L'AP confonde (volutamente?) la messa in sicurezza con una mera misura di prevenzione nel caso di area individuata da bonificare. Una misura di prevenzione sufficiente a tutelare parzialmente e temporaneamente chi calpesta quell'area ma non certo in via definitiva considerato che l'area ad oggi è ancora da bonificare. Inoltre l'AP, o chi per essa (Arpal), non dice se dopo l'asfaltatura avvenuta lo scorso anno sono stati effettuati monitoraggi delle acque e dell'aria come peralto previsto dalla normativa vigente per gli interventi di messa in sicurezza temporanea come spiego in questo post......
L’ASFALTATURA È UNA MISURA DI PREVENZIONE PARZIALE DELLA ULTERIORE
DIFFUSIONE DELL’INQUNAMENTO NON UN VERA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA NEPPURE
PROVVISORIA
In realtà la semplice asfaltatura del terreno,
considerato quanto emerso dal Piano di Caratterizzazione e dalla Analisi di
Rischio effettuate sull'area in questione, non garantisce con certezza quanto
sopra, visto che questi documenti si soffermano più, per sintetizzare,
sull’inquinamento delle acque sotto l’area che non sui vapori che si possono
sprigionare dal suolo.
In
realtà l’asfaltatura costituiva semmai un intervento tipico da misura
di prevenzione una volta dimostrato il potenziale inquinamento
dell’area. Inquinamento confermato formalmente con delibera Giunta Comunale n.
102 del 2007 che prendeva atto del superamento delle concentrazioni di soglia
di contaminazione. Ora il superamento di queste concentrazioni fanno
infatti scattare la necessità, nelle more dello svolgimento della
caratterizzazione e della analisi di rischio, di predisporre misure di
prevenzione.
In
altri termini la misura di prevenzione asfaltatura andava predisposta fin dal
2007, anno in cui si era formalizzato il riconoscimento del superamento delle
concentrazioni di soglia di contaminazione del sito.
Che
l’asfaltatura non rientri quindi neppure nelle misure di messa in sicurezza, ma
solo in quella di prevenzione lo dimostra la stessa Analisi di Rischio svolta
sull’area che conclude (pag. 33)
proponendo operativamente soltanto: “la necessità, in accordo
con l’art. 242 del D.Lgs. 152/06, di procedere con la redazione di un progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza
permanente, volto a gestire la
situazione di contaminazione diffusa dell’area.”.
l’analisi di rischio è stata approvata nel luglio 2011,
successivamente con Determina Dirigenziale del Comune di Portovenere n.
512 del 13 agosto 2011 e poi con Determina Dirigenziale
n. 163 del 28 ottobre 2011 sono stati approvati l’incarico
e il progetto esecutivo per l’asfaltura. Asfaltatura prevista dal parere di prevenzione del
rischio sanitario dell’ASL rilasciato in data 26 aprile 2011 e questo a
prescindere dalla contraddizione sopra rilevata tra documenti
tecnici che non danno priorità alla asfaltatura e scelte amministrative
che invece la prevedono come misura di sicurezza “cautelativa
per i fruitori dell’area” (parere
della Provincia del 9 maggio 2011).
Quindi
a proposito di sicurezza della popolazione l’asfaltatura è arrivata con
oltre 6 anni di ritardo!
L’AREA EX PITTALUGA È AD OGGI INSERITA
NELL’ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI DA BONIFICARE
L’area
è stata inserita da tempo nella Anagrafe dei siti di interesse regionale
da bonificare (vedi DGR 1717/2012, per il testo completo vedi QUI presenza confermata dalla più recente
Decreto Dirigenziale n.1701 del 19/6/2015, vedi QUI).
In
particolare questa area è inserita nella tabella relativa alla lettera b) comma
1 articolo 8 della legge regionale 10/2009 (vedi QUI) il
che significa che trattasi di area in cui è già stato definito il livello e la
diffusione dell’inquinamento (caratterizzazione e analisi di rischio) e quindi
si dovrebbe avviare la bonifica o la messa in sicurezza permanente della
stessa.
LA NON COERENZA TRA I DOCUMENTI DI CARATTERIZZAZIONE E LE CONCLUSIONI DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI DOPO L’ANALISI DI RISCHIO
La Conferenza dei Servizi (del 9 marzo 2011) che ha
approvato l’analisi di rischio ha rinviato ad un futuro non definito il
progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente ed ha invece previsto
una misura cautelativa per i fruitori dell’area: “la completa
impermeabilizzazione (asfaltatura) dell’area”. Si tratta,
secondo la vigente normativa di una messa in sicurezza operativa:
“l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio
atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per
l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza
permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi
comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da
mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della
messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della
contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In
tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo
che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate” (lettera
n comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006).
Come da definizione sopra riportata un intervento come
quello approvato per l’area inquinata di cui stiamo trattando deve comunque: “garantire
un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente”.
Qui nasce la terza cosa che non
torna in questa vicenda.
Infatti secondo il documento di
Caratterizzazione (vedi definizione sopra) dell’area in oggetto: “è
individuabile la presenza di una situazione di contaminazione, che ha come
fonte primaria il prodotto libero in galleggiamento sulla superficie freatica
al centro del sito e come secondaria il terreno e le acque contaminate da
metalli pesanti e prodotti petroliferi…”. Mentre: “per quel che concerne
il comparto aria, il monitoraggio dei vapori condotta sui 2 punti all’interno
del sito hanno mostrato l’assenza di pericolo immediato per i soggetti che
usufruiscono dell’area in esame (concentrazione di composti volatili nell’area
in esame (concentrazione di composti volatili nell’aria al di sotto dei limiti
di rilevabilità)”.
D’altronde lo stesso documento dell’Analisi di
Rischio (pagina 20 per il testo completo vedi QUI), successivo
a quello di caratterizzazione sopra riportato, conferma che: “la campagna di
indagini sui vapori ha mostrato assenza di vapori da suolo”. Non solo ma sempre
l’analisi di rischio conferma che: “I risultati delle analisi
chimico-fisiche sulle acque della rete piezometrica hanno restituito una
condizione di non conformità per i composti organici concentrata nella
zona centrale e meridionale dell’area; in tale porzione è stata riscontrata,
come noto, la presenza di prodotto libero pesante in galleggiamento.”
Il documento di Caratterizzazione a
pagina 35 individuava delle linee guida operative di bonifica per l’area
interessata che dovevano essere poi definite dalla Analisi di
Rischio.
Tra questa linee guida c’era anche la ipotesi di
asfaltatura. Invece nel documento di Analisi di Rischio (pag. 33) si propone
operativamente soltanto: “la necessità, in accordo con l’art. 242 del
D.Lgs. 152/06, di procedere con la redazione di un progetto operativo
di bonifica/messa in sicurezza permanente, volto a gestire la situazione di
contaminazione diffusa dell’area.”.
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