L’impianto di
rigassificazione di Panigaglia torna di attualità perché, come già apparso sui
quotidiani locali, la Snam ha pubblicato un bando (vedi QUI) per uno studio di
fattibilità e pre-fattibilità per la fornitura servizi di tipo «Small Scale
LNG»presso il Terminale GNL di Panigaglia.
L’impianto di Panigaglia
come è noto prevede una serie di lavorazioni
complesse consistenti nella rigassificazione, a ciclo continuo, del gas
naturale liquefatto (GNL) che arriva all’impianto dalle navi gasiere (vedi QUI)
Il nuovo progetto va a
consolidare la presenza di un impianto che avrebbe già dovuto essere
ricollocato da anni e per il quale già la Regione Liguria aveva espresso un
chiaro no alla Intesa per il suo ampliamento qualche anno fa. Impianto che come
è noto è attualmente in contrasto con tutti gli strumenti di pianificazione
vigenti, a cominciare dal Piano paesaggistico, che ne prevedono la dismissione
concordata non certo l’ampliamento sia pure nella forma nuova ora prospettata
da Snam.
Il nuovo progetto quindi
va ad incidere su due aspetti:
1. il primo riguarda
l’impianto esistente, il suo livello di adeguamento alla vigente normativa
compreso il nuovo decreto legislativo che
recepisce la terza versione della Direttiva europea sulle industrie a rischio
di incidente rilevante
2. il secondo riguarda il
nuovo progetto legato al circuito dell’uso del gnl
In questo post analizzerò
lo stato di conformità dell’attuale impianto di rigassificazione di Panigaglia
rispetto alla normativa entrata in vigore in questi ultimi tempi ma anche a quella previgente ed in parte ancora efficace, come vedremo nel seguito di questo post. E' ovvio infatti che il nuovo progetto presuppone un consolidamento della presenza dell'impianto e quindi è fondamentale capire intanto se questo sta o meno rispettando la vigente normativa anche in vista dell'applicazione del nuovo DLgs 105/2015.
Nel post successivo
affronterò, invece, il tema relativo al nuovo progetto: da quali politiche e norme
europee origina, quali sono i parametri normativi per giustificarne la
fattibilità sotto il profilo sia tecnico economico, della politica europea dei
trasporti, ma soprattutto della sostenibilità ambientale.
LA QUESTIONE DELLA CONFORMITÀ DELL’ATTUALE
IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE DI PANIGAGLIA ALLA NORMATIVA
Rispetto alla conformità
dell’attuale impianto di rigassificazione vengono in gioco due tipologie di
normative:
1. la disciplina della
autorizzazione integrata ambientale (AIA) a cui è soggetta questa categoria di
impianti (punto 1.1. allegato VIII alla parte II del DLgs 152/2006)
2. la disciplina delle industrie a rischio di
incidente rilevante recentemente modificata ex DLgs 105/2015[1]
STATO DI CONFORMITÀ DELL’ATTUALE IMPIANTO DI
PANIGAGLIA ALLA DISCIPLINA DELL’AIA
La
relazione di riferimento (di seguito RdR) introdotta nel testo unico
ambientale (il Dlgs 152/2006) con il Dlgs 46/2014 ha una duplice finalità in
relazione alle installazioni soggette ad AIA:
1. informazione
preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività
soggetta ad AIA
2.
di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della
attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento
rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1
anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie
La Circolare del Ministro
dell’Ambiente del 17/6/2015 chiarisce
la seguente scansione temporale per adeguare gli impianti soggetti ad AIA alla
presentazione della Relazione di Riferimento:
a) entro tre mesi dal 7
gennaio 2015: la documentazione sullo svolgimento della verifica dell’obbligo
di presentazione della RdR, attestante la non necessità di questa. Il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015 ha previsto al comma 1 articolo 2 ha stabilito che questo termine
decorre dalla data del 7 gennaio 2015
per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di
combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica
di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale
b) entro 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la RdR se
necessaria per le installazioni con procedimenti di rilascio, modifica e
riesame dell’AIA in corso
c) dopo 12 mesi dal 7 gennaio
2015: la RdR se necessaria per le installazione che non hanno procedimenti in
corso di rilascio, modifica e riesame dell’AIA
d) presentazione della RdR contestualmente alla
istanza per le nuove domande di AIA o di modifica sostanziale della stessa. In
questo caso le eventuali lacune della documentazione determineranno una
richiesta di integrazione alla istanza o la disposizione di ulteriori specifici
approfondimenti, ma non potranno giustificare una sospensione dell’attività
istruttoria, poiché essa può essere svolta parallelamente all’attività di
validazione della relazione di riferimento.
Il rigassificatore di Panigaglia che avendo già avuto l’AIA (Determina Dirigenziale
della Provincia di Spezia n. 118 del 30/5/2007) deve presentare la RdR entro il
7 gennaio 2016, salvo che non venga presentato formalmente il nuovo progetto che
prevede una stazione nuova di distribuzione del gnl rigassificato
nell’impianto, in questo caso la RdR dovrà essere presentata insieme con la
domanda di AIA per la modifica sostanziale dell’impianto. Come
abbiamo visto il progetto nuovo non è stato ancora presentato ma siamo solo
allo studio di prefattibilità, quindi attualmente l’impianto di Panigaglia sta
violando la legge relativamente alle scadenza sulla Relazione di Riferimento
sopra descritte.
STATO DI CONFORMITÀ DELL’ATTUALE IMPIANTO DI
PANIGAGLIA ALLA DISCIPLINA DELLE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
A prescindere da eventuali
modifiche all’impianto come quella che vedremo nel prossimo post, l’impianto di Panigaglia deve adeguarsi
comunque ad una serie di novità normative introdotte dal DLgs 105/2015 ma allo stesso tempo già da ora avrebbe dovuto rispettare quelle previgenti e in parte ancora efficaci. Vediamo a cosa mi riferisco in particolare:
Deposito documento aggiornato sulla Politica
di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti
Questo documento definisce la politica del gestore (nel caso di Panigaglia Snam GNL
Italia) nella prevenzione degli
incidenti rilevanti. In particolare al Documento deve essere allegato il programma
adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
tale politica é proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli
obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli
organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione
della salute umana e dell'ambiente.
Se il gestore non ha
ancora predisposto il suddetto Documento dovrà farlo entro il 1/6/2016, se lo
ha predisposto dovrà invece dimostrare che la versione presentata prima della
entrata in vigore del nuovo DLgs 105/2015 (1/6/2015) è adeguata a questo ultimo
soprattutto in relazione al sistema di gestione della sicurezza ex allegato allegato
B al DLgs 105/2015 che fornisce le
indicazioni al gestore
per lo sviluppo dei parametri
essenziali di un sistema di
gestione della sicurezza per la
prevenzione degli incidenti rilevanti
(SGS-PIR) in accordo con quanto
definito nell'allegato 3[2] al DLgs
105/2015.
Non solo ma se il documento
ha più di 2 anni deve essere comunque
aggiornato, anche se non sono previste modifiche all’impianto, ovviamente ai sensi della nuova normativa che
è più articolata nei particolari da definire in materia di prevenzione del
rischio di incidente rispetto all’abrogato decreto ministeriale 9 agosto 2000[3].
Nel sito di Snam Gnl
Italia risulta che il documento con il sistema di gestione della sicurezza è
datato 2010: si veda QUI.
Rapporto di Sicurezza
Il Rapporto di Sicurezza è
il documento prodotto dal gestore dell’impianto che deve descrivere almeno:
a) il sito,
b) lo
stabilimento,
c) la
identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione,
d) le misure
di protezione e di intervento per limitare
le conseguenze di un incidente
rilevante.
Il Dlgs 105/2015 ha
introdotto una novità importante che riguarda i criteri di valutazione del rapporto
di sicurezza ex nuovo allegato C al Dlgs 105/2015 [4].
Questo allegato contiene
molte novità tra quelle più significative ci sono quelle per cui il Rapporto di
Sicurezza per superare la valutazione positiva della autorità competente:
a) deve individuare
gli stabilimenti adiacenti, nonché di
siti di attività che
non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di
aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o
aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti
domino. Di queste aree (ex allegato C) devono essere chiaramente individuate nelle corografie, le
mappe, le planimetrie,
i disegni in
genere che accompagnano il Rapporto
b) descrizione
delle aree in cui può verificarsi un
incidente rilevante.
Ex allegato C deve essere
inserita nel Rapporto la Corografia della zona in scala a 1:10.000,
o comunque non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato
il perimetro dello stabilimento. Tale
mappa comprende un'area significativa di almeno 2 km intorno allo stabilimento,
in relazione alle tipologie incidentali individuate nell'ambito dell'analisi di
sicurezza, attorno all'installazione. Sulla mappa stessa é indicata la destinazione d'uso degli edifici
principali e, per quanto riguarda le industrie presenti, siano esse
assoggettate o meno agli obblighi di cui al presente decreto, é precisato, se
noto, il tipo di attività industriale. È , inoltre, indicata la presenza di
linee ferroviarie, strade, autostrade,
porti, aeroporti e corridoi aerei di
atterraggio e decollo; sono
evidenziate tutte le strutture e gli
elementi territoriali ed ambientali particolarmente vulnerabili e/o
sensibili, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici,
fiumi, laghi, habitat terrestri
e acquatici, zone
di particolare interesse naturale, ecc., in modo coerente con quanto
richiesto dal decreto che definisce le
linee guida in materia di controllo di urbanizzazione
c) sulla base
dei dati e delle informazioni disponibili, una
sintesi della "storia"
degli impianti e dei depositi
in cui sono
presenti le sostanze riportate
nell'allegato 1, dal
loro start-up alle
più recenti modifiche. Si veda in particolare quanto previsto dalla
sezione C1 dell’allegato C)
Ex comma 8 articolo 15 del DLgs 105/2015 il Rapporto
di Sicurezza deve essere aggiornato ogni 5 anni. L’impianto di
Panigaglia ha presentato il Rapporto Preliminare di Sicurezza il 27/6/2007
all’interno della procedura di VIA sul progetto di ampliamento e questo
Rapporto Preliminare non è mai stato approvato in via definitiva. Quindi il Rapporto vigente è ancora quello del
2005 oggetto del rilascio dell’AIA del 30/5/2007 e dal sito di Snam Gnl
Italia non risultano aggiornamenti (vedi QUI).
Quindi l’impianto di
Panigaglia:
1. non ha aggiornato il Rapporto di Sicurezza da almeno 5 anni
2. deve adeguare il proprio Rapporto di Sicurezza alla nuova normativa
sopra sintetizzata, anzi avred
EFFETTO DOMINO [5]
Spetta al Comitato Tecnico
Regionale in accordo con la Regione o il soggetto da essa designato, in base
alle informazioni fornite dai gestori sulla base delle informazioni fornite con
al Notifica o il Rapporto di Sicurezza, ovvero acquisite a seguito di una
richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni, definire gli stabilimenti
o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i
quali la probabilità o la possibilità o le
conseguenze di un incidente
rilevante possono essere maggiori
a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e
dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, compresi stabilimenti
adiacenti, su siti che non rientrano
nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere
all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e
di effetti domino.
La Regione Liguria non ha mai
applicato questo obbligo sia nella versione dell’abrogato DLgs 334/1999 che
tanto meno ovviamente del nuovo DLgs 105/2015.
Basti vedere la apposita
sezione del sito della Regione che è ancora ferma al DLgs del 1999 e non fa alcun riferimento all'effetto domino (vedi QUI).
PIANO DI EMERGENZA INTERNO
Il Gestore dell’impianto,
anche di Panigaglia, entro il 1/6/2016 deve adeguare il Piano al nuovo DLgs
105/2015 salvo che dimostri che il Piano esistente contiene già tutti i nuovi
elementi introdotti dal nuovo DLgs. Comunque l’aggiornamento del Piano è
obbligatorio ogni tre anni.
PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
Il Piano ha le seguenti
finalità:
a)
controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e
limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere
in atto le misure necessarie per
proteggere la salute umana e l'ambiente dalle
conseguenze di incidenti
rilevanti, in particolare
mediante la cooperazione rafforzata negli
interventi di soccorso con
l'organizzazione di protezione civile;
c) informare
adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali
competenti;
d)
provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al
disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
Il piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario,
aggiornato, previa consultazione
della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e,
comunque, non superiori a tre
anni.
La revisione
tiene conto dei
cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza,
dei progressi tecnici
e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso
di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del
piano i soggetti ai quali il piano è
comunicato.
Il Piano di emergenza esterna per l’impianto di
Panigaglia è del 2008 (vedi QUI). Quindi la Prefettura di Spezia per l'Impianto di Panigaglia:
1. è in ritardo di 4 anni nell'aggiornamento del Piano di emergenza esterno
2. deve aggiornarlo alla nuova normativa ex DLgs 105/2015.
ASSETTO DEL TERRITORIO E CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE
Nelle zone interessate
dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione
degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto,
in base agli elementi informativi
acquisiti ai sensi del comma 8, della necessità di:
a) prevedere e mantenere
opportune distanze di sicurezza tra gli
stabilimenti e le zone residenziali, gli
edifici e le zone frequentati dal
pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di
trasporto;
b) proteggere, se necessario, mediante opportune
distanze di sicurezza o altre misure
pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente
sensibili dal punto di vista
naturale nonché gli istituti, i luoghi
e le aree tutelati ai sensi Del
Codice de Beni Culturali e del Paesaggio, che si trovano nelle vicinanze degli
stabilimenti;
c) adottare, per gli stabilimenti
preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere
i rischi
per la salute
umana e l'ambiente.
Attualmente per applicare
tali obblighi, in attesa di un nuovo decreto ministeriale, valgono gli
indirizzi operativi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio
2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001[6].
Le linee guida a questo
decreto del 2001 affermino nelle premesse come sia il caso di mettere in evidenza
il difficile rapporto - temporale e processuale - tra le procedure di matrice
urbanistica con la maggiore dinamicità
di trasformazione dei processi e degli impianti produttivi e delle potenzialità di rischio rilevante,
che deve trovare soluzione in una attenta e continua "lettura" del
territorio, in relazione agli obiettivi di governo dello stesso.
In particolare secondo il
suddetto Decreto del 2001 “Gli strumenti
urbanistici da adottarsi
a livello comunale individuano e disciplinano, anche in
relazione ai contenuti del Piano territoriale
di coordinamento della Provincia, le
aree da sottoporre a
specifica regolamentazione nei
casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti
urbanistici comprendono un elaborato
tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», relativo al controllo
dell'urbanizzazione nelle aree
in cui sono presenti
stabilimenti. Tale elaborato tecnico
è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento
urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli
stabilimenti, nonché nei casi
previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l'area di danno, e comunque almeno ogni
cinque anni.” (questo obbligo è stato confermato dal comma 7 articolo
22 DLgs 105/2015)
Cosa succede se il RIR
non è elaborato
Secondo il comma 10
dell’articolo 22 qualora non sia stato
adottato l'elaborato tecnico
ERIR, i titoli abilitativi
edilizi relativi agli interventi per:
1. insediamenti di
stabilimenti nuovi;
2. modifiche degli
stabilimenti;
3. nuovi insediamenti o
infrastrutture attorno agli
stabilimenti esistenti,
sono rilasciati
qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di pianificazione
territoriale, come definiti attualmente
nelle linee guida del 2001, previo
parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento.
Tale parere e' formulato sulla base
delle informazioni fornite dai
gestori degli stabilimenti,
secondo i criteri e le modalità contenuti nelle Linee Guida del 2001.
N.B. questa norma era già prevista dal comma 4 articolo
14 dell’abrogato DLgs 334/1999.
Tutti i suddetti obblighi non risultano adempiuti nel
caso dell’impianto di Panigaglia sicuramente dal Comune di Portovenere (vedi
QUI) i contenuti del PUC che non prevedono il documento
sopra citato: “Elaborato tecnico - Rischio di
incidenti rilevanti”. Quindi qui la violazione parte dal 1999.
CONSULTAZIONE PUBBLICA E PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DECISIONALE
Su questo importassimo
tema interverrò nel post successivo perché
il DLgs 105/2015 introduce novità importantissime sulle modalità di partecipazione del
pubblico in caso di modifica dell’impianto esistente (vedi ora progetto per la
fornitura servizi di tipo «Small Scale LNG»presso il Terminale GNL di
Panigaglia)
Qui rilevo come anche
nella attuale situazione dell’impianto di Panigaglia, a prescindere dal nuovo
progetto e dalle particolari procedure partecipative applicabili, non vengono
rispettati obblighi informativi a carico del Sindaco del Comune di Portovenere,
ex Dpcm 16/2/2007[7], che vado ad elencare:
1. censire gli stabilimenti industriali a rischio di
incidente rilevante presenti sul territorio di cui agli artt.6 e 8 del
D.Lgs.334/99 e s.m.i.;
2. reperire i dati dello stabilimento attraverso la Scheda di informazione sui
rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (All.V del
D.Lgs.334/99 e s.m.i.) redatta dal gestore;
3. esaminare e integrare la Scheda di informazione
richiedendo, se necessario, al gestore maggiori dettagli ai fini di migliorarne
la comprensibilità;
4. acquisire i dati demografici relativi al territorio a
rischio;
5. acquisire i dati sulle strutture sensibili ove può
verificarsi un’elevata concentrazione di persone (centri commerciali, chiese,
stadi, supermercati, cinema, teatri, uffici, alberghi, ecc.);
6. acquisire dati sulle strutture sensibili ove è
presente un’elevata concentrazione di persone vulnerabili (ospedali, scuole,
strutture sanitarie, ecc.) in analogia con quanto riportato nel PEE;
7. predisporre la planimetria del territorio a rischio
evidenziando le strutture sensibili e le tre zone a rischio (di sicuro impatto,
di danno e di attenzione) indicate anche sulla Scheda informativa;
8. individuare gli strumenti e i mezzi nonché le modalità
per la comunicazione in emergenza, in coordinamento con il gestore dello
stabilimento;
9. individuare i possibili comunicatori/referenti che
possono essere coinvolti nella campagna informativa in quanto ritenuti idonei
ad instaurare rapporti diretti con la popolazione a rischio;
10. costituire uno staff per gestire l’informazione
preventiva e durante l’emergenza e predisporre corsi di formazione per tutti
coloro che potrebbero essere utilizzati nelle attività di diffusione e
spiegazione dei contenuti del messaggio informativo;
11. pianificare la campagna informativa nelle due fasi:
11.1.fase
preventiva – in questa fase l’informazione è finalizzata a mettere ogni
individuo nella condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, i segnali
dall’allarme e cessato allarme e i comportamenti da assumere durante l’emergenza;
11.2.fase
emergenza – durante l’emergenza l’informazione è finalizzata ad avvertire (con
i sistemi d’allarme previsti) la popolazione dell’evento incidentale in atto e
ad attivare i relativi comportamenti;
12. progettare la modalità comunicativa con la quale
introdurre e spiegare la Scheda
d’informazione attraverso: una lettera del Sindaco, la cartellonistica, le
assemblee pubbliche, l’informativa attraverso i media, una pagina web, ecc.;
13. prevedere la verifica dei risultati della campagna
informativa effettuata attraverso la distribuzione di un questionario
predisposto sulla base delle indicazioni fornite (allegato 4);
14. predisporre le idonee azioni correttive attraverso una
integrazione o rimodulazione della campagna informativa;
15. comunicare le modalità di esecuzione dell’evacuazione
assistita (quando prevista);
16. comunicare i punti di raccolta e informare sul sistema
di assistenza immediata degli sfollati con controlli di carattere
medico-sanitario;
17. predisporre segnaletica da apporre sui siti evacuati
per rendere noto ove sono reperibili gli sfollati;
18. predisporre il segnale di cessato allarme;
19. comunicare i provvedimenti adottati (ordinanze
urgenti) per la tutela della salute pubblica (es.: divieto di ingestione di
alimenti freschi provenienti da terreni coinvolti nell’emergenza);
20. utilizzare, ove esistenti, i gruppi di volontariato di
protezione civile per le attività connesse alla campagna informativa secondo il
livello di qualificazione acquisito;
21. consultare la pagina web del Dipartimento della
protezione civile per visionare esempi di campagne informative già realizzate (www.protezionecivile.it).
Il Sindaco/Comune deve
confrontare i dati prima elencati con quanto individuato dal PEE (Piano di
emergenza esterno) laddove è presente e
dare le informazioni coerenti con ciò che è riportato nello stesso piano.
Qualora non sia stato
ancora redatto il PEE o ai fini di un suo successivo aggiornamento, il Comune
deve inviare alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo e alla Provincia
il pacchetto informativo adottato per l’informazione alla popolazione al fine
di integrare il PEE.
ISPEZIONI
Non è dato sapere se
vengono rispettate anche per l’impianto di Panigaglia le modalità ispettive
almeno annuali dell’abrogato DLgs 334/1999. Sulle nuove modalità ispettive
previste dal DLgs 105/2015 rinvio al commento sistematico del DLgs
105/2015 che pubblicherò nel prossimo
post. Qui mi limito a sottolineare come la programmazione delle verifiche
ispettive disposte dal Ministero dell'Ambiente attualmente non rispetta la frequenza annuale
prevista dal D.lgs. 334/99. L’Italia è al di sotto della media dei Paesi UE: 30%
stabilimenti ispezionati vs. 66% circa
(atti Seminario ISPRA 14 giugno 2014).
[1]
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&atto.codiceRedazionale=15G00121&elenco30giorni=false
[2]http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00121&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art
[3] Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione
di sicurezza http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=84
[4]http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00121&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-14&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=9#art
[5] “sequenza di
incidenti rilevanti, anche
di natura diversa tra loro, causalmente concatenati che coinvolgono,
a causa del superamento dei
valori di soglia
di danno, impianti appartenenti a diversi stabilimenti
(effetto domino di tipo esterno, ossia
inter-stabilimento) producendo effetti diretti
o indiretti, immediati o
differiti” (punto 2 lettera b) parte 1 allegato E)
[6] Presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili
del Fuoco, il 4 settembre 2013 è stato istituito un gruppo di lavoro
inter-istituzionale per analizzare la PEE e lo stato di attuazione del D.M.
LL.PP. 09.05.2001 sulla pianificazione urbanistica e territoriale in presenza
di stabilimenti Seveso al quale partecipano, oltre ai rappresentanti del
Ministero dell’Interno quelli del MATTM, della Presidenza del Consiglio,
Dipartimento Protezione Civile, e infine i rappresentanti del Sistema Agenziale
ISPRA– ARPA/APPA. Dalle indagine del gruppo di lavoro è emerso che ad es. una
criticità consiste nel fatto che molti piani di emergenza che dovevano essere
revisionati entro 3 anni non sono stati aggiornati. È stato rilevato che in
molti casi le esercitazioni non vengono fatte, in altri casi le esercitazioni
vengono fatte per posti di comando, ovvero si organizzano esercitazioni
semplificate con costi minori senza impegnare la popolazione. Le esercitazioni
con scala reale che impegnano la popolazione sono molto ridotte, soltanto 23
sul totale di 488 stabilimenti con il piano di emergenza predisposto.
[7] Viene invece abrogato il decreto ministeriale 24
luglio 2009, n. 139: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/09/29/009G0147/sg;jsessionid=rlguM9ZfTNaGCbJRBDrffg__.ntc-as2-guri2a anche perché la consultazione disciplinata da questo
decreto ora è disciplinata dall’allegato G
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