In risposta al chiarissimo
articolo apparso sul Secolo XIX di ieri relativo all’ennesimo spostamento di
soldi dalla convenzione enel ad altri capitoli di bilancio, l’Amministrazione
del Comune di Spezia così risponde: “Per
compensare la riduzione di risorse dovute ai finanziamenti regionali e centrali
sul capitolo dei servizi culturali, sono stati transitoriamente utilizzati una
parte dei finanziamenti Enel destinati a specifiche borse di studio nell’agosto
2013. Ci preme sottolineare che sitratta di una misura congiunturale e che si
prevede di recuperare altre risorse per attivare il finanziamento di tali borse.”
Una risposta illogica ma soprattutto
totalmente illegittima.
PERCHÉ LA RISPOSTA DEL COMUNE DI SPEZIA È ILLOGICA
E ILLEGITTIMA
Risposta Illogica perché gli stessi soldi non possono essere spesi due volte, quindi i
soldi della convenzione Enel passati al capitolo dei servizi culturali saranno
(forse) recuperati usando altri soldi pubblici non gli stessi per finanziare le
borse di studio previste dalla Convenzione.
Risposta Illegittima perché comunque i soldi della Convenzione non potevano essere usati
per altri fini in quanto vincolati da una precisa norma di legge: il comma 15 dell’articolo 29-quater del
DLgs 152/2006. Secondo questa norma il fine della convenzione è: “l'armonizzazione
tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e
le strategie aziendali”
In questo testo è chiaro come le strategie aziendali siano quelle del
gestore della centrale Enel, essendo la convenzione strettamente coordinata con
la procedura di rilascio della autorizzazione integrata ambientale a detto
impianto. Quindi le istituzioni culturali del Comune e il progetto di Piazza
Verdi non c’entrano un tubo con quanto previsto da detta norma e se me lo consentite neppure le borse di studio a meno che non riguardino problematiche strettamente inerenti l'impatto ambientale e sanitario della centrale.
Per un approfondimento di questo aspetto vedi QUI.
I PROFILI PENALI DEL
COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SPEZIA
Siamo
quindi di fronte ad una vera distrazione di fondi pubblici.
Vale a
dire che nel caso in esame si configura il reato di malversazione in danno dello Stato, ex art. 316
c.p., tutte le volte in cui qualcuno incassi fondi pubblici senza però di fatto
destinarli all’attività per cui li abbia ricevuti e si consuma nel momento
stesso in cui tale inadempimento si verifica ( Cassazione penale, sez. VI,
sentenza 18/11/2010 n° 40830).
La Magistratura spezzina avrà voglia di indagare su questo profilo? consentitemi di essere dubbioso ma l'ipotesi di reato c'è tutta a mio avviso.
Aggiungerei anche un danno da distrazione. Infatti: "Sussiste il danno erariale
da distrazione quando una amministrazione comunale , beneficiaria di
finanziamenti pubblici a destinazione vincolata, utilizza gli stessi per scopi
differenti rispetto a quelli posti a base della richiesta di finanziamento, in
particolare per la realizzazione di opere diverse, anche se aventi finalità
istituzionali." (Corte dei conti, Sezione Toscana, n. 35/2013).
è indiscutibile che i finanziamenti della Convenzione abbiano caratteristiche di finanziamenti pubblici vincolati da una legge: il comma 15 articolo 29-quater del DLgs 152/2006.
è indiscutibile che i finanziamenti della Convenzione abbiano caratteristiche di finanziamenti pubblici vincolati da una legge: il comma 15 articolo 29-quater del DLgs 152/2006.
LA CONVENZIONE ENEL COMUNE DI SPEZIA AD OGGI
NON È STATA RISPETTATE NEI SUOI PUNTI PIÙ SIGNIFICATIVI
Ad oggi non risultano
comunque rispettati i seguenti impegni previsti dalla Convenzione:
1. elaborazione del programma di
adeguamenti strutturali in materia di fonti rinnovabili di cui (articolo
4 della Convenzione)
2. attuazione dell’impegno Enel SpA
ad iniziative di diffusione delle migliori metodologie, già sperimentate
in ambito aziendale, nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro,
coinvolgendo le ,istituzioni del territorio , le Imprese, le Organizzazioni
Sindacali, (articolo 5 della Convenzione).
3. rispetto dell’impegno Enel allo
sviluppo della nuova società di gestione del “Distretto delle Tecnologie navali
e marine” (comma 1 articolo 6 della Convenzione)
4.rispetto dell’impegno a sostenere le
ulteriori fasi dello studio epidemiologico in
Corso
e a quali fasi si riferisce in particolare e con quali obiettivi (lettera e)
articolo 6 della Convenzione
5. avvio di un tavolo
tecnico permanente con le Istituzioni Locali atto alla valutazione delle
prestazioni ambientali della centrale e degli eventuali interventi di
miglioramento (lettera c) articolo 7 della Convenzione)
IL DIFETTO STA NEL MANICO, ANZI NEL
CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
Nel senso che al di la del
rispetto o meno dei punti rilevanti della Convenzione e degli spostamenti di
stanziamenti in essa previsti, questa era già non adeguata nei contenuti votati
dal Consiglio Comunale nel 2013 (Per il testo della Convenzione vedi QUI), ad esempio:
1.
si fa riferimento al Piano Energetico Comunale che non compensa di certo il
mantenimento della centrale a carbone e quindi delle emissioni di gas serra
della stessa.
2. secondo l’articolo 2
la città deve diventare sostenibile. Ma la filosofia della legge che sta
alla base della convenzione è che deve essere semmai la centrale ad adeguarsi
al sito, nel senso che il suo modello gestionale deve adeguarsi al territorio e
non viceversa come è avvenuto fino ad ora;
3.
l’articolo 4 prevede investimenti su fonti rinnovabili. Gli investimenti,
peraltro non certo significativi (3 milioni di euro) riguarderanno progetti di
promozione delle fonti rinnovabili in una logica di scambio territorio –
centrale che è l’esatto opposto dei principi dell’AIA: specificità del sito,
norma di qualità ambientale, modello gestionale dell’impianto sostenibile rispetto
all’impatto sanitario e ambientale dello stesso;
4.
l’articolo 6 prevede vari finanziamenti a pioggia su attività formative non
tutte legate alla attività della centrale e al controllo del suo
inquinamento e dell’impatto di questo sulla salute dei cittadini.
Oltretutto come abbiamo visto sopra non solo non potevano prevedere questi
finanziamenti ma addirittura non li hanno neppure rispettati!
5. l’articolo
7 contiene impegni talmente generici sulla ambientalizzazione della centrale che
di fatto sono inapplicabili;
6. l’articolo
8 ribadisce la cessione di aree bacini ceneri ancora da bonificare ripetendo
quanto già previsto da una bozza di convenzione del 2006 mai approvata. Non
solo ma invece che applicare il principio della riduzione in pristino di dette
aree si prevede una compensazione monetaria anche in questo caso sostitutiva
della riutilizzabilità delle aree stesse. Incomprensibile la frase: “Qualora intervengano necessità di parziali
bonifiche”, è chiaro che devono intervenire le bonifiche siamo in un SIN o
al massimo in SIR , comunque in un’area da bonificare ex lege!
Il progetto SMART allegato alla convenzione
Enel - Comune
L’allegato E alla
Convenzione prevede poi il cosiddetto progetto Smart: mirato ad attuare
iniziative a favore della qualità del servizio elettrico, per la promozione
della efficienza energetica per cittadini ed imprese, la mobilità elettrica, lo
smart lighting e altri eventuali interventi nell’ambito della sostenibilità
energetica ed ambientale della città
Su questo aspetto voglio
essere molti chiaro, visto che so per certo che il Comune sta organizzando un
convegno per il prossimo settembre su questo tema, il progetto Smart contenuto
nella Convenzione non c’entra nulla con quello che dovrebbe essere il contenuto
della Convenzione nel senso sopra esposto. Enel con la convenzione deve
finanziare:
1. interventi di
risanamento ambientale dell’impianto in rapporto con il resto della città
2. indagine epidemiologiche
per valutare l’impatto sanitario passato, presente e futuro della centrale a
carbone.
Quindi se qualcuno anche
nel campo ambientalista (magari per ambizioni personali e professionali) pensa
di partecipare attivamente a questo convegno, sappia che in questo modo legittima i
contenuti di una convenzione contro la legge
e contro i principi di diritto comunitario in materia di risarcimento del danno
ambientale.
INFINE UN POCO DI STORIA IN QUESTA CITTÀ DI
SMEMORATI: ENEL E COMUNE NON HANNO RISPETTATO NEPPURE LA PRECEDENTE CONVENZIONE
La cosa assume una gravità
maggiore se si considera che anche la precedente Convenzione (frutto della
autorizzazione alla centrale degli anni 90) approvata
dal Consiglio Comunale in data 7/11/2001 e sottoscritta da Comune ed Enel il
21/1/2002, non vide rispettati quasi tutti gli impegni in essa previsti e
questa violazione è stata addirittura oggetto di una sanatoria nell’articolo 3
della nuova Convenzione di cui stiamo trattando. Precisamente i punti violati
della vecchia Convenzione del 2002 erano:
1. Mancato rispetto punto 7.2. articolo 1 della
Convenzione che prevede l’aggiornamento della rete sul controllo della qualità
dell’aria alla evoluzione delle nuove tipologie di inquinanti (si pensi solo a
titolo di esempio ai microinquinanti organici ed inorganici): monitoraggio non
attivato con regolarità come rilevato dalla stessa relazione dell’Istituto
Superiore di Sanità vedi link sopra.
2. Mancata attuazione del punto 7.3 articolo 1 della
Convenzione in quanto il permanere della rumorosità della centrale dimostra che
gli impegni ai monitoraggi e le misure di riduzione delle emissioni rumorose
previste non sono stati rispettati in modo efficace per la tutela della salute
dei cittadini.
3. Mancato rispetto del punto 7.4 articolo 1 della
Convenzione che prevedeva la realizzazione del raccordo ferroviario per la
movimentazione dei materiali, al fine di collegare con apposito progetto tali
interventi con l’utilizzo più razionale delle infrastrutture a servizio
dell’area portuale, progetto che non risulta mai presentato.
4. Non è dato sapere se il punto 7.8 articolo 1 della
Convenzione sia stato rispettato: prevedeva la presentazione di un piano di
utilizzo delle ceneri e dei gessi, prodotti dalla attività della centrale,
alternativo alla discarica.
5. Non rispettato il punto 7.9 articolo 1 della
Convenzione sulle possibili collaborazioni con l’Università, in accordo con gli
enti locali. L’attuazione di questo punto poteva essere utile sia per avviare
studi sull’impatto sanitario della centrale sia per avviare progetti di
promozione dell’uso delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
6. Non rispettato il punto 7.10 articolo 1 della
Convenzione che prevedeva la riqualificazione urbanistica delle aree non
utilizzate per l’attività della produzione energetica
7. Non rispettato il punto 7.7. articolo 1 della
Convenzione relativo all’avvio di un Osservatorio epidemiologico, utilizzando i
contributi previsti dall’articolo 2, Osservatorio mai stato avviato
completamente come confermato dalla recente audizione dell’ASL in Consiglio
Comunale.
8. Non rispettato il punto 2 articolo 2 della
Convenzione sulla cessione di aree di qualità utili a favorire nuovi
insediamenti produttivi
9. Non rispettato il punto 3 articolo 2 della
Convenzione sul recupero del calore residuo emesso dalla centrale.
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