM10 secondarie, sul monitoraggio dell’aria interverrò con apposito post prossimamente. Discreti i dati sull’energia che forse è l’unica voce sufficientemente completa in quanto fa rinvio al Piano energetico comunale.  Quindi poco per definire lo Sportello Ambiente del Comune una vera banca dati.
Siamo lontani dalle previsioni del DLgs 150/2009 che impone a tutte le pubbliche amministrazioni la  trasparenza intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo  delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione  svolta  dagli  organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del  rispetto  dei  principi  di  buon andamento  e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni   erogate   dalle   amministrazioni  pubbliche  ai  sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.




LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI: ACAM S.p.A.
Mai attuato sistematicamente (a conferma si veda Carta del servizio idrico di Acam Acque, vedi quiquanto previsto dal comma 461 articolo 2 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 secondo il quale in sede di stipula dei contratti di servizio il Comune è tenuto ad applicare le seguenti disposizioni:
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.




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