Come è noto almeno agli
addetti ai lavori: il Piano del Parco delle 5terre non è mai stato approvato in
via definitiva, era stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n.488 del 22 maggio 2002, ma successivamente è stato revocato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 10.12.2010.
Quindi il Parco delle 5terre non ha mai avuto un Piano del Parco completamente efficace e ancora di più non ha mai avuto un Regolamento del Parco. Solo recentemente con Decreto del Ministero dell'Ambiente 24/2/2015 (vedi QUI) è stato approvato il regolamento di organizzazione ma per la sola area marina, restando fuori quindi tutta la parte terrestre del Parco.
Questa era una delle critiche, sotto il profilo gestionale, che veniva svolta alla Presidenza Bonanini. Sono passati ormai oltre 4 anni dalla fine di questa Presidenza ma del Piano del parco e del Regolamento ancora non vi è traccia come risulta dalla apposita sezione del sito dell’Ente Parco Nazionale 5Terre, vedi QUI.
Quindi il Parco delle 5terre non ha mai avuto un Piano del Parco completamente efficace e ancora di più non ha mai avuto un Regolamento del Parco. Solo recentemente con Decreto del Ministero dell'Ambiente 24/2/2015 (vedi QUI) è stato approvato il regolamento di organizzazione ma per la sola area marina, restando fuori quindi tutta la parte terrestre del Parco.
Questa era una delle critiche, sotto il profilo gestionale, che veniva svolta alla Presidenza Bonanini. Sono passati ormai oltre 4 anni dalla fine di questa Presidenza ma del Piano del parco e del Regolamento ancora non vi è traccia come risulta dalla apposita sezione del sito dell’Ente Parco Nazionale 5Terre, vedi QUI.
La questione non è
meramente formale perché stiamo scrivendo dei due strumenti principali di
governo del territorio del Parco e delle attività che su di esso si svolgono. La
questione è di sostanza ma allo stesso tempo anche di trasparenza su come
vengono prese le decisioni sull’uso del territorio del Parco, perché come
vedremo nel seguito del post, l’assenza del Piano del Parco e del Regolamento
non impedisce la gestione del Parco ma la rende sicuramente più opaca e
centralizzata nella decisione di Presidente
e uffici attuali.
CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DEL PARCO
Se andiamo ad
esaminare i contenuti del Piano definiti dall’articolo 12 della legge 394/1991
si veda la natura del Piano quale strumento di pianificazione a valenza
territoriale ed urbanistica e non solo meramente conservazionista. Si veda un
elenco riassuntivo di questi contenuti :
1. organizzazione generale del territorio e sua articolazione
in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e
tutela;
2. vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di
attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
3. sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con
particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai
portatori di handicap e agli anziani;
4. sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la
funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree
di campeggio, attività agro-turistiche;
5. indirizzi
e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale
in genere.
6. Norma attuative con riferimento alle varie aree o parti del
piano.
Il Piano del Parco è sovraordinato agli strumenti di pianificazione nell’area interessata ed in particolare è fondamentale per capire quali parti degli strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale sono compatibili o meno con le finalità di gestione dell’area protetta.
IL REGOLAMENTO DEL PARCO
Il Piano del
Parco individua le attività consentite compatibili con l’interesse
naturalistico del’area protetta.
Il Regolamento disciplina
l’esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco, secondo le
indicazioni dell’art. 11 Legge 394/1991.
Il comma 3
dell’articolo 11 della legge 394/991 elencata una serie di attività vietate nel territorio del Parco, ma è Regolamento che le
definisce puntualmente e soprattutto che, secondo le specificità di ogni area
protetta, stabilendo quindi
le INTEGRAZIONI APPLICATIVE a tali
divieti; infatti l’elenco
dei divieti contenuto nell’articolo, anche in base ad una sommaria
interpretazione letterale, è meramente esemplificativo, e non tassativo
, perché ogni area protetta costituisce
un sistema unico e irripetibile, e contiene una frazione di patrimonio naturale
diversa da ogni altra.
CONSEGUENZA DELLA MANCATA
APPROVAZIONE DI PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO
Alla
luce della analisi sopra svolta possiamo quindi dire che attraverso il rapporto
tra legge, piano e regolamento il meccanismo di imposizione di vincoli e limiti
viene rovesciato:
a)
il
sistema dei divieti essendo posto in via generale dalla legge,
b)
gli
atti fondamentali del parco hanno la funzione di selezionare non le attività
vietate, ma le attività permesse,
dilatando diritti soggettivi e libertà compressi dalla legge quadro;
c)
detti
atti fondamentali una volta individuate le attività permesse le
regolamenteranno nello specifico al fine di armonizzarne l'esercizio con le finalità
naturalistiche.
E’
ovvio che se il regolamento non viene
approvato tale disciplina delle INTEGRAZIONI APPLICATIVE e della
interpretazione non tassativa dell’elenco dei divieti è stata lasciata
completamente in mano al livello politico amministrativo che gestisce l’area protetta
con buona pace della certezza del diritto e della trasparenza nelle motivazioni
delle decisioni, come pure della natura di ente prevalentemente tecnico
scientifico che deve avere l’Ente Parco.
IL NULLA OSTA DELL’ENTE PARCO IN ASSENZA DI
REGOLAMENTO E PIANO DEL PARCO
A chi spetta rilasciare il Nulla
Osta
E’
rilasciato dall’Ente Parco quindi lo statuto ne disciplina compiutamente la titolarità delle funzioni (
Lo statuto del Parco 5 Terre lo assegna al direttore). La
legge (comma 3 articolo 13 legge 394/1991) comunque prevede che l’esame delle
richieste di nulla osta possa essere affidato con deliberazione del Consiglio
direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono
disciplinate dal regolamento del parco.
La natura giuridica del nulla
osta
La
legge quadro sulle aree naturali protette configura un modello di nullaosta del
tutto originale, e precisamente individuabile.
In condizioni normali con un piano e regolamento approvati ed efficaci
si
tratta di un atto a discrezionalità zero (Di Plinio, Fonderico).
Infatti
il nulla osta :
a)
"verifica la conformità" del progetto di attività al
piano e al regolamento
b)
certifica la esistenza o meno di un interesse primario a
realizzare intervento/attività riconosciuto dal piano/regolamento
c)
non legittima la realizzazione dell’intervento o attività ma solo
la prosecuzione dell’iter autorizzatorio dovendosi verificare a questo fine
altri eventi (autorizzazioni comunali, altri atti di assenso di altre
amministrazioni etc.).
Proprio
per questo il rilascio del nulla osta ha un grado di discrezionalità che
è inversamente proporzionale al dettaglio degli atti fondamentali (piano e
regolamento), e che il parco è in grado di
rendere data la qualificazione specifica delle sue strutture amministrative, o
la possibilità di creare un apposito comitato tecnico.
COSA SUCCEDE NELLE MORE DELLA APPROVAZIONE
DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO PARCO
Ovviamente la legge quadro
sulle aree protette ha previsto un regime straordinario di gestione del Parco
in assenza di questi due strumenti fondamentali.
Le misure di salvaguardia
La legge
394/1991 infatti afferma che fino alla entrata in vigore del piano del parco
valgono le misure di salvaguardia. In cosa consistono queste misure di
salvaguardia? Vediamolo
1. Le
misure di salvaguardia individuate in sede di intesa in Conferenza stato
regioni . Si tratta delle delibere sull’elenco ufficiale delle aree
protette che contengono anche specificazioni sulle misure di salvaguardia per i
parchi nazionali, regionali, ma anche di altre delibere come quella del
14/7/2005 che ha stabilito i vincoli per la gestione delle concessioni di beni
del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.
2. Le
misure di incentivazione a favore degli Enti Locali territorialmente
interessati ex articolo 7 legge 394/1991, che stabiliscono una sorta di
elenco delle categorie di interventi coerenti con le finalità dell’area
protette: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore
storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche
ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di
conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività
agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la
utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e
altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie
rinnovabili.
3. Le
misure di salvaguardia specificamente indicate dal comma 3
dell’art. 6 della legge 394/1991 e cioè:
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti fuori dei centri edificati così come delimitati ex art. 18 legge 865/1971(norme sulla espropriazione per pubblica utilità) il quale esclude dal perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti nei centri abitati per gravi motivi di salvaguardia ambientale da motivare con apposito provvedimento
• qualsiasi mutamento (sempre con riferimento alle due aree precedenti? Non è chiaro dalla lettera del comma ma si può ritenere di si) del’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta.
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti fuori dei centri edificati così come delimitati ex art. 18 legge 865/1971(norme sulla espropriazione per pubblica utilità) il quale esclude dal perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti nei centri abitati per gravi motivi di salvaguardia ambientale da motivare con apposito provvedimento
• qualsiasi mutamento (sempre con riferimento alle due aree precedenti? Non è chiaro dalla lettera del comma ma si può ritenere di si) del’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta.
4. Le
misure di salvaguardia del decreto istitutivo del
Parco Nazionale Dpr 6/10/1999 ad integrazione di quella della legge nazionale
(comma 3 articolo11)
Come si vede è un elenco sia pure generale ma tutt’altro
che di mero principio
Possono essere gestite le aree protette attraverso queste misure di
salvaguardia in attesa della entrata in vigore del piano del parco e del
relativo regolamento?
La risposta è si ma come
ha specificato il Consiglio di Stato il 14/5/2003 in un Parere (
richiesto del Ministero dell’Ambiente): “le
misure di salvaguardia di cui all’art. 6 l . n. 394 del 6 dicembre 1991, hanno una
funzione meramente conservativa, dovendo proteggere le aree in vista della
successiva attività pianificatoria”
L’Ente Parco
nel far rispettare tali misure di salvaguardia può fare come gli pare? No perché anche qui c’è ex lege una supervisione
ed un potere di intervento (richiesta di riduzione in pristino) da parte del
Ministero dell’Ambiente.
Queste misure di salvaguardia sono derogabili? Si ma solo con un intervento del Ministro dell’Ambiente (in collaborazione con l’Ente Parco) che in caso di necessità e urgenza, con provvedimento motivato può consentire deroghe a dette misure, prescrivendo modalità di attuazione di lavori ed opere ai fini di salvaguardare integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.
CONCLUSIONI
Se è vero che il Parco
senza Piano e Regolamento non è comunque senza regole di tutela è altrettanto
vero che queste regole sono da un lato solo di congelamento del territorio del
Parco e dall’altro lasciano eccessivo spazio alla discrezionalità degli organi
del Parco con una supervisione del Ministero dell’Ambiente che come hanno
dimostrato eventi passati quasi mai viene esercitata.
Quindi occorre che al più
presto il Parco delle 5terre si doti di un Piano e di un Regolamento valutati e
approvati secondo le moderne procedure decisionali: Valutazione Ambientale
Strategica e coinvolgimento attivo della comunità locale sia nelle sue
rappresentanze istituzionali (Comuni del Parco) che degli interessi socio economici
e diffusi.
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