Recentemente è stata
pubblicata una interessante sentenza del TAR Umbria che tocca due aspetti
rilevanti del regime giuridico amministrativo applicabile alla Valutazione
Ambientale Strategica (di seguito VAS) di Piani e Programmi a rilevanza
ambientale e territoriale. I due aspetti sono:
il primo: il
rapporto tra il procedimento di approvazione del Piano e/o Programma e il
processo di VAS;
il secondo: la
possibilità o meno di impugnare la
decisione che conclude il processo di VAS in particolare la verifica di
assoggettabilità, in modo autonomo dalla decisione di approvazione del piano o
programma
LA SENTENZA DEL TAR UMBRIA
Il TAR Umbria con sentenza n. 209 del 15 Maggio 2015 nel respingere la
decisione di sottoporre a VAS, dopo apposita procedura di verifica di
assoggettabilità, un piano attuativo in Variante alle previsioni del P.R.G. del
Comune di Gubbio, ha affermato:
1.
la Valutazione Ambientale Strategica si estrinseca in un passaggio
endoprocedimentale che consiste nell'espressione di un "parere" sulla
sostenibilità ambientale della pianificazione medesima; ma il fatto che sia un
passaggio endo-procedimentale (quindi non
costituisca un procedimento autonomo distinto dal procedimento principale di
approvazione del Piano/Programma oggetto di VAS) non esclude che anche la “Verifica di Assoggettabilità a VAS” sia suscettibile
di efficacia lesiva e sia quindi soggetta a relativa impugnazione giudiziale.
2.
considerato che prima della sottoposizione alla VAS ordinaria il Piano e
Programma e la verifica di
assoggettabilità a VAS sono distinti, il che significa che in particolare per i
piani minori (come quelli attuativi ad es. di Piani urbanistici generali) per
capire la eventuale compromossioni dell’area interessata (sotto il profilo
ambientale, paesaggistico, territoriale etc.) occorre lo svolgimento della
procedura di Verifica.
Quanto affermato dal TAR Umbria
(vedi sopra punto 1) conferma quanto affermato da tempo dal Consiglio di Stato
(sentenza 13/2011) secondo il quale la VAS viene a costituire non un
procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di
pianificazione, ma invece un passaggio endoprocedimentale di esso,
concretantesi nell’espressione di un “parere” che riflette la verifica
di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima. Secondo il CdS le
conclusioni così raggiunte appaiono confortate dalle modifiche apportate al DLgs.
nr. 152 del 2006 dal recentissimo decreto legislativo 29 giugno 2010, nr. 128
(ancorché non applicabile ratione temporis alla vicenda per cui è
causa), laddove già a livello definitorio si distingue tra il “parere
motivato” che conclude la fase di V.A.S. (art. 5, comma 1, lettera m-ter)
e il “provvedimento” di V.I.A. (art. 5, comma 1, lettera p): a
conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in presenza di una
sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma. [1]
SULLA VINCOLATIVITÀ DEL PARERE MOTIVATO CHE
CONCLUDE LA PROCEDURA DI VAS ORDINARIA E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Dando per
accettata la versione del Consiglio di Stato sulla natura
endoprocedimentale del Parere Motivato di VAS resta il problema della sua
vincolatività. Infatti è indiscutibile che le modifiche apportate sia dalla
versione del 2008 ed ancor più a quella del 2010[2]
vadano verso la affermazione della natura vincolante e non solo obbligatoria
del Parere Motivato, recita infatti il nuovo comma 2 articolo 15 come
modificato dal DLgs 128/2010: “ L'autorità procedente, in collaborazione con
l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o
programma per l'approvazione e tenendo
conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei
risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del
piano o programma “.
Nella direzione della
natura vincolante del parere motivato di VAS si vedano le motivazioni del
ricorso alla Corte Costituzionale della Avvocatura dello Stato (per conto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) verso l’articolo della legge regionale
Toscana che non recepisce compiutamente (ad avviso di detta Avvocatura) il
nuovo testo del DLgs 152/2006 (comma 2 articolo 15. Quindi secondo l’Avvocatura
di Stato: “il parere motivato previsto
dall'art. 15 citato deve
considerarsi come parere
obbligatorio e vincolante per l'autorità procedente, anche alla stregua delle considerazioni della
Commissione europea che, nella lettera di costituzione in mora
dell'8 ottobre 2009,
nella procedura di infrazione n. 2009/2235, ammette che gli
Stati membri godono di ampi
margini di discrezionalità nello stabilire
in che modo gli studi effettuati
e le consultazioni condotte nel corso della procedura di VAS debbano influire
sulla decisione finale. Orbene, il
legislatore regionale, con
l'impugnata disposizione, nella
parte in cui consente al proponente
di informare l'autorità competente circa le
motivazioni della non
revisione del piano
o programma, sembra violare il principio affermato dal citato art.
15 del d.lgs. n.152/2006 che obbliga
alla revisione del
piano o programma in
conformità al motivato
parere dell'autorità competente.”
A conferma della
fondatezza della tesi della Avvocatura di Stato sul punto la Regione Toscana ha
già provveduto a modificare[3] la
propria legge regionale sul punto recependo compiutamente l’attuale testo del
comma 2 articolo 15 sulla efficacia del Parere Motivato conclusivo della
procedura di VAS.
SOLO CON LO SVOLGIMENTO DI UNA ADEGUATAMENTE
MOTIVATA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SI POSSONO ESCLUDERE GLI IMPATTI
AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DI UN PIANO MINORE
È quanto affermato, da ultimo, dal punto 2 della sopra riportata senza del
TAR Umbria- Il tutto in coerenza sentenza
della Corte di Giustizia della UE del
22/9/2011 (vedi QUI), secondo la quale non si può escludere la VAS a priori, ma solo dopo una
adeguata istruttoria di verifica, per piani che determinano
l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività
economica (nel caso oggetto della sentenza ci si riferiva a due piani dettagliati
che regolamentano, ciascuno, la costruzione di un complesso immobiliare
destinato all’allevamento intensivo)
Nella stessa
direzione si veda Corte Costituzionale che con sentenza n. 197 del 2014(vedi QUI) relativamente alla applicabilità della VAS (sia ordinaria che verifica di
assoggettabilità) ai
piani minori su piccole aree
e alle varianti ai piani urbanistici generali
(comunali, provinciali, regionali e di aree protette), ha statuito come:
“la necessità del ricorso alla procedura di VAS o di
assoggettabilità dipenda, non già da un dato meramente quantitativo
riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività
sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente
affermata in ragione della loro modesta
entità, bensì dalla accertata significatività dell'impatto
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che detti
interventi (seppure non estesi) concretamente hanno
capacità di produrre (come espressamente
previsto dal comma 1 dell'art. 6 del DLgs. n. 152 del 2006)”.
[1] Siamo secondo il CdS
in questa sentenza nell’ambito di quelli che il Giannini (Diritto
Amministrativo Giuffrè 1993 – pagina 212 Volume 2) definiva “i procedimenti per atti di procedimento cioè
quei procedimenti caratterizzati da un atto strumentale” (in questo caso il
parere motivato) alla decisione, per l’emanazione di tale atto strumentale
occorre un “procedimento suo proprio”
, infatti il DLgs 152/2006 disciplina partitamente il procedimento per rilasciare il parere
motivato della VAS, quindi il vizio del procedimento di parere VAS può
inficiare la adozione /approvazione del piano sottoposto a VAS. Caratteristici dei procedimenti per atti di
procedimento sempre secondo il Giannini sono proprio i pareri, come appunto nel
caso della VAS, dove il parere motivato che conclude la procedura di VAS è
strumentale alla decisione finale sul piano/programma come confermato dal comma
2 articolo 15 del DLgs 152/2006 secondo il quale: “L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente,
provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e
tenendo conto delle risultanze del
parere……., alle opportune revisioni del piano o programma “.
[2] Che ha eliminato
anche il riferimento al “ove necessario” relativamente alla acquisizione dei
risultati della VAS nell’ambito del processo di revisione del Piano/Programma
da parte della Autorità Proponente
[3] LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 69 Modifiche alla legge regionale 12
febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di
incidenza).
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