giovedì 27 agosto 2015

Rigassificatore di Panigaglia: le normative attualmente non rispettate.

L’impianto di rigassificazione di Panigaglia torna di attualità perché, come già apparso sui quotidiani locali, la Snam ha pubblicato un bando (vedi QUIper uno studio di fattibilità e pre-fattibilità per la fornitura servizi di tipo «Small Scale LNG»presso il Terminale GNL di Panigaglia.

L’impianto di Panigaglia come è noto prevede una serie di lavorazioni complesse consistenti nella rigassificazione, a ciclo continuo, del gas naturale liquefatto (GNL) che arriva all’impianto dalle navi gasiere (vedi QUI

Il nuovo progetto va a consolidare la presenza di un impianto che avrebbe già dovuto essere ricollocato da anni e per il quale già la Regione Liguria aveva espresso un chiaro no alla Intesa per il suo ampliamento qualche anno fa. Impianto che come è noto è attualmente in contrasto con tutti gli strumenti di pianificazione vigenti, a cominciare dal Piano paesaggistico, che ne prevedono la dismissione concordata non certo l’ampliamento sia pure nella forma nuova ora prospettata da Snam.

Il nuovo progetto quindi va ad incidere su due aspetti:
1. il primo riguarda l’impianto esistente, il suo livello di adeguamento alla vigente normativa compreso il nuovo decreto legislativo  che recepisce la terza versione della Direttiva europea sulle industrie a rischio di incidente rilevante
2. il secondo riguarda il nuovo progetto legato al circuito dell’uso del gnl

In questo post analizzerò lo stato di conformità dell’attuale impianto di rigassificazione di Panigaglia rispetto alla normativa entrata in vigore in questi ultimi tempi ma anche a quella previgente ed in parte ancora efficace, come vedremo nel seguito di questo post. E' ovvio infatti che il nuovo progetto presuppone un consolidamento della presenza dell'impianto e quindi è fondamentale capire intanto se questo sta o meno rispettando la vigente normativa anche in vista dell'applicazione del nuovo DLgs 105/2015. 

Nel post successivo affronterò, invece,  il tema relativo al nuovo progetto: da quali politiche e norme europee origina, quali sono i parametri normativi per giustificarne la fattibilità sotto il profilo sia tecnico economico, della politica europea dei trasporti, ma soprattutto della sostenibilità ambientale.



LA QUESTIONE DELLA CONFORMITÀ DELL’ATTUALE IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE DI PANIGAGLIA ALLA NORMATIVA
Rispetto alla conformità dell’attuale impianto di rigassificazione vengono in gioco due tipologie di normative:
1. la disciplina della autorizzazione integrata ambientale (AIA) a cui è soggetta questa categoria di impianti (punto 1.1. allegato VIII alla parte II del DLgs 152/2006)
2.  la disciplina delle industrie a rischio di incidente rilevante recentemente modificata ex DLgs 105/2015[1]



STATO DI CONFORMITÀ DELL’ATTUALE IMPIANTO DI PANIGAGLIA ALLA DISCIPLINA DELL’AIA
La relazione di riferimento (di seguito RdR) introdotta nel testo unico ambientale (il Dlgs 152/2006) con il Dlgs 46/2014 ha una duplice finalità in relazione alle installazioni soggette ad AIA:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie

La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 chiarisce la seguente scansione temporale per adeguare gli impianti soggetti ad AIA alla presentazione della Relazione di Riferimento:
a) entro tre mesi dal 7 gennaio 2015: la documentazione sullo svolgimento della verifica dell’obbligo di presentazione della RdR, attestante la non necessità di questa. Il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015 ha previsto al comma 1 articolo 2 ha stabilito che questo termine decorre dalla data del  7 gennaio 2015 per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale
b) entro 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la RdR se necessaria per le installazioni con procedimenti di rilascio, modifica e riesame dell’AIA in corso
c) dopo 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la RdR se necessaria per le installazione che non hanno procedimenti in corso di rilascio, modifica e riesame dell’AIA  
d) presentazione della RdR contestualmente alla istanza per le nuove domande di AIA o di modifica sostanziale della stessa. In questo caso le eventuali lacune della documentazione  determineranno una richiesta di integrazione alla istanza o la disposizione di ulteriori specifici approfondimenti, ma non potranno giustificare una sospensione dell’attività istruttoria, poiché essa può essere svolta parallelamente all’attività di validazione della relazione di riferimento. 

Il rigassificatore di Panigaglia che avendo già avuto l’AIA (Determina Dirigenziale della Provincia di Spezia n. 118 del 30/5/2007) deve presentare la RdR entro il 7 gennaio 2016, salvo che non venga presentato formalmente il nuovo progetto che prevede una stazione nuova di distribuzione del gnl rigassificato nell’impianto, in questo caso la RdR dovrà essere presentata insieme con la domanda di AIA per la modifica sostanziale dell’impianto. Come abbiamo visto il progetto nuovo non è stato ancora presentato ma siamo solo allo studio di prefattibilità, quindi attualmente l’impianto di Panigaglia sta violando la legge relativamente alle scadenza sulla Relazione di Riferimento sopra descritte.



STATO DI CONFORMITÀ DELL’ATTUALE IMPIANTO DI PANIGAGLIA ALLA DISCIPLINA DELLE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
A prescindere da eventuali modifiche all’impianto come quella che vedremo nel prossimo post,  l’impianto di Panigaglia deve adeguarsi comunque ad una serie di novità normative introdotte dal DLgs 105/2015 ma allo stesso tempo già da ora avrebbe dovuto rispettare quelle previgenti e in parte ancora efficaci.  Vediamo a cosa mi riferisco in particolare:

Deposito documento aggiornato sulla Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti
Questo documento definisce la politica del gestore (nel caso di Panigaglia Snam GNL Italia) nella  prevenzione degli incidenti rilevanti. In particolare al Documento deve essere allegato il programma adottato per  l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica é proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Se il gestore non ha ancora predisposto il suddetto Documento dovrà farlo entro il 1/6/2016, se lo ha predisposto dovrà invece dimostrare che la versione presentata prima della entrata in vigore del nuovo DLgs 105/2015 (1/6/2015) è adeguata a questo ultimo soprattutto in relazione al sistema di gestione della sicurezza ex allegato allegato B al DLgs 105/2015 che fornisce le  indicazioni  al  gestore  per  lo sviluppo dei parametri essenziali di un  sistema  di  gestione  della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti  (SGS-PIR)  in accordo con quanto definito nell'allegato 3[2] al DLgs 105/2015.

Non solo ma se il documento ha più di 2 anni deve essere comunque  aggiornato, anche se non sono previste modifiche all’impianto,  ovviamente ai sensi della nuova normativa che è più articolata nei particolari da definire in materia di prevenzione del rischio di incidente rispetto all’abrogato decreto ministeriale 9 agosto 2000[3].

Nel sito di Snam Gnl Italia risulta che il documento con il sistema di gestione della sicurezza è datato 2010: si veda QUI.


Rapporto di Sicurezza
Il Rapporto di Sicurezza è il documento prodotto dal gestore dell’impianto che deve descrivere almeno:
a) il sito,
b) lo stabilimento,
c) la identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione,
d) le misure di protezione e di intervento per limitare  le  conseguenze di un incidente rilevante.

Il Dlgs 105/2015 ha introdotto una novità importante che riguarda i criteri di valutazione del rapporto di sicurezza ex nuovo allegato C al Dlgs 105/2015 [4].
Questo allegato contiene molte novità tra quelle più significative ci sono quelle per cui il Rapporto di Sicurezza per superare la valutazione positiva della autorità competente:
a) deve individuare gli stabilimenti  adiacenti, nonché di siti di  attività  che   non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino. Di queste aree (ex allegato C) devono essere  chiaramente individuate nelle corografie, le mappe,  le  planimetrie,  i  disegni  in  genere che accompagnano il Rapporto
b) descrizione delle aree in cui può verificarsi un  incidente rilevante.
Ex allegato C deve essere inserita nel Rapporto la Corografia della zona in scala a  1:10.000,  o  comunque  non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro  dello stabilimento. Tale mappa comprende un'area significativa di almeno 2 km intorno allo stabilimento, in relazione alle tipologie incidentali individuate nell'ambito dell'analisi di sicurezza, attorno all'installazione. Sulla mappa stessa é indicata  la destinazione d'uso degli edifici principali e, per quanto riguarda le industrie presenti, siano esse assoggettate o meno agli  obblighi  di cui al presente decreto, é precisato, se noto, il tipo di attività industriale. È , inoltre, indicata la presenza di linee  ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di  atterraggio e decollo;  sono evidenziate tutte le strutture  e  gli  elementi territoriali ed ambientali particolarmente vulnerabili e/o sensibili, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici  pubblici,  fiumi,  laghi, habitat  terrestri  e  acquatici,  zone  di particolare interesse naturale, ecc., in modo coerente con quanto richiesto dal decreto  che definisce le linee guida in materia di controllo di urbanizzazione
c) sulla base dei dati e delle informazioni  disponibili,  una  sintesi  della "storia" degli impianti e  dei  depositi  in  cui  sono  presenti  le sostanze riportate nell'allegato  1,  dal  loro  start-up  alle  più recenti modifiche. Si veda in particolare quanto previsto dalla sezione C1 dell’allegato C)

Ex comma 8 articolo 15 del DLgs 105/2015 il Rapporto di Sicurezza deve essere aggiornato ogni 5 anni. L’impianto di Panigaglia ha presentato il Rapporto Preliminare di Sicurezza il 27/6/2007 all’interno della procedura di VIA sul progetto di ampliamento e questo Rapporto Preliminare non è mai stato approvato in via definitiva. Quindi il Rapporto vigente è ancora quello del 2005 oggetto del rilascio dell’AIA del 30/5/2007 e dal sito di Snam Gnl Italia non risultano aggiornamenti (vedi QUI). 

Quindi l’impianto di Panigaglia: 
1. non ha aggiornato il Rapporto di Sicurezza da almeno 5 anni
2. deve adeguare il proprio Rapporto di Sicurezza alla nuova normativa sopra sintetizzata, anzi avred



EFFETTO DOMINO [5]
Spetta al Comitato Tecnico Regionale in accordo con la Regione o il soggetto da essa designato, in base alle informazioni fornite dai gestori sulla base delle informazioni fornite con al Notifica o il Rapporto di Sicurezza, ovvero acquisite a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni, definire gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti  di  soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le  conseguenze di un incidente  rilevante  possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, compresi stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano  nell'ambito di applicazione del presente decreto,  aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino. 

La Regione Liguria non ha mai applicato questo obbligo sia nella versione dell’abrogato DLgs 334/1999 che tanto meno ovviamente del nuovo DLgs 105/2015.
Basti vedere la apposita sezione del sito della Regione che è ancora ferma al DLgs del 1999 e non fa alcun riferimento all'effetto domino (vedi QUI). 



PIANO DI EMERGENZA INTERNO
Il Gestore dell’impianto, anche di Panigaglia, entro il 1/6/2016 deve adeguare il Piano al nuovo DLgs 105/2015 salvo che dimostri che il Piano esistente contiene già tutti i nuovi elementi introdotti dal nuovo DLgs.  Comunque l’aggiornamento del Piano è obbligatorio ogni tre anni.



PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
Il Piano ha le seguenti finalità:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute umana e l'ambiente  dalle  conseguenze  di  incidenti  rilevanti,  in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli  interventi  di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano  è riesaminato, sperimentato  e,  se necessario, aggiornato, previa consultazione della  popolazione,  dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori  a  tre
anni
La  revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli stabilimenti e nei servizi di  emergenza,  dei  progressi  tecnici  e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in  caso  di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano  i soggetti ai quali il piano è comunicato.

Il Piano di emergenza esterna per l’impianto di Panigaglia è del 2008 (vedi QUI). Quindi la Prefettura di Spezia per l'Impianto di Panigaglia:
1. è in ritardo di 4 anni nell'aggiornamento del Piano di emergenza esterno
2. deve aggiornarlo alla nuova normativa ex DLgs 105/2015.



ASSETTO DEL TERRITORIO E CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE
Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono  conto,  in  base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessità di:
a) prevedere e mantenere opportune distanze di  sicurezza tra gli stabilimenti e le zone  residenziali, gli edifici e le  zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
b)  proteggere, se necessario, mediante opportune distanze  di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto  di  vista  naturale nonché gli istituti, i luoghi  e le aree tutelati ai sensi  Del Codice de Beni Culturali e del Paesaggio, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;
c) adottare, per gli  stabilimenti  preesistenti,  misure  tecniche complementari per non accrescere i  rischi  per  la  salute  umana  e l'ambiente.

Attualmente per applicare tali obblighi, in attesa di un nuovo decreto ministeriale, valgono gli indirizzi operativi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001[6].
Le linee guida a questo decreto del 2001 affermino nelle premesse come sia il caso di mettere in evidenza il difficile rapporto - temporale e processuale - tra le procedure di matrice urbanistica con la maggiore  dinamicità di trasformazione dei  processi  e degli impianti produttivi  e delle potenzialità di rischio rilevante, che deve trovare soluzione in una attenta e continua "lettura" del territorio, in relazione agli obiettivi di governo dello stesso.
In particolare secondo il suddetto Decreto del 2001 “Gli  strumenti  urbanistici  da  adottarsi  a  livello  comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale  di  coordinamento  della Provincia,  le  aree  da sottoporre  a  specifica  regolamentazione  nei  casi  previsti   dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici  comprendono un elaborato tecnico «Rischio di  incidenti  rilevanti»,  relativo al controllo dell'urbanizzazione  nelle  aree  in  cui sono presenti stabilimenti. Tale  elaborato  tecnico  è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno  degli  stabilimenti,  nonché nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino  l'area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni.” (questo obbligo è stato confermato dal comma 7 articolo 22 DLgs 105/2015)

Cosa succede se il RIR non è elaborato
Secondo il comma 10 dell’articolo 22 qualora non sia stato  adottato  l'elaborato  tecnico  ERIR,  i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi per:
1. insediamenti di stabilimenti nuovi;
2. modifiche degli stabilimenti;
3. nuovi insediamenti o infrastrutture  attorno  agli  stabilimenti esistenti, 
sono  rilasciati  qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di pianificazione territoriale,  come definiti attualmente nelle linee guida del 2001,  previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere  e' formulato sulla base delle informazioni  fornite  dai  gestori  degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nelle Linee Guida del 2001.
N.B. questa norma era già prevista dal comma 4 articolo 14 dell’abrogato DLgs 334/1999.


Tutti i suddetti obblighi non risultano adempiuti nel caso dell’impianto di Panigaglia sicuramente dal Comune di Portovenere (vedi QUIi contenuti del PUC che non prevedono il documento sopra citato: “Elaborato tecnico - Rischio di  incidenti  rilevanti”.  Quindi qui la violazione parte dal 1999. 



CONSULTAZIONE PUBBLICA  E PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DECISIONALE
Su questo importassimo tema interverrò  nel post successivo perché il DLgs 105/2015 introduce  novità importantissime sulle modalità di partecipazione del pubblico in caso di modifica dell’impianto esistente (vedi ora progetto per la fornitura servizi di tipo «Small Scale LNG»presso il Terminale GNL di Panigaglia)

Qui rilevo come anche nella attuale situazione dell’impianto di Panigaglia, a prescindere dal nuovo progetto e dalle particolari procedure partecipative applicabili, non vengono rispettati obblighi informativi a carico del Sindaco del Comune di Portovenere, ex Dpcm 16/2/2007[7],  che vado ad elencare:
1.       censire gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio di cui agli artt.6 e 8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.;
2.      reperire i dati dello stabilimento attraverso la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (All.V del D.Lgs.334/99 e s.m.i.) redatta dal gestore;
3.      esaminare e integrare la Scheda di informazione richiedendo, se necessario, al gestore maggiori dettagli ai fini di migliorarne la comprensibilità;
4.      acquisire i dati demografici relativi al territorio a rischio;
5.      acquisire i dati sulle strutture sensibili ove può verificarsi un’elevata concentrazione di persone (centri commerciali, chiese, stadi, supermercati, cinema, teatri, uffici, alberghi, ecc.);
6.      acquisire dati sulle strutture sensibili ove è presente un’elevata concentrazione di persone vulnerabili (ospedali, scuole, strutture sanitarie, ecc.) in analogia con quanto riportato nel PEE;
7.      predisporre la planimetria del territorio a rischio evidenziando le strutture sensibili e le tre zone a rischio (di sicuro impatto, di danno e di attenzione) indicate anche sulla Scheda informativa;
8.     individuare gli strumenti e i mezzi nonché le modalità per la comunicazione in emergenza, in coordinamento con il gestore dello stabilimento;
9.      individuare i possibili comunicatori/referenti che possono essere coinvolti nella campagna informativa in quanto ritenuti idonei ad instaurare rapporti diretti con la popolazione a rischio;
10.  costituire uno staff per gestire l’informazione preventiva e durante l’emergenza e predisporre corsi di formazione per tutti coloro che potrebbero essere utilizzati nelle attività di diffusione e spiegazione dei contenuti del messaggio informativo;
11.   pianificare la campagna informativa nelle due fasi:
11.1.fase preventiva – in questa fase l’informazione è finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, i segnali dall’allarme e cessato allarme e i comportamenti da assumere durante l’emergenza;
11.2.fase emergenza – durante l’emergenza l’informazione è finalizzata ad avvertire (con i sistemi d’allarme previsti) la popolazione dell’evento incidentale in atto e ad attivare i relativi comportamenti;
12.  progettare la modalità comunicativa con la quale introdurre e spiegare la Scheda d’informazione attraverso: una lettera del Sindaco, la cartellonistica, le assemblee pubbliche, l’informativa attraverso i media, una pagina web, ecc.;
13.  prevedere la verifica dei risultati della campagna informativa effettuata attraverso la distribuzione di un questionario predisposto sulla base delle indicazioni fornite (allegato 4);
14.  predisporre le idonee azioni correttive attraverso una integrazione o rimodulazione della campagna informativa;
15.   comunicare le modalità di esecuzione dell’evacuazione assistita (quando prevista);
16.  comunicare i punti di raccolta e informare sul sistema di assistenza immediata degli sfollati con controlli di carattere medico-sanitario;
17.   predisporre segnaletica da apporre sui siti evacuati per rendere noto ove sono reperibili gli sfollati;
18.  predisporre il segnale di cessato allarme;
19.  comunicare i provvedimenti adottati (ordinanze urgenti) per la tutela della salute pubblica (es.: divieto di ingestione di alimenti freschi provenienti da terreni coinvolti nell’emergenza);
20. utilizzare, ove esistenti, i gruppi di volontariato di protezione civile per le attività connesse alla campagna informativa secondo il livello di qualificazione acquisito;
21.  consultare la pagina web del Dipartimento della protezione civile per visionare esempi di campagne informative già realizzate (www.protezionecivile.it).
Il Sindaco/Comune deve confrontare i dati prima elencati con quanto individuato dal PEE (Piano di emergenza esterno)  laddove è presente e dare le informazioni coerenti con ciò che è riportato nello stesso piano.
Qualora non sia stato ancora redatto il PEE o ai fini di un suo successivo aggiornamento, il Comune deve inviare alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo e alla Provincia il pacchetto informativo adottato per l’informazione alla popolazione al fine di integrare il PEE.



ISPEZIONI
Non è dato sapere se vengono rispettate anche per l’impianto di Panigaglia le modalità ispettive almeno annuali dell’abrogato DLgs 334/1999. Sulle nuove modalità ispettive previste dal DLgs 105/2015 rinvio al commento sistematico del DLgs 105/2015  che pubblicherò nel prossimo post. Qui mi limito a sottolineare come la programmazione delle verifiche ispettive disposte dal Ministero dell'Ambiente attualmente non rispetta la frequenza annuale prevista dal D.lgs. 334/99. L’Italia è al di sotto della media dei Paesi UE: 30% stabilimenti ispezionati vs. 66% circa  (atti Seminario ISPRA 14 giugno 2014).








[1] http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&atto.codiceRedazionale=15G00121&elenco30giorni=false
[2]http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00121&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art
[3] Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione di sicurezza http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=84
[4]http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00121&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=9#art
[5] sequenza  di  incidenti  rilevanti,  anche  di natura diversa tra loro, causalmente concatenati che  coinvolgono,  a causa del  superamento  dei  valori  di  soglia  di  danno,  impianti appartenenti a diversi stabilimenti (effetto domino di tipo  esterno, ossia inter-stabilimento) producendo  effetti  diretti  o  indiretti, immediati o differiti” (punto 2 lettera b) parte 1 allegato E)
[6] Presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, il 4 settembre 2013 è stato istituito un gruppo di lavoro inter-istituzionale per analizzare la PEE e lo stato di attuazione del D.M. LL.PP. 09.05.2001 sulla pianificazione urbanistica e territoriale in presenza di stabilimenti Seveso al quale partecipano, oltre ai rappresentanti del Ministero dell’Interno quelli del MATTM, della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Protezione Civile, e infine i rappresentanti del Sistema Agenziale ISPRA– ARPA/APPA. Dalle indagine del gruppo di lavoro è emerso che ad es. una criticità consiste nel fatto che molti piani di emergenza che dovevano essere revisionati entro 3 anni non sono stati aggiornati. È stato rilevato che in molti casi le esercitazioni non vengono fatte, in altri casi le esercitazioni vengono fatte per posti di comando, ovvero si organizzano esercitazioni semplificate con costi minori senza impegnare la popolazione. Le esercitazioni con scala reale che impegnano la popolazione sono molto ridotte, soltanto 23 sul totale di 488 stabilimenti con il piano di emergenza predisposto.
[7] Viene invece abrogato il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/09/29/009G0147/sg;jsessionid=rlguM9ZfTNaGCbJRBDrffg__.ntc-as2-guri2a anche perché la consultazione disciplinata da questo decreto ora è disciplinata dall’allegato G

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